MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico  delle  aree  denominate
«Zona a nord e a sud del territorio  sito  nel  Comune  di  Belluno».
(18A05602) 
(GU n.200 del 29-8-2018)

 
                      LA COMMISSIONE REGIONALE 
               per il patrimonio culturale del Veneto 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
per i beni culturali ed il paesaggio, ai  sensi  dell'art.  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare,  gli  artt.  136,  137,
138, 139, 140 e 141; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014,  n.  171  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4 del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto  ministeriale  23  gennaio  2016,  n.  44  recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  237,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse  pubblico,
ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delle  aree
site nel Comune di Belluno denominate  «Zona  a  nord  e  a  sud  del
territorio sito nel Comune di  Belluno»,  assunta  dalla  Commissione
provinciale per la Protezione delle bellezze naturali  e  panoramiche
di Belluno con verbale di seduta del  23  ottobre  1975,  ed  affissa
all'albo pretorio del Comune di Belluno in data 9 aprile 1976, per  i
90 giorni successivi; 
  Viste le osservazioni presentate a  seguito  di  deliberazione  del
Consiglio comunale del Comune di Belluno n. 312  del  9  luglio  1976
(che ratifica la deliberazione di giunta n. 536 del 28 aprile  1976),
ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/1939, rappresentando  quanto
segue: «[...] l'imposizione del vincolo paesaggistico in esame e'  da
ritenersi: 
    A) illegittimo, in quanto: 
      1) dal provvedimento non risulta alcun riferimento a  specifica
norma di legge in virtu' ed  in  applicazione  della  quale  l'Organo
agisce; 
      2) il provvedimento manca di qualsiasi indicazione ed  elemento
obiettivo atto ad originare, come necessaria e logica conseguenza, il
deliberato stesso, ne'  in  esso  risulta  evidenziata  e  dimostrata
alcuna ragione di interesse pubblico, e quindi tantomeno di  notevole
interesse pubblico, il quale soltanto puo' giustificare l'imposizione
di oneri, cosi' gravi, a carico dei soggetti  interessati  senza  che
venga corrisposto un qualsiasi indennizzo; 
      3) il provvedimento viene giustificato dallo stesso Organo  che
lo assume con  il  preminente  obiettivo  di  impedire  «l'espansione
urbanistica  e  la  speculazione  edilizia».  Pertanto  esso  risulta
motivato da  finalita'  che  esulano  totalmente  dalle  attribuzioni
dell'Organo stesso, e conseguentemente inficiato da vizio di  eccesso
di potere; 
      4) il provvedimento risulta altresi' mancare di una valutazione
fondamentale, quale prevista dall'art. 9  del  regolamento  3  giugno
1940, n. 1357, per l'applicazione della legge sulla protezione  delle
bellezze naturali e panoramiche, e cioe' degli  elementi  dimostranti
una  valutazione  conciliativa  tra  l'interesse  pubblico  e  quello
privato. 
  Il provvedimento risulta,  conseguentemente,  totalmente  privo  di
qualsiasi  valida  ed  appropriata  motivazione  che  giustifichi  il
vincolo nel quadro e nello spirito della  legislazione  specifica  in
materia; 
    B) inopportuno, in quanto: 
      non  necessario,  risultando   l'intero   territorio   comunale
urbanisticamente gia' disciplinato da piano regolatore  generale.  Il
provvedimento concorre quindi a creare,  senza  apprezzabili  ragioni
fondate su  un  presupposto  inequivocabile  di  «notevole  interesse
pubblico»  confusione  e  turbativa  negli  ambiti  di  operativita',
potesta' di imperio e normativa degli Enti preposti alla  cura  degli
interessi pubblici interessati»; 
  Viste le controdeduzioni  dell'allora  Soprintendenza  per  i  beni
ambientali e architettonici del Veneto di Venezia di  cui  alla  nota
del 20 settembre 1976, in merito  alle  osservazioni  presentate  dal
Comune di Belluno, che escludono effetti  favorevoli  a  revocare  la
proposta  di  vincolo  in  quanto:  «Il  ricorrente  rileva  che  nel
contenuto del verbale della Commissione provinciale di  Belluno,  non
viene  precisato  in  alcun  modo  la   legge   che   giustifica   il
provvedimento  della  proposta  di  vincolo.  D'altra  parte  ammette
trattarsi della legge 29 giugno 1939 n. 1497. 
  Inesatta  e'  l'asserzione  che   nella   motivazione   manchi   un
riferimento al notevole interesse pubblico, poiche' questo  s'intende
chiaramente quando la motivazione stessa  si  conclude  col  fine  di
proteggere un suggestivo ambiente geografico e paesaggistico  che  fa
da sfondo alla citta' di Belluno. 
  Attribuire, poi, che la Commissione,  col  proprio  operato  voglia
assumersi lo scopo di «contenerne l'espansione urbanistica»  al  fine
di evitare deturpazioni al paesaggio in contesto e'  infondato;  tale
arrogazione deve riferirsi conseguentemente, a norma di  legge,  alla
competente  Soprintendenza  che  disciplina  tutti  quegli  eventuali
insediamenti che potrebbero, per la loro volumetria,  architettura  e
ubicazione, danneggiare  irrimediabilmente  l'aspetto  esteriore  del
paesaggio nonche' l'equilibrio naturale dell'ambiente stesso. 
  Anche  se   il   territorio   comunale   risulta   urbanisticamente
disciplinato da un P.R.G. approvato, non e'  sufficiente  motivo  per
non  dover  applicare  un  vincolo  di  carattere  paesaggistico.   I
regolamenti urbanistici contengono particolari  tecnici  e  finalita'
ben diversi da quelli previsti dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497, la
quale solo questa, abilmente garantisce nel miglior modo possibile la
salvaguardia dei valori  paesaggistici,  estetici  ed  ambientalmente
tradizionali. 
  A considerare maggiormente la necessita' di tutelare le zone  della
citta' di Belluno, relativamente al citato verbale, in allegato  alla
presente si trasmette un trafiletto di Italia Nostra,  pubblicato  su
«Il Gazzettino» di Belluno in data 3 settembre 1976»; 
  Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in
adunanza plenaria; 
  Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione
di notevole interesse pubblico  in  argomento,  come  da  verbale  di
seduta in data 25 gennaio 2018 del Comitato tecnico per il  paesaggio
del Veneto per l'elaborazione del Piano  paesaggistico  regionale  di
cui al Protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e'
prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in  funzione
dei vari ambiti paesaggistici; 
  Considerato che  le  aree  oggetto  di  tale  proposta  sono  state
continuativamente sottoposte a tutela paesaggistica, come  comunicato
dalla Soprintendenza archeologia belle arti e  paesaggio  per  l'area
metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova  e  Treviso
con nota prot. 6022  del  2  maggio  2018,  e  che  permangono  nelle
medesime  i  valori  paesaggistici  riconosciuti   dalla   suindicata
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
  Considerato che una parte delle  aree  oggetto  della  proposta  di
dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  ricade   nel   Sito
denominato «Le Dolomiti», inserito nella lista del patrimonio  Unesco
nel 1987 (IT n. 1237); 
  Vista la nota prot. 6036  del  2  maggio  2018,  con  la  quale  la
Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  per   l'area
metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova  e  Treviso
ha provveduto a trasmettere informativa  al  Comune  di  Belluno  del
fatto  che  il  Ministero  sta  procedendo  al  perfezionamento   del
suindicato  provvedimento  di  dichiarazione  di  notevole  interesse
pubblico; 
  Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio  2018,  con  la  quale  la
Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno  procedere  al
perfezionamento di altre proposte di propria competenza; 
  Considerato l'obbligo,  da  parte  dei  proprietari,  possessori  o
detentori a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  ed  aree  ricompresi
nell'ambito paesaggistico di cui sia  stato  dichiarato  il  notevole
interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili  ed  aree,
ne' di introdurvi modificazioni che  rechino  pregiudizio  ai  valori
paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla  Regione  o
all'ente da essa delegato  la  richiesta  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  riguardo
agli interventi modificativi dello stato  dei  luoghi  che  intendano
intraprendere, salvo i casi di  esonero  da  detto  obbligo  previsti
dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31; 
  Considerato che le  aree  oggetto  del  presente  provvedimento  di
dichiarazione di  notevole  interesse  pubblico,  come  nell'allegata
planimetria, sono cosi' delimitate: 
    zona a nord del territorio sito nel Comune di Belluno: 
      ad ovest,  linea  di  demarcazione  che  segue  il  tratto  del
T[orrente] Ardo con inizio dalla localita' «Fisterre» fino alla  zona
del Bordot; 
      a nord, procede idealmente sulle localita' fra  Forca  e  Costa
Castellaz - quota 1200 (zona Col del Toc) percorrendo lungo la  Valle
del Lavel e successivamente attraversa le quote 1800 - 1900 - 2000  -
fino al M. Selva (2133); 
      a est, prosegue lungo il Rio Secco; 
      a sud, continua sul percorso della strada  vicinale  Fiammoi  -
str. com. Cusighe - str.  com.  Cavarzano-Cusighe  -  tratto  di  via
Andrea di Foro - via A. Alpago  -  tratto  di  via  Eustacchio  (loc.
Fisterre) raggiungendo cosi' il punto di partenza; 
    zona a sud del territorio sito nel Comune di Belluno: 
      linea di demarcazione che parte  dallo  sbocco  del  T[orrente]
Cicogna sul Piave; segue un tratto del greto del Piave stesso fino  a
raggiungere la strada sinistra del Piave; verso ovest,  prosegue  sul
tratto della strada comunale di Pedecastello  -  Belluno  -  Castion;
str. com. Anconetta - Col Cavalier - Nasetina - Cavezzago - str. vic.
S. Pietro Posaroch e lungo il tratto del T[orrente] Turriga sfociante
nel predetto T[orrente] Cicogna; 
  Considerato che dette aree, delimitate come nell'unita planimetria,
conservano il notevole interesse pubblico di  cui  all'art.  1  della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i  seguenti  motivi  indicati  nel
verbale  della  Commissione  provinciale  per  la  protezione   delle
bellezze naturali e panoramiche  di  Belluno,  nella  seduta  del  23
ottobre 1975, ossia rispettivamente: 
    per l'area a nord, «perche' trattasi di un ambiente geografico  e
paesaggistico suggestivo che fa da sfondo naturale alla citta' e come
tale degno di essere protetto» e, per l'area a sud, «perche' trattasi
di zona prospiciente il fiume  Piave  caratterizzata  da  una  tipica
vegetazione  continentale,  degradante  dolcemente  verso  la  sponda
sinistra, di  particolare  bellezza  e  come  tale  degna  di  essere
protetta»; 
  Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela
del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma  2,
lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171
del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio  2018,  come
rilevabile dal pertinente verbale di seduta; 
  Ritenuto, pertanto, che le aree denominate «Zona a nord  e  zona  a
sud del territorio sito nel Comune di Belluno», site  nel  Comune  di
Belluno,  come  individuate  dall'allegata  planimetria,   presentano
notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136,
comma 1, lettere c) e d) del citato decreto  legislativo  22  gennaio
2004 
 
                              Dichiara: 
 
  che le aree denominate zona a nord e zona a sud del territorio sito
nel Comune di Belluno - site nel  comune  di  Belluno,  di  cui  alla
proposta di dichiarazione in premessa, come individuate dall'allegata
planimetria, presentano notevole interesse pubblico ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art. 136, comma 1,  lettere  c)  e  d)  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimangono  quindi  sottoposte  a
tutte le disposizioni di  tutela  contenute  nella  Parte  terza  del
predetto decreto legislativo. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
del Veneto. 
  La planimetria e il verbale della Commissione  provinciale  per  la
Protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Belluno,  di  cui
all'allegato   elenco,   fanno   parte   integrante   del    presente
provvedimento. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  la  Soprintendenza  archeologia,  belle
arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di
Belluno, Padova e Treviso provvedera' alla trasmissione al Comune  di
Belluno del numero della Gazzetta Ufficiale  contenente  la  presente
dichiarazione,  unitamente  alla  relativa   planimetria,   ai   fini
dell'adempimento,  da  parte  del  Comune  interessato,   di   quanto
prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma
del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro  60
e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. 
 
    Venezia, 23 luglio 2018 
 
                                                 Il Presidente della  
                                                Commissione regionale 
                                                      Azzollini       
 
                             ---------- 
 
    Avvertenza: Il testo integrale del decreto, comprensivo di  tutti
gli allegati, e' pubblicato sul sito del Segretariato  regionale  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  il  Veneto
all'indirizzo     www.veneto.beniculturali.it      nelle      sezioni
Amministrazione   Trasparente   e   Piano   paesaggistico   >    Aree
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