PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 2019 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire  il
superamento  della  situazione  di   criticita'   determinatasi   nel
territorio della Regione Siciliana nel settore  dei  rifiuti  urbani.
(Ordinanza n. 582). (19A02341) 
(GU n.84 del 9-4-2019)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza della situazione di criticita' in  atto  nel
territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 513 dell'8 marzo  2018,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello  stato  di
emergenza in relazione alla situazione  di  criticita'  in  atto  nel
territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani»; 
  Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo  n.  1/2018,  che
dispone che nell'ordinanza per il rientro nell'ordinario e' possibile
per la durata massima di sei  mesi  non  prorogabile  e  per  i  soli
interventi  connessi  all'evento,   disposizioni   derogatorie,   nel
rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle
norme dell'Unione  europea,  in  materia  di  affidamento  di  lavori
pubblici e  di  acquisizione  di  beni  e-  servizi  nonche'  per  la
riduzione  di  termini  analiticamente  individuati  e   disposizioni
finalizzate all'eventuale rimodulazione del  piano  degli  interventi
nei limiti delle risorse disponibili; 
  Ravvisata la necessita' di continuare ad avvalersi della  struttura
di supporto di cui al comma 3 dell'art. 1 della citata  ordinanza  n.
513/2018, secondo le medesime  modalita'  ivi  previste,  nei  limiti
delle risorse finanziarie disponibili; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  D'intesa con la Regione Siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Siciliana  e'  individuata  quale  Amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  il  dirigente  generale  del
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti prosegue  l'esercizio
delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli
interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in premessa  indicati,
pianificati e non ancora ultimati, anche  avvalendosi  delle  deroghe
previste dall'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 513/2018, nei limiti previsti dall'art. 26,  comma  1,  del
decreto legislativo n.  1/2018.  Egli  provvede,  inoltre,  entro  il
termine di trenta  giorni  dalla  data  di  adozione  della  presente
ordinanza e sulla base della documentazione  amministrativo-contabile
inerente la gestione commissariale, gia' in  possesso  dello  stesso,
alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, nonche' ad  inviare
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  dei  mare
e, per  conoscenza,  ai  Dipartimento  della  protezione  civile  una
relazione   sulle   attivita'   svolte   contenente   l'elenco    dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  3. Il dirigente generale del Dipartimento  regionale  dell'acqua  e
dei rifiuti, che opera a titolo gratuito,  per  l'espletamento  delle
iniziative di competenza si avvale della struttura di cui all'art. 1,
comma 3, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 513 dell'8 marzo 2018, secondo le modalita'  ivi  previste,
nel  limite  delle  risorse  ancora  disponibili  sulla  contabilita'
speciale aperta ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  lettera  c),  della
citata  ordinanza  n.  513  del   2018,   nonche'   delle   strutture
organizzative della regione nonche' della collaborazione  degli  enti
territoriali e non territoriali e delle  Amministrazioni  centrali  e
periferiche dello  Stato,  che  provvedono  sulla  base  di  apposita
convenzione,  nell'ambito  delle   risorse   gia'   disponibili   nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   Amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per fa finanza pubblica. 
  4. Al fine di consentire il funzionamento della struttura di cui al
comma 3, il dirigente generale del Dipartimento regionale  dell'acqua
e dei rifiuti e' autorizzato a  gestire,  in  qualita'  di  autorita'
ordinariamente competente, la contabilita' speciale aperta  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera c), della richiamata ordinanza del Capo
del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  513  del  2018,  per
ventiquattro  mesi,  salvo  proroga  da   disporsi   con   successivo
provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita'
del  perdurare  della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il
cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di  avanzamento   degli
interventi,  il  dirigente  generale   del   Dipartimento   regionale
dell'acqua e  dei  rifiuti  e'  tenuto  a  relazionare  al  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e,  per
conoscenza, al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  5.  Le  eventuali  risorse  residue  giacenti  sulla   contabilita'
speciale, alla chiusura della medesima, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali. 
  6. Il dirigente generale del Dipartimento  regionale  dell'acqua  e
dei rifiuti, a seguito della chiusura della contabilita' speciale  di
cui al comma 4, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento  della
protezione civile una  relazione  conclusiva  riguardo  le  attivita'
poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione  di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  8.  Alla  chiusura  della  contabilita'  speciale,  tutti  i   beni
strumentali acquisiti ai sensi dell'art. 1,  comma  6  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento n. 513/2018, transiteranno  nel  patrimonio
del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 marzo 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli