PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 novembre 2018 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione autonoma Valle d'Aosta nelle iniziative  finalizzate  a
consentire il superamento della situazione di criticita' verificatasi
nei giorni dal 30 luglio all'8 agosto 2017 nel territorio dei  comuni
di Antey-Saint-Andre',  di  Bionaz,  di  Brissogne,  di  Brusson,  di
Courmayeur,  di  Morgex,  di  Ollomont,  di  Oyace,  di  Pollein,  di
Rhêmes-Notre-Dame, di Rhêmes-Saint-Georges,  di  Saint-Vincent  e  di
Valtournenche nella medesima Regione. (Ordinanza n. 556). (18A07244) 
(GU n.264 del 13-11-2018)

 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni dal 30 luglio all'8 agosto 2017 nel territorio dei  Comuni  di
Antey-Saint-Andre',  di  Bionaz,  di  Brissogne,   di   Brusson,   di
Courmayeur,  di  Morgex,  di  Ollomont,  di  Oyace,  di  Pollein,  di
Rhêmes-Notre-Dame, di Rhêmes-Saint-Georges,  di  Saint-Vincent  e  di
Valtournenche  nella  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  nonche'  la
delibera del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2018 con  la  quale
il predetto stato di emergenza  e'  stato  prorogato  di  centottanta
giorni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 492 del 29 novembre 2017 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 luglio all'8 agosto 2017
nel territorio  dei  Comuni  di  Antey-Saint-Andre',  di  Bionaz,  di
Brissogne, di Brusson, di Courmayeur,  di  Morgex,  di  Ollomont,  di
Oyace, di Pollein, di Rhêmes-Notre-Dame, di Rhêmes-Saint-Georges,  di
Saint-Vincent  e  di  Valtournenche  nella  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta»; 
  Vista la nota della Regione autonoma Valle d'Aosta del 26 settembre
2018, prot.  92  con  la  quale  e'  stato  illustrato  lo  stato  di
avanzamento  delle  attivita'  poste  in  essere  durante  lo   stato
emergenziale  in  rassegna,  corredato  da  un  cronoprogramma  degli
interventi da realizzare; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  D'intesa con la Regione autonoma Valle d'Aosta; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e'   individuata   quale
amministrazione   competente   al   coordinamento   delle   attivita'
necessarie   al   superamento   della   situazione   di    criticita'
determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  il  coordinatore  del
Dipartimento  programmazione,  risorse  idriche  e  territorio  della
Regione autonoma Valle  d'Aosta  e'  individuato  quale  responsabile
delle iniziative finalizzate al definitivo  subentro  della  medesima
Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente
approvati alla data di adozione della  presente  ordinanza.  Egli  e'
autorizzato a porre in essere, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
adozione del presente provvedimento, sulla base della  documentazione
amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia'  in
possesso dello stesso, le attivita' occorrenti per  il  proseguimento
in  regime  ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate   al
superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2 il  commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 492 del  29  novembre  2017,  provvede  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una  aggiornata
relazione   sulle   attivita'   svolte   contenente   l'elenco    dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche
e territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, che opera a titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale
delle   strutture   organizzative   della   Regione   nonche'   della
collaborazione degli enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla   presente   ordinanza,   il   coordinatore   del   Dipartimento
programmazione, risorse idriche e territorio della  Regione  autonoma
Valle d'Aosta provvede con le risorse disponibili sulla  contabilita'
speciale n. 6079,  aperta  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 492/2017, che  viene  allo  stesso  intestata  fino  al  31
dicembre 2019, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento
previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare
della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il  cronoprogramma
approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto
soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza  semestrale,  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5,  residuino  delle  risorse   sulla   contabilita'   speciale,   il
coordinatore  del  Dipartimento  programmazione,  risorse  idriche  e
territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta puo'  predisporre  un
Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono  versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10.  Il  coordinatore  del  Dipartimento  programmazione,   risorse
idriche e territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, a  seguito
della chiusura  della  contabilita'  speciale  di  cui  al  comma  5,
provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere
per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 5 novembre 2018 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli