MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 dicembre 2018 

Chiusura dello  sportello  per  la  presentazione  delle  domande  di
accesso ai  contributi  in  relazione  a  finanziamenti  bancari  per
l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da  parte  di
piccole e medie imprese. (18A07972) 
(GU n.287 del 11-12-2018)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  e  successive
modifiche e integrazioni, che prevede, al comma  1,  l'accesso  delle
micro, piccole e medie imprese a  finanziamenti  e  ai  contributi  a
tasso agevolato per gli investimenti, anche  mediante  operazioni  di
leasing finanziario, in macchinari,  impianti,  beni  strumentali  di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  nonche'
per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali; 
  Visto il comma 8 del citato art. 2  del  decreto-legge  n.  69  del
2013, che determina l'importo massimo dei  finanziamenti  di  cui  al
comma 1 e autorizza la spesa  necessaria  a  far  fronte  agli  oneri
derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4; 
  Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
(legge  stabilita'  2015)  che  incrementa  l'importo   massimo   dei
finanziamenti di cui al comma 8  dell'art.  2  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69 e autorizza  la  spesa  necessaria  a  far  fronte
all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al  comma
4; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232
(legge di bilancio 2017) che prevede che per fare fronte  agli  oneri
derivanti dalla concessione  dei  contributi  previsti  dall'art.  2,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dai commi da 52  a
57 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di  28  milioni  di
euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018,  di  112
milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2019  al  2021,  di  84
milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di  euro  per  l'anno
2023; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205
(legge di bilancio 2018), che prevede che per far fronte  agli  oneri
derivanti dalla concessione  dei  contributi  previsti  dall'art.  2,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' dall'art. 1,
comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dai commi 41 e  42,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto art.  2  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e' integrata di  33  milioni  di
euro per l'anno 2018, di 66 milioni di euro per l'anno  2019,  di  66
milioni di euro per l'anno 2020, di 66 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, di 66 milioni di euro per l'anno 2022 e di 33 milioni  di  euro
per l'anno 2023; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 42, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205 (legge di bilancio 2018), che prevede che il  termine  per  la
concessione dei finanziamenti di cui  all'art.  1,  comma  52,  della
legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'  prorogato  fino  alla  data
dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che  prevede  al
comma  1,  che  i  contributi  di  cui  all'art.  2,  comma  4,   del
decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle piccole
e medie imprese che abbiano ottenuto il  finanziamento,  compreso  il
leasing finanziario, non necessariamente  a  valere  sul  plafond  di
provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi  e
prestiti S.p.A.; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  25  gennaio  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  58
del  10  marzo  2016,  che  contiene  la  nuova  disciplina  per   la
concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti
bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti  e  attrezzature
da parte di piccole e medie imprese; 
  Visto, in particolare, l'art.  8,  comma  3  del  predetto  decreto
interministeriale 25 gennaio 2016 che prevede che, nel caso in cui le
risorse   residue   complessivamente   disponibili   non   consentano
l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la  stessa
e' disposta in misura  parziale  fino  a  concorrenza  delle  residue
disponibilita', ed e'  utilizzata,  ai  fini  della  concessione  del
contributo, in modo proporzionale al  fabbisogno  di  ciascuna  delle
operazioni  oggetto  della  richiesta  di   disponibilita'   cui   la
prenotazione parziale si riferisce; 
  Vista la circolare n. 14036 del 15  febbraio  2017,  del  direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello  sviluppo
economico, recante termini e modalita' di presentazione delle domande
per la concessione e l'erogazione del contributo di  cui  all'art.  6
del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016; 
  Visto, in particolare, il punto  11  della  predetta  circolare  n.
14036 del 15 febbraio 2017 che, in merito alle modalita' di  chiusura
dello sportello, prevede che  l'avvenuto  esaurimento  delle  risorse
disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione  delle
domande  sono  comunicate  mediante  avviso  a  firma  del  direttore
generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet
del Ministero www.mise.gov.it, nonche' nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; 
  Considerato che il fabbisogno finanziario relativo  alla  richiesta
di prenotazione di contributo presentata alle  ore  00,34:28  del  1°
dicembre 2018 da Iccrea Bancaimpresa SpA, identificata con il  codice
18NS120100325119,  eccede  l'ammontare  delle   risorse   finanziarie
residue disponibili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, e dell'art. 11, comma 1, della circolare n.  14036  del
15 febbraio 2017, e' disposta, a partire  dal  4  dicembre  2018,  la
chiusura dello  sportello  per  la  presentazione  delle  domande  di
accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 4,  del  decreto-legge
n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e  successive  modifiche  e  integrazioni.  Le  domande  delle
imprese presentate a partire dalla predetta data  di  chiusura  dello
sportello sono considerate irricevibili. 
  2. Qualora,  entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla  data  di
chiusura dello sportello di cui al comma 1,  si  rendano  disponibili
ulteriori risorse derivanti, secondo  quanto  previsto  dall'art.  8,
comma  5,  del  decreto  interministeriale  25  gennaio  2016,  dalla
riduzione degli importi di finanziamento deliberati  dalle  banche  o
intermediari finanziari rispetto all'importo delle risorse  prenotate
in sede  di  richiesta  di  verifica  di  disponibilita',  ovvero  da
eventuali rinunce al contributo da parte delle imprese  beneficiarie,
dette  risorse   possono   essere   utilizzate   esclusivamente   per
incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale
e,  successivamente,  rispettando  l'ordine  di  presentazione  delle
richieste  all'interno  della  medesima  trasmissione  mensile,   per
soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive
di copertura. 
  3. Le richieste di prenotazione del contributo, pervenute nel  mese
di chiusura dello sportello e non soddisfatte con le risorse  di  cui
al comma 2, acquisiscono  priorita'  di  prenotazione  rispetto  alla
eventuale riapertura dello sportello. 
  4. Le domande delle imprese presentate alle banche  o  intermediari
in data antecedente alla data di cui al comma 1 e non incluse in  una
richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle medesime banche
o intermediari  finanziari  al  Ministero  dello  sviluppo  economico
possono essere ripresentate in caso di riapertura dello sportello. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 dicembre 2018 
 
                                       Il direttore generale: Sappino