COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 novembre 2018 

Approvazione  dello  schema  di  accordo  di  cooperazione   relativo
all'affidamento  della  tratta  autostradale   A22   Brennero-Modena.
(Delibera n. 68/2018). (18A08423) 
(GU n.300 del 28-12-2018)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige»  che
all'art. 8 assegna alle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  la
potesta' legislativa in materia di viabilita', trasporti di interesse
provinciale, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a
mezzo di aziende speciali, nonche' in materia  di  urbanistica  e  di
tutela del paesaggio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n.
381, riguardante norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, la previsione  di  una
intesa fra lo Stato e le province  autonome  nel  caso  di  tracciati
autostradali che interessino  il  territorio  provinciale,  delegando
inoltre alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni  in
materia di viabilita' stradale di competenza dello Stato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  che,  all'art.  11,  ha
demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per   la
concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  degli
strumenti  convenzionali  e,  a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la
revisione delle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che,  all'art.  10  ha
dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema  di  concessioni
autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione
del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in
data 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  43  del
1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Vista la delibera  di  questo  Comitato  24  aprile  1996,  n.  65,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  1996,  recante  linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita'  non  gia'
diversamente regolamentati ed  in  materia  di  determinazione  delle
tariffe,  che  ha  previsto  l'istituzione,  presso   questo   stesso
Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida
per  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica   utilita'   (NARS),
istituzione poi disposta con  la  delibera  8  maggio  1996,  n.  81,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 1996; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'art. 55, comma 13,
come successivamente modificato, ha  previsto,  a  decorrere  dal  1°
gennaio  1998,  l'autorizzazione  per,  la  societa'  titolare  della
concessione di costruzione e gestione  dell'autostrada  del  Brennero
«ad accantonare, in base al proprio piano finanziario  ed  economico,
una quota anche prevalente dei proventi  in  un  fondo  destinato  al
rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria  attraverso  il  Brennero  ed
alla realizzazione delle relative gallerie nonche'  dei  collegamenti
ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo  stazione  di
Verona»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del  1999  -
supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge  11  luglio  1995,  n.
273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione
della carta dei servizi pubblici del settore trasporti  (Carta  della
mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, riguardante le disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  cosiddetto
«Codice Antimafia» e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.  201,  recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici, che all'art. 37 «Liberalizzazione del settore dei
trasporti» istituisce l'Autorita' di regolazione dei trasporti  (ART)
con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali,  ed
in particolare relativamente alle nuove concessioni; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, (c.d. decreto «cresci
Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che,  all'art.
36, comma 6-ter, recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', ed in  particolare
conferma  le  competenze  di  questo  Comitato  in  materia  di  atti
convenzionali, con particolare  riferimento  ai  profili  di  finanza
pubblica, e le diverse attribuzioni all'ART; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha  istituito,  nell'ambito  del
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  gli  affari  generali  e   il
personale,   la   Struttura   di   vigilanza   sulle   concessionarie
autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui  al  comma
2, dell'art. 36, del  decreto-legge  n.  98  del  2011  e  successive
modificazioni; 
  Visto il Trattato fondamentale dell'Unione  europea  (TFUE)  ed  in
particolare gli articoli 3, 14 e 170; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e  che  abroga
la decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa; 
  Vista  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  in
concessione  ed  in  particolare  gli  articoli  2  e  17   relativi,
rispettivamente,  ai  principi  di   libera   amministrazione   delle
autorita'  pubbliche  e  agli  accordi  di  cooperazione   tra   enti
nell'ambito del settore pubblico; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
(MIT) 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale
e' stata soppressa la Struttura tecnica di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali  del
Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, denominato «nuovo codice appalti»; 
  Visto l'art. 13-bis della decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  e
successive modificazioni (inclusa la modifica apportata dall'art.  1,
comma 1165, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205)  che  prevede  la
possibilita' di sottoporre  al  CIPE  l'istruttoria  in  merito  alla
concessione    autostradale    A22    Brennero-Modena,    ai     fini
dell'approvazione da parte del Comitato,  e  il  perseguimento  delle
finalita' previste dai protocolli d'intesa del 14  gennaio  2016  tra
MIT  e  la  Regione  Trentino-Alto  Adige,  unitamente  a  tutte   le
amministrazioni  pubbliche   sottoscrittrici   di   tali   protocolli
interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo, con  la  seguente
articolazione: 
    1. Le funzioni di concedente sono svolte dal MIT; 
    2. Le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere
e la gestione delle tratte autostradali hanno  durata  trentennale  e
sono stipulate dal MIT con le regioni e gli  enti  locali  che  hanno
sottoscritto gli appositi protocolli di intesa  in  data  14  gennaio
2016 sopra citati, che potranno anche avvalersi di societa' in house,
esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale  non  figurino
privati; 
    3. Le convenzioni di cui alla lettera  b)  devono  prevedere  che
eventuali debiti delle societa' concessionarie uscenti e il valore di
subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti. 
  Visto il comma 4 del citato art. 13-bis del decreto-legge  148  del
2017,  che  prevede  che  gli  atti  convenzionali   di   concessione
dell'infrastruttura stradale A22 Brennero-Modena sono  stipulati  dal
MIT con il  Concessionario,  dopo  l'approvazione  del  CIPE,  previo
parere dell'ART, sullo schema di Convenzione, entro  il  30  novembre
2018. 
  Visto il decreto-legge del 25 luglio 2018, n.  91,  riguardante  la
proroga dei  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  ed  in
particolare l'art. 4, comma 3-quater, che modifica l'art. 13-bis, del
decreto-legge n. 148 del 2017 sopra citato; 
  Visto l'art.  16  decreto-legge  n.  109  del  28  settembre  2018,
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e  le  altre  emergenze»,  che  ha
ulteriormente ampliato  le  competenze  dell'ART  e  disposizioni  in
materia di tariffe e di sicurezza autostradale; 
  Considerato che la proposta di schema di Accordo  di  cooperazione,
alla  luce  delle  sopracitate  disposizioni,   risulta   ammissibile
all'esame di questo Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,  concernente
il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal  Ministero  dell'interno
di concerto con il Ministro della giustizia ed il  MIT  e  successive
modificazioni, ed in particolare il seguente decreto  21  marzo  2017
emanato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministro  della
giustizia ed il MIT, con il quale in sintesi in  assenza  di  diversa
deliberazione del CIPE sono adottati gli schemi-tipo  dei  protocolli
di legalita' definiti dalla vigente normativa, nonche' restano valide
le linee guida  varate  dal  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta del 27  ottobre
2004; 
  Vista, altresi', la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo  Comitato  ha
approvato lo schema  di  Protocollo  di  legalita'  licenziato  nella
seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con  decreto  14
marzo 2003,  emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con
Ministro della giustizia e il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  prioritari  -   CCASIIP,   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; 
  Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 1996, recante linee guida per la regolazione dei
servizi di pubblica utilita' non gia' diversamente  regolamentati  ed
in  materia  di  determinazione  delle  tariffe,  che   ha   previsto
l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione  delle  linee
guida per la regolazione dei  servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS)
presso questo Comitato,  istituzione  poi  disposta  con  delibera  8
maggio 1996, n. 81, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  138  del
1996; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre  2008  e  successive  modificazioni,  con  il  quale  si  e'
proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art.  1,  comma  1,
prevede  che,  su  richiesta  di  questo  Comitato  o  dei   Ministri
interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria  e
di regolamentazione economica dei settori di pubblica  utilita',  tra
cui il settore autostradale; 
  Vista la delibera  20  dicembre  1996,  n.  319,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 1996, con la quale questo  Comitato  ha
definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e
in particolare viene indicata  la  metodologia  del  price-cap  quale
sistema di determinazione delle tariffe, nonche' stabilita in  cinque
anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  197  del  2007,  che  detta  criteri  in  materia   di
regolazione economica del settore autostradale; 
  Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 26  maggio  2012,  concernente  il  «regolamento
interno  del  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica. Modifica della delibera CIPE n. 58 del 2010»; 
  Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 2013, con la quale questo Comitato ha  integrato
la delibera n. 39 del 2007 dettando, per le concessionarie  esistenti
alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalita'
di aggiornamento quinquennale dei piani economico finanziari; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2013, con la quale  questo  Comitato
ha approvato il  documento  tecnico  intitolato  «Integrazione  della
delibera n. 39 del  2007  relativa  alla  regolazione  economica  del
settore   autostradale:   requisiti   di   solidita'   patrimoniale»,
disponendone l'applicazione alle nuove concessioni in relazione  alle
quali, alla data di adozione della delibera medesima, non  sia  stato
pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui e' previsto,  non
si sia ancora proceduto all'invio delle lettere di invito; 
  Considerato che la crescente  mobilita'  (processo  particolarmente
complesso in un territorio limitato come  quello  alpino)  obbliga  a
tener conto non solo  di  flussi  di  persone  e  merci  sempre  piu'
congestionati, ma anche dei processi di integrazione  e  omologazione
socio-economica e culturale nei territori attraversati  dalle  grandi
infrastrutture,  quali  il  turismo,   l'internazionalizzazione   dei
mercati, e gli spostamenti occupazionali; 
  Valutato che gli enti territoriali interessati dall'attraversamento
del corridoio del Brennero debbono essere, pertanto,  protagonisti  e
parti attive del processo di sviluppo del corridoio medesimo; 
  Considerato che la  precedente  concessione  relativa  alla  tratta
autostradale A22 Brennero-Modena e' scaduta il 30 aprile  2014,  come
risulta dagli atti dei documenti istruttori; 
  Preso atto che la  cooperazione  tra  lo  Stato,  da  un  lato,  e,
dall'altro, la Regione Trentino-Alto Adige, le Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le altre Amministrazioni territoriali e  locali
(Enti) e' stata formalizzata con  la  sottoscrizione  del  Protocollo
d'intesa fra i predetti Enti e il MIT del 14 gennaio 2016; 
  Considerato che lo schema di Accordo di cooperazione sottoposto  al
parere del CIPE costituisce lo strumento  centrale  per  l'attuazione
del predetto art. 13-bis del citato decreto-legge n. 148 del 2017; 
  Preso atto che il medesimo schema di Accordo di cooperazione tra lo
Stato e gli enti territoriali e locali consolida le  relazioni  e  la
collaborazione tra  tali  istituzioni  in  relazione  agli  interessi
comuni  connessi  all'asse  autostradale  del  Brennero   A22,   alla
realizzazione degli interventi e delle infrastrutture  del  corridoio
multifunzionale del Brennero; 
  Vista la nota MIT prot. n.  24568  del  2  novembre  2018  relativa
all'affidamento  in  concessione  della   tratta   autostradale   A22
Brennero-Modena; 
  Considerato che le parti del sopra  citato  schema  di  Accordo  di
cooperazione ritengono di assoluta  importanza  la  realizzazione  di
investimenti infrastrutturali sia autostradali che ferroviari, per la
realizzazione di una rete trans-europea  dei  trasporti,  anche  allo
scopo di stimolare l'economia degli  interi  territori  attraversati,
rilanciandone nell'immediato la crescita economica; 
  Vista la proposta di cui alla nota 15 novembre 2018, n. 38991,  con
cui il MIT ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di  questo
Comitato dell'esame dello schema di Accordo di cooperazione  relativo
all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero -  Modena,  ai
sensi dell'art. 13-bis del citato decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.
148 e successive modifiche; 
  Visto il predetto schema di Accordo di cooperazione  corredato  dai
seguenti allegati: 
    1. Descrizione interventi (Allegato A); 
    2. Caratteristiche tecniche dell'arteria  autostradale,  aree  di
servizio e modalita' di esazione del pedaggio (Allegato B); 
    3. Classificazione degli  interventi  di  ordinaria  manutenzione
(Allegato C); 
    4. Cronoprogramma degli interventi (Allegato D); 
    5.  Piano  economico-finanziario  (PEF)   e   Piano   finanziario
regolatorio (PFR) (Allegato E); 
    6. Sistema di contabilita' regolatoria (Allegato F); 
    7. Requisiti di solidita' patrimoniale (Allegato G); 
    8.  Tariffa  unitaria  media,  criteri  di  determinazione  delle
componenti tariffarie e modalita' di  adeguamento  annuale  (Allegato
H); 
    9. Analisi trasportistica (Allegato I); 
    10. Indicatori di qualita' (Allegato J); 
    11. Disciplinare per  l'applicazione  di  sanzioni  e  di  penali
(Allegato K); 
    12. Statuto del concessionario (Allegato L); 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
    1. Il soggetto concedente e' il MIT; 
    2.  Le  amministrazioni  pubbliche  sono  gli  enti  territoriali
Regione Trentino-Alto Adige, Provincie autonome di Bolzano e  Trento,
Provincie di Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena, Comuni e Camere
di Commercio di  Bolzano,  Trento,  Verona  e  Mantova,  Azienda  dei
trasporti di Reggio Emilia, per conto dei  quali  opera  la  societa'
strumentale, BrennerCorridor S.p.A., al 100 per cento  pubblica,  per
la gestione della concessione (in qualita' di concessionario); 
    3. La durata della concessione e' trentennale e la scadenza della
concessione e' fissata al 31 dicembre 2048; 
    4. Viene previsto un Comitato di indirizzo e di coordinamento  ai
fini  del  raggiungimento  e   del   monitoraggio   degli   obiettivi
strategici, composto da sei membri, di  cui  due  nominati  dal  MIT,
incluso il  Presidente,  uno  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e tre nominati dagli enti territoriali; 
    5. La tariffa prevede uno sviluppo reale della  tariffa  unitaria
media ponderata pari a 1,03% a  partire  dal  2020  e  fino  al  2048
compreso, partendo da una tariffa media  ponderata  per  il  2019  di
5,066 centesimi di euro a  km  per  i  veicoli  leggeri  e  di  9,212
centesimi di euro a km per i veicoli pesanti; 
    6. Il periodo  regolatorio  scade  ogni  cinque  anni,  pertanto,
l'arco temporale del Piano economico e finanziario (PEF) e del  Piano
finanziario regolatorio (PFR) e' di cinque anni; 
    7. Il tasso di  congrua  remunerazione  del  capitale  investito,
determinato con i criteri del «costo medio  ponderato  del  capitale»
(WACC), e' stimato in 6,79 per cento; 
    8. Il PEF prevede nel periodo 2019-2048  investimenti  per  circa
4,14 miliardi di euro; 
    9.  Gli  interventi  di  maggiore   dimensione   previsti   dalla
Concessione sono in particolare la terza corsia tra Verona e  Modena,
la terza corsia dinamica tra Bolzano Nord e  Verona,  per  circa  1,8
miliardi di euro di investimenti, oltre a interventi di miglioramento
della  viabilita'  ordinaria   funzionali,   complementari   all'asse
autostradale, per 800 milioni di euro; 
    10. Gli interventi previsti sono cosi' sintetizzati  (importi  in
euro): 
 
=====================================================================
|      |         Interventi          |       Importi previsti       |
+======+=============================+==============================+
|      |Terza corsia tra Verona e    |                              |
|  A   |intersezione Al              |                743.200.000,00|
+------+-----------------------------+------------------------------+
|      |Terza corsia dinamica tratto |                              |
|  B   |Bolzano - Verona             |              1.035.564.108,00|
+------+-----------------------------+------------------------------+
|  C   |Sovrappassi                  |                245.515.098,80|
+------+-----------------------------+------------------------------+
|  D   |Barriere antirumore          |                235.345.459,61|
+------+-----------------------------+------------------------------+
|  E   |Stazioni autostradali        |                100.109.681,67|
+------+-----------------------------+------------------------------+
|  F   |Parcheggi e autoparchi       |                 67.227.292,85|
+------+-----------------------------+------------------------------+
|  G   |Aree di servizio             |                172.991.714,05|
+------+-----------------------------+------------------------------+
|      |Impianti e innovazioni       |                              |
|  H   |tecnologiche                 |                158.634.000,00|
+------+-----------------------------+------------------------------+
|      |Interventi sul corpo         |                              |
|  I   |autostradale                 |                 86.306.000,00|
+------+-----------------------------+------------------------------+
|      |Interventi di manutenzione   |                              |
|  J   |straordinaria                |                435.732.207,87|
+------+-----------------------------+------------------------------+
|      |Interventi stabilizzazione   |                              |
|  K   |versanti                     |                 60.360.000,00|
+------+-----------------------------+------------------------------+
|      |Interventi miglioramento     |                              |
|  L   |viabilita'                   |                800.000.000,00|
+------+-----------------------------+------------------------------+
|      |     Totale                  |              4.140.985.562,85|
+------+-----------------------------+------------------------------+
 
  Considerato che, dalla medesima istruttoria dei documenti pervenuti
emerge che: 
    1. In data 6 maggio 2004 e'  stata  sottoscritta  la  Convenzione
aggiuntiva tra il Concedente pro tempore ANAS S.p.A.  e  la  societa'
concessionaria Autostrada del Brennero S.p.A. alla Convenzione del 29
luglio 1999 relativa  all'affidamento  in  concessione  della  tratta
autostradale A22 Brennero - Modena; 
    2. La suddetta concessione e' scaduta in data 30 aprile 2014; 
    3. Ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre  2011,  n.
216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
e successive modificazioni,  il  MIT  e'  subentrato  ad  ANAS  nella
gestione della rete autostradale in concessione; 
    4. In data 14 gennaio 2016 il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti e i Soci pubblici di Autostrada del Brennero  S.p.A.  -
analoghi a quelli della  societa'  BrennerCorridor  sono  i  seguenti
enti: Regione Trentino-Alto Adige,  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,
Provincia Autonoma di  Trento,  Provincia  di  Verona,  Provincia  di
Modena, Provincia di Reggio Emilia,  Comune  di  Bolzano,  Comune  di
Trento, Comune di Verona,  Comune  di  Mantova,  Azienda  Consorziale
Trasporti di Reggio Emilia, Camera di Commercio di Bolzano, Camera di
Commercio di  Trento,  Camera  di  Commercio  di  Verona,  Camera  di
Commercio di Mantova - nell'ambito della collaborazione tra pubbliche
amministrazioni per la valorizzazione e  lo  sviluppo  e  tutela  del
territorio, hanno sottoscritto il Protocollo di intesa  sopra  citato
che prevede la gestione da parte  di  tali  soggetti  pubblici  della
tratta autostradale A22 Brennero-Verona-Modena; 
    5.  Il  suddetto  Protocollo  di  intesa  e'  espressione   delle
disposizioni di cui agli articoli 2 e 17 della direttiva 2014/23/UE e
consente, attraverso  l'individuazione  e  l'adozione  di  misure  da
attuarsi con  strumenti  normativi  e  amministrativi,  l'affidamento
della suddetta tratta autostradale a societa' interamente partecipata
dalle amministrazioni pubbliche territoriali  e  locali  aderenti  al
suddetto Protocollo d'intesa; 
    6. Le possibili interazioni e integrazioni  fra  i  sopra  citati
Enti e la  societa'  concessionaria  possono  essere  sia  di  natura
verticale che orizzontale, ai sensi della normativa di settore  sopra
richiamata, e  che  la  scelta,  a  seguito  di  interazioni  con  la
competente direzione generale della Commissione europea, e'  ricaduta
su di un modello che unisce la natura orizzontale (tra Stato ed  enti
territoriali) e verticale (tra enti territoriali e la  loro  societa'
strumentale in  house,  posseduta  al  100%  da  soggetti  pubblici),
collegati da un  comitato  di  indirizzo  e  di  coordinamento  della
societa', presieduto da un rappresentante del MIT,  che  assicura  il
rispetto del requisito del «controllo analogo»; 
    7. In data 24 gennaio 2018 il concedente ha richiesto all'ART  di
esprimersi  sullo  schema  di  Accordo  di  cooperazione,  ai   sensi
dell'art. 37, comma 2, lettera g), del citato  decreto-legge  n.  201
del 2011; 
    8. L'ART, con delibera n. 2 del 2018  del  25  gennaio  2018,  ha
avviato un procedimento volto a definire  il  sistema  tariffario  da
inserire nella nuova Convenzione fissando come termine di conclusione
del  procedimento  medesimo  il  30  giugno   2018,   successivamente
prorogato; 
    9. L'Ufficio legislativo del MIT, con nota n. 12111 del 13 aprile
2018 ha richiesto un parere al Consiglio di Stato; 
    10. Ai soggetti pubblici di cui al punto 4 si  e'  poi  aggiunto,
anche a seguito del  parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,
parere n. 522715 del 12 ottobre 2018, anche la Provincia di Mantova; 
    11.  La  societa'  individuata  come  concessionario  sottoscrive
apposita garanzia fideiussoria; 
    12. Lo schema di Accordo di cooperazione  in  esame  e'  relativo
alla  tratta  autostradale  A22  Brennero-Verona-Modena,  include   8
allegati  -  dalla  lettera  A   alla   lettera   H,   e   disciplina
essenzialmente il rapporto tra il concedente e il concessionario  per
la gestione della medesima tratta autostradale  A22  Brennero-Modena,
nonche',  per  la  progettazione,  realizzazione  e  gestione   degli
interventi di cui all'Allegato A del predetto Accordo; 
    13. Lo schema di Accordo di cooperazione si divide in due parti: 
      12.1 Parte I -  Accordo  di  cooperazione  tra  amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2014/23/UE; 
      12.2 Parte II - Termini e condizioni per la realizzazione degli
interventi  e  la  gestione  dell'infrastruttura   autostradale   A22
Brennero-Verona-Modena; 
  Visto il parere consultivo del Consiglio di Stato n. 1645 del  2018
trasmesso con nota 26 giugno 2018, a seguito della  citata  richiesta
del MIT - Ufficio legislativo  del  13  aprile  2018,  il  quale  fra
l'altro prevede che, nel caso di specie, l'affidamento diretto ed  il
correlato rapporto di concessione deve intercorrere tra  il  MIT  (in
qualita' di concedente) e  gli  enti  territoriali  (in  qualita'  di
concessionari), i quali ultimi hanno la facolta'  di  utilizzare  una
societa' in house  la  quale,  non  configurandosi  come  affidataria
diretta della concessione e  non  potendo  assumere  la  qualita'  di
sub-concessionaria, rappresenta  un  mero  modulo  organizzativo  dei
medesimi enti territoriali; 
  Viste le delibere ART n. 70 del 23 giugno 2016 avente ad oggetto la
definizione  degli  ambiti  ottimali   di   gestione   delle   tratte
autostradali, n. 2 del 26 gennaio 2018 avente ad oggetto l'avvio  del
procedimento per la definizione del sistema  tariffario  di  pedaggio
per l'affidamento della gestione in house della  tratta  autostradale
A22 Brennero-Modena, e n. 73 del 18 luglio 2018 che ha  approvato  il
sistema tariffario di pedaggio, basato sul metodo del price-cap e con
determinazione  dell'indicatore  di   produttivita'   X   a   cadenza
quinquennale  che,  nell'apposito  Allegato,  definisce  la   tariffa
unitaria media costituita dalla somma di due componenti: 
    1.  Componente  tariffaria  di  gestione  (TG)  che  consente  il
recupero dei costi operativi stimati e dei costi di ammortamento e di
remunerazione degli asset, funzionali alla gestione, non reversibili.
La dinamica dei costi operativi  stimati  deve  tenere  conto  di  un
coefficiente di riduzione e di efficientamento fissato da ART, per la
A22 Brennero-Modena, in 3,91 per cento annuo, per  il  primo  periodo
regolatorio (cinque anni); 
    2. Componente tariffaria di costruzione  (TK),  che  consente  il
recupero dei costi di ammortamento e  di  remunerazione  degli  asset
reversibili, ivi inclusi gli oneri del subentro e le opere realizzate
in esecuzione del piano di investimento, oggetto di concessione; 
  Vista la nota  MIT  del  15  novembre  2018  con  la  quale  veniva
trasmesso all'ART lo schema di Accordo di cooperazione ai  sensi  del
citato art. 17 della direttiva 2014/23/UE e del  citato  art.  13-bis
del decreto-legge 148 del 2017, al fine di  acquisire  il  parere  di
competenza previsto dal medesimo art. 13-bis, comma 4; 
  Vista il parere della Commissione europea - direzione generale  del
mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle  PMI  (DG
GROW) comunicato con nota prot. n. 6559656 del  20  novembre  2018  e
trasmesso con nota MIT prot. n. 14105 del 21 novembre 2018,  valutato
il modello  che  prevede  che  il  concessionario  sia  una  societa'
appositamente creata dalle regioni e dagli  enti  locali  e  cui  non
partecipano soggetti privati, e che sia  sotto  il  controllo  di  un
comitato di indirizzo e coordinamento di cui tre membri su  sei  sono
nominati dai Ministeri, incluso il  Presidente,  conferma  che  «allo
stato  attuale,  il  progetto  di  accordo  notificato  non  presenti
incompatibilita' con il diritto UE in materia di appalti  pubblici  e
concessioni»; 
  Visto il parere dell'ART, n. 10 del 22 novembre 2018, trasmesso con
nota ART prot. n. 14255 del 23 novembre  2018,  il  quale  per  altro
contiene: 
    1. Osservazioni generali riguardanti in particolare: 
      1.1. Sezione 1: l'aspetto secondo il quale e'  «necessario  che
nell'Accordo di cooperazione, cosi' come previsto  dall'art.  13-bis,
comma 1, lettera b) del decreto-legge  148/2017,  gli  Enti  pubblici
territoriali che hanno sottoscritto il  Protocollo  d'intesa  del  14
gennaio 2016 vengano indicati  come  soggetto  concessionario,  anche
attraverso una propria in house»; 
      1.2. In linea generale: l'inserimento di una serie di penali  o
vincoli contrattuali fra cui, all'art.  9,  comma  15,  l'obbligo  di
accantonamento e successivamente di versamento, cosi'  come  previsto
dalla legge, che  deve  incombere  sulla  societa'  incaricata  della
gestione dal concessionario; 
      1.3. Art. 8, comma 1: lo schema di Accordo di cooperazione  non
fornisce sufficienti  elementi  per  comprendere  se  gli  interventi
previsti   e   citati   «riguardino   investimenti   effettuati   dal
concessionario in asset reversibili ovvero in asset non  reversibili,
ma strettamente necessari alle  attivita'  autostradali»  e  pertanto
solo «ove fossero integrati tali presupposti, i relativi investimenti
potrebbero essere ammessi in  tariffa,  giuste  le  previsioni  della
delibera ART n. 73/2018»; 
      1.4. Art. 9, comma 2: l'elencazione degli  obblighi  incombenti
sul concessionario deve tenere conto di quanto  prescritto  dall'art.
37, comma  2,  lettera  g)  del  decreto-legge  n.  201  del  2011  e
successive modificazioni; 
      1.5. Art. 9,  comma  2,  lettera  u:  la  riformulazione  della
previsione del seguente tenore: «... ad affidare il 100%  di  lavori,
forniture e servizi a terzi con procedura ad evidenza  pubblica,  nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente e del codice
dei contratti pubblici» 
      1.6. Art. 9, comma 2, lettera gg: di integrare la frase  finale
come segue: «Gli oneri di tale subentro, [...], saranno  riconosciuti
ammissibili ai fini tariffari qualora riferibili a beni reversibili». 
      1.7. Art. 9, comma 3: l'inserimento di una clausola  risolutiva
espressa nell'Accordo di cooperazione, in  tema  di  risoluzione  per
inadempimento; 
      1.8. Art. 9, comma 10: la previsione del  concessionario  nella
societa' in house appare coerente con i principi giuridici; 
      1.9.  Art.  9,  comma  16:  l'Accordo  di  cooperazione,   deve
prevedere una clausola  contenente  la  determinazione  puntuale  del
valore della concessione, a cui commisurare l'importo  delle  singole
rate decorrenti dal 2019 sino al 2024, con  l'unica  eccezione  della
prima rata il cui importo e' fissato per  legge  in  160  milioni  di
euro; 
    2. Richieste di modifiche regolatorie: 
      2.1. Art. 19, comma 1: introdurre una separazione delle diverse
forme  di  rischio  rispetto  al  rischio   di   costruzione   e   di
progettazione, prevedendo cinque ulteriori fattispecie; 
      2.2. l'aggiornamento la procedura di calcolo  del  Costo  medio
ponderato   del   capitale   (WACC)   nominale   pre-tax   prevedendo
l'adeguamento al 6,16 per cento, rispetto al 6,79 per cento  previsto
dall'allegato E all'Accordo di cooperazione; 
      2.3. la determinazione del costo normale dell'equity  post  tax
al 5,09 per cento, rispetto al 6,1 per cento previsto dall'allegato E
all'Accordo di cooperazione; 
      2.4. la determinazione del  tasso  risk  free  nominale  (RFR),
fissandolo al 2,38 per cento, rispetto al  2,11  per  cento  previsto
dall'allegato E all'Accordo di cooperazione; 
      2.5. un valore dell'equity beta al 0,4939,  rispetto  al  0,725
per cento previsto dall'allegato E all'Accordo di cooperazione; 
      2.6. adeguare il valore di subentro, indicato dal MIT come pari
a 178.357.983 euro, da cui scomputare 23,46 milioni di euro  relativi
alla precostituita riserva vincolata per ritardati investimenti e gli
«eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione  della
concessione  oltre  la  scadenza»  dal  2014  ad  oggi,   ancora   da
quantificare secondo il MIT; 
  Considerato che lo schema di Accordo Brennero costituisce la  prima
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 2,  lettera
g) del decreto-legge n. 201 del  2011  che  attribuisce  sulle  nuove
concessioni una competenza congiunta al MIT, MEF e  ART  in  tema  di
dinamica  tariffaria  ed   equilibrio   economico-finanziario   delle
concessioni e in particolare, ai  sensi  delle  predetta  lettera  g)
l'ART, tra l'altro, provvede «a stabilire per  le  nuove  concessioni
sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo  del  price-cap,  con
determinazione  dell'indicatore  di   produttivita'   X   a   cadenza
quinquennale per ciascuna concessione». 
  Vista la nota MIT, direzione generale per le strade e le autostrade
e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture  stradali,  n.
14263 del 23 novembre 20158, che nel comunicare e trasmettere al DIPE
il sopra citato parere dell'ART n. 10 del 2018 ha inoltrato anche  la
nota MIT della direzione generale per la vigilanza sulle  concessioni
autostradali (DGVCA) prot. n. 26367 del  20  novembre  2018,  con  la
quale le due direzioni generali del MIT chiedono l'inserimento di una
apposita clausola nell'Accordo di  Cooperazione  per  disciplinare  i
rapporti intercorsi tra concessionario e concedente  uscente  durante
il periodo 2014 - 2018, successivo alla scadenza della Convenzione; 
  Visto il parere del NARS n.  6  del  26  novembre  2018,  che,  tra
l'altro: 
    1. Rimette al Comitato  la  valutazione  dell'approvazione  dello
schema di Accordo di cooperazione, tenendo conto di  quanto  espresso
dal proprio parere; 
    2. Suggerisce al CIPE di chiedere al MIT di adeguare l'Accordo di
cooperazione e i relativi allegati, oltre a quanto rilevato dall'ART,
anche considerando le osservazioni e  le  prescrizioni  espresse  nel
parere NARS; 
    3. Raccomanda la verifica,  da  parte  del  MIT,  circa  l'esatta
quantificazione del valore di subentro,  alla  luce  degli  eventuali
benefici registrati dal protrarsi della  gestione  della  concessione
oltre la scadenza dal 2014 ad oggi. 
  Considerata la durata della concessione dal 2019 al  2048,  per  un
totale di trenta anni, in linea con la normativa vigente; 
  Considerato che nel corso della riunione preparatoria del CIPE  del
21 novembre 2018 e' stato chiesto al  NARS  di  formulare  un  parere
sullo  schema  di  Accordo  di  Cooperazione  e  sui  suoi  allegati,
includendo anche le prescrizioni  previste  dal  DIPE  nel  corso  di
quella seduta; 
  Considerato che gli effetti delle  prescrizioni  e  raccomandazioni
dell'ART e del NARS comportano, alla luce in  particolare  del  nuovo
sistema tariffario e del nuovo valore del WACC fissati dall'ART,  una
ridefinizione  del  Piano  economico  finanziario  e  del  livello  e
dell'evoluzione delle tariffe; 
  Vista  la  nota  del  28  novembre  2018,  n.   5821,   predisposta
congiuntamente  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze  (MEF)
e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta
del Comitato; 
  Ritenuto di condividere le valutazioni dell'ART e  del  NARS  e  di
adottare le raccomandazioni dai medesimi proposte; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato che  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ha
rilasciato  nel  corso  della  seduta  del  Comitato  il  nulla  osta
sull'ulteriore corso dello schema  di  delibera  e  che  pertanto  lo
stesso  viene  sottoposto  direttamente  in  seduta  alla  firma  del
Segretario e del Presidente per  il  successivo,  tempestivo  inoltro
alla Corte dei  conti  per  il  prescritto  controllo  preventivo  di
legittimita'. 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148 e  successive  modifiche,  e'  approvato  lo  schema  di
Accordo  di  cooperazione  relativo  all'affidamento   della   tratta
autostradale A22 Brennero - Modena, per il  periodo  2019-2048,  cosi
come modificato dalle prescrizioni e osservazioni  di  cui  al  punto
successivo e nel  presupposto  che  lo  Stato  non  assuma  ulteriori
obblighi di finanziamento delle tratte o  degli  interventi  previsti
per l'autostrada A22, oltre a quelle gia' coperte finanziariamente. 
  2. Il Comitato invita  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti a recepire ed integrare all'interno dello schema di Accordo
di  cooperazione,  in  sede  di  sottoscrizione,  le  prescrizioni  e
raccomandazioni formulate nel parere  n.  10  del  22  novembre  2018
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, e nel parere n. 6 del 26
novembre 2018 del NARS. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura,  per
conto di questo Comitato, la  conservazione  dei  documenti  relativi
allo schema di Accordo di cooperazione con la presente delibera. 
  4.  Il  MIT  deve   assicurare   che,   ad   esito   della   esatta
quantificazione  del  valore  di  subentro,  alla  data  della  nuova
stipula, al netto dei benefici  registrati  per  il  protrarsi  della
gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile 2014, tale
valore, ove a debito del concessionario, sia versato all'entrata  del
bilancio dello Stato in quanto spettante al concedente. 
  5. In assenza di un quadro regolatorio complessivo che tenga  conto
anche del nuovo sistema tariffario di ART,  l'Accordo  e  i  relativi
allegati,  modificati  in  relazione   alle   prescrizioni,   saranno
nuovamente sottoposti al Comitato per la verifica delle condizioni di
equilibrio economico finanziario che  devono  sussistere  al  momento
dell'affidamento  della  concessione  e  permanere  nel  corso  della
gestione. 
 
    Roma, 28 novembre 2018 
 
                                             Il vice presidente: Tria 
 
Il segretario:Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
1538