LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
nonche' in  materia  di  prescrizione  del  reato  e  in  materia  di
trasparenza dei partiti e movimenti politici. (18G00170) 
(GU n.13 del 16-1-2019)
 
 Vigente al: 31-1-2019  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  «Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del
Ministro della giustizia o  l'istanza  o  la  querela  della  persona
offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320,
321 e 346-bis»; 
    b)  all'articolo  10,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela
della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli
articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e
322-bis»; 
    c) l'articolo 32-quater e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  32-quater   (Casi   nei   quali   alla   condanna   consegue
l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni
condanna per i delitti previsti  dagli  articoli  314,  primo  comma,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  319-quater,  320,
321, 322,  322-bis,  346-bis,  353,  355,  356,  416,  416-bis,  437,
452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies,  501,
501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis  e  644,  commessi  in
danno o a vantaggio di un'attivita'  imprenditoriale  o  comunque  in
relazione ad  essa,  importa  l'incapacita'  di  contrattare  con  la
pubblica amministrazione»; 
    d) all'articolo 158, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal
giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e'
cessata  l'attivita'  del  colpevole;  per  il  reato  permanente   o
continuato,  dal  giorno  in  cui  e'  cessata  la  permanenza  o  la
continuazione»; 
    e) all'articolo 159: 
      1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il  corso  della  prescrizione  rimane  altresi'   sospeso   dalla
pronunzia della sentenza di primo grado o  del  decreto  di  condanna
fino alla data  di  esecutivita'  della  sentenza  che  definisce  il
giudizio o dell'irrevocabilita' del decreto di condanna»; 
      2) il terzo e il quarto comma sono abrogati; 
    f) all'articolo 160: 
      1) il primo comma e' abrogato; 
      2) al secondo comma, la parola: «pure» e' soppressa; 
    g) all'articolo 165, quarto  comma,  dopo  la  parola:  «320»  e'
inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma  equivalente
al profitto del reato ovvero all'ammontare  di  quanto  indebitamente
percepito dal pubblico ufficiale o  dall'incaricato  di  un  pubblico
servizio,   a   titolo   di   riparazione   pecuniaria   in    favore
dell'amministrazione lesa dalla condotta  del  pubblico  ufficiale  o
dell'incaricato di un pubblico servizio,  ovvero,  nel  caso  di  cui
all'articolo   319-ter,   in   favore   dell'amministrazione    della
giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma  determinata
a  titolo  di   riparazione   pecuniaria   ai   sensi   dell'articolo
322-quater,»; 
    h) all'articolo 166,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nondimeno, nel caso  di  condanna  per  i  delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma,  317,  318,  319,  319-bis,
319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis,
il giudice puo' disporre  che  la  sospensione  non  estenda  i  suoi
effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici  e
dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione»; 
    i) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «La riabilitazione  concessa  a  norma  dei  commi  precedenti  non
produce effetti sulle pene accessorie perpetue.  Decorso  un  termine
non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la  pena  accessoria
perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di buona condotta»; 
    l) all'articolo 316-ter, primo comma, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La pena e' della reclusione da uno a quattro  anni
se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da  un  incaricato
di un pubblico servizio con abuso  della  sua  qualita'  o  dei  suoi
poteri»; 
    m) l'articolo 317-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per i reati  di  cui
agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320,  321,  322,  322-bis  e  346-bis  importa  l'interdizione
perpetua  dai  pubblici  uffici  e  l'incapacita'  in   perpetuo   di
contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che  per  ottenere
le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene  inflitta
la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se  ricorre  la
circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis,  primo  comma,
la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei,  per  una
durata non inferiore a cinque anni ne' superiore a sette anni. 
  Quando ricorre la  circostanza  attenuante  prevista  dall'articolo
323-bis, secondo comma,  la  condanna  per  i  delitti  ivi  previsti
importa le sanzioni accessorie di cui al  primo  comma  del  presente
articolo per una durata non inferiore  a  un  anno  ne'  superiore  a
cinque anni»; 
  n) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno  a  sei  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»; 
  o) all'articolo 322-bis: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione,
induzione  indebita  a  dare  o  promettere  utilita',  corruzione  e
istigazione alla corruzione di membri delle  Corti  internazionali  o
degli organi delle Comunita'  europee  o  di  assemblee  parlamentari
internazionali o di organizzazioni  internazionali  e  di  funzionari
delle Comunita' europee e di Stati esteri»; 
  2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: 
  «5-ter)  alle  persone  che   esercitano   funzioni   o   attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati  di
un  pubblico  servizio  nell'ambito   di   organizzazioni   pubbliche
internazionali; 
  5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari  internazionali  o
di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai  giudici  e
funzionari delle corti internazionali»; 
      3) al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il  fatto
sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio  in
operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o  di
mantenere un'attivita' economica o finanziaria» sono soppresse; 
    p) dopo l'articolo 322-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 322-ter.1 (Custodia giudiziale dei  beni  sequestrati).  -  I
beni sequestrati nell'ambito  dei  procedimenti  penali  relativi  ai
delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi  dal  denaro  e  dalle
disponibilita' finanziarie, possono  essere  affidati  dall'autorita'
giudiziaria  in  custodia  giudiziale  agli  organi   della   polizia
giudiziaria  che  ne  facciano  richiesta  per  le  proprie  esigenze
operative»; 
    q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» e' inserita  la
seguente: «, 321» e le parole: «di una somma  pari  all'ammontare  di
quanto   indebitamente   ricevuto   dal    pubblico    ufficiale    o
dall'incaricato di un  pubblico  servizio  a  titolo  di  riparazione
pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso  di
cui  all'articolo  319-ter,  in  favore  dell'amministrazione   della
giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente
al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione  pecuniaria
in favore  dell'amministrazione  lesa  dalla  condotta  del  pubblico
ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,»; 
    r) dopo l'articolo 323-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 323-ter (Causa di non punibilita'). - Non e' punibile chi  ha
commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319,  319-ter,
319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione
e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di
avere  notizia  che  nei  suoi  confronti  sono  svolte  indagini  in
relazione  a  tali  fatti  e,  comunque,  entro  quattro  mesi  dalla
commissione  del  fatto,  lo  denuncia  volontariamente  e   fornisce
indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e  per
individuare gli altri responsabili. 
  La non punibilita' del denunciante  e'  subordinata  alla  messa  a
disposizione dell'utilita' dallo  stesso  percepita  o,  in  caso  di
impossibilita', di una somma di denaro di valore equivalente,  ovvero
all'indicazione di elementi utili  e  concreti  per  individuarne  il
beneficiario effettivo, entro il medesimo termine  di  cui  al  primo
comma. 
  La causa di non punibilita' non si applica quando  la  denuncia  di
cui al primo comma e' preordinata rispetto alla commissione del reato
denunciato. La causa di non punibilita'  non  si  applica  in  favore
dell'agente  sotto  copertura  che  ha  agito  in  violazione   delle
disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146»; 
    s) l'articolo 346 e' abrogato; 
    t) all'articolo 346-bis: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Chiunque, fuori dei  casi  di  concorso  nei  reati  di  cui  agli
articoli  318,  319,  319-ter  e  nei  reati  di  corruzione  di  cui
all'articolo 322-bis, sfruttando o  vantando  relazioni  esistenti  o
asserite con un pubblico ufficiale o un  incaricato  di  un  pubblico
servizio o uno degli altri  soggetti  di  cui  all'articolo  322-bis,
indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o  altra
utilita', come prezzo della  propria  mediazione  illecita  verso  un
pubblico ufficiale o un incaricato di  un  pubblico  servizio  o  uno
degli  altri  soggetti  di  cui  all'articolo  322-bis,  ovvero   per
remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei  suoi
poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno  a  quattro
anni e sei mesi»; 
      2) al secondo e al terzo comma,  le  parole:  «altro  vantaggio
patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilita'»; 
      3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio o uno degli altri soggetti di cui  all'articolo  322-bis  in
relazione al compimento di un atto contrario ai  doveri  d'ufficio  o
all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»; 
    u) all'articolo 646, primo comma, le parole: «con  la  reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a  euro  1.032»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da due a  cinque  anni  e  con  la
multa da euro 1.000 a euro 3.000»; 
    v) all'articolo 649-bis  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «ovvero se la persona offesa  e'  incapace  per  eta'  o  per
infermita' o se il danno arrecato alla persona offesa e' di rilevante
gravita'». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f),  entrano
in vigore il 1° gennaio 2020. 
  3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo  29  dicembre
2017, n. 216, e' abrogato. 
  4. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 266,  comma  2-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro  la
pubblica amministrazione puniti con  la  pena  della  reclusione  non
inferiore  nel  massimo  a  cinque   anni,   determinata   ai   sensi
dell'articolo 4»; 
  b) all'articolo 267,  comma  1,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:
«all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti:
«e  per  i  delitti  dei  pubblici  ufficiali  contro   la   pubblica
amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,»; 
  c) dopo l'articolo 289 e' inserito il seguente: 
  «Art. 289-bis (Divieto temporaneo di contrattare  con  la  pubblica
amministrazione). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di
contrattare con la pubblica  amministrazione,  il  giudice  interdice
temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la  pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio. Qualora si  proceda  per  un  delitto  contro  la  pubblica
amministrazione, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei
limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1»; 
    d) all'articolo 444, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314,
primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  primo  comma,  320,
321, 322,  322-bis  e  346-bis  del  codice  penale,  la  parte,  nel
formulare la richiesta, puo' subordinarne  l'efficacia  all'esenzione
dalle pene  accessorie  previste  dall'articolo  317-bis  del  codice
penale  ovvero  all'estensione  degli   effetti   della   sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice,
se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione
della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta  la
richiesta»; 
    e) all'articolo 445: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nei
casi previsti dal presente comma e' fatta  salva  l'applicazione  del
comma 1-ter»; 
      2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter.  Con  la  sentenza  di  applicazione  della  pena  di   cui
all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma,  317,  318,  319,  319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del  codice
penale,  il  giudice  puo'  applicare  le  pene  accessorie  previste
dall'articolo 317-bis del codice penale»; 
    f) all'articolo 578-bis, comma 1, dopo le  parole:  «e  da  altre
disposizioni di legge» sono inserite  le  seguenti:  «o  la  confisca
prevista dall'articolo 322-ter del codice penale»; 
    g) all'articolo 683, comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «quando  la  legge  non
dispone altrimenti» sono aggiunte le seguenti: «,  e  sull'estinzione
della pena accessoria nel  caso  di  cui  all'articolo  179,  settimo
comma, del codice penale»; 
      2) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «sulla  revoca»  sono
inserite le seguenti: «della riabilitazione». 
  5. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2635, il quinto comma e' abrogato; 
  b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma e' abrogato. 
  6. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  dopo  le  parole:  «collaborino  con  la  giustizia   a   norma
dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti:
«o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»; 
  b) dopo le parole: «mediante il compimento  di  atti  di  violenza,
delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314,  primo
comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320,
321, 322, 322-bis,». 
  7. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26  luglio
1975, n. 354, dopo le  parole:  «effetto  penale»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie perpetue». 
  8. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n.  146,  la
lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,
appartenenti  alle   strutture   specializzate   o   alla   Direzione
investigativa antimafia,  nei  limiti  delle  proprie  competenze,  i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque,  al
solo fine di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  319-quater,
primo  comma,  320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,   353,   353-bis,
452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629,  630,  644,
648-bis e 648-ter, nonche' nel libro secondo, titolo XII,  capo  III,
sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,
esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis  e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  nonche'  ai  delitti
previsti dal testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
dall'articolo 3 della legge  20  febbraio  1958,  n.  75,  anche  per
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro  o
altra utilita', armi, documenti, sostanze stupefacenti o  psicotrope,
beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo
per commettere il reato o ne accettano  l'offerta  o  la  promessa  o
altrimenti ostacolano l'individuazione della loro  provenienza  o  ne
consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita'  in
esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri,  promettono
o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale  o
da un incaricato di un pubblico servizio o  sollecitati  come  prezzo
della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato
di un pubblico  servizio  o  per  remunerarlo  o  compiono  attivita'
prodromiche e strumentali». 
  9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni  interdittive»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»; 
  b) all'articolo 25: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli  articoli
318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice  penale,  si
applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e
3, si applicano le sanzioni interdittive  previste  dall'articolo  9,
comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non  superiore
a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno  dei  soggetti  di
cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  a),  e  per  una  durata  non
inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e'  stato
commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
b)»; 
      3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Se prima  della  sentenza  di  primo  grado  l'ente  si  e'
efficacemente adoperato per evitare che  l'attivita'  delittuosa  sia
portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati  e
per l'individuazione dei responsabili ovvero per il  sequestro  delle
somme  o  altre  utilita'  trasferite  e  ha  eliminato  le   carenze
organizzative che hanno determinato il reato  mediante  l'adozione  e
l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati  della
specie di quello verificatosi,  le  sanzioni  interdittive  hanno  la
durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»; 
    c) all'articolo 51: 
  1) al comma 1, le parole: «la meta' del  termine  massimo  indicato
dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»; 
  2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine
massimo indicato dall'articolo 13, comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «un anno e quattro mesi». 
  10. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte  alla
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio
1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse
da quelle aventi ad oggetto le condotte  di  corruzione  passiva  dei
pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia  attiva  che
passiva,  dei  membri  delle  assemblee  pubbliche  straniere,  fatta
eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea  e  delle
assemblee parlamentari internazionali. 
  11. Con l'elargizione  di  contributi  in  denaro  complessivamente
superiori  nell'anno  a  euro  500  per  soggetto  erogatore,  o   di
prestazioni o altre forme  di  sostegno  di  valore  equivalente  per
soggetto  erogatore,  a  partiti  o   movimenti   politici   di   cui
all'articolo  18  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,   n.   149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13,
nonche' alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti
alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione  superiore  a
15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicita'  dei
dati da parte dei predetti soggetti erogatori. E'  fatto  divieto  ai
partiti o movimenti  politici  di  ricevere  contributi,  prestazioni
gratuite o altre forme  di  sostegno  a  carattere  patrimoniale,  in
qualsiasi modo erogati, ivi compresa  la  messa  a  disposizione  con
carattere di stabilita' di servizi a titolo  gratuito,  da  parte  di
persone fisiche o enti che si dichiarino  contrari  alla  pubblicita'
dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme  di
sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese  solare
successivo a quello di percezione,  in  apposito  registro  custodito
presso la sede legale del partito o movimento  politico,  l'identita'
dell'erogante, l'entita' del contributo o il valore della prestazione
o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In  caso
di scioglimento anche di una sola  Camera,  il  termine  indicato  al
terzo periodo e' ridotto a  quindici  giorni  decorrenti  dalla  data
dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere  eseguita
entro il mese solare successivo a quello  di  percezione.  Entro  gli
stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i  dati  annotati
devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della  legge  2
gennaio  1997,  n.  2,  ed  essere  pubblicati  nel   sito   internet
istituzionale del partito  o  movimento  politico,  ovvero  nel  sito
internet della lista o del candidato di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti
dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le  attivita'
a contenuto non commerciale, professionale o di  lavoro  autonomo  di
sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del  partito
o  movimento  politico,  fermo  restando  per  tutte  le  elargizioni
l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice  viene  conservata,
per finalita' di computo della  complessiva  entita'  dei  contributi
riscossi dal partito o movimento politico. 
  12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma
11,  primo  periodo,  e'  fatto  divieto  di   ricevere   contributi,
prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi  o  enti
pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede  in  uno
Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. E'  fatto
divieto alle persone fisiche maggiorenni  non  iscritte  nelle  liste
elettorali o private del diritto di voto di  elargire  contributi  ai
partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui  al  comma  11,
primo periodo. 
  13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi
11 e 12 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto
e dal quinto periodo del comma 11 non sono ripetibili e sono  versati
alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9  maggio
1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai
predetti periodi del comma 11. 
  14. Entro il  quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data  delle
competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle  relative
a comuni con meno  di  15.000  abitanti,  i  partiti  e  i  movimenti
politici, nonche' le liste di cui al comma 11, primo  periodo,  hanno
l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae
fornito  dai  loro  candidati  e  il  relativo   certificato   penale
rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta  giorni  prima
della  data  fissata  per  la  consultazione  elettorale.   Ai   fini
dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di
cui al presente comma non e' richiesto  il  consenso  espresso  degli
interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia  richiesto  da
coloro che intendono candidarsi alle  elezioni  di  cui  al  presente
comma, per  le  quali  sono  stati  convocati  i  comizi  elettorali,
dichiarando contestualmente,  sotto  la  propria  responsabilita'  ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
che la  richiesta  di  tali  certificati  e'  finalizzata  a  rendere
pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura,
le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto  dovuti  ai
pubblici uffici sono ridotti della meta'. 
  15. In apposita sezione,  denominata  «Elezioni  trasparenti»,  del
sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale,
ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del  Parlamento
nazionale o dei membri del Parlamento europeo  spettanti  all'Italia,
entro il settimo  giorno  antecedente  la  data  della  consultazione
elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato  nonche'
per ciascun partito o movimento  politico  che  presentino  candidati
alle  elezioni  di  cui  al  comma  14  sono  pubblicati  in  maniera
facilmente accessibile il curriculum vitae e  il  certificato  penale
dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre  novanta
giorni prima della data fissata per l'elezione, gia'  pubblicati  nel
sito internet del partito o movimento politico ovvero della  lista  o
del candidato con essa collegato di cui al comma 11,  primo  periodo,
previamente comunicati agli enti  di  cui  al  presente  periodo.  La
pubblicazione  deve  consentire   all'elettore   di   accedere   alle
informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per  circoscrizione,
collegio, partito e per cognome e nome  del  singolo  candidato.  Con
decreto del Ministro dell'interno, da emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite
le  modalita'  tecniche  di  acquisizione  dei   dati   su   apposita
piattaforma informatica. 
  16. I partiti e i  movimenti  politici  trasmettono  annualmente  i
rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2,  e
i relativi allegati, corredati della certificazione  e  del  giudizio
del revisore legale, redatti ai sensi della normativa  vigente,  alla
Commissione per la trasparenza e  il  controllo  dei  rendiconti  dei
partiti e dei movimenti politici, di cui  all'articolo  9,  comma  3,
della legge 6 luglio 2012, n. 96. 
  17. All'articolo 5 del decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di  5.000  euro
l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di  500
euro l'anno» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
contributi ricevuti nei  sei  mesi  precedenti  le  elezioni  per  il
rinnovo del Parlamento, o comunque dopo  lo  scioglimento  anticipato
delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni  successivi  al
loro ricevimento»; 
  b) al comma 3: 
  1) il primo periodo e' soppresso; 
  2) al secondo periodo: 
        2.1) le parole: «Nei casi di cui  al  presente  comma,»  sono
soppresse; 
        2.2) le parole:  «delle  erogazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in  favore  dei
partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»; 
        2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle  seguenti:
«euro 500»; 
      3)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «entro  tre  mesi   dalla
percezione» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  mese  solare
successivo a quello di percezione»; 
      4)  al  quinto  periodo,  le  parole:  «sono  pubblicati»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' pubblicato» e sono aggiunte, in  fine,
le seguenti  parole:  «contestualmente  alla  sua  trasmissione  alla
Presidenza della Camera»; 
      5) il settimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Ai  fini
dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di
cui al quarto e quinto periodo del presente comma non e' richiesto il
rilascio del consenso espresso degli interessati»; 
      6) l'ottavo periodo e' soppresso. 
  18. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre  1981,  n.
659, la parola: «cinquemila» e' sostituita dalla seguente: «tremila». 
  19. All'articolo 7, primo  comma,  primo  periodo,  della  legge  2
maggio 1974, n. 195, dopo  le  parole:  «natura  privatistica,»  sono
inserite le  seguenti:  «nonche'  delle  cooperative  sociali  e  dei
consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,». 
  20. All'articolo 5 del decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  presente  articolo,  sono
equiparate  ai  partiti  e  movimenti  politici  le  fondazioni,   le
associazioni e i comitati la composizione dei  cui  organi  direttivi
sia determinata in tutto o in parte da  deliberazioni  di  partiti  o
movimenti politici ovvero i cui organi direttivi  siano  composti  in
tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti  politici
ovvero persone che siano o siano state, nei  dieci  anni  precedenti,
membri del Parlamento nazionale o europeo  o  di  assemblee  elettive
regionali o locali ovvero che  ricoprano  o  abbiano  ricoperto,  nei
dieci anni precedenti, incarichi di  governo  al  livello  nazionale,
regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per  esservi  state
elette o nominate in virtu'  della  loro  appartenenza  a  partiti  o
movimenti politici, nonche'  le  fondazioni  e  le  associazioni  che
eroghino somme a titolo di liberalita'  o  contribuiscano  in  misura
pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o
servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici  o
loro  articolazioni  interne,  di  membri  di  organi  di  partiti  o
movimenti   politici   o   di   persone   che   ricoprono   incarichi
istituzionali». 
  21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti  di  cui
ai  commi  11,  secondo  periodo,  e  12  del  presente  articolo  la
Commissione per la trasparenza e  il  controllo  dei  rendiconti  dei
partiti e dei movimenti politici, di cui  all'articolo  9,  comma  3,
della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione  amministrativa
pecuniaria di importo non inferiore al  triplo  e  non  superiore  al
quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle  altre
forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti. 
  22. Al partito o al  movimento  politico  che  viola  gli  obblighi
previsti dai commi 11, terzo, quarto  e  quinto  periodo,  e  13  del
presente articolo la Commissione per la trasparenza  e  il  controllo
dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti  politici,  di   cui
all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo
e non  superiore  al  quintuplo  del  valore  dei  contributi,  delle
prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere  patrimoniale
non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se
gli obblighi sono adempiuti con un ritardo  non  superiore  a  trenta
giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  di  importo
non inferiore alla meta' e non superiore al  doppio  del  valore  dei
contributi, delle prestazioni o  delle  altre  forme  di  sostegno  a
carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati. 
  23. Al partito o al  movimento  politico  che  viola  gli  obblighi
previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la  Commissione  per
la trasparenza e il  controllo  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei
movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma  3,  della  legge  6
luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 12.000 a euro 120.000. 
  24.  Ai  fini  dell'applicazione  delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie previste dai commi 21,  22  e  23  del  presente  articolo
nonche'  ai  fini  della  tutela  giurisdizionale  si  applicano   le
disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo  quanto  diversamente  previsto
dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.  Non  si  applicano
gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981. 
  25. Le somme riscosse in applicazione  delle  sanzioni  di  cui  ai
commi 21, 22 e 23 del presente articolo sono versate alla cassa delle
ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. 
  26. A decorrere dalla  data  di  scioglimento  anche  di  una  sola
Camera,  la  Commissione  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui  all'articolo
9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per
la verifica dell'applicazione  delle  disposizioni  introdotte  dalla
presente legge. A tal fine, con atto  congiunto  del  Presidente  del
Senato della Repubblica e del Presidente della  Camera  dei  deputati
possono  essere  stabilite  norme  di  organizzazione   e   modalita'
operative. 
  27. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previo   parere   delle
Commissioni parlamentari competenti, un decreto  legislativo  recante
un testo unico nel quale, con le  sole  modificazioni  necessarie  al
coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi
da 11 a 26 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia  di
contributi ai candidati alle elezioni e ai  partiti  e  ai  movimenti
politici, di rimborso delle spese per le consultazioni  elettorali  e
referendarie, nonche' in materia di trasparenza,  democraticita'  dei
partiti  e  disciplina  della  contribuzione   volontaria   e   della
contribuzione indiretta a loro favore. 
  28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui  ai  commi
da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e  i
comitati di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  del  decreto-legge  28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 13, come  sostituito  dal  comma  20  del  presente
articolo,  sono  equiparati  ai  partiti  e  movimenti  politici,   a
prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono
collegati  nel  registro  di  cui   all'articolo   4   del   medesimo
decreto-legge n. 149 del 2013. 
  29. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  30.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono   alle   attivita'
previste dalla presente legge con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 9 gennaio 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede