MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018 

Dichiarazione di notevole  interesse  pubblico  dell'area  denominata
«Area a nord del Giardino Querini e  ad  est  dell'Ospedale  civile»,
sita nel Comune di Vicenza. (18A05681) 
(GU n.201 del 30-8-2018)

 
 
                      LA COMMISSIONE REGIONALE 
               per il patrimonio culturale del Veneto 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
per i beni culturali ed il paesaggio, ai  sensi  dell'art.  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136,  137,
138, 139, 140 e 141; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014,  n.  171  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4 del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto  ministeriale  23  gennaio  2016,  n.  44  recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  237,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse  pubblico,
ai sensi dell'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
dell'area sita nel Comune di Vicenza  denominata  «Area  a  nord  del
Giardino Querini  e  ad  est  dell'Ospedale  civile»,  assunta  dalla
Commissione provinciale per la protezione delle bellezze  naturali  e
panoramiche di Vicenza con verbale di seduta del 26  marzo  1968,  ed
affissa all'albo pretorio del Comune di Vicenza  in  data  10  maggio
1968, per i 90 giorni successivi; 
  Viste  le  osservazioni  presentate   in   data   6   agosto   1968
dall'Ospedale civile di Vicenza, ai sensi dell'art. 3 della legge  n.
1497/1939, rappresentando quanto segue: «[...] La zona che  interessa
e' collocata in Comune di Vicenza,  nella  area  compresa  fra  viale
Fratelli Bandiera, a nord, l'ex alveo del fiume Astichello ad  ovest,
l'area gia' vincolata  con  piano  regolatore  a  sud  e  un  confine
parallelo al viale Rodolfi ad est [...]. L'area di  cui  trattasi  e'
interamente  recintata,  ed  e'  per   gran   parte   di   proprieta'
dell'Ospedale civile di Vicenza. Il P.R.G.  del  Comune  di  Vicenza,
prevedeva, per buona parte della zona che ora si intende sottoporre a
vincolo (e precisamente per i mapp. di cui  alla  Sezione  L,  foglio
VIII), la destinazione ad area ospedaliera, per cui a norma dell'art.
19 del citato P.R.G. avrebbero  potuto  sorgervi  soltanto  «impianti
ospedalieri ed assistenziali di  vario  genere,  con  il  divieto  di
costruire edifici di abilitazione se non per  il  personale  addetto»
[...].  Il  Piano  regolatore  prevedeva  anche  per  la  fascia   di
proprieta' Zin il vincolo di rispetto assoluto, ai sensi della  legge
29 giugno 1939 n. 1497. Tali premesse di  fatto  consentono  gia'  di
comprendere come per la sua  configurazione,  e  soprattutto  per  il
fatto  di  essere  una  proprieta'  privata  recintata,  la  zona  in
questione non costituisca affatto una di quelle ipotesi  di  bellezza
panoramica che la legge consente di tutelare  mediante  l'imposizione
del vincolo. Che l'area non  costituisca  una  «bellezza  panoramica»
considerata come «quadro naturale» e', oltre che evidente a  chiunque
conosca  i  luoghi,  anche  riconosciuto  dalla  stessa   Commissione
provinciale; in effetti la Commissione provinciale va  ripetendo  fin
dal 1963 che trattasi «di  un  punto  di  vista  panoramico»,  di  un
«belvedere». Ma se si va poi a guardare se effettivamente esistono le
condizioni perche' si possa parlare di un belvedere o di un punto  di
vista panoramico, non si potra' non riconoscere che  un'area  privata
recintata, non accessibile al pubblico, in nessun  modo  puo'  essere
considerata un belvedere o, il che e' lo stesso, un  punto  di  vista
panoramico. [...]»; 
  Viste le controdeduzioni e precisazioni dell'allora Ministero della
pubblica istruzione - Direzione generale  delle  antichita'  e  belle
arti - Divisione II di cui alla nota prot. 4809 del 28  aprile  1969,
in merito all'opposizione presentata dall'Ospedale civile di Vicenza,
secondo le quali «Al riguardo, si comunica  che,  mentre  per  quanto
concerne la valutazione di merito, i motivi addotti  nell'opposizione
di cui  trattasi  sono  da  respingere,  da  accogliere  e',  invece,
l'eccezione  sollevata  circa  la  validita'   formale   data   dalla
Commissione alla motivazione della proposta di vincolo in  questione.
La  Commissione,  infatti,  ha  motivato  tale  proposta  attenendosi
essenzialmente ai  criteri  di  cui  al  punto  5)  dell'art.  9  del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, affermando  che  l'area  proposta
per il vincolo rappresenta  un  belvedere  accessibile  al  pubblico.
L'Ente che si oppone invece sostiene, e - come noto -  corrisponde  a
verita', che l'area, di proprieta' privata, e' recintata  e,  quindi,
non  accessibile  al  pubblico.  Cio'  premesso,  venendo  a  mancare
all'attuale proposta della  Commissione,  cosi'  come  formulata,  il
requisito di  cui  al  succitato  disposto  del  regolamento,  questo
Ministero e' venuto nella determinazione di riproporre  la  questione
alla  Commissione  provinciale,   la   quale,   pur   tenendo   fermi
genericamente  gli  elementi  di  valutazione  ambientale   fin   qui
eseguiti, potrebbe rinnovare la proposta, considerando, pero', l'area
in questione non piu' come belvedere, ma parte integrante dell'intera
zona  da  vincolare»,  ribadite  dall'allora  Ministero  per  i  beni
culturali e ambientali - Ufficio  centrale  per  i  beni  ambientali,
architettonici, archeologici, artistici e storici - Divisione II  con
nota prot. 380 del 15 febbraio 1979; 
  Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in
adunanza plenaria; 
  Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione
di notevole interesse pubblico  in  argomento,  come  da  verbale  di
seduta in data 25 gennaio 2018 del Comitato tecnico per il  paesaggio
del Veneto per l'elaborazione del Piano  paesaggistico  regionale  di
cui al Protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e'
prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in  funzione
dei vari ambiti paesaggistici; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  di  tale   proposta   e'   stata
continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come  comunicato
dalla Soprintendenza archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  per  le
Province di Verona, Rovigo e Vicenza con  nota  prot.  17692  del  13
luglio 2018; 
  Considerato che l'area ricade nel Sito denominato «City of  Vicenza
and the Palladian Villas of the Veneto»,  inserito  nella  lista  del
patrimonio UNESCO negli anni 1994 e 2015 (IT n. 712 bis); 
  Vista la nota prot. 17070 del  9  luglio  2018,  con  la  quale  la
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere  informativa  al
Comune di Vicenza del  fatto  che  il  Ministero  sta  procedendo  al
perfezionamento del  suindicato  provvedimento  di  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico; 
  Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio  2018,  con  la  quale  la
Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno  procedere  al
perfezionamento di altre proposte di propria competenza; 
  Considerato l'obbligo,  da  parte  dei  proprietari,  possessori  o
detentori a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  ed  aree  ricompresi
nell'ambito paesaggistico di cui sia  stato  dichiarato  il  notevole
interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili  ed  aree,
ne' di introdurvi modificazioni che  rechino  pregiudizio  ai  valori
paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla  Regione  o
all'ente da essa delegato  la  richiesta  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  riguardo
agli interventi modificativi dello stato  dei  luoghi  che  intendano
intraprendere, salvo i casi di  esonero  da  detto  obbligo  previsti
dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  del  presente  provvedimento  di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, e' cosi' delimitata: 
    Comune di Vicenza, zona compresa fra viale  Fratelli  Bandiera  a
nord, il vecchio corso del fiume  Astichello  a  ovest,  l'area  gia'
vincolata del Parco Querini a sud; e  ad  est  da  una  linea  ideale
congiungente  la  facciata  della  Chiesa  di  Araceli  con  l'angolo
sud-ovest del cimitero acattolico, limitatamente  a  tratto  compreso
fra la facciata della Chiesa  e  l'intersezione  con  viale  Fratelli
Bandiera; 
  Considerato che detta area, delimitata  come  nell'unito  elaborato
grafico, conserva il notevole interesse pubblico di cui  all'art.  1,
punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per  i  seguenti  motivi
gia' indicati  nel  verbale  della  Commissione  provinciale  per  la
protezione delle bellezze naturali e panoramiche  di  Vicenza,  nella
seduta del 26 marzo 1968: 
    «trattasi  di  un  punto   di   vista   panoramico   estremamente
interessante ed in posizione particolarmente felice, che permette una
superba visuale della parte antica della citta', col suo pullulare di
campanili e cupole, dominate dalla collina e dal Santuario  di  Monte
Berico. Rappresenta percio' un belvedere,  accessibile  al  pubblico,
dal quale si gode uno spettacolo di notevole  bellezza,  che  per  di
piu' si trova  entro  il  perimetro  della  citta'  capoluogo  ed  e'
contiguo al  Giardino  Querini,  gia'  sottoposto  a  tutela  per  la
singolare  bellezza.  Viene  pertanto  stabilito  all'unanimita'   di
proporre l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art.  1,  comma  4,
della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9, commi 3, 4,  5  del
regolamento 3 giugno 1940 n. 1347»; 
  Valutato, in  sede  di  ricognizione,  che  i  volumi  edilizi  del
complesso ospedaliero insistono solo  su  di  una  porzione  limitata
dell'area  sottoposta  a  tutela,  e  che  larga  parte  di  essa  e'
esclusivamente interessata da viabilita' e sistemazioni  a  verde  di
arredo urbano, senza occlusioni indotte da volumi  edificati,  e  che
appare  ormai  superata  la  questione  relativa   all'accessibilita'
pubblica  dell'area  ospedaliera  medesima,  la  quale  consente   di
apprezzare significative visuali, specie lungo la viabilita'  a  lato
del fiume Astichello; 
  Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela
del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma  2,
lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171
del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio  2018,  come
rilevabile dal pertinente verbale di seduta; 
  Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Area a nord del giardino
Querini e ad est dell'Ospedale civile», sita nel comune  di  Vicenza,
come individuata dall'allegato elaborato grafico,  presenta  notevole
interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1,
lettera d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
 
                              Dichiara: 
 
che l'area denominata Area a nord  del  giardino  Guerini  e  ad  est
dell'Ospedale civile,  sita  nel  comune  di  Vicenza,  di  cui  alla
proposta di dichiarazione in premessa, come individuata dall'allegato
elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico  ai  sensi  e
per gli effetti dell'art.  136,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte
le disposizioni di tutela contenute nella parte  terza  del  predetto
decreto legislativo. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul Bollettino  Ufficiale  della  Regione
del Veneto. 
  L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale  per
la protezione delle bellezze naturali e panoramiche  di  Vicenza,  di
cui  all'allegato  elenco,  fanno  parte  integrante   del   presente
provvedimento. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  la  Soprintendenza  archeologia,
belle arti e paesaggio per le province di Verona,  Rovigo  e  Vicenza
provvedera' alla trasmissione al Comune di Vicenza del  numero  della
Gazzetta Ufficiale contenente la presente  dichiarazione,  unitamente
al relativo elaborato grafico, ai fini dell'adempimento, da parte del
Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma  4  del
medesimo decreto legislativo. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma
del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro  60
e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. 
 
    Venezia, 23 luglio 2018 
 
                                                 Il Presidente        
                                          della Commissione regionale 
                                                   Azzollini          
 
                             ---------- 
 
Avvertenza: 
 
    Il  testo  integrale  del  decreto,  comprensivo  di  tutti   gli
allegati, e' pubblicato  sul  sito  del  Segretariato  regionale  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  il  Veneto
all'indirizzo     www.veneto.beniculturali.it,     nelle      sezioni
Amministrazione   trasparente   e   Piano   paesaggistico   >    Aree
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