N. 32 ORDINANZA 8 gennaio - 1 marzo 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Imposte e tasse ‒ "Rottamazione-bis delle cartelle"  (riapertura  dei
  termini per i carichi affidati all'agente della riscossione dal  1°
  gennaio 2000 al 31 dicembre 2016; estensione  ai  carichi  affidati
  all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2017  al  30  settembre
  2017;  riapertura  dei  termini  per  Regioni,   Province,   Citta'
  metropolitane e Comuni per la sanatoria delle  ingiunzioni  fiscali
  notificate fino al 16 ottobre 2017). 
- del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti  in
  materia finanziaria e per esigenze indifferibili), art. 1, commi  4
  e 11-quater, convertito, con modificazioni, nella legge 4  dicembre
  2017, n. 172. 
-   
(GU n.10 del 6-3-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Daria de PETRIS, Nicolo' ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  4
e 11-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148  (Disposizioni
urgenti  in  materia  finanziaria  e  per  esigenze   indifferibili),
convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
promosso  dalla  Regione  Toscana,  con  ricorso  notificato  il  2-9
febbraio 2018, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2018, iscritto
al n. 10 del  registro  ricorsi  2018  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2018. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella udienza  pubblica  dell'8  gennaio  2019  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato Marcello Cecchetti  per  la  Regione  Toscana  e
l'avvocato dello  Stato  Gianni  De  Bellis  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che la Regione Toscana,  giusta  delibera  della  Giunta
regionale n. 34 del 24 gennaio 2018,  con  ricorso  notificato  il  2
febbraio 2018 e depositato nella cancelleria di  questa  Corte  il  6
febbraio 2018, ha impugnato  l'art.  1,  commi  4  e  11-quater,  del
decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.  148  (Disposizioni  urgenti  in
materia finanziaria e per esigenze  indifferibili),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172; 
    che la ricorrente deduce in particolare che: 
    - il comma 4 consente, per i tributi sia statali  che  regionali,
di estinguere il debito senza corrispondere sanzioni  comprese  negli
stessi carichi, interessi di mora e altre somme aggiuntive dovute sui
contributi e premi di natura previdenziale, relativamente a  tutti  i
carichi affidati agli agenti della riscossione: a) dal 2000 al 2016 a
condizione che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi
dell'art. 6, comma 2, del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni,  nella  legge
1° dicembre 2016, n. 225, o che siano compresi in piani di  dilazione
in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore  non
sia  stato  ammesso  alla  definizione  agevolata,  in   applicazione
dell'alinea del comma 8  dell'art.  6  del  d.l.  n.  193  del  2016,
esclusivamente a causa del tempestivo  pagamento  di  tutte  le  rate
degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;  b)  dal  1°  gennaio
2017 al 30 settembre 2017; 
    - la disposizione violerebbe gli artt. 117, terzo e quarto comma,
e  119,  primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione,  in   quanto
determinerebbe una riduzione di gettito che incide negativamente  sul
corretto  esercizio  delle  funzioni   costituzionalmente   garantite
dall'art.  117,  terzo  e  quarto  comma,  Cost.,  e  premierebbe  le
amministrazioni  meno  tempestive  ed  efficienti;   invaderebbe   la
competenza legislativa  delle  Regioni  in  relazione  ai  cosiddetti
tributi propri e contrasterebbe con l'autonomia tributaria regionale,
mentre, con riferimento agli altri tributi regionali (tributi  propri
derivati    e    addizionali),     priverebbe     ingiustificatamente
l'amministrazione regionale di una fonte di entrata senza al contempo
prevedere  alcuna  compensazione  per  quelle  Regioni   dimostratesi
virtuose nel recupero dei loro crediti tributari; 
    - il successivo comma 11-quater del medesimo art. 1 del  d.l.  n.
148 del 2017 consente di non aderire alla  definizione  agevolata  di
cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016 alle Regioni,  alle
Province, alle Citta' metropolitane e ai Comuni che  utilizzano,  per
la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale, ai  sensi  del  regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del  testo  unico  delle
disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle   entrate
patrimoniali  dello  Stato),  con  riferimento  ai  provvedimenti  di
ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre  2017  dagli  enti
stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art.  53  del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali); 
    - la disposizione,  non  riconoscendo  la  medesima  facolta'  di
scelta agli enti che utilizzano lo strumento  del  ruolo  esattoriale
per la riscossione coattiva, violerebbe gli artt. 117, terzo e quarto
comma, 119, primo e secondo comma, Cost., nonche' l'art. 3 Cost.; 
    che, con atto depositato il 19 marzo 2018, si  e'  costituito  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il   quale,   premessa   la
perimetrazione dell'oggetto delle censure alla sola  lettera  b)  del
comma 4 dell'art. 1 - con esclusione, dunque della precedente lettera
a) -, oltre che al successivo comma 11-quater,  ha  chiesto  che  sia
dichiarato manifestamente infondato il ricorso della Regione Toscana,
in quanto ripropone le medesime censure formulate avverso gli artt. 6
e 6-ter del d.l. n. 193 del 2016, ritenute infondate da questa  Corte
costituzionale con la sentenza n. 29 del 2018; 
    che, in data 18 dicembre 2018, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato memoria, ribadendo le proprie argomentazioni e
sottolineando, con  specifico  riferimento  all'asserita  contrazione
delle entrate tributarie subite dalla Regione, come, in realta',  tra
il 2016 ed il 2017 vi sarebbe  stato  un  incremento  del  14,75  per
cento. 
    Considerato  che  il  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.   193
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni,  nella  legge
1° dicembre 2016, n. 225, ha  disposto  la  cosiddetta  "rottamazione
delle cartelle",  prevedendo,  all'art.  6,  la  possibilita',  senza
distinzione  tra  i  tributi  statali  e  quelli   regionali,   della
definizione  agevolata  dei  carichi  affidati  agli   agenti   della
riscossione negli anni compresi tra il  2000  e  il  2016,  alla  cui
stregua, aderendo alla procedura, i contribuenti pagano solo le somme
iscritte a ruolo a titolo di  capitale,  di  interessi  legali  e  di
remunerazione del servizio di riscossione, venendo cosi' esentati dal
pagamento di sanzioni comprese negli  stessi  carichi,  interessi  di
mora e altre somme aggiuntive dovute sui contributi e premi di natura
previdenziale; 
    che l'art. 6-ter dello stesso decreto-legge, poi, al comma 1, con
riferimento alle entrate,  anche  tributarie,  delle  Regioni,  delle
Province, delle Citta' metropolitane e dei  Comuni,  non  riscosse  a
seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai  sensi  del  regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del  testo  unico  delle
disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle   entrate
patrimoniali  dello  Stato),  relative  al  medesimo  arco  temporale
indicato dal precedente art. 6, prevede la possibilita' per gli  enti
territoriali in questione di disporre anche per esse  la  definizione
agevolata; 
    che, quanto all'art. 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148
(Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria   e   per   esigenze
indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre
2017, n. 172, oggetto delle questioni in esame, il comma 4  introduce
la cosiddetta "rottamazione-bis", con la quale, in sostanza,  vengono
riaperti  i  termini  della  rottamazione  per  i  carichi   affidati
all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre  2016
(originariamente disciplinati dall'art. 6 del d.l. n. 193 del  2016),
che non siano gia' stati  oggetto  di  dichiarazioni  rese  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193  del  2016,  e  per  i  carichi
compresi in piani di dilazione in essere alla  data  del  24  ottobre
2016 per i quali il debitore non sia stato  ammesso  alla  precedente
definizione in assenza di regolarita' dei pagamenti  al  31  dicembre
2016, e viene estesa la rottamazione ai carichi  affidati  all'agente
della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;  inoltre,
con il successivo comma 11-quater  vengono  riaperti  i  termini  per
Regioni, Province,  Citta'  metropolitane  e  Comuni  per  deliberare
l'omologa sanatoria delle ingiunzioni fiscali notificate fino  al  16
ottobre 2017, gia' prevista nel ricordato art. 6-ter del d.l. n.  193
del 2016 per quelle notificate dal 2000 al 2016; 
    che, da ultimo, e' intervenuta la cosiddetta  "rottamazione-ter",
disciplinata dall'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),  convertito,
con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, in  base  al
quale i debiti  diversi  da  quelli  di  cui  al  successivo  art.  5
risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal  1°
gennaio 2000 al 31  dicembre  2017  possono  essere  estinti  con  il
pagamento del capitale e degli interessi iscritti  a  ruolo  (nonche'
dell'aggio, dei diritti di notifica della  cartella  di  pagamento  e
delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare sanzioni
comprese negli stessi  carichi,  interessi  di  mora  e  altre  somme
aggiuntive dovute sui contributi e  premi  di  natura  previdenziale,
rimanendo,  i  rapporti  con  le  precedenti  definizioni  agevolate,
disciplinati al comma 25 del medesimo art. 3; 
    che, con la recente  sentenza  n.  29  del  2018,  questa  Corte,
occupandosi delle disposizioni di cui agli artt. 6, commi 1 e  10,  e
6-ter del d.l.  n.  193  del  2016,  ha  ritenuto  di  ricondurre  la
disciplina della "rottamazione delle  cartelle"  alla  materia  della
riscossione  mediante  ruoli,   rilevando   che   «l'intervento   del
legislatore statale non e' principalmente diretto  a  disciplinare  i
tributi e le relative sanzioni,  e  la  stessa  incidenza  su  queste
ultime costituisce un passaggio ritenuto necessario  in  vista  della
finalita' perseguita, che  e'  quella  della  riorganizzazione  della
procedura esecutiva in questione»; 
    che, ricostruendo il contesto normativo  -  caratterizzato  dallo
scioglimento, a decorrere dal 1°  luglio  2017,  delle  societa'  del
Gruppo Equitalia (ad eccezione di Equitalia giustizia  spa),  con  la
conseguente attribuzione delle relative  funzioni  all'Agenzia  delle
entrate-Riscossione   -,   detta   pronuncia   ha    segnalato    che
l'introduzione della definizione agevolata  consegue  «alla  rilevata
necessita', per esigenze  di  finanza  pubblica  e  per  un  corretto
rapporto tra fisco e contribuente,  "di  ottimizzare  l'attivita'  di
riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e
per adeguare l'organizzazione dell'Agenzia  delle  entrate  anche  al
fine  di  garantire  l'effettivita'  del  gettito  delle  entrate   e
l'incremento del livello  di  adempimento  spontaneo  degli  obblighi
tributari e per i fini  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'articolo
81, comma 1, della Costituzione"»; 
    che la finalita' principale perseguita dal legislatore e'  dunque
«quella di evitare che l'ente subentrante ad Equitalia si trovi  gia'
ad  avere  un  pesante  arretrato  tale  da  condizionare  l'avvio  e
l'attuazione della riforma  strutturale»  e  «[s]i  e'  in  presenza,
pertanto, di una riforma di sistema, sia  pure  limitata  nel  tempo,
avente ad oggetto specificamente la riscossione mediante  ruoli;  una
procedura caratterizzata  da  esigenze  unitarie  che  impongono  una
disciplina centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli  enti
interessati», rispetto alla quale non puo' assumere rilievo il  fatto
che  siano  coinvolte  anche  le  imposte  "proprie"  delle   Regioni
(sentenza n. 29 del 2018); 
    che tali argomentazioni rimangono pienamente valide nel  caso  in
esame, cosicche' ricorrono le condizioni che legittimano  l'esercizio
della potesta' legislativa concorrente dello Stato del «coordinamento
[...] del sistema tributario» ai sensi degli artt. 117, terzo  comma,
e 119, secondo comma, della  Costituzione  e  va  quindi  esclusa  la
lamentata lesione delle competenze regionali in materia di  autonomia
finanziaria, con riferimento all'impugnato comma 4  dell'art.  1  del
d.l. n. 148 del 2017; 
    che va anche negata - come nel caso precedentemente esaminato  da
questa  Corte  -  l'asserita  violazione  dell'autonomia  finanziaria
"sostanziale" della Regione, in considerazione della  mancata  «prova
del fatto che l'applicazione della norma impugnata determinerebbe una
diminuzione del gettito dei tributi regionali, e in  misura  tale  da
comprometterne la funzionalita'» (cosi'  come  affermato  gia'  nella
sentenza n. 29 del 2018), non potendosi ritenere sufficiente,  a  tal
fine, la relazione del  Dirigente  regionale  del  Settore  politiche
fiscali e riscossione, la quale, peraltro, mette  a  confronto  archi
temporali delle annualita' 2016 e 2017 non coincidenti nella durata e
non   trova   riscontro    nell'attestazione    dell'Agenzia    delle
entrate-Riscossione relativa alle  somme  riscosse  per  conto  della
Regione Toscana per gli anni 2016 e 2017; 
    che  le  considerazioni  sin  qui  svolte  inducono  a   ritenere
manifestamente infondata anche la seconda  questione  promossa  dalla
Regione Toscana, avente ad oggetto il comma  11-quater  del  medesimo
art. 1 del d.l. n. 148 del 2017, in riferimento agli artt. 117, terzo
e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost.; 
    che, neanche sussiste la lamentata violazione dell'art. 3  Cost.,
poiche', come gia' chiarito sempre nella sentenza n. 29 del 2018, «la
riforma ha un ambito specifico e limitato, che  trova  la  sua  ratio
giustificatrice nell'affidamento della riscossione delle  imposte  ad
Equitalia, prima, e all'ente  ad  essa  succeduto,  poi,  tramite  la
emissione di ruoli.  Da  questo  ambito  rimane  dunque  estraneo  il
sistema dell'ingiunzione,  che  e'  gestito  dagli  enti  impositori,
direttamente ovvero tramite affidamento a terzi, ai  sensi  dell'art.
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»; 
    che va quindi esclusa  la  violazione  anche  di  tale  parametro
costituzionale, sia sotto il profilo della disparita' di  trattamento
sia sotto  quello  della  ragionevolezza,  risultando  «corretto  che
[rispetto a questa procedura esecutiva] sia stata rimessa agli stessi
enti la scelta della estensione o meno della  definizione  agevolata,
oltre alla relativa disciplina, nel rispetto  dell'ordinario  riparto
di competenze» (sentenza n. 29 del 2018). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4,  del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia  finanziaria
e per esigenze indifferibili), convertito, con  modificazioni,  nella
legge 4 dicembre 2017, n. 172, promossa, in  riferimento  agli  artt.
117, terzo e quarto comma,  e  119,  primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione, dalla Regione  Toscana,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    2)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11-quater, del d.l. n.
148 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n.  172  del
2017, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto  comma,
119, primo e secondo comma, e 3 Cost., dalla Regione Toscana, con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA