AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Anidulafungina Medac» (18A05217) 
(GU n.181 del 6-8-2018)

 
         Estratto determina n. 1101/2018 del 13 luglio 2018 
 
    Medicinale: ANIDULAFUNGINA MEDAC. 
    Titolare AIC: Medac Pharma S.r.l. -  via  Viggiano,  90  -  00178
Roma. 
    Confezione: «100 mg polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione» 1 flaconcino in vetro - AIC n. 045563018 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione. 
    Validita' prodotto integro: 18 mesi. 
    Sono consentite escursioni termiche per 96 ore fino a 25 °C, e la
polvere  puo'  essere  riportata  alle  condizioni  di  conservazione
refrigerate. 
    Composizione. 
    Principio attivo: 
      ogni flaconcino contiene 100 mg di anidulafungina. 
    La soluzione ricostituita contiene 3,33 mg/ml di anidulafungina e
la soluzione diluita contiene 0,77 mg/ml di anidulafungina. 
    Eccipienti: 
      saccarosio; 
      polisorbato 80 (E 433); 
      acido tartarico; 
      sodio idrossido (E 524) (per l'aggiustamento del pH); 
      acido cloridrico (E 507) (per l'aggiustamento del pH). 
    Produttore del principio attivo: 
      BrightGene Pharmaceutical Co., Ltd - Building C25-C28, No.  218
Xinghu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, 215123 Cina. 
    Produzione del prodotto finito. 
    Produzione, confezionamento primario e  secondario,  controllo  e
rilascio dei lotti: 
      Actavis Italy S.p.A -  viale  Pasteur  10,  Nerviano  -  Milano
20014, Italia. 
    Rilascio dei lotti: 
      S.C. Sindan-Pharma S.r.l. -  11th  Ion  Mihalache  Boulevard  -
Bucarest 011171, Romania. 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento delle  candidiasi  invasive
in pazienti adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
Anidulafungina  Medac  e'  la   seguente:   medicinale   soggetto   a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabili   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.