AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Tramadolo e Paracetamolo EG» (19A00779) 
(GU n.33 del 8-2-2019)

 
 
 
         Estratto determina AAM/AIC n. 6 del 21 gennaio 2019 
 
    Procedura europea n. PT/H/1807/001/DC ora  procedura  europea  n.
IT/H/0654/001. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: e'  autorizzata
l'immissione in commercio del medicinale:  TRAMADOLO  E  PARACETAMOLO
EG, nella forma e confezione alle condizioni e con le  specificazioni
di seguito indicate: 
    Titolare AIC: EG S.p.a. 
    Confezioni: 
      «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 20  compresse  in
blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 046703017 (in  base  10)  1DK8F9  (in
base 32); 
      «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 20  compresse  in
blister PVC/AL - AIC n. 046703029 (in base 10) 1DK8FP (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Validita' prodotto integro: 3 anni. 
    Composizione: 
      Principio attivo: 
        ogni  compressa  rivestita  con  film  contiene  37,5  mg  di
tramadolo cloridrato e 325 mg di paracetamolo. 
    Eccipienti: 
      Nucleo della compressa: 
        Amido pre-gelatinizzato; 
        Amido di mais; 
        Carbossimetilamido sodico (Tipo A); 
        Cellulosa microcristallina (Avicel PH 102); 
        Magnesio stearato. 
    Rivestimento della compressa: 
    Opadry  giallo  03K82345  (Ipromellosa  6  cPs  (E464),   titanio
diossido (E171), triacetina, ossido di ferro giallo (E172)). 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad  Vilbel  -
Germania; 
      Medis International a.s., Výrobni' zavod  Bolatice  Prumyslova'
961/16 747 23 Bolatice - Repubblica Ceca; 
      Medreich PLC, Warwick House, Plane Tree Crescent, Feltham, TW13
7HF - Regno Unito. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Tramadolo/paracetamolo   e'   indicato   per   il   trattamento
sintomatico del dolore da moderato  a  grave  negli  adulti  e  negli
adolescenti con piu' di 12 anni. 
    L'uso di  Tramadolo/Paracetamolo  deve  essere  limitato  a  quei
pazienti nei quali per il trattamento del dolore da moderato a severo
e' considerata necessaria l'utilizzazione della combinazione  a  base
di tramadolo eparacetamolo. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
    Classe di rimborsabilita': 
      apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai  fini  della  fornitura:  RNR  -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC,  nei  casi  applicabili,   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto
di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par. 7 della direttiva n.  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.