PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 gennaio 2019 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  delle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5  al
18 gennaio 2017 nel territorio della Regione  Basilicata.  (Ordinanza
n. 572). (19A00762) 
(GU n.31 del 6-2-2019)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  16  giugno  2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza delle eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi
nei giorni dal 5 al 18 gennaio  2017  nel  territorio  della  Regione
Basilicata, nonche' le delibere del Consiglio  dei  ministri  del  18
dicembre 2017 e del 24 luglio 2018  con  cui  il  predetto  stato  di
emergenza e' stato prorogato; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 467 del 14  luglio  2017  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al  18  gennaio  2017  nel
territorio della Regione Basilicata», nonche'  l'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 508 del 23 febbraio  2018
con cui e' stato disposto il trasferimento delle  risorse  regionali,
pari ad euro 2.000.000,00, sulla contabilita' speciale  intestata  al
commissario delegato; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  con  cui
consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Basilicata; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  Regione  Basilicata  e'  individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi
richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  dirigente  dell'Ufficio
protezione civile della Regione Basilicata, gia' commissario delegato
ai sensi dell'ordinanza n. 467 del 14  luglio  2017,  e'  individuato
quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al   definitivo
subentro della medesima Regione nel  coordinamento  degli  interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente  provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  le  attivita'
occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative
in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna.
Il  predetto  soggetto  provvede,  altresi',  alla  ricognizione   ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 467 del 14 luglio 2017 provvede ad inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4.  Il  dirigente  dell'Ufficio  protezione  civile  della  Regione
Basilicata, che opera a titolo  gratuito,  per  l'espletamento  delle
iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale  delle  strutture
organizzative della Regione Basilicata, nonche' della  collaborazione
degli enti territoriali e non territoriali  e  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il dirigente dell'Ufficio protezione  civile
della  Regione  Basilicata  provvede,  fino  al  completamento  degli
interventi   di    cui    al    comma    2    e    delle    procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 2, comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
467 del 14 luglio 2017 che viene al medesimo  intestata  fino  all'11
dicembre 2020, salvo proroga da disporsi con  apposito  provvedimento
previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare
della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il  cronoprogramma
approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto
soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza  semestrale,  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al comma 2. 
  6. Ai sensi dell'art.  26,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2
gennaio  2018,  n.  1,  il  medesimo  dirigente  e'   autorizzato   a
presentare, entro sei mesi dall'adozione  della  presente  ordinanza,
una rimodulazione, nei limiti delle risorse  disponibili,  del  piano
degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 della citata ordinanza n.
467/2017, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento
della protezione civile. 
  7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5
e  6,  residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,   il
dirigente di cui al comma 2 puo' predisporre un piano contenente  gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa, di
cui al comma 5 dell'art. 27 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,
n. 1. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva  approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
7 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Basilicata ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.  Il  dirigente
di cui al comma 2 e'  tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento  della
protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di  attuazione
del piano di cui al presente comma. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  11. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 gennaio 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli