N. 196 SENTENZA 11 ottobre - 9 novembre 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego  pubblico  -  Istituzione  dell'area   della   vice-dirigenza
  regionale - Finanziamento della  retribuzione  di  posizione  e  di
  risultato degli incarichi - Incremento del Fondo per il trattamento
  accessorio del personale con risorse ulteriori e diverse rispetto a
  quelle tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali. 
- Legge della Regione Liguria 28 aprile  2008,  n.  10  (Disposizioni
  collegate alla  legge  finanziaria  2008),  art.  10;  legge  della
  Regione Liguria 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti  in  materia
  di  personale,  certificazione  energetica,  Comunita'  montate   e
  disposizioni diverse), art. 2, commi 2, 3 e 4. 
-   
(GU n.45 del 14-11-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  10  della
legge della Regione Liguria  28  aprile  2008,  n.  10  (Disposizioni
collegate alla legge finanziaria 2008), e  dell'art.  2  della  legge
della Regione Liguria 24 novembre  2008,  n.  42  (Norme  urgenti  in
materia di personale, certificazione energetica, Comunita' montate  e
disposizioni  diverse),  promosso  dalla  Corte  dei  conti,  sezione
regionale di controllo per la Liguria, nel giudizio di  parificazione
del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2016 della Regione
Liguria, con ordinanza del 27 dicembre 2017, iscritta al  n.  34  del
registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito nella  udienza  pubblica  del  3  luglio  2018  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    udito l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 27  dicembre  2017,  la  Corte  dei  conti,
sezione regionale di controllo per la Liguria, ha sollevato questioni
di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione
Liguria 28 aprile 2008, n.  10  (Disposizioni  collegate  alla  legge
finanziaria 2008), e dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24
novembre  2008,  n.  42  (Norme  urgenti  in  materia  di  personale,
certificazione energetica, Comunita' montane e disposizioni diverse),
in riferimento agli artt. 81, quarto comma,  e  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione. 
    2.- La citata sezione premette che, in sede di parificazione  del
rendiconto generale della Regione Liguria per  l'esercizio  2016,  e'
emerso  che,  con  le  risorse  del  Fondo  per   la   contrattazione
decentrata, relative al trattamento  accessorio  e  "premiante"  2016
(esigibili nell'esercizio 2017), sono state retribuite, tra  l'altro,
le posizioni di vice-dirigenza e  le  posizioni  organizzative.  Tali
erogazioni  -  prosegue  la  sezione  -  hanno  rivelato  criticita',
inerenti alla dubbia legittimita' costituzionale di norme  che  hanno
costituito il fondamento delle stesse. 
    Il rimettente ricorda, inoltre, che tali  dubbi  di  legittimita'
costituzionale,  relativi  all'istituzione  della  vice-dirigenza  da
parte della Regione,  nonche'  alla  previsione  delle  modalita'  di
finanziamento di quest'ultima, evidenziati dal magistrato  istruttore
e dal Procuratore generale, sono stati rappresentati dalla sezione di
controllo con  nota  del  6  giugno  2017,  n.  2922,  alla  Regione.
Quest'ultima ha disposto l'abrogazione delle norme oggetto dei  dubbi
di legittimita' costituzionale con  legge  della  Regione  Liguria  7
agosto 2017, n. 22 recante «Modifica alla legge regionale  28  aprile
2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge  finanziaria  2008)  e
conseguenti disposizioni attuative». 
    Nonostante cio', il collegio  rimettente  ritiene  che,  ai  fini
della definizione del giudizio di parifica, i dubbi  di  legittimita'
costituzionale prospettati continuino a  risultare  rilevanti,  posto
che le norme abrogate  trovano  applicazione  per  l'esercizio  2016,
essendo la vice-dirigenza venuta meno solo il 12 agosto 2017. 
    Pertanto, ritenendo  di  non  poter  applicare  norme  di  dubbia
legittimita'  costituzionale  e,  di  conseguenza,   di   non   poter
parificare il capitolo di spesa a cui sono imputate le spese inerenti
alla vice-dirigenza, sospende il giudizio e solleva,  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera l), e all'art. 81, quarto comma,
Cost., questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  10  della
legge regionale n. 10 del 2008, che ha  istituito  la  vice-dirigenza
regionale, in contrasto con l'art. 17-bis del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e  quindi  in  violazione
della  competenza  statale  esclusiva  in  materia  di   «ordinamento
civile», e dell'art. 2 della legge regionale n. 42 del 2008, la' dove
individua i mezzi di finanziamento della spesa per la vice-dirigenza,
disponendo l'incremento del Fondo per il trattamento  accessorio  del
personale  con  risorse  ulteriori  e  diverse  rispetto   a   quelle
tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali  (art.  15
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL),  comparto  delle
Regioni e delle autonomie locali, sottoscritto l'1.4.1999). 
    3.-  In  linea  preliminare,  il   collegio   rimettente   svolge
argomentazioni in ordine alla propria legittimazione a  sollevare  le
richiamate  questioni   di   legittimita'   costituzionale   in   via
incidentale. 
    Anzitutto,  il  rimettente  sottolinea   che   il   giudizio   di
parificazione  si  svolge  con  le  formalita'  della   giurisdizione
contenziosa, prevede la partecipazione del  Procuratore  generale  in
contraddittorio  con  i  rappresentanti  dell'amministrazione  e   si
conclude con una pronuncia adottata in esito a pubblica udienza. 
    Anche in relazione a cio' - ricorda ancora  il  rimettente  -  la
costante   giurisprudenza   costituzionale   ha    riconosciuto    la
legittimazione a promuovere, in sede di giudizio di parificazione del
bilancio, questione di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
all'art. 81 Cost., avverso tutte quelle  disposizioni  di  legge  che
determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio  per
il  fatto  stesso  di  incidere,  in  senso  globale,  sulle   unita'
elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di
gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali. 
    La sezione rimettente  ricorda  anche  che,  alla  giurisprudenza
costituzionale formatasi in riferimento al giudizio di  parifica  del
rendiconto dello Stato e delle Regioni ad autonomia speciale,  si  e'
affiancata anche quella che ha  riconosciuto  in  capo  alle  Sezioni
regionali di controllo la legittimazione  a  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale anche in sede di parifica del  rendiconto
delle Regioni ad autonomia ordinaria, a  seguito  della  riforma  del
2012. 
    Pertanto,  essendo  indubbia  la  legittimazione  della   Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti a sollevare questione di
legittimita' costituzionale in sede di giudizio di parificazione,  la
Sezione rimettente ritiene che essa debba riconoscersi non solo, come
gia' accaduto, in riferimento all'art. 81 Cost. ma, piu' in generale,
a tutte le norme costituzionali che,  in  modo  diretto  o  indiretto
involgono la materia della finanza pubblica, apprestando tutela  alle
risorse pubbliche e alla loro corretta utilizzazione. 
    Nel caso di specie,  la  violazione  della  competenza  esclusiva
statale in materia di  ordinamento  civile  da  parte  della  Regione
avrebbe determinato una dinamica espansiva della spesa  di  personale
non sottoposta alla verifica dei  soggetti  deputati  dalla  legge  a
verificarne i presupposti e cioe'  l'Agenzia  per  la  rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), per quanto riguarda
la parte pubblica, e le organizzazioni sindacali,  per  il  personale
impiegato nel settore pubblico. 
    Il collegio rimettente,  infine,  segnala  come  il  giudizio  di
parificazione, allo stato della  legislazione  vigente,  sia  l'unica
possibilita' offerta dall'ordinamento per sottoporre a  scrutinio  di
legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  le   disposizioni
legislative  che,  incidendo   sui   singoli   capitoli,   modificano
l'articolazione del bilancio e  ne  possono  alterare  gli  equilibri
complessivi. 
    4.-  Nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  si   e'
costituita la Regione Liguria, che ha chiesto  che  le  questioni  di
legittimita' costituzionale  sollevate  dalla  Sezione  di  controllo
della Corte  dei  conti  per  la  Regione  Liguria  siano  dichiarate
inammissibili o, in subordine, infondate. 
    In linea preliminare, la  difesa  regionale  sostiene  che  siano
inammissibili le censure svolte in riferimento all'art. 117,  secondo
comma, lettera l), Cost. alla luce del  costante  orientamento  della
giurisprudenza costituzionale, secondo cui, in sede  di  giudizio  di
parificazione,  puo'  essere  dedotta  la  violazione  di  un  novero
ristretto e tassativo di  parametri  costituzionali,  e  precisamente
degli artt. 81 e 119,  sesto  comma,  Cost.,  la'  dove  disciplinano
l'obbligo  di  copertura,  l'equilibrio  di  bilancio  e  la  materia
dell'indebitamento. 
    Nel merito, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
10  della  legge  reg.  Liguria  n.  10  del  2008  sarebbe  comunque
infondata.  La  difesa  regionale  sostiene  che   l'istituto   della
vice-dirigenza nella Regione Liguria sia stato introdotto in  vigenza
e «sotto la copertura» di una norma statale (art. 17-bis  del  d.lgs.
n. 165 del  2001),  che  espressamente  consentiva  alle  Regioni  di
istituire la posizione a livello  regionale,  con  il  coinvolgimento
delle  rappresentanze  sindacali  e  attraverso   la   contrattazione
collettiva nazionale. 
    Inoltre, l'istituzione della vice-dirigenza con  legge  regionale
sarebbe espressione legittima dell'esercizio dell'autonomia regionale
in materia di organizzazione e funzionamento dei propri uffici. 
    Quanto alla questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata
nei confronti dell'art. 2 della legge reg. Liguria n.  42  del  2008,
essa sarebbe anzitutto inammissibile, non  solo  per  il  difetto  di
legittimazione  della  Corte  dei  conti  a  sollevare  questioni  di
legittimita' costituzionale in riferimento  a  parametri  diversi  da
quelli che presiedono alla costituzione finanziaria, ma anche perche'
la questione sarebbe formulata in modo erroneo, senza  corrispondenza
fra censure svolte e  disposizioni  impugnate,  e  per  l'inidoneita'
della questione posta a raggiungere l'obiettivo  avuto  di  mira  dal
giudice a quo. 
    La difesa regionale, in via subordinata, chiede, in ogni caso, di
delimitare la questione  di  legittimita'  costituzionale  alle  sole
disposizioni    effettivamente    inerenti     all'istituto     della
vice-dirigenza e cioe' alla seconda meta' del comma 2 e ai commi 3  e
4 dell'art. 2 citato. 
    Nel merito, la questione sarebbe, comunque, priva di  fondamento,
per gli stessi argomenti gia' sviluppati  in  relazione  all'art.  10
della legge reg. Liguria n. 10 del 2008, in quanto, rientrando  nella
competenza regionale l'istituzione della vice-dirigenza, rientrerebbe
nella  medesima  competenza  regionale  anche  la  definizione  delle
dotazioni finanziarie. 
    5.- All'udienza del 3 luglio 2018, le  parti  hanno  ribadito  le
conclusioni formulate negli scritti difensivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Corte dei conti, sezione regionale  di  controllo  per  la
Liguria, in sede  di  parificazione  del  rendiconto  generale  della
Regione Liguria per l'esercizio 2016 e, in particolare, del  capitolo
concernente la spesa del personale, cui e' imputata la voce di  spesa
inerente alla vice-dirigenza  regionale,  dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 10 della  legge  della  Regione  Liguria  28
aprile 2008, n. 10 (Disposizioni  collegate  alla  legge  finanziaria
2008), in quanto ha istituito la vice-dirigenza regionale,  regolando
una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; nonche'
dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 novembre 2008, n. 42
(Norme urgenti in materia di  personale,  certificazione  energetica,
Comunita'  montane  e  disposizioni   diverse),   che   ha   disposto
l'incremento del Fondo per il trattamento  accessorio  del  personale
(comma 1) e la sua destinazione al finanziamento  della  retribuzione
di posizione e  di  risultato  della  vice-dirigenza  (comma  2),  in
contrasto  con  quanto  stabilito  dalla  contrattazione   collettiva
nazionale e di comparto, cui rinvia la legislazione statale. 
    L'illegittimita' di tale ultima disposizione determinerebbe anche
la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. (nel testo precedente
alle modifiche apportate dalla legge costituzionale 20  aprile  2012,
n. 1, recante «Introduzione del principio del  pareggio  di  bilancio
nella  Carta  costituzionale»),  in  quanto  l'illegittimita'   della
destinazione dell'incremento del Fondo per il trattamento  accessorio
al   finanziamento   della    retribuzione    della    vice-dirigenza
determinerebbe la violazione dell'obbligo di copertura. 
    In particolare, il collegio rimettente evidenzia che,  dall'esame
della documentazione inviata dalla Regione Liguria,  e'  emerso  che,
con le risorse del Fondo per le politiche di sviluppo  delle  risorse
umane e per la  produttivita'  del  personale  del  comparto  di  cui
all'art. 15 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), comparto
delle Regioni e  delle  autonomie  locali,  sottoscritto  l'1.4.1999)
relative al trattamento accessorio e premiante  2016,  esigibili  nel
2017, ma disposte nell'anno 2016, sono state retribuite, tra l'altro,
le posizioni di vice-dirigenza. 
    L'attenzione dei giudici contabili - in sede di  parificazione  -
si concentra primariamente sulla spesa per l'incremento del Fondo, di
cui all'art. 2 della legge reg. Liguria n. 42 del 2008,  spesa,  che,
tuttavia, impone  di  tenere  conto  -  per  valutarne  la  legittima
copertura - della norma che a tale spesa ha  dato  luogo,  ovvero  di
quella istitutiva della vice-dirigenza. Tale spesa si discosta  dalle
disposizioni della legge statale e  dalla  contrattazione  collettiva
nazionale, che opera sulla base di atti di indirizzo dell'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche  amministrazioni  (ARAN),
anche per la parte relativa all'importo  massimo  da  destinare  alla
contrattazione decentrata. 
    Pertanto, in questo specifico  caso,  l'esame  della  censura  di
violazione del parametro attinente alla  competenza  esclusiva  dello
Stato in materia di ordinamento civile non puo' che precedere  quello
della censura di violazione del principio di copertura delle spese. 
    2.- In  linea  preliminare,  occorre  scrutinare  l'eccezione  di
inammissibilita' delle questioni  proposte  in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost., formulata dalla  difesa  della
Regione Liguria per difetto di legittimazione della Corte dei  conti,
sezione regionale di controllo, in sede di giudizio di  parificazione
dei rendiconti  regionali,  a  sollevare  questioni  di  legittimita'
costituzionale  in  riferimento  a  parametri  diversi  e   ulteriori
rispetto all'art. 81 Cost. 
    2.1.- L'eccezione e' priva di fondamento. 
    2.1.1.-  Sull'ammissibilita'  delle  questioni  di   legittimita'
costituzionale nel giudizio  di  parificazione  questa  Corte  si  e'
espressa fin da epoca risalente. Occorre dunque muoversi nel solco di
questa giurisprudenza. 
    Gia' nella  sentenza  n.  165  del  1963,  questa  Corte  ritenne
ammissibile - e decise nel merito in riferimento all'art.  81,  primo
comma, Cost. - una questione di legittimita' costituzionale sollevata
dalla Corte dei conti a sezioni riunite, nel corso di un giudizio  di
parificazione  dei  rendiconti  delle  Amministrazioni  della   Cassa
depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza,  ai  sensi  degli
artt. 38 e seguenti  del  regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214
(Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti). 
    Nella successiva sentenza n. 121 del 1966, tale  orientamento  fu
confermato. In quel giudizio  -  un  giudizio  di  parificazione  sul
rendiconto  generale  della  Regione  siciliana  -  questa  Corte  ha
ritenuto che ricorressero le condizioni ipotizzate dall'art. 1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1  (Norme  sui  giudizi  di
legittimita' costituzionale e  sulle  garanzie  d'indipendenza  della
Corte costituzionale), per la rimessione di questioni incidentali  di
legittimita'  costituzionale,  poiche'   «il   preminente   interesse
pubblico della certezza del diritto (che i dubbi di costituzionalita'
insidierebbero)   insieme   con   l'altro    dell'osservanza    della
Costituzione, vieta che dalla distinzione fra le varie  categorie  di
giudizi e processi (categorie del resto dai confini sovente incerti e
contrastanti), si traggano conseguenze cosi' gravi quale l'esclusione
della proponibilita' di  questioni  di  legittimita'  costituzionale»
(sentenza n. 121 del 1966, n. 1 del Considerato). 
    Gia' nella richiamata decisione sono stati evidenziati  i  tratti
salienti di questo  peculiare  giudizio,  che  si  conclude  con  una
pronuncia   adottata   «con   le   formalita'   della   giurisdizione
contenziosa» (ex art. 40 del citato  testo  unico,  che  ha  recepito
regole contenute nell'art. 32 della legge 14  agosto  1862,  n.  800,
recante «Legge per l'istituzione della  Corte  dei  conti  del  Regno
d'Italia», e nell'art. 84 del regio decreto 5 ottobre  1862,  n.  884
recante norme «Sulla giurisdizione e procedimento  contenzioso  della
Corte dei conti»), «previa trattazione in udienza  pubblica,  con  la
partecipazione  del  procuratore  generale  in  contraddittorio   dei
rappresentanti  dell'Amministrazione»,  pronuncia  che  si  prevedeva
divenisse definitiva e insindacabile. 
    Peraltro, anche il controllo preventivo di legittimita' -  esteso
a tutti gli atti, anche in relazione  alle  leggi  di  spesa  e  alla
stessa legge di approvazione del bilancio - era  stato  attratto  nel
raggio di valutazione di questa  Corte,  che  aveva  riconosciuto  la
legittimazione della Corte dei conti a  sollevare,  in  quella  sede,
questioni di legittimita' costituzionale anche delle citate leggi  di
spesa. 
    Con riguardo al controllo preventivo di legittimita' degli  atti,
nel riconoscere la legittimazione della Corte dei conti  a  sollevare
questioni di legittimita' costituzionale (nella specie riferite  agli
artt. 76 e 81 Cost.), questa Corte ha osservato che «ai limitati fini
dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del  1948  e  dell'art.  23  della
legge n. 87 del 1953», la funzione in quella sede  svolta  e',  sotto
molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, diretta  a
valutare la conformita' degli atti che ne formano oggetto alle  norme
del diritto oggettivo, operando un controllo «esterno,  rigorosamente
neutrale e disinteressato», che consente di «ammettere  al  sindacato
della  Corte  costituzionale  leggi  che  (...)  piu'   difficilmente
verrebbero ad essa sottoposte» (sentenza n. 226 del 1976). 
    Il quadro normativo da cui si sono prese le mosse e' mutato. 
    La riforma della disciplina del bilancio dello  Stato  introdotta
dalla legge 5 agosto  1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
contabilita' generale dello Stato in materia  di  bilancio)  -  e  in
specie  le  modifiche  successivamente  apportate  -   gia'   avevano
assegnato una nuova fisionomia alla struttura  del  bilancio,  che  -
come riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 244 del 1995 - si
«compone di una pluralita' di  provvedimenti  legislativi,  tra  loro
complementari e concorrenti» e «persegue, tra le altre, la  finalita'
di meglio programmare, definire e controllare le entrate e  le  spese
pubbliche, per assicurare l'equilibrio finanziario e  la  sostanziale
osservanza, in  una  proiezione  temporale  che  supera  l'anno,  dei
principi enunciati dall'art. 81 della Costituzione». 
    In sintonia con tali novita', questa  Corte  ha  riconosciuto  la
legittimazione  della  Corte  dei  conti  a  sollevare  questioni  di
legittimita' in sede di giudizio di parificazione  «per  contrarieta'
con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione», di tutte le  «leggi
che determinino veri e propri effetti modificativi dell'articolazione
del bilancio dello Stato, per il fatto stesso di incidere,  in  senso
globale, sulle unita'  elementari  dello  stesso,  vale  a  dire  sui
capitoli con riflessi sugli equilibri di gestione» (sentenza  n.  244
del 1995). 
    L'espansione del  giudizio  di  parificazione  come  giudizio  di
legittimita' del rendiconto dello Stato si  e',  peraltro,  delineata
quale conseguenza della previsione di cui all'art. 3, comma 1,  della
legge  14  gennaio  1994,  n.  20   (Disposizioni   in   materia   di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), che  ha  delimitato
il controllo di legittimita' degli atti (dapprima  del  Governo,  poi
anche con riguardo  alle  Regioni  ad  autonomia  speciale)  a  poche
ipotesi   tipiche,   interrompendo   il    rapporto    di    generale
pregiudizialita' tra controllo preventivo di legittimita' (nel  corso
del quale, come si e' ricordato, questa Corte aveva gia' riconosciuto
la   legittimazione   a   sollevare   questione    di    legittimita'
costituzionale della legge  presupposta  all'atto  amministrativo)  e
giudizio di parifica. 
    Tale  percorso  di  espansione  e'  culminato  nell'adozione  del
decreto legge 10  ottobre  2012,  n.  174  (Disposizioni  urgenti  in
materia di finanza e funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n.
213, che, in corrispondenza con l'entrata in vigore della legge cost.
20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione  del  principio  del  pareggio  di
bilancio nella Carta costituzionale), ha dettato disposizioni volte a
assicurare effettivita' al  rispetto  di  piu'  vincolanti  parametri
finanziari, integrati da principi enucleabili dal diritto europeo. 
    Quel che piu' conta evidenziare in questa sede e' che il giudizio
di parificazione, previsto dapprima  solo  per  lo  Stato  e  per  le
autonomie speciali  (in  relazione  all'approvazione  dei  rendiconti
generali per le quali, pure, e' stata espressamente  riconosciuta  la
legittimazione  della  Corte  dei  conti  a  sollevare  questioni  di
legittimita' costituzionale in riferimento agli  artt.  81,  primo  e
quarto comma Cost. e 117, terzo comma, Cost.:  sentenza  n.  213  del
2008), e' stato esteso alle Regioni a statuto ordinario. 
    In questa prospettiva si e' stabilito che le sezioni regionali di
controllo accertano gli squilibri  economico-finanziari,  la  mancata
copertura delle spese, la violazione di norme finalizzate a garantire
la regolarita' della gestione finanziaria (art. 1, comma 7, del  d.l.
n. 174 del 2012), in sostanza tutte le «irregolarita' suscettibili di
pregiudicare,     anche     in     prospettiva,     gli     equilibri
economico-finanziari degli enti» (art. 1, comma 3, del  d.l.  n.  174
del 2012). 
    Alla  luce  di  tali  sviluppi,  questa  Corte  ha   riconosciuto
l'ammissibilita'  di   questioni   di   legittimita'   costituzionale
sollevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti
in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali. 
    Sono state a questo proposito enucleate tutte le  condizioni  che
presiedono alla legittimazione a sollevare questioni di  legittimita'
costituzionale:  a)   applicazione   di   parametri   normativi;   b)
giustiziabilita'  del  provvedimento  in   relazione   a   situazioni
soggettive dell'ente territoriale eventualmente coinvolte  (ai  sensi
dell'art. 1, comma 12, del d.l. n. 174 del 2012),  in  considerazione
della  circostanza  che  l'interesse  alla   legalita'   finanziaria,
perseguito   dall'ente   controllante,   connesso   a   quello    dei
contribuenti, e' distinto  e  divergente  dall'interesse  degli  enti
controllati, e potrebbe essere  illegittimamente  sacrificato,  senza
poter essere fatto valere, se il magistrato non potesse sollevare  la
questione  sulle  norme  che  si  trova  ad  applicare  e  della  cui
conformita' alla Costituzione dubita; c) pieno  contraddittorio,  sia
nell'ambito del giudizio di  parifica  esercitato  dalla  sezione  di
controllo della Corte  dei  conti,  sia  nell'eventuale  giudizio  ad
istanza  di  parte,  qualora  quest'ultimo  venga  avviato  dall'ente
territoriale  cui  si  rivolge  la  parifica,  garantito  anche   dal
coinvolgimento  del  pubblico  ministero,  a  tutela   dell'interesse
generale oggettivo alla  regolarita'  della  gestione  finanziaria  e
patrimoniale  dell'ente  territoriale  (art.  243-quater,  comma   5,
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  «Testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») (sentenza n. 89  del
2017). 
    E' stato, inoltre, affermato che, nell'esercizio di una tale  ben
definita funzione giurisdizionale, le sezioni regionali di  controllo
della Corte dei conti  sono  legittimate  a  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale avverso tutte «le disposizioni  di  legge
che determinano, nell'articolazione e  nella  gestione  del  bilancio
stesso, effetti non consentiti dai  principi  posti  a  tutela  degli
equilibri  economico-finanziari»  e  da  tutti  gli  «altri  precetti
costituzionali, che custodiscono la  sana  gestione  finanziaria  (ex
plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995)»  (sentenza  n.
181 del 2015). 
    2.1.2.- La Corte dei conti rimettente deduce l'invasione da parte
della disposizione censurata, della competenza legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di ordinamento civile. 
    Le questioni sono ammissibili. 
    La legittimazione della Corte dei Conti in sede  di  giudizio  di
parificazione  -  come  gia'  detto  -  e'  stata  riconosciuta,  con
riferimento  ai  parametri  costituzionali  posti  a   tutela   degli
equilibri  economicofinanziari.  A  essi  vanno  ora  accostati,   ai
limitati fini del presente giudizio e alla luce delle peculiarita' di
esso, i parametri attributivi  di  competenza  legislativa  esclusiva
allo Stato, poiche' in tali casi la  Regione  manca  per  definizione
della prerogativa di allocare risorse. Pertanto, entro tali  materie,
non vi e' intervento regionale produttivo di spesa che non si traduca
immediatamente nell'alterazione dei criteri dettati  dall'ordinamento
ai fini della sana gestione  della  finanza  pubblica  allargata.  La
legislazione impugnata, che destina nuove risorse senza che  peraltro
siano ravvisabili diretti controinteressati, non potrebbe agevolmente
essere sottoposta al giudizio di questa Corte per altra via  che  non
sia il giudizio di parificazione. L'esigenza di fugare  zone  d'ombra
nel controllo di costituzionalita', affermata da questa  Corte  quale
tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale,  e'  tale
da  rif1ettersi  sui  criteri  di  valutazione   dei   requisiti   di
ammissibilita' delle questioni, nel particolare caso di  cui  qui  si
discute. 
    Ne' puo' essere negata la  rilevanza  delle  questioni  proposte,
poiche' il collegio rimettente ha affermato che le  norme  della  cui
legittimita' costituzionale dubita, per violazione degli  artt.  117,
secondo comma, lettera l), e 81, quarto comma, Cost., hanno dato vita
alla spesa per l'indennita' di vice-dirigenza, la cui copertura (art.
2 legge reg. Liguria, n. 42 del 2008) e' conseguente a un  incremento
e a una asserita illegittima destinazione del medesimo incremento del
Fondo per la contrattazione decentrata. Tale spesa  deriva,  infatti,
dall'istituzione della vice-dirigenza regionale (art. 10 della  legge
reg. Liguria n. 10 del 2008), in contrasto con la legge statale e  in
assenza di  indicazioni  da  parte  della  contrattazione  collettiva
nazionale, da cui dipende la contrattazione decentrata. 
    In altri termini, la sezione regionale di controllo  della  Corte
dei conti argomenta che le norme di cui si sospetta  l'illegittimita'
costituzionale incidono sull'articolazione della spesa e sul  quantum
della stessa, dal momento che l'una (art. 10 della legge reg. Liguria
n. 10 del 2008) istituisce posizioni  giuridiche  di  vice-dirigenza,
che altrimenti non avrebbero  titolo  ad  essere  retribuite,  mentre
l'altra (art. 2 della legge reg. Liguria n. 42 del 2008) determina un
effetto espansivo della spesa,  mediante  un  aumento  delle  risorse
destinate al  trattamento  accessorio  con  cui  la  Regione  avrebbe
illegittimamente retribuito soggetti -  i  vicedirigenti  -  che  non
avrebbero potuto aspirare a tale trattamento economico. 
    Pertanto, il collegio a quo, ove avesse applicato tali norme,  si
sarebbe  trovato  nella  condizione  di  validare  un  risultato   di
amministrazione  non  corretto,  in  quanto  relativo  a  una  spesa,
conseguente all'illegittima istituzione del ruolo di  vice-dirigenza,
la   cui   copertura   e'   stata   individuata   nell'incremento   e
nell'illegittima  destinazione  delle  risorse  del  Fondo   per   il
trattamento accessorio, in contrasto con la contrattazione collettiva
nazionale di comparto. 
    Poiche' compito della Corte dei conti, in sede  di  parifica  del
rendiconto   generale   della   Regione,   e'   accertare   eventuali
«irregolarita' suscettibili di pregiudicare,  anche  in  prospettiva,
gli equilibri economico-finanziari degli enti» (art. 1, comma 3,  del
d.l. n. 174 del 2012), nella specie il rimettente ha ritenuto di  non
poter parificare il capitolo di spesa in  esame  e  ha  sollevato  la
richiamata questione di legittimita' costituzionale, sull'assunto che
solo l'accoglimento della medesima  questione  potrebbe  impedire  la
parificazione della voce, con conseguente  eliminazione  della  spesa
contestata. 
    Il giudizio si presenta, pertanto, circoscritto dai parametri che
attengono all'an della spesa, non al quomodo della stessa. 
    Deve dunque  riconoscersi  l'ammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe, in ordine sia alla legittimazione  dell'organo  rimettente,
sia alla rilevanza delle questioni  proposte  ai  fini  del  giudizio
principale. 
    2.2.- In via preliminare, occorre anche  sottolineare  che,  come
rilevato nella stessa ordinanza di rimessione,  la  Regione  Liguria,
nel corso del giudizio di  parificazione,  ha  adottato  la  legge  7
agosto 2017, n. 22 recante «Modifiche alla legge regionale 28  aprile
2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge  finanziaria  2008)  e
conseguenti disposizioni attuative», che  ha  provveduto  a  disporre
l'abrogazione dell'art. 10 della legge reg. Liguria n.  10  del  2008
(con l'art. 1) e a modificare, in senso satisfattivo, l'art. 2  della
legge reg. Liguria n. 42 del  2008,  statuendo  la  decurtazione  del
Fondo per le politiche di sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la
produttivita' del personale del comparto  «in  misura  corrispondente
alle risorse utilizzate per il finanziamento  della  retribuzione  di
posizione e di risultato degli incarichi di vice-dirigenza in  essere
alla data di entrata in vigore della presente legge». 
    Tale legge, tuttavia, e' entrata in vigore  il  12  agosto  2017,
cosicche' sia l'abrogazione dell'art. 10 della legge reg. Liguria  n.
10 del 2008, sia la modifica dell'art. 2 della legge reg. Liguria  n.
42  del  2008  non   incidono   sulle   questioni   di   legittimita'
costituzionale delle citate norme, sollevate nell'ambito del giudizio
di  parificazione  del  rendiconto  generale  della  Regione  Liguria
inerente all'esercizio finanziario 2016, in relazione al  quale  esse
continuano a  trovare  applicazione.  Puo'  essere  utile,  peraltro,
sottolineare che tali disposizioni si applicano solo  in  riferimento
al giudizio di parificazione del rendiconto  generale  della  Regione
Liguria inerente all'esercizio finanziario 2016,  con  riguardo  alla
voce di spesa (inerente alla vice- dirigenza) la cui parificazione e'
rimasta sospesa per effetto della decisione della sezione rimettente.
Pertanto,  solo  su  tale  giudizio  spiegherebbe  la  sua  incidenza
l'eventuale   accoglimento   delle    questioni    di    legittimita'
costituzionale sollevate nei confronti delle citate disposizioni. 
    2.3.   -   Occorre,   infine,   esaminare   le    eccezioni    di
inammissibilita' formulate dalla Regione con  riguardo  alle  censure
svolte nei confronti, in particolare, dell'art. 2  della  legge  reg.
Liguria  n.   42   del   2008,   per   carenza   di   motivazione   e
contraddittorieta' del petitum. 
    Secondo la Regione Liguria, la questione sarebbe  prospettata  in
modo erroneo, poiche' fra censure svolte  -  riferite  esclusivamente
all'istituto della vice-dirigenza e alla previsione delle  risorse  a
esso destinate - e disposizioni impugnate - inerenti a tale  istituto
solo limitatamente alla seconda parte del comma 2 e ai commi  3  e  4
dell'art. 2 citato - non vi sarebbe corrispondenza. 
    Essa sarebbe inoltre proposta in  modo  contraddittorio,  poiche'
l'eventuale   accoglimento   della   questione   determinerebbe    la
caducazione dell'intera norma che dispone lo stanziamento  dei  fondi
per le finalita' di cui all'art. 15  CCNL  sottoscritto  in  data  1°
aprile 1999 e le modalita' da seguire nell'impiego delle risorse, con
il risultato che non sarebbe piu' disponibile alcuna somma in  futuro
per le molteplici finalita' di cui all'art. 15 del CCNL e non sarebbe
perseguito l'intento  del  collegio  rimettente,  che  e'  quello  di
eliminare dal medesimo Fondo i soli stanziamenti legati all'istituto,
ritenuto incostituzionale, della vice-dirigenza. 
    2.3.1. - Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento. 
    Anzitutto, e' agevole desumere dall'ordinanza di  rimessione  che
il collegio rimettente censura l'art. 2 della legge reg.  Liguria  n.
42 del 2008 solo nella parte in cui destina  l'incremento  del  fondo
per il trattamento accessorio  del  personale  «prioritariamente»  al
«finanziamento della retribuzione di posizione e di  risultato  della
vice-dirigenza»  (seconda  parte  comma  2),  di   cui   provvede   a
disciplinare le modalita' di erogazione ai commi 3 e 4. 
    La questione deve, pertanto, ritenersi delimitata - come peraltro
indicato in via subordinata dalla stessa Regione - alla seconda parte
del comma 2 (la'  dove  statuisce  che  le  risorse  decentrate  sono
utilizzate «prioritariamente per il finanziamento della  retribuzione
di posizione e di risultato della vice dirigenza») e ai commi 3  e  4
dell'art. 2 in esame. 
    Ne consegue che e' destituita di fondamento anche l'eccezione  di
contraddittorieta'  della   censura   svolta,   poiche'   l'eventuale
accoglimento della questione determinerebbe la caducazione della sola
previsione che destina  parte  degli  incrementi  del  fondo  per  le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita'  del
personale del comparto, ex art. 15 del CCNL sottoscritto il 1° aprile
1999, al finanziamento dell'indennita' di  vice-dirigenza.  Il  fondo
risulterebbe, in altri  termini,  solo  decurtato  dell'ammontare  di
risorse destinate all'indennita' di vice-dirigenza. Cosi' dispone per
il futuro la modifica apportata al  censurato  art.  2  dall'art.  2,
comma 1, della legge reg. Liguria n. 22 del 2017, a conferma  di  una
applicazione solo temporanea della spesa vietata. 
    3.- Si deve, a questo punto, procedere allo scrutinio nel  merito
delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate. 
    Tali  questioni,  prospettate  in  riferimento  a  due   distinte
disposizioni di due diverse leggi regionali e riferite a due distinti
parametri, devono essere esaminate unitariamente, tenendo conto della
connessione logica fra l'una e l'altra. 
    Come si e' gia' ricordato,  la  sezione  regionale  di  controllo
della Corte dei conti per la Liguria, nel denunciare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Liguria n. 10 del  2008,
che ha istituito la vice-dirigenza  regionale,  in  violazione  della
sfera di competenza statale  esclusiva  in  materia  di  «ordinamento
civile», contesta che per finanziare la spesa inerente all'indennita'
di  tale  vice-dirigenza  sono  state  successivamente  disposte   da
un'altra norma regionale (l'art. 2, comma 2, secondo periodo, e commi
3 e 4, della legge reg. Liguria n. 42 del 2008) un incremento  e  una
destinazione del medesimo incremento del Fondo per  le  politiche  di
sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' del personale del
comparto ex art. 15 del CCNL sottoscritto  l'1  aprile  1999,  al  di
fuori della contrattazione nazionale di comparto. 
    Pertanto, la denunciata  violazione  della  sfera  di  competenza
legislativa  statale  ridonderebbe  -  stante  la  gia'   evidenziata
connessione e la peculiarita' della fattispecie - in  una  violazione
del principio di cui all'art. 81,  quarto  comma,  Cost.,  in  quanto
l'illegittima istituzione del ruolo della vice-dirigenza regionale ha
determinato  un  incremento  della  spesa  regionale,   connessa   al
pagamento delle indennita' di vice-dirigenza,  la  cui  copertura  e'
stata illegittimamente individuata nella  destinazione  a  tale  fine
dell'aumento del Fondo per il trattamento  accessorio  del  personale
regionale, in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale di
comparto. 
    3.1. - Le questioni sono fondate. 
    Secondo la costante  giurisprudenza  costituzionale,  «a  seguito
della  privatizzazione  del  pubblico  impiego,  la  disciplina   del
trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici  -  tra  i
quali, ai sensi dell'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono ricompresi anche  i
dipendenti delle Regioni - compete unicamente al legislatore statale,
rientrando nella materia "ordinamento civile" (ex multis, sentenze n.
72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n.211 e n.  17
del 2014)» (sentenza n. 175 del  2017).  Essa,  pertanto,  «e'  retta
dalle  disposizioni  del  codice  civile   e   dalla   contrattazione
collettiva» (sentenza n. 160 del 2017),  cui  la  legge  dello  Stato
rinvia. 
    Nella specie, il legislatore regionale, con l'art. 10 della legge
reg. Liguria n. 10 del 2008, ha istituito il ruolo dei vice-dirigenti
regionali e poi,  a  distanza  di  pochi  mesi,  ha  disciplinato  la
relativa retribuzione di posizione e di risultato (art. 2, commi 3  e
4, della  legge  reg.  Liguria  n.  42  del  2008),  individuando  le
necessarie risorse in un incremento del Fondo  per  le  politiche  di
sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' del personale del
comparto, ex art. 15 del CCNL sottoscritto l'1 aprile 1999 (comma  2,
secondo periodo, legge reg. n. 42 del 2008), in contrasto con  quanto
disposto dal legislatore statale nell'esercizio della sua  competenza
esclusiva. 
    Il legislatore statale, infatti, con l'art.  7,  comma  3,  della
legge 15 luglio 2002, n. 145  (Disposizioni  per  il  riordino  della
dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di  esperienze   e
l'interazione fra pubblico e privato) aveva introdotto nel d.lgs.  n.
165 del 2001 l'art. 17bis, con cui aveva rimesso alla  contrattazione
collettiva l'istituzione di  un'apposita  area  della  vice-dirigenza
sulla base di atti di  indirizzo  da  emanarsi  dal  Ministero  della
funzione pubblica nei confronti dell'ARAN. In  particolare,  per  gli
enti di cui al comma  2  dell'art.  17-bis  (Regioni  ed  altri  enti
locali) era richiesta, in aggiunta, per  l'attuazione  dell'istituto,
l'emanazione di un decreto del Ministro per la funzione pubblica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire
l'equivalenza delle posizioni tra il comparto  Stato  e  il  comparto
Regioni. 
    Tale disposizione, vigente  al  momento  dell'entrata  in  vigore
delle  norme  regionali  censurate,  poi  abrogata  dall'art.  5  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,
n.   135,   condizionava   l'attribuzione    della    qualifica    di
vice-dirigente, come poi precisato  dalla  norma  di  interpretazione
autentica di cui all'art. 8 della legge 4 marzo 2009, n.  15  (Delega
al Governo finalizzata  all'ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro pubblico e  alla  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e  della
Corte dei conti), all'avvenuta costituzione della  relativa  area  da
parte della  contrattazione  collettiva  nazionale  del  comparto  di
riferimento. 
    Questa Corte, che si e' pronunciata sulle richiamate disposizioni
nella sentenza n. 214 del 2016, ha precisato che «[s]econdo la  norma
di attuazione dettata dall'art. 10, comma 3, della legge n.  145  del
2002, la disciplina dell'istituzione dell'area  della  vice-dirigenza
restava "affidata" alla contrattazione collettiva, da svolgersi sulla
base di atti di indirizzo  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni  (ARAN)  anche  per  la  parte  relativa  all'importo
massimo delle risorse finanziarie da destinarvi». Considerato che  il
citato art. 17-bis non ha mai ricevuto applicazione e  che  non  sono
mai stati adottati ne' gli atti  ministeriali  di  indirizzo,  ne'  i
contratti collettivi nazionali di comparto, richiesti dal legislatore
statale, deve concludersi che non e' mai stata istituita l'area della
vice-dirigenza e che, di conseguenza, le Regioni non avrebbero potuto
istituirla. 
    Appare, pertanto, evidente l'illegittimita'  dell'iniziativa  del
legislatore ligure che ha  disposto  una  spesa  priva  di  copertura
normativa, e quindi lesiva dell'art.  81,  quarto  comma,  Cost.,  in
quanto relativa a una voce,  quella  che  concerne  l'indennita'  dei
vice-dirigenti regionali, connessa all'istituzione di  un  ruolo  del
personale regionale, avvenuta senza il  necessario  fondamento  nella
contrattazione collettiva e in violazione  della  competenza  statale
esclusiva in materia di «ordinamento civile». 
    Non e'  superfluo  ricordare  che  la  contrattazione  collettiva
decentrata (cui puo' essere demandata la definizione del  trattamento
economico  accessorio  destinato  all'attuazione  delle  progressioni
economiche orizzontali e a sostenere le iniziative volte a migliorare
la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dei  servizi,  ai  sensi
dell'art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 1998/2001) non  puo'  disciplinare
materie che non siano a essa rimesse dalla contrattazione  nazionale,
ne' puo' dettare discipline contrastanti  con  quanto  stabilito  dal
contratto collettivo nazionale. 
    I due livelli della contrattazione sono, infatti, gerarchicamente
ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiche'  solo  a
seguito degli atti di  indirizzo  emanati  dal  Ministero  e  diretti
all'ARAN per l'erogazione dei fondi, secondo  quanto  previsto  dalla
contrattazione collettiva nazionale, puo' aprirsi la sede  decentrata
e sotto-ordinata di contrattazione. 
    Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 10 della  legge  reg.  Liguria  n.  10  del  2008,  nonche'
dell'art. 2, comma 2, limitatamente alle parole «prioritariamente per
il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della
vice dirigenza», e commi 3 e 4, della legge reg. Liguria  n.  42  del
2008. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  10  della
legge della Regione Liguria  28  aprile  2008,  n.  10  (Disposizioni
collegate alla legge finanziaria 2008); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2,
limitatamente alle  parole  «prioritariamente  per  il  finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato della vice dirigenza»,
nonche' dei commi 3  e  4,  della  legge  della  Regione  Liguria  24
novembre  2008,  n.  42  (Norme  urgenti  in  materia  di  personale,
certificazione energetica, Comunita' montane e disposizioni diverse). 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA