MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018 

Dichiarazione di notevole  interesse  pubblico  dell'area  denominata
«Biotopi con entita' contermini in Comune di Rosolina e dell'Isola di
Albarella». (18A05638) 
(GU n.201 del 30-8-2018)

 
 
                      LA COMMISSIONE REGIONALE 
               per il patrimonio culturale del Veneto 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136,
137, 138, 139, 140 e 141; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto ministeriale  23  gennaio  2016,  n.  44,  recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  237,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse  pubblico,
ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  e  degli
articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n.  1357,  dell'area
sita nel Comune di Rosolina (Rovigo), denominata «Biotopi con entita'
contermini  in  Comune  di  Rosolina  e  dell'Isola  di   Albarella»,
catastalmente  individuata  al  Comune  di  Rosolina,  censuario   di
Rosolina, interi fogli catastali numeri II  (due)  -  parte  del  III
(tre) - VIII (otto) - IX (nove) - parte del X (dieci) - parte del  XV
(quindici) - XVI (sedici) - XVII (diciassette) - XVIII  (diciotto)  -
XXVII (ventisette) - XXVIII  (ventotto)  -  XXIX  (ventinove)  e  XXX
(trenta), assunta dalla Commissione  provinciale  per  la  protezione
delle bellezze naturali della Provincia  di  Rovigo  con  verbale  di
seduta del 13 maggio 1974, ed affissa all'albo pretorio del Comune di
Rosolina (Rovigo) in  data  8  agosto  1974,  per  i  novanta  giorni
successivi; 
  Viste le varie osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 3  della
legge n. 1497/1939, rispettivamente: 
    1) dal sig. Arturo Ferruzzi della S.p.a.  «Veniera»  di  Trieste,
con atto del 22 ottobre 1974; 
    2) dal sig. Giuseppe Badile di Venezia-Mestre,  con  atto  del  5
novembre 1974; 
    3) dall'ing. Ugo Vianelli della S.a.s.  «Carpania»  di  Rosolina,
con atto del 5 novembre 1974; 
    4) dalla sig.ra Amalia Duse ved. Vianelli di  Cortina  d'Ampezzo,
con atto del 5 novembre 1974; 
    5) dalla sig.ra Antonietta Duse in Badile di Mestre, con atto del
5 novembre 1974; 
    6) dai signori Ugo Vianelli e Luigi Dissette di  Rovigo-Rosolina,
con atto del 5 novembre 1974; 
    7) dai signori  Ugo  Vianelli,  Giangaleazzo  Vianelli,  Vittoria
Vianelli e Amalia Duse, concessionari della Concessione  Caleri,  con
atto del 5 novembre 1974; 
    8)  dai  signori  ing.  Ugo  Vianelli,  Giangaleazzo  Vianelli  e
Vittoria Vianelli di Rosolina, con atto del 5 novembre 1974; 
  Viste le controdeduzioni dell'allora  Soprintendenza  ai  monumenti
del Veneto in Venezia di cui alla nota del 30 maggio 1975, in  merito
alle osservazioni  presentate  che  escludono  effetti  favorevoli  a
revocare la proposta di vincolo in quanto, relativamente all'atto del
sig. Arturo Ferruzzi: «Il ricorrente, pur riconoscendo che  le  Valli
da  pesca  costituiscono  il  piu'  vasto  complesso   lagunare,   in
particolare quelle del Po, fa  presente  che  quelle  del  delta  non
rappresentano un effettivo elemento naturale paesaggistico, in quanto
esse sono  opera  attiva  dell'uomo  e  abbisognano  di  continui  ed
incessanti lavori di opera  tecniche  per  mantenerle.  L'interessato
teme che il provvedimento di vincolo  ostacoli  una  tale  attivita',
venendo,   cosi',   a    compromettere    la    produzione    e    la
commercializzazione del pesce. E' inesatta tale  asserzione,  poiche'
il provvedimento in questione serve a disciplinare tutti quei  lavori
di  vario  genere  che,  senza  la  preventiva  autorizzazione  della
competente  Soprintendenza,   potrebbe   irrimediabilmente   alterare
l'equilibrio e la tradizionalita' dell'ambiente da tutelare.  Non  e'
detto che, dato il carattere ed il genere di lavoro,  questo  Ufficio
non tenga in considerazione l'esecuzione di  tali  opere.  Esaminata,
quindi la questione esposta dal ricorrente e visto che  le  Valli  di
sua proprieta' vengono ugualmente a fa  parte  integrante  del  vasto
comprensorio vallivo, si ritiene necessario che il  vincolo  prosegua
nel suo regolare iter amministrativo». Invece relativamente  all'atto
del sig. Giuseppe Badile, «Il ricorrente asserisce che la Commissione
provinciale  del  paesaggio  sia  incorsa  in  un  materiale   errore
nell'includere nella proposta di vincolo in argomento anche i beni di
sua proprieta', in quanto trattasi di terreni gia'  bonificati,  come
da dimostrazione della fotocopia vistata dall'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura di  Rovigo,  allegata  all'opposizione  stessa,  che
comprova il collaudo delle opere eseguite nel 1972. Pur  considerando
quanto sopra, questo ufficio, non esclude che tali terreni vengano ad
inserirsi nel  vasto  comprensorio  vallivo  e  quindi  a  far  parte
integrante dello stesso. Circa le valutazioni espresse in  merito  al
P.R.G. del territorio di Rosolina, col quale viene  tenuto  conto  di
conciliare la salvaguardia della natura con il fatto socio-economico,
si fa presente che lo spirito di tale provvedimento e' ben diverso da
quello della legge  29  giugno  1939,  n.  1497;  anzi,  maggiormente
garantisce una disciplina tutelativa valorizzando progressivamente la
natura  ambientale  della  zona  nel   vero   e   proprio   interesse
socio-economico. Per quanto sopra, si ritiene, quindi, necessario  di
mantenere il vincolo proposto». Inoltre, «esaminate le opposizioni di
cui ai numeri 3),  4),  5),  6),  7),  8),  e  visto  che  contengono
argomentazioni dello stesso tenore di quelli sopra-controdedotti,  si
e' dell'avviso (sempre a parere di  questo  ufficio)  di  respingerli
ritenendo opportuno  che  il  vincolo  com'e'  stato  proposto  venga
necessariamente mantenuto»; 
  Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione
di notevole interesse pubblico  in  argomento,  come  da  verbale  di
seduta in data 3 aprile 2012 del Comitato tecnico  per  il  paesaggio
del Veneto per l'elaborazione del Piano  paesaggistico  regionale  di
cui al protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e'
prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in  funzione
dei vari ambiti paesaggistici; 
  Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in
adunanza plenaria; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  di  tale   proposta   e'   stata
continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come  comunicato
dalla Soprintendenza  archeologia  belle  arti  e  paesaggio  per  le
Province di Verona, Rovigo e Vicenza con  nota  prot.  17692  del  13
luglio 2018, che la zona del delta del Po  nei  Comuni  di  Rosolina,
Donada, Contarina, Porto Tolle e Taglio di Po  risulta  vincolata  ai
sensi del decreto ministeriale 1° agosto 1985, e che permangono nella
medesima  i  valori  paesaggistici  riconosciuti   dalla   suindicata
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
  Vista la nota prot. 17074 del  9  luglio  2018,  con  la  quale  la
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province  di
Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere  informativa  al
Comune di Rosolina (Rovigo) del fatto che il Ministero sta procedendo
al perfezionamento del suindicato provvedimento di  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico; 
  Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio  2018,  con  la  quale  la
Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno  procedere  al
perfezionamento di altre proposte di propria competenza; 
  Considerato l'obbligo,  da  parte  dei  proprietari,  possessori  o
detentori a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  ed  aree  ricompresi
nell'ambito paesaggistico di cui sia  stato  dichiarato  il  notevole
interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili  ed  aree,
ne' di introdurvi modificazioni che  rechino  pregiudizio  ai  valori
paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla  regione  o
all'ente da essa delegato  la  richiesta  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo
agli interventi modificativi dello stato  dei  luoghi  che  intendano
intraprendere, salvo i casi di  esonero  da  detto  obbligo  previsti
dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, e dall'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 2017, n. 31; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  del  presente  provvedimento  di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, e' cosi' delimitata nel
citato verbale di seduta del 13 maggio della Commissione  provinciale
per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo: 
    a nord, dalla riva destra del fiume Adige; 
    ad est, dal  confine  catastale  del  foglio  n.  1  (parte)  del
censuario del Comune di Rosolina; dai confini di mappa del foglio  n.
3 del censuario del Comune di Rosolina (vedasi  planimetria  allegata
2); dai confini di mappa del foglio n. 10 del censuario del Comune di
Rosolina (vedasi planimetria allegata 3); dai confini  catastali  del
foglio n. 29 (parte) del censuario  del  Comune  di  Rosolina  e  dai
confini catastali del foglio n. 30 (parte) del censuario  del  Comune
di Rosolina; 
    a  sud,  dalla  linea  mediana  ideale  del  Po  di  Levante   in
coincidenza con i confini dei fogli catastali del Comune di  Rosolina
numeri XXVII (ventisette), XXVIII (ventotto) e XXX (trenta); 
    a ovest, dai confini catastali tra i seguenti fogli del censuario
di Rosolina: foglio n. VIII (otto) con i fogli  n.  VI  (sei)  e  VII
(sette); foglio n. XVI (sedici) con foglio n. XII (dodici); foglio n.
XV (quindici) in parte con foglio n. XIV (quattrodici) o in parte con
una porzione dello stesso foglio n. XV (quindici) (vedasi planimetria
allegata 1) e foglio n. XXI (ventuno); foglio  n.  XVI  (sedici)  con
foglio n. XXVI (ventisei) - (parte); foglio n. XVII (diciassette) con
foglio n. XXVI (ventisei) - (parte); foglio n. XXVIII (ventotto)  con
foglio n. XXVI (ventisei) - (parte), e foglio n.  XXVII  (ventisette)
con foglio n. XXVI (ventisei) - (parte); 
  Considerato che detta area, delimitata come negli  uniti  elaborati
grafici, conserva il notevole interesse pubblico di  cui  all'art.  1
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e agli articoli 9 e 10 del regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti  motivi  indicati  nel
verbale  della  Commissione  provinciale  per  la  protezione   delle
bellezze naturali della Provincia di  Rovigo,  nella  seduta  del  13
maggio 1974: «il complesso di beni culturali territoriali  del  delta
Padano   sopra   individuati   uniscono   alla   singolare   bellezza
paesaggistica il pregio  della  rarita'.  E'  infatti  universalmente
riconosciuta  da  organismi   scientifici   e   culturali   altamente
qualificati, italiani e stranieri, e dalle stesse autorita' politiche
e  amministrative  italiane  in  materia   competenti   l'eccezionale
importanza che gli ultimi ambienti umidi sopravvissuti all'intervento
distruttivo dell'uomo rivestono sotto il  profilo  paesaggistico  sia
dal lato scientifico-ecologico. In particolare i beni  sopradescritti
compresi nell'ambito territoriale del Comune di  Rosolina  compongono
nel loro insieme una morfologia  inconsueta  caratterizzata  da  ampi
specchi d'acqua, dai quali affiorano  barene,  isole  e  penisole  di
sabbia e di fango  coperto  di  vegetazione  palustre,  racchiusi  da
contorni marginali o punteggiati da sparsi  casali  (casoni)  che  si
stagliano contro l'orizzonte con i loro tipici camini, dalla presenza
di specie ornitiche migratorie ormai rare nel nostro paese,  come  la
Folaga, il Germano Reale, la Moretta, l'Alzavola,  il  Fischione,  il
Codone, la Canapiglia. 
  Albarella  e'  una  lingua  di  terra  emergente  dalle   acque   e
affacciantesi   sul   mare   Adriatico,   di    singolare    bellezza
paesaggistica, dotata di pini marittimi, pioppi, ontani,  arbusti  di
sottobosco, fiori selvatici, e popolata  da  magnifici  esemplari  di
selvaggina protetta come fagiani asiatici,  coturnici,  colini  della
Virginia, oltre che delle specie migratorie  proprie  degli  ambienti
umidi che vi sostano durante alcuni periodi dell'anno. Sull'isola  si
erge anche un edificio settecentesco, denominato «Ca'  Tiepolo»,  che
testimonia della civilta' di Venezia affermatasi anche sulle  incerte
terre del delta: il fabbricato,  eretto  nel  1722,  come  casino  di
caccia e pesca, porta ai limiti della laguna le note  caratteristiche
delle ville venete»; 
  Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela
del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma  2,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.
171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del  23  luglio  2018,
come rilevabile dal pertinente verbale di seduta; 
  Ritenuto, pertanto, che  l'area  denominata  «Biotopi  con  entita'
contermini in Comune di Rosolina e dell'Isola di Albarella», sita nel
Comune di Rosolina (Rovigo), catastalmente individuata nel verbale di
seduta del 13  maggio  1974  della  Commissione  provinciale  per  la
protezione delle bellezze  naturali  della  Provincia  di  Rovigo  al
Comune di Rosolina, censuario di  Rosolina,  interi  fogli  catastali
numeri II (due) - parte del III (tre) - VIII (otto)  -  IX  (nove)  -
parte del X (dieci) - parte del XV (quindici) - XVI (sedici)  -  XVII
(diciassette) -  XVIII  (diciotto)  -  XXVII  (ventisette)  -  XXVIII
(ventotto) - XXIX (ventinove) e XXX  (trenta),  come  dagli  allegati
elaborati grafici, presenta notevole interesse pubblico  ai  sensi  e
per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
 
                              Dichiara 
 
che l'area denominata «Biotopi con entita' contermini  in  Comune  di
Rosolina e dell'Isola di  Albarella,  sita  nel  Comune  di  Rosolina
(Rovigo)», come individuata nel verbale di seduta del 13 maggio  1974
della  Commissione  provinciale  per  la  protezione  delle  bellezze
naturali  della  Provincia  di  Rovigo  di  cui  alla   proposta   di
dichiarazione  in  premessa  e  negli  allegati  elaborati   grafici,
presenta notevole interesse pubblico  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e rimane quindi sottoposta a tutte  le  disposizioni  di
tutela nella parte terza del predetto decreto legislativo. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
del Veneto. 
  Gli elaborati grafici e il verbale  della  Commissione  provinciale
per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di  Rovigo,
di cui all'allegato  elenco,  fanno  parte  integrante  del  presente
provvedimento. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  la  Soprintendenza  archeologia
belle arti e paesaggio per le Province di Verona,  Rovigo  e  Vicenza
provvedera' alla trasmissione al  Comune  di  Rosolina  (Rovigo)  del
numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione,
unitamente ai relativi elaborati grafici, ai  fini  dell'adempimento,
da parte del  Comune  interessato,  di  quanto  prescritto  dall'art.
dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di
ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale a norma
del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971,  n.  1199,  rispettivamente  entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto. 
 
    Venezia, 23 luglio 2018 
 
                                                 Il Presidente        
                                          della Commissione regionale 
                                                   Azzollini          
 
                             ---------- 
 
Avvertenza: 
 
    Il  testo  integrale  del  decreto,  comprensivo  di  tutti   gli
allegati, e' pubblicato  sul  sito  del  Segretariato  regionale  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  il  Veneto
all'indirizzo     www.veneto.beniculturali.it,     nelle      sezioni
Amministrazione   trasparente   e   Piano   paesaggistico   >    Aree
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