MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 27 novembre 2018 

Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  controllata  dei  vini  DOP  «Valdadige»   o   «Etschtaler».
(18A08151) 
(GU n.295 del 20-12-2018)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che sono in corso le  procedure  per  l'adozione  degli
atti  delegati  e  di  esecuzione  della  Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di  esame,
di  approvazione  e  di  trasmissione  alla  Commissione  U.E.  delle
proposte di modifica del  disciplinare,  ivi  comprese  le  modifiche
semplici e che non comportano  alcuna  modifica  al  documento  unico
riepilogativo del  disciplinare,  per  le  quali  sara'  prevista  la
definizione a livello nazionale  e  la  relativa  comunicazione  alla
Commissione UE; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge
n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge, ivi compreso il decreto in materia di  procedure  per  l'esame
delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari  dei  vini
DOP  e  IGP,  continuano  ad  applicarsi   i   decreti   ministeriali
applicativi della  preesistente  normativa  nazionale  e  dell'Unione
europea; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  24  marzo  1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  194
del 23 luglio 1975, concernente il riconoscimento della denominazione
di  origine  controllata  dei  vini  «Valdadige»  o  «Etschtaler»   e
l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' -Vini DOP e
IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della denominazione di origine controllata dei vini
«Valdadige» o «Etschtaler»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet  del  Ministero,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOP; 
  Visto il provvedimento ministeriale n. 70172 del 19  ottobre  2015,
pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' -  Vini
DOP e IGP, concernente la pubblicazione della  proposta  di  modifica
del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine
controllata  dei  vini  «Valdadige»  o  «Etschtaler»,  del   relativo
documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE; 
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2015, n. 70851  pubblicato
sul citato sito internet del Ministero, concernente  l'autorizzazione
al Consorzio di tutela vini del trentino, con  sede  in  Trento,  per
consentire l'etichettatura transitoria dei  vini  DOC  «Valdadige»  o
«Etschtaler», ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n.  607/2009
e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi
delle produzioni ottenute in conformita' alla  proposta  di  modifica
del relativo disciplinare di cui  al  provvedimento  ministeriale  19
ottobre 2015; 
  Vista la domanda del 30 ottobre 2018, presentata dal  Consorzio  di
tutela vini del trentino, riguardante la  modifica  all'art.  10  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Valdadige» o «Etschtaler», al  fine  di  aggiornare  l'organismo  di
controllo incaricato ai sensi dell'art. 64, commi 5 e 6  della  legge
12 dicembre 2016, n. 238; 
  Vista altresi' la comunicazione del 4  ottobre  2018  del  medesimo
Consorzio di  tutela  vini  del  trentino,  con  la  quale  e'  stato
segnalato  un  errore  materiale  all'art.  3,  della   proposta   di
disciplinare della DOC in  questione,  relativamente  all'elenco  dei
comuni ricadenti nell'area di produzione della Provincia autonoma  di
Trento, laddove e' stato omesso il Comune di Cavedine che, di  fatto,
risulta indicato  nello  stesso  art.  3  del  disciplinare  fin  dal
riconoscimento della denominazione «Valdadige» o «Etschtaler» e,  per
il quale non e' mai stata richiesta alcuna esclusione; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  luglio  2018  del   competente
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del  Ministero  -
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo
e   certificazione   e   tutela   del   consumatore   -   concernente
«Autorizzazione  della  Camera  di  commercio  industria  artigianato
agricoltura di Trento a svolgere le attivita' di controllo  ai  sensi
dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238»; 
  Considerato che la stessa Provincia autonoma di Trento con la  nota
del 21 novembre 2018 ha  espresso  parere  favorevole  alla  predetta
correzione e modifica  del  disciplinare  ed  ha  altresi'  trasmesso
analogo parere favorevole della Provincia autonoma di Bolzano e della
Regione Veneto, interessate alla modifica della DOC interregionale in
questione; 
  Ritenuto pertanto  necessario  provvedere,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 9  alla  modifica  della
citata  proposta  di  disciplinare  della  denominazione  di  origine
controllata «Valdadige» o «Etschtaler» di cui al  richiamato  decreto
ministeriale 21 ottobre 2015, n. 70851, nonche'  di  provvedere  alla
citata correzione di cui all'art. 3 del disciplinare; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la conseguente modifica del disciplinare in questione e  di
dover  comunicare  la  stessa  modifica  alla  Commissione  U.E.,  ad
aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione  U.E.,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27  marzo  2018  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Valdadige» o «Etschtaler», cosi' come da  ultimo
modificato con il decreto ministeriale 7  marzo  2014  richiamato  in
premessa, e' modificato come segue: 
  a)  all'art.  3,  zona  di  produzione  delle  uve,  a  titolo   di
correzione, viene inserito nell'elenco dei comuni della Provincia  di
Trento, il Comune di Cavedine; 
  b)  l'art.  10,  concernente  il   riferimento   all'organismo   di
controllo, di seguito riportato: 
  «Art. 10 - Riferimenti alla struttura di controllo. 
  "Valoritalia srl. Sede amministrativa: via San Gaetano, 74 -  36016
Thiene  (Vicenza).  Tel.  0445  313088,  fax  0445  313080  -  e-mail
assicurazione.qualita@valoritalia.it 
  La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai  sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo n.  61/2010  (Allegato  1),  che
effettua la verifica annuale  del  rispetto  delle  disposizioni  del
presente  disciplinare,  conformemente  all'art.  25,  par.   1,   1°
capoverso, lettere a) e c), ed all'art.  26  del  regolamento  CE  n.
607/2009,  per  i  prodotti  beneficianti  della  DOP,  mediante  una
metodologia dei  controlli  combinata  (sistematica  ed  a  campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,  elaborazione,
confezionamento),  conformemente  al  citato  art.  25,  par.  1,  2°
capoverso. 
  In particolare, tale verifica  e'  espletata  nel  rispetto  di  un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il  decreto  ministeriale  14  giugno  2012,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del  29  giugno  2012
(Allegato 2).». 
e' sostituito con il seguente testo: 
  «Art. 10 - Riferimenti alla struttura di controllo. 
  Nome  e  indirizzo:  Camera  di  commercio  industria   artigianato
agricoltura di Trento, via Calepina 13 -  38122  Trento  (di  seguito
CCIAA). 
  Contatti:  tel.   0461   887111,   fax   0461   887200   -   e-mail
agricoltura@tn.camcom.it 
  La  C.C.I.A.A.  di  Trento  e'  autorita'  pubblica  designata  dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n.  238,
che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni  del
presente  disciplinare,  conformemente  all'art.  25,  par.   1,   1°
capoverso, lettere b) e c), ed all'art. 26,  del  regolamento  CE  n.
607/2009,  per  i  prodotti  beneficianti  della  DOP,  mediante  una
metodologia dei  controlli  combinata  (sistematica  ed  a  campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,  elaborazione,
confezionamento),  conformemente  al  citato  art.  25,  par.  1,  2°
capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di
un predeterminato  piano  dei  controlli,  approvato  dal  Ministero,
conforme al modello approvato con il decreto  ministeriale  2  agosto
2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  253  del  30  ottobre
2018.». 
  2. Il presente decreto e il disciplinare aggiornato con la modifica
di cui al comma 1, nonche' la proposta di modifica del  disciplinare,
autorizzata in via transitoria ai sensi del decreto  ministeriale  21
ottobre  2015  richiamato  in  premessa,  aggiornata  con  la  citata
modifica di cui al comma 1, saranno pubblicati sul sito internet  del
Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. 
  3. La modifica di cui al comma 1, sara' comunicata alla Commissione
U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico  gia'
trasmesso  alla  stessa  Commissione   U.E.,   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  1234/2007,  nel
rispetto delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 novembre 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi