N. 209 SENTENZA 10 ottobre - 22 novembre 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte  e  tasse   -   Norme   della   Regione   Liguria   -   Tasse
  automobilistiche - Esenzione  per  gli  autoveicoli  e  motoveicoli
  ultraventennali, a uso privato, destinati al trasporto di persone e
  iscritti nei registri  Automotoclub  Storico  Italiano  (A.S.I.)  e
  Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.). 
- Legge  della  Regione  Liguria  4  febbraio  2005,  n.  3,  recante
  «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale
  della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», art. 10, comma  1,
  nel testo introdotto dall'art. 27 della legge della Regione Liguria
  24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione  del
  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione  Liguria   (legge
  finanziaria 2006)». 
(GU n.47 del 28-11-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolo' ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma
1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n.  3,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto
dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)», promosso
dalla   Commissione   tributaria   regionale   della   Liguria,   nel
procedimento vertente tra la Regione Liguria e Andrea Pellegrini, con
ordinanza del 13  giugno  2017,  iscritta  al  n.  153  del  registro
ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre  2018  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  La  Commissione  tributaria  regionale  della  Liguria,  con
ordinanza del 13 giugno 2017, n. 378/3/2017, ha  sollevato  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 10,  comma  1,  della  legge
della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n.  3,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  della  Regione
Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall'art.  27
della legge della Regione Liguria 24  gennaio  2006,  n.  2,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione  Liguria  (legge  finanziaria  2006)»,  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    2.- Premette la Commissione rimettente che la Regione Liguria  ha
proposto appello  nei  confronti  della  sentenza  con  la  quale  la
Commissione tributaria provinciale di Genova aveva  annullato  l'atto
di accertamento e di irrogazione di sanzioni notificato ad  A.  P.  e
inerente al pagamento della tassa automobilistica  relativa  all'anno
2010 con riguardo ad  un  motoveicolo  ascritto  alla  disponibilita'
dello stesso. 
    Precisa, in particolare, che l'atto impugnato e' stato  annullato
in  primo  grado  per  la  ritenuta   sussistenza   dei   presupposti
legittimanti il regime di favore previsto dall'art. 10  della  citata
legge reg. Liguria n. 3 del  2005;  disposizione,  questa,  in  forza
della quale, per gli autoveicoli e  motoveicoli  ultradiciannovennali
ad uso privato destinati  esclusivamente  al  trasporto  di  persone,
iscritti  nei  registri  Automotoclub  Storico   Italiano   (ASI)   e
Federazione  Motociclistica  Italiana  (FMI),  doveva  applicarsi  la
tassazione agevolata di cui al comma  2  dell'art. 63 della legge  21
novembre 2000, n. 342 (Misure in  materia  fiscale),  ancora  vigente
all'epoca della relativa imposizione. 
    Con l'appello, rimarca la Commissione rimettente, la  Regione  ha
contestato l'erronea  applicazione  della  norma  regionale  posta  a
fondamento della decisione di primo grado, non riferibile alla specie
giacche'  il  motoveicolo   del   contribuente,   cui   si   riferiva
l'imposizione contrastata, era stato iscritto nel registro della  FMI
solo nell'ottobre del 2011. 
    Di   qui   l'indifferenza   di   siffatta   iscrizione   rispetto
all'obbligazione tributaria contrastata, relativa all'anno 2010. 
    3.- Segnala, ancora, il Collegio rimettente che questa Corte, con
la  sentenza  n.  455  del  2005,  ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria  n.  3
del 2005 nel suo testo originario, perche'  ampliava  il  novero  dei
soggetti chiamati ad  individuare  i  veicoli  di  interesse  storico
esentati dal regime ordinario della tassa automobilistica in  ragione
di quanto previsto dall'art. 63, comma 2,  della  legge  n.  342  del
2000; e cio' per la ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost., in linea, del resto, con l'orientamento,  ribadito
anche in epoca successiva alla intervenuta attuazione  della  riforma
del Titolo V, Parte seconda, della  Costituzione,  che  ascrive  alla
tassa in questione la natura di tributo proprio derivato.  Natura  in
ragione della quale, dunque, risulterebbe  preclusa  alle  Regioni  a
statuto ordinario la possibilita'  di  disciplinare  autonomamente  i
presupposti sostanziali della relativa imposizione fiscale. 
    4.- Cio' premesso, ad avviso  della  Commissione  rimettente,  la
norma censurata, nella sua stesura attuale, adottata a seguito  della
richiamata decisione di questa Corte, sarebbe ancora in conflitto con
il medesimo parametro competenziale,  perche'  continua  ad  incidere
sulla disciplina delle  agevolazioni  dettata,  in  riferimento  alla
tassa  in  questione,  dalla  normativa  statale,  restringendone  il
portato di operativita'. 
    In particolare, mentre la norma statale - abrogata  dall'art.  1,
comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita'  2015)»  -  legava  l'applicabilita'
dell'agevolazione alla riconducibilita' del veicolo  alle  categorie,
di  anno  in  anno,  prese  in  considerazione  dalla  determinazione
generale resa dall'ASI o dalla FMI,  quella  censurata,  per  contro,
subordina l'efficacia del relativo  regime  fiscale  di  favore  alla
necessaria iscrizione del veicolo nei registri  tenuti  dai  suddetti
enti. 
    5.-  Ad  avviso  della  ricorrente  la   disposizione   censurata
introduce, dunque, un presupposto  costituivo  (del  piu'  favorevole
regime fiscale di riferimento) ulteriore e diverso da quello previsto
dalla disciplina statale. 
    Di qui il  giudizio:  a)  di  non  manifesta  infondatezza  della
questione, reso dalla rimettente alla  luce  del  medesimo  parametro
costituzionale gia' preso in considerazione  da  questa  Corte  nella
sentenza n. 455 del 2005; b) di rilevanza della  questione  medesima,
atteso che la pretesa oggetto del contenzioso attiene all'anno  2010,
lo stesso anno nel corso del quale il motoveicolo dell'appellante  e'
stato inserito  nell'elenco  dei  modelli  di  particolare  interesse
storico dalla determinazione generale della FMI, mentre  l'iscrizione
nel relativo registro, presupposto  condizionante  l'agevolazione  in
forza della disciplina regionale censurata, sarebbe  avvenuta  l'anno
successivo. 
    6.- La Regione Liguria, parte del giudizio principale, non si  e'
costituita in quello incidentale. Non si  e'  costituita  neppure  la
parte  privata,  resistente   nell'appello   oggetto   del   giudizio
principale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Commissione  tributaria  regionale  della  Liguria  dubita
della legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, della  legge
della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n.  3,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  della  Regione
Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall'art.  27
della legge della Regione Liguria 24  gennaio  2006,  n.  2,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione  Liguria  (legge  finanziaria  2006)»,  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    2.- Secondo la disposizione regionale censurata,  «[a]  decorrere
dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla  loro  costruzione
gli  autoveicoli  e  i   motoveicoli   ad   uso   privato   destinati
esclusivamente al trasporto di persone  che  risultano  iscritti  nei
registri  Automotoclub  Storico  Italiano  (A.S.I.)   e   Federazione
Motociclistica   Italiana   (F.M.I.)   sono   soggetti   alle   tasse
automobilistiche di cui al comma  2  dell'articolo 63 della legge  21
novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale)». 
    La norma regionale censurata, si muove, dunque,  all'interno  del
perimetro  inerente   all'esenzione   dal   pagamento   delle   tasse
automobilistiche   ed   alla   connessa    tassazione    forfettaria,
condizionata  all'utilizzazione  del  veicolo  su  pubblica   strada,
rispettivamente previste, al  tempo  dell'emanazione  della  suddetta
disciplina regionale, dai commi 1  e  4  del  citato  art.  63  della
richiamata legge statale n. 342 del 2000,  con  riguardo  ai  veicoli
menzionati ai commi 2 e 3 dello stesso articolo. 
    In particolare, il detto regime di favore veniva riferito,  dalla
disciplina statale richiamata da quella regionale, agli autoveicoli e
motoveicoli di particolare interesse  storico  e  collezionistico,  a
decorrere dall'anno in cui si compie il  ventesimo  anno  della  loro
costruzione e fino a quello in cui si compie il  trentesimo;  veicoli
definiti secondo le caratteristiche descritte dal comma 2 del  citato
art. 63, nonche' individuati dall'ASI, per gli autoveicoli,  e  dalla
FMI, per i motoveicoli, con determinazione aggiornata annualmente  ai
sensi del successivo comma 3. 
    3.- La Commissione rimettente giudica dell'appello proposto dalla
Regione  Liguria  nei  confronti  della  sentenza  della  Commissione
tributaria provinciale di Genova con  la  quale  e'  stato  annullato
l'atto di accertamento e di irrogazione di sanzioni notificato ad  A.
P. per il pagamento della  tassa  automobilistica  relativa  all'anno
2010. 
    3.1.- La rimettente evidenzia che l'atto di accertamento e' stato
annullato dal giudice di primo grado per la ritenuta sussistenza  dei
presupposti  legittimanti  la  riduzione  del  tributo  in   oggetto,
previsti dal censurato art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria  n.
3 del 2005; segnala, inoltre, che l'appello interposto dalla  Regione
si fonda unicamente sull'interpretazione della disposizione regionale
denunziata,  condivisa  anche  dalla  rimettente,  secondo  la  quale
l'operativita' dell'agevolazione in  questione  e'  subordinata  alla
previa iscrizione del motoveicolo nei registri della FMI. 
    3.2.-  La  Commissione  rimettente,  dopo   aver   rimarcato   la
decisivita' della disposizione censurata  ai  fini  del  giudizio  di
appello interposto dalla Regione,  ha  altresi'  evidenziato  che  la
stessa si differenzia dalla disciplina nazionale di cui ai commi 2  e
3 del citato art. 63 della legge statale  n.  342  del  2000.  Mentre
quest'ultima condiziona l'operativita'  dell'agevolazione  unicamente
alla possibilita' di ricondurre il veicolo  di  interesse  storico  e
collezionistico all'insieme di quelli  complessivamente  elencati  in
una determinazione annuale  dell'ente  competente,  quella  regionale
censurata  presupporne  il  diverso  e  ulteriore   requisito   della
specifica iscrizione del veicolo nei relativi registri. 
    4.- Ad avviso della Commissione rimettente, la  norma  denunziata
violerebbe l'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),  Cost.  perche',
influendo sulla disciplina delle esenzioni  dettata  dalla  normativa
statale, finisce per incidere su elementi essenziali del  tributo  in
esame. Risulterebbe cosi' violato il parametro  evocato,  considerata
la natura di "tributo proprio derivato" da ascrivere  alla  tassa  in
esame,  tale  da  precludere  alle   Regioni   la   possibilita'   di
disciplinarne autonomamente  gli  elementi  sostanziali,  secondo  il
costante orientamento espresso in materia da questa Corte. 
    4.1.- Tale conclusione, ribadisce la rimettente, sarebbe coerente
con la sentenza n. 455 del 2005, con la  quale  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 10 della  legge
reg. Liguria n. 3 del 2005, nella sua originaria versione,  all'epoca
impugnata dal Governo perche' ampliava il novero degli enti  chiamati
ad individuare i veicoli di interesse storico  esentati  dalla  tassa
automobilistica, rispetto a quanto previsto dall'art.  63,  comma  2,
della legge n. 342 del 2000. 
    5.- La Commissione rimettente ha motivato  adeguatamente  sia  in
punto di rilevanza che di non manifesta  infondatezza,  muovendo  dal
consolidato orientamento interpretativo  della  Corte  di  cassazione
quanto ai presupposti di operativita' della esenzione in esame, cosi'
come delineati dalla disciplina statale di riferimento. 
    Secondo il giudice di legittimita', infatti, l'art. 63, commi 2 e
3, della legge n. 342 del 2000, per il  riconoscimento  del  relativo
regime di favore, non prevede alcuna iscrizione nei  registri  tenuti
dall'ASI   o   dalla    FMI.    L'esenzione,    piuttosto,    dipende
dall'accertamento   costitutivo   demandato   ai    suddetti    enti;
accertamento che «non ha effetto "ad rem", e' limitato ad  un  elenco
analitico di modelli e marche, ed ha  portata  generale  e  astratta,
riferita, cioe', a categorie complessive di  veicoli  (nella  specie,
immatricolati da  oltre  vent'anni  con  determinate  caratteristiche
tecniche)» (Corte di cassazione,  sezione  tributaria,  ordinanza  n.
22505  del  2017,  la  quale  riprende  e  ribadisce   l'orientamento
tracciato dalle ordinanze n. 319  del  2014  e  n.  23264  del  2013,
nonche' dalla sentenza n. 3837 del 2013). 
    Ne' rileva,  al  fine,  che  l'art.  60,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della  strada),  nel
definire la categoria dei  motoveicoli  e  autoveicoli  di  interesse
storico e  collezionistico,  faccia  riferimento  all'iscrizione  nei
registri «ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT,  Italiano  Alfa  Romeo,
Storico FMI». 
    Questa stessa Corte, con la sentenza n. 455 del 2005, scrutinando
l'originaria formulazione del comma 1 dell'art. 10 della  legge  reg.
Liguria n. 3 del 2005, ha gia' avuto modo di chiarire che  il  citato
art. 60 «individua i veicoli di interesse storico  e  collezionistico
al solo fine di regolarne la  circolazione  stradale  (subordinandola
appunto, a pena di sanzioni amministrative, al possesso dei requisiti
indicati nel regolamento di attuazione  per  tale  tipo  di  veicoli:
commi 5 e 6 del medesimo articolo) e non puo' estendersi  al  diverso
ambito settoriale dell'esenzione dalla  tassa  automobilistica  [...]
perche' tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina  nel
citato art. 63» della legge n. 342 del 2000. 
    6.- Il tenore letterale della disposizione censurata  non  lascia
spazio ad interpretazioni diverse da quella offerta dalla rimettente,
non  potendosi  disconoscere  il  contrasto  di  contenuti   tra   la
disciplina regionale  e  quella  statale  posto  a  fondamento  della
questione; e cio' in considerazione dell'inequivoco riferimento  alla
iscrizione del veicolo nei registri tenuti  dalla  ASI  e  dalla  FMI
quale ragione giustificatrice cui risulta  legata,  nella  disciplina
regionale, l'esenzione portata alla attenzione della Corte. 
    7.-  E',  inoltre,  evidente  la  rilevanza  da  ascrivere   alla
questione,  giacche'  l'appello  interposto  dalla  Regione   dipende
unicamente dal giudizio sulla legittimita' costituzionale della norma
censurata. 
    Come puntualmente evidenziato dalla  rimettente,  il  motoveicolo
interessato, pur se gia' ricompreso tra quelli  elencati,  per  tipi,
nella citata determinazione della  FMI  per  l'anno  2010,  e'  stato
iscritto nei registri del detto ente solo nel 2011. Una volta che  ci
si  ponga  lungo  la  linea  normativa  tracciata  dalla   disciplina
regionale,  siffatta  iscrizione,   tuttavia,   sarebbe   ininfluente
rispetto  alla  esenzione  rivendicata  dal  contribuente,   giacche'
l'imposizione  contrastata  nel  giudizio  principale  si   riferisce
all'anno 2010. 
    Viceversa,  l'accoglimento  della   questione   di   legittimita'
costituzionale   comporterebbe   l'accoglimento   dell'appello    del
contribuente. 
    8.- Va poi precisato che non rileva l'intervenuta  abrogazione  -
ad opera dell'art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23  dicembre
2014, n. 190, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2015)»  -
dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del  2000,  presupposto
fondante,   anche   in   termini   di    contenuto,    dell'esenzione
(ulteriormente) disciplinata dalla norma regionale censurata. 
    Le disposizioni abrogate erano, infatti, certamente in vigore sia
al momento dell'emanazione della norma regionale censurata, sia  alla
data di insorgenza del presupposto relativo alla  tassa  oggetto  del
giudizio principale. 
    9.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    9.1.- Il vulnus addotto dalla rimettente e' analogo  a  quello  a
suo tempo denunziato dal Governo e riscontrato da questa Corte con la
sentenza n. 455 del 2005 con riguardo  alla  originaria  formulazione
dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005. 
    L'attuale versione della disposizione censurata,  al  pari  della
precedente, disciplina l'agevolazione in esame in termini diversi  da
quanto previsto dalla disciplina nazionale all'epoca vigente.  Appare
destinata, dunque, a  confrontarsi  con  i  presupposti  oggettivi  e
sostanziali del tributo in esame e  con  la  natura  che  si  intenda
ascrivere allo stesso, cosi' da mettere in discussione la  competenza
del legislatore regionale in relazione a  quanto  previsto  dall'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    9.2.- A tal fine va ribadito che, con riferimento alle Regioni  a
statuto ordinario e nel periodo di tempo successivo alla riforma  del
Titolo V della Parte seconda della Costituzione,  questa  Corte,  con
continuita' di giudizio e  identita'  di  rilievi  argomentativi,  ha
sempre escluso che la tassa in esame  potesse  ritenersi  un  tributo
proprio della Regione ai sensi del  combinato  disposto  degli  artt.
117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost. 
    Di qui la piu' volte ritenuta violazione dell'art.  117,  secondo
comma,  lettera  e),  Cost.  in  relazione  a  norme  regionali   che
incidevano sulle ipotesi di  esenzione  dalla  tassa  automobilistica
(sentenza n. 296 del 2003) o modificavano la disciplina  dei  termini
per l'accertamento del tributo (sentenze n. 297 e n. 311  del  2003),
non potendo le Regioni integrare  la  disciplina  statale  quanto  ai
presupposti sostanziali del tributo in questione. 
    10.- La richiamata sentenza n. 455 del 2005 si  muove  nel  solco
tracciato da siffatto orientamento. 
    Il testo originario dell'art.  10,  comma  1,  della  legge  reg.
Liguria  n.  3   del   2005,   all'epoca   impugnato   dal   Governo,
differenziandosi dalla disciplina statale, prevedeva  «gli  ulteriori
presupposti  oggettivi  dell'iscrizione  dei  veicoli  nei   registri
Automotoclub  Storico  Italiano,  Storico  Lancia,   Italiano   FIAT,
Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana (senza fare
alcun riferimento all'individuazione spettante all'ASI e alla FMI  ai
sensi dell'art. 63, comma 3, della legge n. 342  del  2000)  e  della
rispondenza ai requisiti indicati nell'articolo 60 del  codice  della
strada» (sentenza n. 455 del 2005). 
    Interveniva dunque, cosi'  come  rilevato  da  questa  Corte,  su
aspetti della disciplina sostanziale del tributo di matrice  erariale
riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, tanto da
violare il parametro offerto dall'art. 117,  secondo  comma,  lettera
e), Cost.,  anche  in  quella  occasione  evocato  a  sostegno  della
relativa censura. 
    11.- Le superiori considerazioni possono essere estese anche alla
disposizione  oggetto  della   odierna   verifica   di   legittimita'
costituzionale, introdotta dall'art. 27 della legge reg. Liguria n. 2
del 2006, in esito all'ablazione dell'originario testo dell'art.  10,
comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005 effettuata dalla piu'
volte citata sentenza n. 455 del 2002. 
    11.1.-  Al  pari  di  quella  originaria,  anche  la   disciplina
tracciata dall'attuale formulazione della disposizione  regionale  in
esame si discosta dalla normativa statale  di  riferimento,  giacche'
regola diversamente i presupposti del regime di favore  previsto  dal
combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 63 della legge n. 342
del 2000, vigente all'epoca dell'emanazione della norma sottoposta al
dubbio di legittimita' costituzionale. In particolare,  la  normativa
regionale introduce  un  presupposto  aggiuntivo  per  la  esenzione,
quello della necessaria  iscrizione  del  singolo  veicolo  presso  i
registri  all'uopo  tenuti  dall'ASI  o  dalla  FMI:  iscrizione  non
contemplata dalla normativa nazionale. 
    Si incide, dunque, sui profili di  ordinaria  applicabilita'  del
tributo, influendo sugli elementi sostanziali dell'imposizione. 
    12.- Va,  dunque,  dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3  del  2005,  nel
testo introdotto dall'art. 27 della legge reg. Liguria n. 2 del 2006,
per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10,  comma  1,
della legge della Regione Liguria 4  febbraio  2005,  n.  3,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto
dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)». 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA