AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Etinilestradiolo e Drospirenone Mylan» (19A01338) 
(GU n.51 del 1-3-2019)

 
      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 38 del 12 febbraio 2019 
 
    Procedura europea n. ES/H/0461/001-002/DC. 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata    l'immissione    in    commercio    del     medicinale:
ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE MYLAN, nella forma e confezioni  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (Codice S.I.S. 2322). 
    Confezioni: 
      «0,02 mg/3 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 045736016 (in base 10) 1CMS2J (in base 32); 
      «0,02 mg/3 mg compresse» 3×21 compresse in blister  PVC/PVDC/AL
- A.I.C. n. 045736028 (in base 10) 1CMS2W (in base 32); 
      «0,03 mg/3 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 045736030 (in base 10) 1CMS2Y (in base 32); 
      «0,03 mg/3 mg compresse» 3×21 compresse in blister  PVC/PVDC/AL
- A.I.C. n. 045736042 (in base 10) 1CMS3B (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni compressa contiene 0,02 mg di etinilestradiolo e 3 mg di
drospirenone; 
        ogni compressa contiene 0,03 mg di etinilestradiolo e 3 mg di
drospirenone; 
      eccipienti: 
        lattosio monoidrato; 
        amido di mais; 
        povidone; 
        crospovidone; 
        magnesio stearato; 
        miscela di lacca gialla LB  52001  (composizione:  tartrazina
(E102), giallo tramonto (E110) e indaco carminio (E132)). 
    Produttore responsabile del rilascio  dei  lotti:  Mylan  Hungary
Kft. Mylan Utca 1, Komarom H-2900, Ungheria. 
    Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale. 
    La decisione  di  prescrivere  «Etinilestradiolo  e  Drospirenone
Mylan» deve prendere in considerazione i fattori di  rischio  attuali
della  singola   donna,   in   particolare   quelli   relativi   alle
tromboembolie venose (TEV) e il  confronto  tra  il  rischio  di  TEV
associato  a  «Etinilestradiolo  e  Drospirenone  Mylan»   e   quello
associato ad altri contraccettivi ormonali  combinati  (COC)  (vedere
paragrafi  4.3  e  4.4  del  riassunto  delle   caratteristiche   del
prodotto). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezioni: 
      A.I.C. n. 045736016 «0,02 mg/3 mg compresse»  21  compresse  in
blister PVC/PVDC/AL; 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica; 
      A.I.C. n. 045736030 «0,03 mg/3 mg compresse»  21  compresse  in
blister PVC/PVDC/AL; 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica; 
      A.I.C. n. 045736028 «0,02 mg/3 mg compresse» 3×21 compresse  in
blister PVC/PVDC/AL; 
      classificazione ai  fini  della  fornitura:  RNR  -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta; 
      A.I.C. n. 045736042 «0,03 mg/3 mg compresse» 3×21 compresse  in
blister PVC/PVDC/AL; 
      classificazione ai  fini  della  fornitura:  RNR  -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.