MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 ottobre 2018 

Recepimento della direttiva 2016/1855/UE  della  Commissione  del  19
ottobre 2016, che modifica la  direttiva  2009/32/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri riguardanti i  solventi  da  estrazione  impiegati
nella preparazione dei prodotti alimentari e  dei  loro  ingredienti.
(18A08100) 
(GU n.290 del 14-12-2018)

 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo  4  febbraio  1993,  n.  64,  recante:
«Attuazione della direttiva 88/344/CEE  in  materia  di  solventi  di
estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei
loro ingredienti» e, in particolare, l'art. 7; 
  Vista  la  direttiva  2009/32/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri riguardanti i  solventi  da  estrazione  impiegati
nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011,  n.  158,
concernente:  «Regolamento  recante   recepimento   della   direttiva
2010/59/UE della Commissione del  26  agosto  2010  che  modifica  la
direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  per  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  riguardanti  i
solventi di estrazione, impiegati  nella  preparazione  dei  prodotti
alimentari e dei loro ingredienti»; 
  Vista la direttiva 2016/1855/UE della Commissione  del  19  ottobre
2016, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio per il ravvicinamento delle  legislazioni  degli  Stati
membri  riguardanti  i  solventi  da   estrazione   impiegati   nella
preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti; 
  Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale  la  predetta
direttiva 2016/1855/UE; 
  Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  Ritenuto di non dover acquisire il parere del  Consiglio  superiore
di sanita' ai sensi dell'art. 7 del decreto  legislativo  4  febbraio
1993, n. 64, poiche' non si introducono nuovi  criteri  specifici  di
purezza dei solventi, nel rispetto della disciplina fissata a livello
comunitario; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nell'allegato I, parte II  -  «Solventi  di  estrazione  e  loro
condizioni di impiego», del decreto legislativo 4 febbraio  1993,  n.
64, come sostituito da ultimo dal decreto del Ministro della salute 4
agosto 2011, n. 158, la tabella relativa alla voce «Etere dimetilico»
e' sostituita dalla seguente: 
 
+------------------+-----------------------------+------------------+
|                  |                             |Limiti massimi di |
|                  |                             |residuo nel       |
|                  |Condizioni di impiego        |prodotto          |
|                  |(descrizione sommaria        |alimentare o nel  |
|Nome              |dell'estrazione)             |suo ingrediente   |
+------------------+-----------------------------+------------------+
|                  |                             |0,009 mg/kg nei   |
|                  |                             |prodotti a base di|
|                  |                             |proteine animali  |
|                  |                             |sgrassate,        |
|                  |Preparazione di prodotti a   |compresa la       |
|                  |base di proteine animali     |gelatina 3 mg/kg  |
|                  |sgrassate, compresa la       |nel collagene e   |
|                  |gelatina (*) Preparazione di |nei derivati del  |
|                  |collagene (**) e derivati del|collagene, tranne |
|Etere dimetilico  |collagene, tranne la gelatina|la gelatina       |
+------------------+-----------------------------+------------------+
 
  (*) Per «gelatina» si intende  la  proteina  naturale  e  solubile,
gelificata o  non,  ottenuta  per  idrolisi  parziale  del  collagene
prodotto a partire da  ossa,  pelli,  tendini  e  nervi  di  animali,
conformemente alle pertinenti prescrizioni del  regolamento  (CE)  n.
853/2004. 
  (**) Per «collagene» si intende il  prodotto  a  base  di  proteine
ottenuto da ossa, pelli  e  tendini,  fabbricato  conformemente  alle
pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 ottobre 2018 
 
                                                  Il Ministro: Grillo 

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2018 
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politiche sociali, reg.ne prev. n. 3422