REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 31 maggio 2018, n. 14 

  Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2000,
n. 29. 
(GU n.47 del 15-12-2018)

 
         (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 7 giugno 2018) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 maggio 2018,
n. 498; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica del decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  31
  luglio  2000,   n.   29,   recante   «Regolamento   di   esecuzione
  all'ordinamento forestale» 
 
  1.  Dopo  l'art.  25  del  decreto  del  Presidente  della   Giunta
provinciale 31 luglio 2000, n. 29, e' inserito il seguente art. 26: 
  «Art.  26  (Divieto  di  transito   con   biciclette   sulla   rete
sentieristica).    -     1.     Nei     territori     con     vincolo
idrogeologico-forestale il  sindaco  puo'  vietare  il  transito  con
biciclette sulla rete sentieristica o singoli  tratti  della  stessa,
qualora  a  causa  di  detto  transito  sorgano  conflitti  con   gli
escursionisti  o  con  l'attivita'  agricolo-forestale,  sentiti   il
direttore  dell'ispettorato  forestale  territorialmente   competente
nonche' il  gestore  del  sentiero  escursionistico  in  oggetto,  il
rappresentante  locale   dell'associazione   dei   coltivatori   piu'
rappresentata a  livello  provinciale  e  l´organizzazione  turistica
locale e, qualora si tratti  di  parchi  naturali  oppure  del  Parco
nazionale dello Stelvio, anche i rispettivi direttori d'ufficio della
Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio. 
  2. Il divieto di transito e'  reso  noto  tramite  una  segnaletica
unitaria come  da  modello  in  allegato  A,  curando  il  comune  di
acquisire  il  consenso   del   proprietario   interessato   per   la
collocazione del segnale di divieto e sostenendo le spese. 
  3. Chi viola il divieto di  transito,  soggiace  alla  comminazione
della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12  della
legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche. 
  4. Ai sensi  della  legge  provinciale  7  gennaio  1977,  n.  9  e
successive modifiche  la  vigilanza  sull'osservanza  della  presente
disposizione e' affidata  al  Corpo  forestale  provinciale.  Per  il
procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni  amministrative
e' competente l'ufficio amministrazione forestale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
    Bolzano, 31 maggio 2018 
 
                           Il Presidente della Provincia: Kompatscher 
 
(Omissis).