AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Aspirina influenza e naso chiuso» (19A01096) 
(GU n.45 del 22-2-2019)

 
    Estratto determina AAM/A.I.C. n. 17/2019 del 30 gennaio 2019 
 
    Procedure europee: 
      DE/H/2228/001/E/002; 
      DE/H/2228/001/II/055. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ASPIRINA
INFLUENZA E NASO CHIUSO nella forma e confezioni, alle  condizioni  e
con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede  e  domicilio  fiscale  in
viale Certosa, 130 - Milano - Italia codice fiscale, 05849130157. 
    Confezioni: 
      «500 mg/30 mg granulato per  soluzione  orale»  10  bustine  in
Pap/Al/Pe - A.I.C. n. 046967016 (in base 10) 1DTB78 (in base 32); 
      «500 mg/30 mg granulato per  soluzione  orale»  20  bustine  in
Pap/Al/Pe - A.I.C. n. 046967028 (in base 10) 1DTB7N (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale. 
    Condizioni  particolari  di  conservazione:  non   conservare   a
temperatura superiore a 30 °C. 
    Composizione: 
      principio  attivo:  ogni  bustina  contiene  500  mg  di  acido
acetilsalicilico e 30 mg di pseudoefedrina cloridrato; 
      eccipienti:  acido  citrico  anidro,  saccarosio   ipromellosa,
saccarina, aroma arancia contenente acido acetico,  alfa  tocoferolo,
amido modificato E1450 e malto destrina. 
    Responsabile del rilascio lotti: Bayer Bitterfeld GmbH - Ortsteil
Greppin, Salegaster Chaussee, 1 06803 Bitterfeld-Wolfen - Germania. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento sintomatico della congestione  nasale  e  dei  seni
nasali (rinosinusite) con  stati  dolorosi  e  febbrili  associati  a
sintomi influenzali e/o da raffreddamento; 
      Aspirina influenza e naso  chiuso  e'  indicata  per  adulti  e
adolescenti dai 16 anni. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      OTC: medicinale da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.