N. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 novembre 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 novembre 2018 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme  della  Regione  Molise  -  Disposizioni  in
  merito alle vaccinazioni per i minori di eta' -  Previsione  che  i
  responsabili   delle   strutture    scolastiche    non    procedano
  all'iscrizione dei minori di eta' non in regola  con  gli  obblighi
  vaccinali e  comunichino  ai  competenti  servizi  territoriali  il
  mancato assolvimento degli  obblighi  stessi  -  Attribuzione  alla
  Giunta regionale della definizione delle modalita' attuative  della
  legge regionale - Previsione che, in sede di prima applicazione, ai
  fini dell'iscrizione per i minori non in regola  con  gli  obblighi
  vaccinali,  sia  sufficiente   aver   avviato   il   percorso   per
  l'assolvimento degli obblighi vaccinali. 
- Legge della Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8 (Disposizioni in
  merito alle vaccinazioni per i minori di eta'), artt. 1, commi 3  e
  4, e 2. 
(GU n.49 del 12-12-2018 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge, contro la Regione Molise, in persona
del  Presidente  in  carica  della  Giunta  regionale,  con  sede  in
Campobasso, via Genova, 11, per la declaratoria della  illegittimita'
costituzionale  giusta  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri
assunta nella seduta del giorno 25 ottobre 2018,  degli  articoli  1,
commi 3 e 4, e 2 della  legge  della  Regione  Molise  n.  8  del  12
settembre 2018 pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Molise n. 52 - edizione straordinaria - del 12 settembre 2018. 
    In data 12 settembre 2018, sull'edizione straordinaria del n.  52
del Bollettino Ufficiale della Regione Molise, e' stata pubblicata la
legge regionale n. 8 del 12 settembre 2018 recante  «Disposizioni  in
merito alle vaccinazioni per i minori di eta'». 
    La    legge    regionale    contiene    disposizioni,    relative
all'adempimento degli obblighi vaccinali ai  fini  dell'iscrizione  e
dell'accesso dei  minori  alle  scuole  dell'infanzia  e  ai  servizi
educativi per l'infanzia,  che,  intervenendo  in  maniera  distonica
rispetto alle  norme  statali  vigenti  in  materia,  si  pongono  in
contrasto con i precetti di cui agli articoli 117, comma  2,  lettera
n) e q), 117, comma 3, e 3 della Costituzione i  quali  riservano  in
via  esclusiva  allo  Stato  il  potere  di  dettare  norme  generali
sull'istruzione e in materia di profilassi internazionale nonche'  di
determinare i principi fondamentali in materia di tutela della salute
e  impongono  comunque  al  legislatore   regionale   di   osservare,
nell'esercizio del proprio potere di formazione primaria,  il  canone
generale di eguaglianza. 
    In particolare, violano gli  anzidetti  parametri  costituzionali
gli articoli 1, commi 3 e 4, e 2 della legge regionale, il primo  dei
quali dispone,  al  comma  3,  che  i  responsabili  delle  strutture
scolastiche non procedano all'iscrizione dei minori di  eta'  non  in
regola con gli obblighi vaccinali (lett. a) e comunichino ai  servizi
territoriali competenti il mancato assolvimento degli obblighi stessi
(lett. b) e, al comma 4, che entro sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  legge  la  Giunta  regionale  approvi,   su   proposta
dell'Azienda sanitaria regionale del  Molise  (ASREM),  le  modalita'
attuative della legge; mentre il secondo prevede, in via transitoria,
che, in sede di prima applicazione della legge, per i minori di  eta'
non in regola con gli obblighi vaccinali che siano  gia'  iscritti  o
che  si  iscrivano  per  la  prima  volta  alle  anzidette  strutture
scolastiche   e'   sufficiente   aver   avviato   il   percorso   per
l'assolvimento degli obblighi vaccinali entro tre  mesi  dall'entrata
in vigore della legge stessa. 
    In relazione a tali norme  si  invoca  percio'  il  sindacato  di
codesta Ecc.ma Corte affinche' ne sia  dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale e ne sia conseguentemente disposto l'annullamento. 
 
                              Premessa 
 
    Per meglio comprendere il contesto  normativo  ed  amministrativo
nel quale si  inscrive  la  legge  regionale  qui  impugnata  occorre
rammentare che, com'e' noto, gli obblighi connessi  alla  prevenzione
vaccinale sono stati compiutamente disciplinati dal  decreto-legge  7
giugno 2017, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2017, n. 119, il quale, in sintesi e per quanto rileva ai fini
della presente impugnativa, ha stabilito: 
        a) le vaccinazioni obbligatorie per i minori di eta' compresa
tra zero e sedici anni, i casi di esonero o differimento  nonche'  le
sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale (art. 1); 
        b) gli adempimenti vaccinali richiesti  per  l'iscrizione  ai
servizi  educativi  per  l'infanzia,  alle  istituzioni  del  sistema
nazionale  di  istruzione,  ai  centri  di  formazione  professionale
regionale e alle scuole private non paritarie,  adempimenti  i  quali
costituiscono  requisiti  di  accesso  ai   servizi   educativi   per
l'infanzia e alle scuole dell'infanzia (articoli 3 e 3-bis); 
        c) gli  ulteriori  adempimenti  a  carico  delle  istituzioni
scolastiche e educative  in  caso  di  minori  che,  per  particolari
condizioni di salute, non possono essere  sottoposti  a  vaccinazione
(art. 4); 
        d) gli adempimenti vaccinali richiesti in via transitoria per
l'iscrizione all'anno scolastico/calendario annuale  2017/2018  (art.
5). 
    In particolare, e per quanto specificamente riguarda l'accesso ai
servizi educativi per l'infanzia,  alle  scuole  dell'infanzia,  alle
istituzioni del sistema  nazionale  di  istruzione  e  ai  centri  di
formazione professionale regionale,  la  legge  di  conversione,  nel
dichiarato  intento  di  agevolare  le  famiglie  e  gli  uffici,  ha
significativamente  inciso  sui  termini   e   sulle   modalita'   di
adempimento degli obblighi  vaccinali  originariamente  previsti  dal
decreto-legge,  termini  che  sono  stati  opportunamente  differiti,
modalita' che sono state altrettanto opportunamente semplificate. 
    In definitiva, il «sistema» risultante a seguito delle  modifiche
e delle  novita'  introdotte  dalla  legge  di  conversione  e  dalle
precisazioni contenute nelle circolari  successivamente  emanate  dal
Ministero della salute e da quello dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca - circolari congiunte 27 febbraio 2018, n. 2166, e  6
luglio 2018,  n.  20546  -  e'  dunque,  per  quanto  qui  interessa,
schematicamente il seguente. 
    1. Per l'anno  scolastico  e  il  calendario  annuale  2017-2018,
considerato che il decreto-legge e'  entrato  in  vigore  l'8  giugno
2017, quando si era gia' conclusa la procedura  per  l'iscrizione  ai
servizi educativi per l'infanzia,  alle  scuole  dell'infanzia,  alle
istituzioni del sistema  nazionale  di  istruzione  e  ai  centri  di
formazione  professionale  regionale,  la   legge   di   conversione,
intervenendo sull'art. 5, comma 1, del decreto  (che  contemplava  un
unico termine, il 10 settembre 2017), ha  previsto  termini  distinti
per la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione
(o l'esonero,  l'omissione  o  il  differimento)  delle  vaccinazioni
obbligatorie  o  la  presentazione   della   formale   richiesta   di
vaccinazione a  seconda  che  tale  adempimento  costituisca  o  meno
requisito di accesso alla scuola - 10 settembre  2017  o  31  ottobre
2017, rispettivamente, il primo, per i servizi educativi e le  scuole
per l'infanzia e, il secondo, per tutte  le  altre  scuole  (art.  5,
comma 1, primo periodo): termini differiti al 10  marzo  2018  ove  i
genitori si siano avvalsi  della  facolta',  parimenti  prevista  dal
decreto-legge, di presentare, entro  i  termini  di  cui  sopra,  una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (art.  5,  comma  1,  secondo
periodo, nel testo modificato dalla legge di conversione). 
    Nella circolare ministeriale congiunta n. 1679 del  1°  settembre
2017,  al  fine  di  agevolare  le  famiglie  nell'adempimento  degli
obblighi vaccinali, e' stato poi chiarito, con  riferimento  all'anno
scolastico/calendario  annuale  2017-2018,  che   la   richiesta   di
vaccinazione avrebbe potuto essere sostituita da  una  dichiarazione,
da rendersi anch'essa ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver  richiesto  alla  A.S.L.
competente di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate. 
    E' stato inoltre precisato, nell'occasione, che  il  minore  gia'
iscritto, ma non in regola con gli adempimenti vaccinali e, per  tale
ragione, escluso dall'accesso ai servizi, sarebbe rimasto,  comunque,
iscritto  ai  servizi  educativi  per  l'infanzia   e   alle   scuole
dell'infanzia  e  sarebbe  stato  nuovamente  ammesso   agli   stessi
successivamente alla presentazione della documentazione richiesta. 
    La permanenza nelle liste degli iscritti rappresentava dunque una
possibilita' concessa al minore cui fosse stata precluso l'accesso ai
servizi suddetti  a  causa  del  mancato  adempimento  agli  obblighi
vaccinali da parte dei genitori/tutori/affidatari: il minore  avrebbe
percio' conservato il diritto di frequentare la scuola  dell'infanzia
e  i  servizi  educativi   per   l'infanzia,   cui   avrebbe   potuto
concretamente accedere o  essere  riammesso  nel  momento  in  cui  i
genitori/tutori/affidatari avessero regolarizzato  la  sua  posizione
vaccinale. 
    2. Per  l'anno  scolastico/calendario  annuale  2018/2019,  nelle
regioni - come il  Molise  -  nelle  quali  non  risultano  istituite
anagrafi vaccinali ovvero nelle regioni che, pur avendole  istituite,
non si siano avvalse della facolta' - prevista dall'art.  18-ter  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 conv., con modif., dalla  legge
4 dicembre 2017, n. 172 - di anticipare al  2018  l'applicazione  del
meccanismo semplificato di scambio dei dati relativi alla  situazione
vaccinale degli iscritti tra scuole ed A.S.L. contemplato, a  regime,
dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 73/2017 - sul che v. infra punto
3 -, i dirigenti scolastici delle istituzioni del  sistema  nazionale
di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per  l'infanzia,
dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole
private non paritarie all'atto dell'iscrizione  del  minore  di  anni
sedici hanno  richiesto  ai  genitori  esercenti  la  responsabilita'
genitoriale, ai tutori o agli affidatari la presentazione  di  idonea
documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle   vaccinazioni
obbligatorie, l'esonero, l'omissione o il differimento  delle  stesse
ovvero la  presentazione  della  formale  richiesta  di  vaccinazione
all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente. 
    All'atto   dell'iscrizione,   la    documentazione    comprovante
l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie avrebbe potuto essere
sostituita da  una  dichiarazione  resa  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  445/2000  e,  in  tal  caso,  secondo
l'originaria formulazione dell'art. 3 del decreto-legge  n.  73/2017,
la documentazione di cui sopra avrebbe dovuto essere  prodotta  entro
il 10 luglio 2018: tale termine, tuttavia, e' stato  spostato  al  10
marzo 2019 dall'art. 6, comma 3-quater, del decreto-legge  25  luglio
2018, n. 91 - comma aggiunto dalla legge di conversione 21  settembre
2018,  n.  108  -   il   quale   ha   altresi'   prorogato   all'anno
scolastico/calendario   annuale   2018/2019   l'applicazione    della
disposizione di  cui  all'art.  5,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 73/2017. 
    Si e' in tal modo  agevolata,  per  l'anno  scolastico/calendario
annuale 2018/2019, la frequenza, da parte  dei  minori,  degli  asili
nido (0-3 anni) e delle scuole dell'infanzia (3-6 anni), ivi  incluse
quelle private non paritarie. 
    Ed infatti, per effetto delle  citate  disposizioni,  allo  stato
frequentano  regolarmente  le  scuole   dell'infanzia   del   sistema
nazionale d'istruzione (scuole pubbliche),  le  scuole  dell'infanzia
private, ivi incluse quelle non paritarie, e i servizi educativi  per
l'infanzia tutti i minori di eta' compresa tra  0  e  6  anni  i  cui
genitori/tutori/affidatari    avevano    presentato    -     all'atto
dell'iscrizione (di norma, gennaio/febbraio 2018 ma anche in seguito)
ed in  luogo  della  prescritta  documentazione  -  la  dichiarazione
sostitutiva: non e' dunque piu' prevista l'esclusione degli  iscritti
che non hanno presentato entro il 10 luglio  2018  la  documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni,  fermo  restando  che
tale documentazione dovra' comunque essere esibita entro il 10  marzo
2019. 
    La  mancata  presentazione  della  documentazione   nei   termini
previsti dovra' essere segnalata, entro i  successivi  dieci  giorni,
all'Azienda sanitaria  locale  competente  dai  dirigenti  scolastici
delle  istituzioni  del  sistema  nazionale  di  istruzione   e   dai
responsabili dei servizi educativi  per  l'infanzia,  dei  centri  di
formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole  private   non
paritarie. 
    Ricevuta   la   segnalazione,   l'Azienda    sanitaria    locale,
contrariamente a quanto originariamente stabilito  dal  decreto-legge
(il quale, in caso di perdurante inosservanza dell'obbligo vaccinale,
prevedeva l'irrogazione di una sanzione amministrativa  pecuniaria  e
la segnalazione  dell'inadempimento  alla  Procura  della  Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni per gli  eventuali  provvedimenti
di  competenza),  prima  di  procedere  alla  contestazione   formale
dell'inadempimento, dovra' avviare un percorso finalizzato ad indurre
i genitori a vaccinare  il  minore  (invito  alla  vaccinazione,  per
verificare le motivazioni dell'eventuale rifiuto vaccinale; colloquio
informativo con genitori/tutori/affidatari; contatto con il  pediatra
del minore interessato per chiederne la collaborazione: v. l'art.  1,
comma 4, del decreto-legge al quale rinvia l'art. 3, comma 2, nonche'
il paragrafo 4 della circolare 16 agosto  2017  del  Ministero  della
salute). 
    3. Infine, a decorrere  dall'anno  scolastico/calendario  annuale
2019-2020  i  genitori  saranno  esonerati,  in  prima  battuta,   da
qualsiasi incombente documentale  perche',  come  previsto  dall'art.
3-bis del decreto, anch'esso inserito dalla legge di conversione,  da
allora gli elenchi dei minori iscritti saranno trasmessi direttamente
dalle  scuole  alle   aziende   sanitarie   locali   territorialmente
competenti le quali  provvederanno  a  restituirli  alle  scuole  con
l'indicazione dei soggetti  che  non  risultano  in  regola  con  gli
obblighi vaccinali, di quelli che non ricadono  nelle  condizioni  di
esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e di quelli  che
non hanno presentato formale richiesta di vaccinazione (commi 1  e  2
disposizione citata). 
    Su tale base i dirigenti e i responsabili scolastici  inviteranno
i   genitori/tutori/affidatasi   a   presentare   la   documentazione
comprovante  l'effettuazione   (o   l'esonero,   l'omissione   o   il
differimento) delle  vaccinazioni  obbligatorie  o  la  presentazione
della formale richiesta di vaccinazione: la documentazione presentata
sara' quindi trasmessa all'Azienda sanitaria locale alla quale  sara'
altresi'   segnalata   l'omissione   al   fine   dell'adozione    dei
provvedimenti di competenza sopra indicati (commi 3 e 4  della  norma
citata). 
    Con la circolare n. 2166  del  27  febbraio  2018  e'  stato  poi
chiarito che, nelle ipotesi di  mancata  presentazione  della  idonea
documentazione  nei  termini,  il  diniego  di  accesso  ai   servizi
educativi per l'infanzia e alle scuole per l'infanzia sara' reso noto
ai  genitori/tutori/affidatati  del  minore  mediante   comunicazione
formale adeguatamente motivata e che il minore, non in regola con gli
adempimenti vaccinali e, per tale ragione,  escluso  dall'accesso  ai
servizi,  rimarra',  comunque,  iscritto  ai  servizi  educativi  per
l'infanzia e alle scuole dell'infanzia e sara' nuovamente ammesso  ai
servizi  successivamente  alla  presentazione  della   documentazione
richiesta. 
    Com'e' parimenti noto, tanto il decreto-legge n.  73/2017  quanto
la legge di conversione n. 119/2017 sono  stati  impugnati  avanti  a
codesta Ecc.ma Corte la quale, con sentenza n. 5/2018  ha  dichiarato
l'inammissibilita'  o  l'infondatezza  di  tutte  le   questioni   di
legittimita' costituzionale sollevate. 
    In particolare, codesto Collegio pur riconoscendo che la  materia
in questione interseca anche competenze ascrivibili alle regioni,  ha
comunque chiarito che l'obbligo vaccinale attiene  esclusivamente  o,
quantomeno,   prevalentemente,   a   titoli   competenziali   statali
riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 117, comma 2, lettera
n) e q), e 3 della Costituzione, i quali, come s'e' detto,  riservano
in via esclusiva allo Stato  il  potere  di  dettare  norme  generali
sull'istruzione e in materia di profilassi internazionale nonche'  di
determinare i  principi  fondamentali  in  materia  di  tutela  della
salute, norme e principi che si impongono  in  maniera  cogente  alle
autonomie regionali. 
    1. Con specifico riferimento al parametro di  cui  all'art.  117,
comma 2, lettera n) della Carta, codesta Corte  ha  chiarito  che  le
disposizioni  in  materia  di  iscrizione  e  adempimenti  scolastici
disciplinati dagli articoli 3, 3-bis, 4 e 5 del decreto-legge  n.  73
del 2017 attengono  all'assetto  ordinamentale  e  organizzativo  del
sistema  scolastico  e   «si   configurano   come   "norme   generali
sull'istruzione" (art. 117, secondo comma, lettera n) Cost.). Infatti
esse mirano a  garantire  che  la  frequenza  scolastica  avvenga  in
condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per
quanto riguarda i  servizi  educativi  per  l'infanzia)  non  avvenga
affatto in assenza della prescritta documentazione.  Pertanto  queste
norme  vengono  a  definire  caratteristiche  basilari   dell'assetto
ordinamentale e organizzativo del sistema scolastico (sentenze n. 284
del 2016, n. 62 del 2013, n. 279 del 2012) e ricadono nella  potesta'
del legislatore statale». 
    2. Per quanto attiene invece ai parametri di  cui  all'art.  117,
comma 2, lettera q)  e  comma  3,  della  Costituzione,  la  sentenza
citata, ribadendo il  proprio  costante  orientamento  sul  tema,  ha
precisato, in generale, che: «Il  diritto  della  persona  di  essere
curata efficacemente, secondo i  canoni  della  scienza  e  dell'arte
medica, e di essere rispettata  nella  propria  integrita'  fisica  e
psichica (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del  2003  e  n.  282  del
2002) deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto  il
paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata  sugli
indirizzi  condivisi  dalla   comunita'   scientifica   nazionale   e
internazionale». 
    E se e' vero che il «confine tra le terapie ammesse e le  terapie
non  ammesse,  sulla   base   delle   acquisizioni   scientifiche   e
sperimentali,  e'   determinazione   che   investe   direttamente   e
necessariamente i principi fondamentali della  materia  (sentenza  n.
169/2017), a maggior ragione, e anche  per  ragioni  di  eguaglianza,
deve essere riservato allo Stato -  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost.  -  il  compito  di  qualificare  come  obbligatorio  un
determinato trattamento  sanitario,  sulla  base  dei  dati  e  delle
conoscenze medico-scientifiche disponibili». 
    Secondo codesta Corte, la profilassi  per  la  prevenzione  della
diffusione delle malattie infettive richiede percio'  necessariamente
l'adozione  di  misure  omogenee  su  tutto   territorio   nazionale:
pertanto, «in questo ambito, ragioni logiche, prima  che  giuridiche,
rendono necessario un intervento del legislatore statale e le Regioni
sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa
statale,  incluse  quelle  che,  sebbene  a  contenuto  specifico   e
dettagliato, per la finalita' perseguita si pongono  in  rapporto  di
coessenzialita' e necessaria integrazione con i principi  di  settore
(sentenze n. 192 del 2017, n. 3011 del 2013, n. 79 del 2012 e n.  108
del 2010). Cio' e' vero in particolare nel caso odierno,  in  cui  il
legislatore alla luce della  situazione  descritta,  ha  ritenuto  di
impiegare l'incisivo strumento dell'obbligo con il necessario corredo
di norme strumentali  e  sanzionatorie,  le  quali  a  propria  volta
concorrono in maniera sostanziale a conformare l'obbligo stesso  e  a
calibrare il bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente
rilevanti». 
    Affrontando poi, anche in un'ottica di profilassi internazionale,
lo specifico tema della legittimita'  della  previsione  di  obblighi
vaccinali anche nei confronti dei minori stranieri non  accompagnati,
la sentenza rileva che «non solo la previsione vaccinale  attiene  al
nucleo irriducibile del diritto alla salute,  che  spetta  a  ciascun
essere umano (sentenze n. 299 e n. 269 del 2010, n. 232 del 2001); ma
gli obiettivi di tutela  della  salute  (anche)  pubblica  perseguiti
attraverso la profilassi  preventiva  contro  le  malattie  infettive
sarebbero frustrati se determinate categorie di persone presenti  nel
territorio fossero escluse dalla copertura vaccinale». 
    In tale quadro, e tenuto conto vuoi della preoccupante  flessione
registrata nelle coperture vaccinali vuoi di  una  mutata  percezione
collettiva circa la necessita' dei  vaccini,  il  legislatore,  nello
svolgimento  della  propria  competenza  legislativa  esclusiva,   e'
intervenuto  esercitando  ragionevolmente  -  attraverso  un  attento
bilanciamento  dei   molteplici   valori   costituzionali   coinvolti
(liberta' di  autodeterminazione  individuale,  tutela  della  salute
individuale e collettiva, tutela  dell'interesse  del  minore)  -  la
propria   discrezionalita'   nella   scelta   della    modalita'    -
l'obbligatorieta'  vaccinale  -   piu'   opportuna   per   assicurare
un'efficace prevenzione della diffusione delle malattie infettive. 
    In  tale  contesto  vanno  dunque   esaminate   e   valutate   le
disposizioni regionali piu' sopra indicate le quali  risultano  sotto
piu' profili sospette di illegittimita' costituzionale per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
 
                                  A 
 
    1. L'art. 1 della legge regionale molisana 12 settembre 2018,  n.
8, riguarda specificamente la  prevenzione  vaccinale  e,  dopo  aver
premesso, al comma 1,  che  l'avvenuto  assolvimento  degli  obblighi
vaccinali prescritti dalle leggi vigenti  costituisce  requisito  per
l'iscrizione annuale ai nidi d'infanzia, ai servizi  integrativi  per
la prima infanzia e alla scuola dell'infanzia, precisa, al  comma  3,
che, qualora i minori di eta' non siano in regola  con  gli  obblighi
vaccinali, i responsabili delle menzionate strutture scolastiche  non
procedono all'iscrizione, aggiungendo poi,  al  comma  4,  che  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge,  la  Giunta
regionale approvera', su proposta  dell'azienda  sanitaria  regionale
del Molise, le modalita' attuative della legge. 
    Il comma 3  dell'art.  1,  nella  parte  in  cui  dispone  che  i
responsabili delle scuole dell'infanzia e dei servizi  educativi  per
l'infanzia non procedono all'iscrizione dei minori  di  eta'  non  in
regola con gli obblighi vaccinali, e' costituzionalmente illegittimo,
per violazione dei  parametri  costituzionali  indicati  in  rubrica,
perche' contrasta con gli articoli 3, comma 3, e 3-bis, comma 5,  del
decreto-legge n. 73  del  2017  dal  cui  combinato  disposto  emerge
chiaramente che i minori che non sono in regola con gli  obblighi  di
vaccinazione possono senz'altro  essere  iscritti  a  tali  strutture
scolastiche, pur non potendo essere ammessi alla frequenza. 
    Ed infatti, come chiarito dalle circolari congiunte in precedenza
citate - e, in particolare, dalla circolare n. 2166 del  27  febbraio
2018 -, i minori non in regola con gli obblighi di vaccinazione  sono
e restano iscritti ai servizi educativi per l'infanzia e alla  scuola
dell'infanzia e potranno frequentare e accedere a tali strutture  non
appena i genitori avranno prodotto i documenti  idonei  a  dimostrare
l'avvenuta regolarizzazione della loro posizione vaccinale. 
    Quanto sopra e' del resto confermato dalla norma di cui al  comma
5 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 73/2017 la quale  prevede  che
solo a decorrere dall'anno scolastico/calendario annuale 2019-2020 la
mancata  presentazione  della  documentazione  nei  termini  previsti
comportera' la decadenza dall'iscrizione - che si  presuppone  quindi
avvenuta  -  ai  servizi  educativi  per  l'infanzia  e  alle  scuole
dell'infanzia. 
    L'iscrizione e  la  permanenza  nelle  liste  degli  iscritti  si
risolve del resto in un indubbio vantaggio per i minori cui sia stato
precluso l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle  scuole
dell'infanzia a causa del mancato adempimento agli obblighi vaccinali
da  parte  dei  genitori/tutori/affidatari:  tali  minori,   infatti,
conservano il diritto a  frequentare  la  scuola  dell'infanzia  e  i
servizi educativi per l'infanzia ai quali potranno accedere o  essere
riammessi non appena i genitori/tutori/affidatari avranno  provveduto
a regolarizzare la loro posizione vaccinale. 
    2.  L'illegittimita'  costituzionale  del  comma  3  dell'art.  1
comporta, per le stesse ragioni, l'incostituzionalita' del successivo
comma 4 il quale demanda alla Giunta regionale la  definizione  delle
modalita'    attuative    della    disposizione    costituzionalmente
illegittima. 
 
                                  B 
 
    Parimenti illegittimo,  per  violazione  dei  medesimi  parametri
costituzionali, e' pure il successivo art. 2 il  quale  prevede  che,
«in sede di prima applicazione, per i minori di eta'  non  in  regola
con gli obblighi della presente legge che siano gia' iscritti  o  che
si iscrivano per la prima volta alle strutture  di  cui  all'art.  1,
comma 1, nel rispetto del calendario vaccinale, e'  sufficiente  aver
avviato il percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge». 
    Tale norma transitoria prevede dunque, con formulazione  generica
e poco perspicua, che per l'accesso alla scuola  dell'infanzia  e  ai
servizi educativi per l'infanzia dei minori non  in  regola  con  gli
obblighi previsti  dalla  legge  sia  sufficiente  «aver  avviato  il
percorso per l'assolvimento  degli  obblighi  vaccinali»:  ma,  cosi'
disponendo, la norma, proprio a causa dell'indeterminatezza della sua
formulazione, la quale introduce  in  sede  applicativa  elementi  di
forte incertezza  e  discrezionalita',  contrasta  con  la  normativa
statale vigente in materia la quale e' invece  chiara  ed  inequivoca
nel   subordinare   l'accesso   alle   strutture   scolastiche   alla
dimostrazione dell'avvenuto  assolvimento  degli  obblighi  vaccinali
ovvero, in alternativa, all'assunzione formale dell'impegno a farlo. 
    Essa,  infatti,  si  discosta  innanzitutto  da  quanto  disposto
dall'art. 3, comma 3, del pluricitato  decreto-legge  n.  73/2017  il
quale stabilisce che per poter  accedere  ai  servizi  educativi  per
l'infanzia e alle scuole dell'infanzia e'  necessario  presentare  la
specifica  documentazione  indicata  dal   comma   1   della   stessa
disposizione  -  vale  a  dire  la  documentazione  comprovante:   a)
l'effettuazione  delle  vaccinazioni  obbligatorie  prescritte  dalla
legge ovvero b) l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse
in  relazione  all'avvenuta  immunizzazione  a  seguito  di  malattia
naturale o ad accertato pericolo per la salute del minore  oppure  la
presentazione della formale  richiesta  di  vaccinazione  all'Azienda
sanitaria locale territorialmente competente - o, in alternativa,  la
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. 
    Non e' pertanto sufficiente, come invece genericamente prevede la
norma regionale  che  si  censura,  «aver  avviato  il  percorso  per
l'assolvimento degli obblighi  vaccinali»,  ma  e'  necessario,  come
stabilito dal comma 1 dell'art. 3 della norma statale, presentare  la
documentazione comprovante l'effettuazione, l'esonero, l'omissione  o
il differimento delle vaccinazioni obbligatorie secondo  la  schedula
vaccinale prevista in relazione all'eta' oppure, per le  vaccinazioni
non ancora eseguite, la richiesta di vaccinazione  -  e,  quindi,  la
prenotazione  -   all'Azienda   sanitaria   locale   territorialmente
competente; o, in sostituzione, la dichiarazione di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    Ma non solo, perche' l'art. 2 della l.r. n. 8/2018 si  pone  pure
in contrasto con le previsioni  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del
decreto-legge  n.  73/2017  e  all'art.  6,   comma   3-quater,   del
decreto-legge n. 91/2018. 
    L'art. 5, comma 1, del decreto-legge n.  73/2017  stabilisce,  in
particolare, che «Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario
dei servizi educativi per l'infanzia e dei  corsi  per  i  centri  di
formazione professionale regionale 2017/2018,  la  documentazione  di
cui all'art. 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre
2017 presso i servizi  educativi  e  le  scuole  per  l'infanzia  ivi
incluse quelle private non paritarie, ed entro  il  31  ottobre  2017
presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i  centri
di formazione professionale regionale. La documentazione  comprovante
l'effettuazione   delle   vaccinazioni   obbligatorie   puo'   essere
sostituita  dalla  dichiarazione  resa  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in  tale  caso,
la  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle  vaccinazioni
obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018». 
    Come s'e' detto in precedenza,  l'art.  6,  comma  3-quater,  del
decreto-legge n. 91/2018 ha prorogato all'anno scolastico 2018/2019 e
al calendario del servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per  i
centri di formazione professionale regionale 2018/2019 l'applicazione
della disposizione in precedenza citata stabilendo che, «in  caso  di
presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, la  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle
vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro  il  10  marzo
2019». 
    Invece, l'art.  2  della  legge  regionale  all'esame,  ponendosi
ancora  una  volta  in  contrasto  con  la   normativa   statale   di
riferimento, introduce una vera e propria deroga a tali  disposizioni
stabilendo  che  il  percorso  per  l'assolvimento   degli   obblighi
vaccinali possa essere avviato entro tre mesi dalla data  di  entrata
in vigore della legge stessa e, quindi, entro il 13 dicembre 2018. 
 
                                  C 
 
    Alla luce del quadro normativo sopraesposto,  si  evince  che  il
legislatore statale ha puntualmente disciplinato, sia quanto ai  modi
sia quanto ai tempi, tutti gli adempimenti vaccinali da osservare,  a
livello nazionale, ai fini dell'iscrizione ai servizi  educativi  per
l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione,  ai
centri di' formazione professionale regionale e alle  scuole  private
non paritarie si' da garantire, a livello nazionale appunto,  parita'
di tutela in materia di «diritto alla  salute»  e  di  condizioni  di
accesso all'istruzione. 
    Le norme  regionali  che  si  impugnano  intervengono  invece  in
materia di accesso all'istruzione e di  obblighi  vaccinali  dettando
una disciplina divergente rispetto a quella statale, piu' rigorosa in
un caso, piu' permissiva nell'altro: quanto al primo,  prevedendo  il
divieto di iscrizione alle strutture educative - anziche' il semplice
divieto di frequenza - per i minori che non risultano in  regola  con
gli obblighi vaccinali; quanto ai secondi, stabilendo, sia  pur  solo
in via transitoria, che ai fini dell'iscrizione  sia  sufficiente  un
non meglio definito avvio  del  «percorso  per  l'assolvimento  degli
obblighi vaccinali» entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  -  in  luogo  dei  precisi  adempimenti  documentali  o
dichiarativi prescritti dalla legge statale. 
    In tal modo, tali disposizioni si pongono  in  contrasto  con  la
normativa  statale  di  riferimento   e,   incidendo   sui   principi
fondamentali da questa stabiliti a  «tutela  della  salute»,  violano
l'art. 117, comma 3, Cost.; nel contempo, interferendo nella  materia
riguardante  la  «profilassi  internazionale»,  volta   a   garantire
uniformita'  nell'attuazione,  a  livello  nazionale,  di   programmi
elaborati  in  sede  internazionale  e  sovranazionale,  violano   la
competenza riservata allo Stato dall'art. 117, comma 2,  lettera  q),
della Carta; ed  inoltre,  dettando  norme  generali  in  materia  di
istruzione, ledono pure il titolo competenziale, anch'esso  riservato
allo  Stato,  di  cui  all'art.  117,  comma  2,  lettera  n)   della
Costituzione  il  quale  postula  che  l'accesso   alle   istituzioni
scolastiche sia  garantito  a  livello  nazionale  in  condizioni  di
uniformita' e sicurezza per la salute di  ciascun  alunno;  sicurezza
che, in difetto della  prescritta  documentazione,  non  puo'  invece
essere garantita, al punto da costituire, per i servizi educativi per
l'infanzia, legittima causa di esclusione dalla frequenza. 
    Infine,  nella  misura  in   cui   introducono   una   disciplina
derogatoria  a  livello  regionale  priva  di   qualsiasi   razionale
fondamento - la quale realizza, a livello nazionale,  una  speculare,
ingiustificata disparita' di trattamento -, esse contrastano pure con
il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimi,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
rispettivamente indicati ed illustrati, gli articoli 1, commi 3 e  4,
e 2 della legge della Regione Molise  n.  8  del  12  settembre  2018
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Molise  n.  52  -
edizione straordinaria - del 12 settembre 2018, come da delibera  del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta  del  giorno  25  ottobre
2018. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
        1. attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione del  giorno  25  ottobre  2018,
della determinazione di impugnare la legge della Regione Molise n.  8
del 12 settembre 2018 secondo i termini e per le motivazioni  di  cui
alla allegata relazione del Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie; 
        2. copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Molise  n.   52   -   edizione
straordinaria - del 12 settembre 2018. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
        Roma, 10 novembre 2018 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni 
 
 
                       Il Vice Avvocato generale dello Stato: Mariani