N. 237 ORDINANZA 21 novembre - 14 dicembre 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento civile  ‒  Opposizione  a  sanzione  amministrativa  per
  mancata comunicazione  dei  dati  del  conducente  del  veicolo  al
  momento della violazione ‒ Individuazione del giudice competente. 
- Decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150   (Disposizioni
  complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione
  e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,  ai  sensi
  dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), artt. 6  e  7;
  decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 126-bis. 
-   
(GU n.50 del 19-12-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7  del
decreto  legislativo  1°  settembre  2011,   n.   150   (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno  2009,  n.  69),  e  dell'art.
126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice
della strada), promossi dal Giudice di pace di Cava de'  Tirreni  con
tre ordinanze del 20 dicembre 2017, iscritte rispettivamente  ai  nn.
57, 58 e 59 del registro ordinanze 2018 e pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2018. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2018  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti. 
    Ritenuto che,  con  tre  ordinanze  di  identico  tenore  del  20
dicembre 2017, il Giudice di pace di Cava de' Tirreni ha sollevato  -
in riferimento agli artt. 3,  24,  25  e  111  della  Costituzione  -
questioni di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  6  e  7  del
decreto  legislativo  1°  settembre  2011,   n.   150   (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno  2009,  n.  69),  e  dell'art.
126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice
della strada),  nella  parte  in  cui,  in  base  all'interpretazione
assunta come diritto vivente, individuano, quale giudice competente a
conoscere dell'opposizione  a  sanzione  amministrativa  per  mancata
comunicazione dei dati personali e della patente del  conducente  del
veicolo al momento della commessa violazione, il giudice del luogo in
cui i suddetti dati sarebbero dovuti pervenire, anziche'  il  giudice
del luogo di  residenza  o  domicilio  di  colui  che  e'  tenuto  ad
effettuare la comunicazione; 
    che il rimettente  ha  dedotto  di  essere  stato  investito  dei
ricorsi  per  l'annullamento  di  tre  sanzioni  amministrative,  per
mancata comunicazione dei dati personali e  della  patente  ai  sensi
dell'art.  126-bis  cod.  strada,  irrogate  dal   Centro   nazionale
accertamento infrazioni (CNAI) avente sede a  Roma  e  che  pertanto,
secondo il diritto vivente, la competenza  territoriale  a  conoscere
degli illeciti contestati spetterebbe al Giudice  di  pace  di  Roma,
quale giudice del locus commissi delicti dell'illecito omissivo,  che
verrebbe consumato nel luogo  in  cui  sarebbe  dovuta  pervenire  la
comunicazione mancata; 
    che, secondo il rimettente, in base al dato  letterale  dell'art.
126-bis cod. strada, che impone un obbligo di comunicazione e non  di
esibizione dei dati della patente  all'organo  accertatore,  dovrebbe
darsi rilievo al luogo di residenza o domicilio dell'obbligato, quale
luogo ove la condotta di invio avrebbe dovuto essere tenuta; 
    che il radicamento  della  competenza  territoriale  in  capo  al
giudice del luogo in  cui  deve  pervenire  la  comunicazione  omessa
sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 25  e  111  Cost.,  perche'
irragionevole e lesiva del  diritto  di  difesa,  del  principio  del
giudice naturale e di quello di parita' delle parti nel processo; 
    che, in particolare, l'attrazione delle  opposizioni  a  sanzione
amministrativa nel foro di Roma, sede del  CNAI,  renderebbe  gravoso
l'esercizio del diritto di difesa per chi risiede in altre Regioni  e
favorirebbe la pubblica amministrazione che,  a  proprio  piacimento,
potrebbe spostare la sede del CNAI e il luogo  di  radicamento  della
competenza territoriale; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,    deducendo    l'inammissibilita'    delle    questioni    di
costituzionalita', perche' prospettate all'improprio fine di ottenere
un avallo dell'interpretazione ritenuta corretta dal rimettente e  di
evitare una riforma dell'emanando provvedimento nei successivi  gradi
di giudizio; 
    che,  nel   merito,   l'Avvocatura   dello   Stato   ha   dedotto
l'infondatezza delle questioni poiche', in materia di  opposizione  a
sanzioni  amministrative,  la  scelta  di  radicare   la   competenza
territoriale nel luogo della commessa violazione sarebbe  espressione
non   irragionevole   dell'esercizio   della   discrezionalita'   del
legislatore, che avrebbe contemperato le diverse esigenze che vengono
in rilievo, ovvero l'esigenza pubblicistica di perseguire gli  autori
degli illeciti,  le  esigenze  di  funzionalita'  dell'organizzazione
giudiziaria e la necessita' della determinazione ex ante del  giudice
competente, a fronte del comportamento non collaborativo del soggetto
obbligato per l'individuazione  del  responsabile  della  violazione,
mentre la  parita'  delle  parti  nel  processo  non  potrebbe  dirsi
compromessa da un mero criterio attributivo della competenza. 
    Considerato che il  Giudice  di  pace  di  Cava  de'  Tirreni  ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e  7
del decreto legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150  (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno  2009,  n.  69),  e  dell'art.
126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice
della strada),  nella  parte  in  cui,  in  base  all'interpretazione
assunta come diritto vivente, individuano, quale giudice competente a
conoscere dell'opposizione  a  sanzione  amministrativa  per  mancata
comunicazione dei dati personali e della patente del  conducente  del
veicolo al momento della commessa violazione, il giudice del luogo in
cui i suddetti dati sarebbero dovuti pervenire, anziche'  il  giudice
del luogo di  residenza  o  domicilio  di  colui  che  e'  tenuto  ad
effettuare la comunicazione; 
    che il rimettente, gia' adito nei  giudizi  per  l'opposizione  a
sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme  del  codice
della strada comportanti decurtazione  di  punti  della  patente,  e'
stato successivamente investito anche dei ricorsi per  l'annullamento
di tre sanzioni amministrative conseguenti alla mancata comunicazione
dei dati personali e della patente ai sensi  dell'art.  126-bis  cod.
strada; 
    che  il  rimettente  ha  ritenuto   che   il   Centro   nazionale
accertamento infrazioni (CNAI) fosse l'autorita'  procedente  per  le
suddette sanzioni e che, avendo tale organismo sede in Roma,  dovesse
essere competente per le relative opposizioni, in  base  al  "diritto
vivente", il giudice di pace del luogo ove  le  omesse  comunicazioni
avrebbero dovuto pervenire e cioe' il Giudice di pace di Roma; 
    che, secondo il rimettente, tale competenza territoriale  sarebbe
in contrasto con gli artt.  3,  24,  25  e  111  della  Costituzione,
essendo  irragionevolmente  gravoso  e  contrario  al  principio   di
prossimita' del giudice il radicamento della competenza in  un  luogo
diverso dal locus commissi delicti, che il rimettente  ritiene  dover
essere il luogo di residenza dell'obbligato, da dove  avrebbe  dovuto
essere inviata l'omessa comunicazione; 
    che,  inoltre,  l'incostituzionalita'   delle   norme   censurate
deriverebbe   anche    dall'essere    la    competenza    determinata
autoritativamente dalla pubblica amministrazione e percio'  anche  in
violazione del principio del giudice naturale e della  parita'  delle
parti processuali; che, in considerazione dell'identita' delle  norme
denunciate e delle censure proposte, i giudizi devono essere  riuniti
per essere decisi con un'unica pronuncia; 
    che la questione e' manifestamente infondata; 
    che l'art. 126-bis cod. strada ha  introdotto  il  sistema  della
cosiddetta patente a punti,  stabilendo  che  all'atto  del  rilascio
della  patente  vengano  attribuiti  venti  punti,  annotati  in  una
apposita anagrafe nazionale (comma 1); 
    che  il  punteggio   subisce   decurtazioni   a   seguito   della
comunicazione, alla suddetta anagrafe, della «violazione di una delle
norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa  accessoria
della sospensione della  patente  ovvero  di  una  tra  le  norme  di
comportamento di cui al titolo V, indicata nella tabella» allegata; 
    che il comma 2 del medesimo art. 126-bis ha previsto che l'organo
da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione comportante la
perdita del punteggio deve darne comunicazione all'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida e che la comunicazione viene effettuata  a
carico del conducente responsabile della violazione, i cui dati,  nel
caso  di  mancata  identificazione  di  quest'ultimo,  devono  essere
comunicati all'organo di polizia che  procede  dal  proprietario  del
veicolo ovvero da uno degli obbligati  solidali  al  pagamento  della
sanzione  (l'usufruttuario,  l'acquirente  con  patto  di   riservato
dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria); 
    che il medesimo comma 2 ha previsto  che  l'omessa  comunicazione
dei  dati,  senza  giustificato  e   documentato   motivo,   comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa da  euro  286  ad  euro
1.143; 
    che il rimettente erra nel ritenere il CNAI autorita'  procedente
all'irrogazione della sanzione, non avendo tale organo, istituito con
decreto del Capo della Polizia del 14 aprile 2011, altra funzione  se
non quella di provvedere alla stesura e alla notifica dei verbali  di
accertamento delle infrazioni rilevate  dagli  uffici  della  Polizia
stradale  e  di  gestire  il  relativo  iter  amministrativo   e   il
contenzioso,  rimanendo  invece  la   titolarita'   del   potere   di
accertamento in capo  agli  uffici  di  Polizia  stradale  locale  e,
conseguentemente, la titolarita'  dell'azione  in  capo  al  prefetto
territorialmente competente, nella specie il Prefetto di Salerno; 
    che, quindi, il locus commissi delicti dell'illecito omissivo  di
cui all'art. 126-bis cod. strada, quale luogo dove deve pervenire  la
comunicazione,  coincide  con  il  luogo  dell'accertamento,  poiche'
l'autorita' procedente e'  la  stessa  che  ha  elevato  la  sanzione
comportante la perdita del punteggio; 
    che, del resto, corrisponde ad un giudizio di  ragionevolezza  la
scelta  del  legislatore  di  concentrare  in  un  solo  giudice   la
competenza  a  conoscere  di  tutte  le  opposizioni  alle   sanzioni
amministrative riferite, direttamente o indirettamente,  al  medesimo
fatto; 
    che, pertanto, i giudizi sono stati correttamente radicati presso
il giudice rimettente, quale giudice del locus commissi delicti, gia'
competente per la contestazione del merito delle  infrazioni  da  cui
derivavano le decurtazioni del punteggio, e presso il  quale  operava
la connessione con i giudizi relativi alla mancata comunicazione  del
nominativo e dei dati della patente del conducente; 
    che la  manifesta  infondatezza  delle  questioni  deriva  quindi
dall'erroneo presupposto interpretativo da cui muove  il  rimettente,
in ordine  alla  natura  e  al  ruolo  del  CNAI,  individuato  quale
autorita' procedente, cosi' inficiando il ragionamento  che  porta  a
ritenere essere il Giudice di pace di Roma quello del locus  commissi
delicti dell'illecito omissivo. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87 e 9, commi 1 e 2, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari  al  codice  di
procedura civile  in  materia  di  riduzione  e  semplificazione  dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi  dell'articolo  54  della
legge 18 giugno  2009,  n.  69),  e  dell'art.  126-bis  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),
sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24,  25  e  111   della
Costituzione, dal  Giudice  di  pace  di  Cava  de'  Tirreni  con  le
ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA