AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Minoxidil Dermapharm» (18A05307) 
(GU n.185 del 10-8-2018)

 
 
 
        Estratto determina AAM/AIC n. 103 del 24 luglio 2018 
 
    Procedura europea n. AT/H/0749/001-002/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MINOXIDIL
DERMAPHARM, nella  forma  e  confezioni  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Dermapharm  AG,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Grünwald, Lil-Dagover-Ring-7, cap 82031, Germania (DE). 
    Confezioni: 
      «20 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in HDPE da 60  ml
con due applicatori - A.I.C. n. 045584012 (in  base  10)  1CH3ND  (in
base 32); 
      «20 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 3 flaconi in HDPE da 60  ml
con due applicatori - A.I.C. n. 045584024 (in  base  10)  1CH3NS  (in
base 32); 
      «50 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in HDPE da 60  ml
con due applicatori - A.I.C. n. 045584036 (in  base  10)  1CH3P4  (in
base 32); 
      «50 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 3 flaconi in HDPE da 60  ml
con due applicatori - A.I.C. n. 045584048 (in  base  10)  1CH3PJ  (in
base 32). 
    Forma farmaceutica: spray cutaneo, soluzione. 
    Validita' prodotto integro: 36 mesi. 
    Condizioni particolari di conservazione: non refrigerare. 
    Contiene etanolo che e' infiammabile. Conservare lontano da fonti
di calore o fiamme nude. 
    Composizione: 
      principio attivo: minoxidil; 
      eccipienti:  etanolo  96%  (v/v),  glicole  propilenico,  acqua
purificata. 
    Rilascio dei lotti: Mibe GmbH Arzneimittel -  Muenchener  Strasse
15, 06796 Brehna, Germania. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Minoxidil Dermapharm» 20 mg/ml e' indicato per il  trattamento
dell'alopecia androgenetica negli uomini e nelle donne; 
      «Minoxidil Dermapharm» 50 mg/ml e' indicato per il  trattamento
dell'alopecia androgenetica in uomini dai 18 ai 65 anni di eta'. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': classe C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione  medica
ma non da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e  sul  foglio  illustrativo  si  applicano  le   sanzioni   di   cui
all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.