MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 10 settembre 2018 

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione  geografica
tipica dei vini «Venezia Giulia». (18A06201) 
(GU n.227 del 29-9-2018)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
      della direzione generale per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che sono in corso le  procedure  per  l'adozione  degli
atti  delegati  e  di  esecuzione  della  Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110  del  citato  regolamento
(UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di
esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E.  delle
proposte di modifica del  disciplinare,  ivi  comprese  le  modifiche
semplici e che non comportano  alcuna  modifica  al  documento  unico
riepilogativo del  disciplinare,  per  le  quali  sara'  prevista  la
definizione a livello nazionale  e  la  relativa  comunicazione  alla
Commissione UE; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge
n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge, ivi compreso il decreto in materia di  procedure  per  l'esame
delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari  dei  vini
DOP  e  IGP,  continuano  ad  applicarsi   i   decreti   ministeriali
applicativi della  preesistente  normativa  nazionale  e  dell'Unione
europea; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 1996,
concernente il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei
vini «Venezia Giulia» e l'approvazione del relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della IGT «Venezia Giulia»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet  del  Ministero,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOP; 
  Visto il provvedimento ministeriale n. 12210 del 21 febbraio  2018,
pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' -  Vini
DOP e IGP, concernente la pubblicazione della  proposta  di  modifica
del disciplinare di produzione della  Indicazione  geografica  tipica
dei vini «Venezia Giulia», del relativo documento unico riepilogativo
e la trasmissione alla Commissione UE; 
  Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2018, n. 46974,  pubblicato
sul citato sito internet del Ministero, concernente  l'autorizzazione
all'Associazione  «Produttori  vitivinicoli  trentini,   friulani   e
veneti», con sede in Venezia - Mestre per consentire  l'etichettatura
transitoria dei vini IGT «Venezia Giulia», ai sensi dell'art. 72  del
regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto  ministeriale
7  novembre  2012,  nei  riguardi  delle   produzioni   ottenute   in
conformita' alla proposta di disciplinare di  produzione  di  cui  al
citato provvedimento ministeriale 21 febbraio 2018; 
  Vista la comunicazione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
del 6 luglio 2018, con la quale e' stato segnalato  un  refuso  nella
descrizione  dell'ultimo  capoverso  dell'art.  2,  comma  3,   della
proposta di disciplinare della IGT in questione,  annesso  al  citato
decreto  ministeriale  25  giugno  2018,  laddove,  relativamente  ai
vitigni che possono essere destinati alla produzione delle  tipologie
monovarietali dei vini frizzanti e novelli, si  rimanda  erroneamente
ad un inesistente allegato 2, anziche' fare  riferimento  ai  vitigni
gia' elencati nello stesso art. 2 del disciplinare; in tal  senso  la
stessa Regione ha chiesto di provvedere alla conseguente correzione; 
  Considerato che, a seguito della verifica effettuata, e'  risultata
valida e coerente alla struttura dell'art. 2 del citato  disciplinare
la  predetta  segnalazione  della  Regione  Autonoma   Friuli-Venezia
Giulia; 
  Ritenuto necessario, pertanto, apportare  la  conseguente  modifica
correttiva al citato art. 2, comma 3, della proposta di disciplinare,
cosi' come allegata al citato provvedimento n. 12210 del 21  febbraio
2018 e resa operativa ai sensi del richiamato decreto ministeriale 25
giugno 2018, n. 46974; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica  del  disciplinare  in  questione  e  di  dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla  Commissione  U.E.,  tramite  il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del  regolamento
(CE) n. 607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27  marzo  2018  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al disciplinare di produzione dei vini a indicazione  geografica
tipica «Venezia Giulia», cosi'  come  da  ultimo  modificato  con  il
decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in  premessa  e  con  la
proposta di modifica autorizzata in  via  transitoria  ai  sensi  del
decreto ministeriale 25 giugno 2018 richiamato in premessa, a  titolo
di correzione, l'art.  2,  comma  3,  ultimo  capoverso:  «I  vini  a
indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" con la  specificazione
di uno dei vitigni di cui  all'allegato  2  possono  essere  prodotti
anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai  vitigni  a  bacca
rossa alla tipologia novello.», e' sostituito col seguente testo: 
    «I vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" con  la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere prodotti anche nella tipologia frizzante e,  limitatamente  ai
vitigni a bacca rossa, anche nella tipologia novello.». 
  2. Il presente decreto e la proposta  di  disciplinare,  aggiornata
con la modifica correttiva di cui al comma 1, saranno pubblicati  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e  IGP;  la
stessa modifica sara'  comunicata  alla  Commissione  U.E.,  ai  fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e
3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel  rispetto  delle  procedure
richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 settembre 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi