N. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 settembre 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 settembre 2018 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Piemonte  -
  Bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020  -   Provvedimenti
  conseguenti la cancellazione di FinPiemonte S.p.A. dall'albo  unico
  degli intermediari finanziari. 
- Legge della Regione Piemonte 29 giugno  2018,  n.  7  (Disposizioni
  urgenti  in  materia  di   bilancio   di   previsione   finanziario
  2018-2020), art. 22, commi 1, 2 e 3. 
(GU n.41 del 17-10-2018 )
    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc. n.  80224030587,  n.
fax   0696514000   e   PEC   per   il    ricevimento    degli    atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici e' domiciliato  in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione  Piemonte,  in  persona  del  Presidente  della
Regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la  sede  della
Regione  in  Torino,  piazza  Castello  n.  165  per   l'impugnazione
dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 della legge regionale Piemonte 29 giugno
2018 n. 7, pubblicata sul 5° Supplemento del 29 giugno 2018 al B.U.R.
n. 26 del 28 giugno 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di
bilancio di previsione finanziario 2018-2020», come da  delibera  del
Consiglio dei ministri adottata nella seduta dell'8 agosto 2018. 
 
                                Fatto 
 
    In data 29 giugno 2018 e' stata pubblicata sul 5° Supplemento  al
B.U.R. n. 26 della Regione Piemonte la legge regionale 29 giugno 2018
n. 7 intitolata «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  bilancio  di
previsione finanziario 2018-2020». 
    I commi 1, 2 e 3 della predetta legge dispongono come segue: 
        Art.  22.  (Provvedimenti  conseguenti  la  cancellazione  di
FinPiemonte S.p.A. dall'albo ex art. 106 del decreto  legislativo  n.
385/1993. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6).  -  1.
Nell'ambito del procedimento di cancellazione di  Finpiemonte  S.p.A.
dall'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi  dell'art.  106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico  delle
leggi in materia bancaria  e  creditizia),  la  Giunta  regionale,  a
seguito di  apposita  ricognizione,  iscrive  fra  le  attivita'  del
proprio  stato  patrimoniale  i  crediti  attualmente   intestati   a
Finpiemonte S.p.A. per un valore massimo  pari  ad  €  52.000.000,00,
originati dal contratto di finanziamento erogato dalla Banca  europea
degli investimenti «Regione Piemonte Loan for SMES»,  fermo  restando
che la gestione degli incassi e  dei  recuperi  resta  in  capo  alla
societa'. E' iscritto, per ogni esercizio, nelle entrate del titolo 3
(Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi  e  altre  entrate
correnti) e nelle spese della  missione  01  (Servizi  istituzionali,
generali  e  di  gestione),  programma  01.03  (Gestione   economica,
finanziaria,  programmazione,  provveditorato),   titolo   I   (Spese
correnti) del bilancio finanziario 2018-2020, l'importo  previsto  di
incasso dai debitori ceduti e  la  corrispondente  spesa  secondo  le
seguenti annualita': € 7.730.722,62 per l'anno 2018, €  11.203.213,96
per l'anno 2019, € 9.318.509,64 per l'anno 2020. Gli importi relativi
ai debiti e crediti scadenti negli anni successivi  al  2020  e  fino
alla scadenza, prevista nel 2028, sono iscritti per competenza  nelle
rispettive leggi di bilancio. Eventuali  insolvenze  sono  finanziate
dalla riduzione dei fondi di  garanzia  denominati  «Fondo  unico  di
garanzia BEI» e  «Fondo  di  garanzia  BEI-Midcap»  istituiti  presso
Finpiemonte S.p.A.. In caso di  incapienza,  la  Regione  provvede  a
ridurre   dell'importo   corrispondente   all'insolvenza    accertata
l'impegno  di  risorse  previste  dal  presente  comma  a  favore  di
Finpiemonte S.p.A.. 
    2. Concluso  il  procedimento  di  cui  al  comma  1,  la  Giunta
regionale  adotta  i  provvedimenti  necessari  alla  riduzione   del
capitale sociale di  Finpiemonte  S.p.A.  da  €  358.480.400,00  a  €
158.000.000,00. 
    3. L'importo della riduzione del capitale sociale di  Finpiemonte
S.p.A. disposta ai sensi del comma 2, pari ad  €  200.195.717,83,  e'
stanziato nel titolo 4 (Entrate in  conto  capitale),  tipologia  500
(Altre  entrate  in  conto  capitale)  delle  entrate  del   bilancio
finanziario 2018-2020, a valere sull'esercizio 2018 ed e'  vincolato,
mediante  appositi  stanziamenti  di   bilancio   di   pari   importo
complessivo, all'incremento del finanziamento delle  leggi  regionali
riportate  all'allegato  E  secondo  le  missioni  e  programmi   ivi
riportati.» 
    Con delibera dell'8 agosto 2018  il  Consiglio  dei  ministri  ha
deciso di proporre  il  presente  ricorso  per  l'annullamento  delle
disposizioni sopra riportate, sulla base dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Violazione dell'art. 119 della Costituzione. 
    L'art. 22 della legge impugnata, al comma 1 autorizza la Giunta a
trasferire dallo stato patrimoniale di Finpiemonte  S.p.A.  a  quello
della Regione crediti per  un  valore  massimo  di  €  52.000.000,00,
derivanti da un finanziamento erogato originariamente dalla B.E.I. 
    Al riguardo si evidenzia innanzitutto che il subentro dei crediti
avviene senza dare evidenza di un atto o  documento  che  giustifichi
tale  operazione  contabile  che   tra   l'altro   non   prevede   il
trasferimento nello stato patrimoniale della Regione per pari importo
anche dei debiti di Finpiemonte S.p.A. 
    Ma quel che piu' rileva ai fini del presente giudizio e' il fatto
che la disposizione di legge impugnata comporta il  trasferimento  in
capo  alla  Regione  di  rilevanti  debiti  della  Finpiemonte   spa.
Considerato   che   tali   debiti   hanno   natura   indubitabilmente
finanziaria, il loro trasferimento  a  carico  della  Regione  e'  in
contrasto con la disciplina  del  limiti  di  indebitamento  che  non
consente alla Regione Piemonte di assumere nuovi debiti, tenuto conto
del modesto importo  disponibile  per  nuove  rate  di  ammortamento,
desumibile  dall'allegato  C  alla  legge  impugnata  -  «Limiti   di
indebitamento regioni». 
    Si realizza in tal modo un  indebitamento  non  consentito  della
Regione, in violazione dell'art. 119 della Costituzione che autorizza
si' gli enti territoriali a contrarre debito, ma «solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale  definizione  di  piani  di
ammortamento e a condizione  che  per  il  complesso  degli  enti  di
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio». Condizioni
delle quali nessuna appare rispettata dalla disposizione  legislativa
impugnata. 
2. Violazione dell'art. 117 comma 2 lettera E) della Costituzione  in
relazione agli articoli 42, 44 e 45 nonche' al punto 1 e al  punto  5
dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011. 
    L'impugnato art. 22 appare in evidente contrasto con il  punto  1
dell'allegato 4/2 - Principio applicato concernente  la  contabilita'
finanziaria - del decreto legislativo n. 118/2011 nella parte in  cui
prevede  che  tutte  le  operazioni,  comprese   quelle   di   natura
patrimoniale, devono transitare prima nella contabilita' finanziaria.
Infatti, il  sopracitato  principio  prevede  che:  «La  contabilita'
finanziaria rileva le obbligazioni, attive  e  passive,  gli  incassi
ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste  in  essere  da
una amministrazione pubblica, anche  se  non  determinano  flussi  di
cassa effettivi.» «Per transazione si intende ogni  evento  o  azione
che determina la «creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o
estinzione di valori economici patrimoniali e  finanziari  (debiti  e
crediti) che si  origina  dall'interazione  tra  differenti  soggetti
(pubbliche amministrazioni societa', famiglie, ecc),  e  avviene  per
mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione  pubblica».
Conseguentemente,   la   regione   avrebbe   dovuto   effettuare   la
registrazione   in   contabilita'   finanziaria   della   transazione
attraverso una regolarizzazione contabile, costituita da impegni  per
concessione di  crediti  a  favore  di  Finpiemonte  S.p.A.  cui  far
corrispondere accertamenti di pari importo per accensione di prestiti
nei confronti di Finpiemonte S.p.A. e da mandati versati in quietanza
di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa. 
    Inoltre, la Regione  prevede  l'iscrizione  tra  le  entrate  del
titolo III, tipologia 500 (entrate correnti) e  tra  le  spese  della
missione 1, programma 3 - titolo I  (spese  correnti)  degli  importi
relativi ai crediti verso i debitori ceduti e le corrispondenti spese
relative al pari rimborso verso Finpiemonte  S.p.A.,  nella  seguente
modalita': € 7.730.722,62 per il 2018, € 11.203.213,96 per il 2019 ed
€ 9.318.509,64 per il 2020, secondo un piano che prevede l'estinzione
dei crediti e dei debiti nel 2028, come da  prospetto  inviato  dalla
Regione per le vie brevi. 
    Al riguardo si evidenzia  che  la  classificazione  contabile  in
entrata e in spesa deve essere correlata alla natura  dei  crediti  e
dei debiti di  €  52.000.000,00  trasferiti  alla  Regione.  Pertanto
avendo origine  finanziaria  le  entrate  e  le  spese  in  questione
avrebbero dovuto essere opportunamente  classificate  rispettivamente
nel titolo  V  delle  entrate  (Entrate  da  riduzione  di  attivita'
finanziarie) e nel titolo IV  delle  spese  (rimborso  prestiti).  La
classificazione del tutto diversa operata dalla Regione contrasta con
gli articoli 44 (classificazione delle entrate) e 45 (classificazione
delle spese) ed i correlati allegati 13 e 14 del decreto  legislativo
n. 118/2011, che  imponevano  la  classificazione  teste'  precisata.
Contrasta  inoltre  con  il  punto  5  dell'allegato  4/2  (principio
applicato  concernente  la  contabilita'  finanziaria)  del   decreto
legislativo n. 118/2011, il quale prevede che «Il sistema di bilancio
deve essere  comprensibile  e  deve  percio'  presentare  una  chiara
classificazione delle voci  finanziarie,  economiche  e  patrimoniali
(principio della chiarezza o comprensibilita').  Il  principio  della
chiarezza o comprensibilita' e' rafforzativo del principio base della
veridicita'.  Al  fine  di  consentire  una  rappresentazione  chiara
dell'attivita' svolta, le registrazioni contabili ed i  documenti  di
bilancio   adottano   il   sistema   di   classificazione    previsto
dall'ordinamento  contabile   e   finanziario,   uniformandosi   alle
istruzioni dei relativi  glossari.  L'articolazione  del  sistema  di
bilancio  deve  essere  tale  da  facilitarne  -  tra  l'altro  -  la
comprensione e permetterne  la  consultazione  rendendo  evidenti  le
informazioni previsionali, gestionali e di  rendicontazione  in  esso
contenute. Il sistema  di  bilancio  deve  essere  corredato  da  una
informativa   supplementare   che   faciliti   la   comprensione    e
l'intelligibilita'  dei  documenti.  L'adozione   di   una   corretta
classificazione dei documenti contabili  costituisce  una  condizione
necessaria per garantire il corretto  monitoraggio  e  consolidamento
dei  conti  pubblici  da  parte   delle   Istituzioni   preposte   al
coordinamento e controllo della finanza pubblica.» 
    Poiche' le norme ordinarie citate  costituiscono  attuazione  del
principio di armonizzazione dei bilanci  pubblici  sancito  dall'art.
117 comma 2 lettera e)  della  Costituzione,  la  cui  attuazione  e'
esplicitamente riservata alla competenza esclusiva  dello  Stato,  la
disposizione regionale in esame appare violativa  di  quel  principio
inderogabile e di quella competenza esclusiva. 
3. Violazione dell'art. 117 comma 2 lettera e) della Costituzione  in
relazione all'art. 42, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n.
118/2011. 
    Il comma 2 del medesimo art. 22 autorizza la giunta a ridurre  il
capitale sociale di Finpiemonte S.p.A.  di  200  milioni  di  euro  e
dispone, al comma 3, l'iscrizione di tale importo tra le entrate  del
titolo IV (entrate in conto capitale)  vincolato  al  rifinanziamento
per pari importo di stanziamenti di spesa relativi a leggi  regionali
precedenti, come da allegato E alla medesima legge. 
    Tale disposizione contrasta con l'art. 42, comma 5 -  lettera  d)
del decreto legislativo n. 118/2011, che prevede: «...  E'  possibile
attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie  non
aventi natura ricorrente solo  se  la  regione  non  ha  rinviato  la
copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi  successivi
e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti  gli
eventuali debiti fuori bilancio». Conseguentemente,  la  regione  non
puo' attribuire un vincolo di destinazione all'entrata  straordinaria
di 200 milioni di euro di cui si discute. 
    Per ragioni analoghe a quelle  illustrate  al  punto  precedente,
anche la  disposizione  in  esame,  ponendosi  in  contrasto  con  il
suddetto   decreto   legislativo   n.   118    del    2011,    viola,
conseguentemente,  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione, riguardante la  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte    costituzionale    dichiarare
costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 22
commi 1, 2 e 3 della legge regionale Piemonte 29 giugno  2018  n.  7,
pubblicata sul 5° Supplemento del 29 giugno 2018 al B.U.R. n. 26  del
2018, impugnato come da delibera 8  agosto  2018  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Con l'originale del ricorso si depositeranno: 
        1. copia della L.R. Piemonte n. 7 del 2018; 
        2. estratto della delibera del Consiglio dei ministri  dell'8
agosto 2018. 
 
          Roma, 27 agosto 2018 
 
          Il Vice Avvocato generale dello Stato: Pignatone