N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 luglio 2018

Ordinanza del 20 luglio 2018 del Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio sul ricorso proposto  da  Dirpubblica  (Federazione  del
Pubblico Impiego) e altri contro Agenzia delle dogane e dei  monopoli
e altri. 
 
Impiego pubblico - Disposizioni per la funzionalita' operativa  delle
  agenzie fiscali - Previsione che autorizza le  agenzie  fiscali  ad
  annullare le  procedure  concorsuali  per  la  copertura  di  posti
  dirigenziali bandite, e non ancora concluse, e  a  indire  concorsi
  pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da
  concludere entro il 31 dicembre 2018 - Previsione che  consente  ai
  dirigenti delle agenzie  fiscali,  di  delegare,  previa  procedura
  selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a  funzionari  della
  terza area, con un'esperienza professionale di almeno  cinque  anni
  nell'area stessa, in  numero  non  superiore  a  quello  dei  posti
  oggetto delle procedure  concorsuali,  le  funzioni  relative  agli
  uffici di cui hanno assunto la direzione interinale, per una durata
  non eccedente l'espletamento  dei  concorsi  e  comunque  entro  un
  termine individuato - temporaneo conferimento, a detti  funzionari,
  di nuove posizioni organizzative. 
- Decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78  (Disposizioni  urgenti  in
  materia  di  enti  territoriali.  Disposizioni  per  garantire   la
  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di  controllo  del
  territorio. Razionalizzazione delle spese  del  Servizio  sanitario
  nazionale nonche' norme  in  materia  di  rifiuti  e  di  emissioni
  industriali), convertito, con modificazioni, nella legge  6  agosto
  2015, n. 125, art. 4-bis. 
(GU n.16 del 17-4-2019 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                          (Sezione seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  2080  del  2016,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto  da  Dirpubblica  (Federazione  del  Pubblico  Impiego),  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso lo  studio  del
difensore in Roma, piazzale Clodio, 18; 
    Contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura
generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Nei  confronti  di  Giuseppe  Mondello,  Roberto  Galdi  e   Luca
Moriconi, non costituiti in giudizio; 
    e con l'intervento di ad adiuvandum:  Elisabetta  Biondi,  Marina
Luigia Zanga, Lucio Iacobucci, Stefano Ricci, rappresentati e  difesi
dall'avv. Francesco Angelini, con  domicilio  eletto  presso  il  suo
studio in Roma, via Sanremo, 3; per l'annullamento: 
quanto al ricorso introduttivo del giudizio: 
    della determinazione prot. 19920 R.I. del 24 novembre  2015,  con
la quale il direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  ha
istituito  117  posizioni  organizzative  denominate  «posizioni   di
funzionario delegato» ai sensi dell'art. 4-bis del  decreto-legge  n.
78 del 2015; 
    del parere espresso dal Comitato di gestione con delibera n.  289
del 24 novembre 2015, di cui non si conosce il contenuto; 
    dell'appunto   n.    19919/2015    della    Direzione    centrale
organizzazione e personale, di cui non si conosce il contenuto; 
    della nota prot. 103208 R.U. del 24 novembre 2015, con  la  quale
il direttore  centrale  del  personale  ad  interim  ha  adottato  le
direttive per il  conferimento  delle  deleghe  di  funzioni  di  cui
all'art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2015; 
    della determinazione prot. 28420 R.I. del 23 dicembre  2015,  con
la quale il direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  ha
individuato  i  valori  dell'indennita'  di  posizione  organizzativa
temporanea da attribuire ai funzionari delegati di cui all'art. 4-bis
del decreto-legge n. 78 del 2015; 
    degli atti eventualmente e conseguentemente adottati per  l'avvio
delle procedure  selettive  per  il  conferimento  delle  deleghe  di
funzioni dirigenziali e delle deleghe  eventualmente  conferite,  con
attribuzione delle  posizioni  organizzative  temporanee,  dei  quali
tutti la ricorrente non e' a conoscenza; 
    di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato,  conseguente  e
connesso, ivi compresa la nota del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze prot. 3-8403 del 10 settembre 2015, per quanto  lesivi  degli
interessi collettivi di cui  la  Federazione  ricorrente  costituisce
ente esponenziale; 
quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 aprile 2016: 
    dell'elenco dei  titolari  «di  deleghe  posizioni  organizzative
temporanee istituite ai sensi dell'art. 4-bis  del  decreto-legge  19
giugno  2015,  n.  78»  pubblicato  sulla  Sezione   «Amministrazione
trasparente» del sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli in data 11 febbraio 2016 e aggiornato in  data  28  febbraio
2016; 
    delle deleghe di funzioni dirigenziali e  connessi  incarichi  di
posizione organizzativa temporanea conferiti ai sensi dell'art. 4-bis
del decreto-legge n. 78 del 2015 ai soggetti indicati nell'elenco  di
cui al punto precedente, di cui si ignorano gli estremi e i contenuti
di dettaglio; 
        di  ogni  altro  atto   e   /o   provvedimento   preordinato,
conseguente e connesso, per quanto lesivo degli interessi  collettivi
di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale; 
impugnazione integrata con motivi aggiunti depositati il 16  febbraio
2017; 
    nonche', con i motivi aggiunti depositati il 22 marzo  2017,  per
l'annullamento: 
        dell'atto prot. 143241 R.U. del  20  dicembre  2016,  con  il
quale, tenuto conto dell'art. 1-bis  del  decreto-legge  n.  193  del
2016, e' stato disposto l'avvio  di  nuove  procedure  selettive  per
l'attribuzione di 13 deleghe e posizioni organizzative temporanee  ai
sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2015; 
        dell'atto prot. 143710/RU del 21 dicembre 2016, con il  quale
sono state fornite ulteriori indicazioni operative in ordine a quanto
gia' disposto con atto prot. 143241 R.U. del 20  dicembre  2016,  con
particolare riferimento  alla  conferma  delle  deleghe  e  posizioni
organizzative temporanee gia' conferite; 
        dell'atto prot. 144156 del 22 dicembre 2016, recante «Atto n.
143241 R.U. del 20 dicembre 2016 - errata corrige»; 
        della determinazione prot. 31025 R.I. del 29  dicembre  2016,
con la quale, recependo il nuovo termine di cui  all'art.  1-bis  del
decreto-legge n. 193 del 2016, e' stata modificata la  determinazione
prot. 19920 del 24 novembre 2015  ed  e'  stato  sostituito  l'elenco
allegato alla predetta determinazione; 
        dell'atto prot. 145758 del 29 dicembre 2016 con il  quale  e'
stato   disposto   l'avvio   di   nuove   procedure   selettive   per
l'attribuzione  di  nuove  13  deleghe  e   posizioni   organizzative
temporanee ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2015,
come risultanti dall'elenco allegato alla determinazione prot.  31025
R.I. del 29 dicembre 2016; 
        di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente
e connesso, per quanto lesivi degli interessi collettivi  di  cui  la
Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli; 
    Visti  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87; 
    Visto l'art. 79 cod. proc. amm.; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  24  gennaio  2018  la
dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le  parti  i  difensori
come specificato nel verbale; 
A) Svolgimento del processo. 
    1.  Con  il  ricorso  introduttivo  del   giudizio,   Dirpubblica
(Federazione del Pubblico Impiego) ha impugnato gli atti  specificati
in epigrafe, adottati dall'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  in
attuazione  dell'art.  4-bis  del  decreto-legge   19   giugno   2015
(«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali»), introdotto  dalla  legge  di  conversione  6
agosto 2015, n. 125. 
    2. Nel suo originario tenore, il  suddetto  art.  4-bis,  recante
«Disposizioni per la funzionalita' operativa delle  Agenzie  fiscali»
ha previsto: 
        che  «Ai  fini  della  sollecita  copertura   delle   vacanze
nell'organico dei dirigenti», le Agenzie fiscali siano autorizzate ad
annullare  le  procedure  concorsuali  per  la  copertura  di   posti
dirigenziali bandite e  non  ancora  concluse  e  a  indire  concorsi
pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli  esami,  da
espletare entro il 31 dicembre 2016,  sulla  base  dei  requisiti  di
accesso e relative modalita' selettive definiti, nel  rispetto  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro per la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione
(comma 1); 
        che «In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento
e la  continuita'  dell'azione  amministrativa»,  i  dirigenti  delle
Agenzie fiscali, per esigenze  di  funzionalita'  operativa,  possano
delegare,  «previa  procedura  selettiva  con  criteri  oggettivi   e
trasparenti,  a  funzionari  della  terza  area,  con   un'esperienza
professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in  numero  non
superiore a quello dei  posti  oggetto  delle  procedure  concorsuali
indette ai sensi del comma 1 e di quelle gia' bandite e non annullate
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, le funzioni  relative  agli  uffici  di  cui  hanno
assunto la direzione interinale e i connessi poteri  di  adozione  di
atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi  per  legge,  tenendo
conto  della   specificita'   della   preparazione,   dell'esperienza
professionale e delle capacita' richieste  a  seconda  delle  diverse
tipologie di compiti, nonche' della complessita' gestionale  e  della
rilevanza funzionale e organizzativa degli  uffici  interessati,  per
una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al  comma
1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016» (comma 2); 
        che  «A  fronte  delle  responsabilita'  gestionali  connesse
all'esercizio delle deleghe affidate», ai funzionari  delegati  siano
attribuite,  «temporaneamente  e  al  solo  scopo   di   fronteggiare
l'eccezionalita'  della  situazione  in  essere»,  «nuove   posizioni
organizzative ai sensi dell'art. 23-quinquies, comma l,  lettera  a),
numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»  (cosi'  ancora  il
comma 2); 
        che «Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2,
senza  alcun  nocumento  al  benessere  organizzativo  delle  Agenzie
fiscali e all'attuazione  dei  previsti  istituti  di  valorizzazione
della  performance»,  le  risorse  connesse  al  risparmio  di  spesa
previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la  copertura
dei posti dirigenziali vacanti siano  utilizzate  per  finanziare  le
posizioni organizzative temporaneamente  istituite,  «fermo  restando
che non meno del 15 per cento  del  risparmio  stesso  deve  comunque
essere destinato ad economia di bilancio» (comma 3). 
    La disposizione normativa e' stata poi modificata a piu' riprese,
in particolare:  dall'art.  1-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225; dall'art. 14-bis, comma 1,  del  decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2017, n. 19; dall'art. 9-ter, comma 1, lettera  a)  e  b)
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; dall'art. 1,  comma
95, lettera b), della legge 27 dicembre 2017,  n.  205.  Le  suddette
disposizioni hanno introdotto  successivi  differimenti  dei  termini
stabiliti dai  commi  l  e  2  dell'art.  4-bis,  ossia  dei  termini
rispettivamente riferiti - come si e' visto -  allo  svolgimento  dei
concorsi per la copertura dei posti dirigenziali  e  al  conferimento
delle deleghe di funzioni dirigenziali a funzionari della Terza Area.
Tali termini risultano, attualmente, entrambi fissati al 31  dicembre
2018. 
    3.  La  ricorrente  ha  lamentato  che  la  previsione  normativa
censurata sarebbe diretta a intervenire  nel  contesto  organizzativo
determinatosi, nell'ambito delle Agenzie  fiscali,  a  seguito  della
sentenza della Corte costituzionale n. 37  del  2015,  perpetuando  -
tuttavia - i medesimi profili di illegittimita'  costituzionale  gia'
riscontrati   nelle    previsioni    dichiarate    costituzionalmente
illegittime. 
    4. In particolare, con la sentenza ora  richiamata  la  Corte  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 24, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 («Disposizioni urgenti  in  materia
di semplificazioni tributarie,  di  efficientamento  e  potenziamento
delle procedure di  accertamento»),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012,  n.  44,  ove,  nel
regolare  la  «copertura  provvisoria  di  posizioni   dirigenziali»,
consentiva la stipulazione di contratti a termine  con  i  funzionari
interni,  fino  all'attuazione  delle  procedure  di   accesso   alla
dirigenza e  comunque  non  oltre  una  scadenza  che  -  al  momento
dell'impugnativa - era fissata al 31 dicembre 2010. 
    La   previsione    ora    richiamata    e'    stata    dichiarata
costituzionalmente  illegittima  dalla  Corte  per  violazione  degli
articoli 3, 51 e 97 Cost, in quanto  «ha  contribuito  all'indefinito
protrarsi nel tempo di un'assegnazione  asseritamente  temporanea  di
mansioni  superiori,  senza  provvedere  alla  copertura  dei   posti
dirigenziali  vacanti  da  parte  dei  vincitori  di  una   procedura
concorsuale aperta e pubblica» (cosi' Corte costituzionale n. 35  del
2015). 
    Con la stessa sentenza, la Corte - in applicazione  dell'art.  27
della  legge  11  marzo  1953,  n.   87   -   ha   dichiarato   anche
l'illegittimita' costituzionale delle previsioni recanti proroghe dei
termini  contenuti  nella  disposizione  direttamente   attinta   dal
giudizio di  incostituzionalita',  ossia  l'art.  1,  comma  14,  del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 («Proroga di termini  previsti
da  disposizioni  legislative»),   convertito,   con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15 e dell'art.
1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192  («Proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative»). E cio'  in  quanto  -
come evidenziato dalla Corte - tali previsioni  di  proroga  facevano
corpo con la norma censurata, «producendo unitamente ad essa  effetti
lesivi, ed anzi aggravandoli». 
    5. Secondo la  prospettazione  di  Dirpubblica,  la  disposizione
introdotta dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del  2015  sarebbe
diretta a perpetuare ulteriormente nel tempo, nonostante la pronuncia
della Corte costituzionale, l'attribuzione a funzionari delle Agenzie
fiscali di posizioni sostanzialmente dirigenziali, eludendo l'obbligo
costituzionale di operare la copertura dei posti dell'organico  della
dirigenza mediante concorsi pubblici aperti. 
    In questa prospettiva, la ricorrente ha censurato in  particolare
-  insieme  agli  ulteriori  atti   indicati   in   epigrafe   -   la
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
del 24 novembre 2015, con la quale, in  attuazione  della  previsione
normativa ora  richiamata,  sono  state  specificamente  individuate,
mediante rinvio a  un  apposito  elenco,  centodiciassette  posizioni
organizzative, denominate «posizioni di  funzionario  delegato».  Ha,
inoltre, impugnato la nota in pari data, con la  quale  il  direttore
centrale del personale ad interim ha adottato  le  direttive  per  il
conferimento delle deleghe di funzioni  di  cui  all'art.  4-bis  del
decreto-legge n. 78  del  2015,  nonche'  la  determinazione  del  23
dicembre 2015, con la quale il direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli ha individuato i  valori  dell'indennita'  di  posizione
organizzativa  temporanea  da  attribuire  agli   stessi   funzionari
delegati. 
    5.1  Piu'  in  dettaglio,  con  il  primo  motivo   del   ricorso
introduttivo del giudizio, Dirpubblica ha allegato che  l'art.  4-bis
del decreto-legge n. 78 del 2015 sarebbe illegittimo, per  violazione
dell'art. 77 della Costituzione, poiche' recherebbe  norme  «intruse»
rispetto al decreto-legge che ne costituisce il  veicolo,  diretto  a
introdurre disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. 
    5.2 Con il secondo motivo, la ricorrente ha, poi,  affermato  che
lo   stesso   articolo   del   decreto-legge   sarebbe   affetto   da
illegittimita' costituzionale anche per violazione degli articoli  3,
51, 97, 136 e 137 della Costituzione, in quanto diretto  all'elusione
del giudicato costituzionale, costituito dalla  sentenza  n.  37  del
2015. 
    5.3 Con ulteriori tre motivi di impugnazione, Dirpubblica,  ferme
restando le pregiudiziali questioni di  legittimita'  costituzionale,
ha censurato i provvedimenti assunti dall'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli, sopra richiamati, anche per illegittimita' propria,  e  non
derivata dall'illegittimita'  della  norma  attributiva  del  potere,
sostenendo: 
        che  l'Amministrazione  si  sarebbe  adoperata  soltanto  per
l'attribuzione delle «posizioni di funzionario delegato» -  le  quali
dissimulerebbero  il  conferimento  di  veri   e   propri   incarichi
dirigenziali -- senza contemporaneamente  attivarsi  per  svolgere  e
portare a termine le procedure concorsuali per la copertura dei posti
da dirigente, e che sarebbero comunque illegittime le  determinazioni
che hanno portato all'individuazione di tali posizioni nel numero  di
centodiciassette; 
        che  il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  del  24
novembre  2015,  recante   l'individuazione   delle   «posizioni   di
funzionario delegato», non avrebbe indicato  i  criteri  in  base  ai
quali sono state individuate le  sedi  da  coprire  con  dirigenti  e
quelle  da  attribuire  a  funzionari  delegati,  le   quali   ultime
verrebbero  cosi'  a  essere  sottratte  alla  dirigenza   di   ruolo
dell'Amministrazione; che  le  «posizioni  di  funzionario  delegato»
sarebbero dovute risultare in maniera meramente residuale,  all'esito
della  copertura  dei  posti  da  dirigente;   che   sarebbero   pure
illegittime  le  previsioni  in  base   alle   quali   i   funzionari
partecipanti alla selezione sono stati ammessi a concorrere  per  una
sola  posizione  e,  inoltre,  hanno  dovuto  presentare  la  propria
candidatura senza conoscere il valore  dell'indennita'  di  posizione
organizzativa temporanea attribuita all'ufficio prescelto; 
        che l'attribuzione delle posizioni  organizzative,  conferite
ai sensi dell'art. 23-quinquies, comma 1,  lettera  a),  n.  2),  del
decreto-legge n. 95 del 2012, presupporrebbe l'adozione  del  sistema
di  misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  e
individuale di cui ai Titoli II e  III  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, e tuttavia l'Agenzia non sarebbe dotata di tale
sistema. 
    5.4 Con il sesto e ultimo motivo  del  ricorso  introduttivo  del
giudizio, la ricorrente ha, poi, censurato ulteriormente i commi 2  e
3 dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2015, i quali -  a  suo
avviso - sarebbero illegittimi anche per  violazione  degli  articoli
81,  terzo  comma,  e  97,  primo  comma,  della   Costituzione,   in
considerazione  della  mancanza  di  copertura  finanziaria  e  della
violazione dell'equilibrio di bilancio. In  subordine,  la  parte  ha
allegato che, ove la disposizione normativa fosse ritenuta  legittima
sotto questo profilo, sarebbero tuttavia illegittimi i  provvedimenti
impugnati, per violazione dei principi in  tema  di  copertura  della
spesa posti dallo stesso art. 4-bis  e  dell'art.  97,  primo  comma,
della Costituzione. 
    6. Con atto di motivi aggiunti  depositato  il  22  aprile  2016,
Dirpubblica ha riproposto le  medesime  censure  gia'  contenute  nel
ricorso introduttivo del giudizio nei confronti degli ulteriori  atti
adottati dall'Agenzia, e  in  particolare  dell'elenco  dei  titolari
delle «deleghe di posizioni organizzative temporanee» pubblicato  sul
sito internet dell'Amministrazione e delle stesse deleghe di funzioni
e connessi incarichi conferiti ai funzionari individuati. 
    7. Dirpubblica ha successivamente depositato un ulteriore atto di
motivi aggiunti, diretto contro i provvedimenti gia'  precedentemente
impugnati, che sono stati ulteriormente censurati alla luce dell'art.
1-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193,  introdotto  dalla
legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 282, il quale ha  prorogato
al 30 settembre 2017 il termine di cui al comma 2 dell'art. 4-bis del
decreto-legge n. 78 del 2015, ossia il termine  per  il  conferimento
delle deleghe ai funzionari. 
    Secondo la ricorrente, la suddetta  previsione  farebbe  emergere
l'ulteriore illegittimita'  dei  provvedimenti  gia'  impugnati,  per
violazione degli articoli 3, 51, 77, 97  e  136  della  Costituzione,
perche' la  proroga  del  solo  termine  per  il  conferimento  delle
«posizioni di funzionario delegato» (contenuto al comma  2  dell'art.
4-bis del decreto-legge  n.  78  del  2015),  senza  una  correlativa
proroga anche  del  termine  per  lo  svolgimento  dei  concorsi  per
l'ordinaria copertura dei posti da dirigente  (termine  contenuto  al
comma 1 dello stesso art. 4-bis, e rimasto  fissato  al  31  dicembre
2016) avrebbe eliminato il necessario nesso di strumentalita' tra  il
conferimento delle deleghe  ai  funzionari  e  lo  svolgimento  delle
procedure  finalizzate  al  reclutamento  del  personale   dirigente,
consentendo  il  conferimento   di   tali   deleghe   a   prescindere
dall'attivita' diretta alla copertura  dei  posti  con  le  modalita'
ordinarie. 
    La ricorrente ha, inoltre, prospettato l'illegittimita' dell'art.
1-bis del decreto-legge n.  193  del  2016  anche  in  considerazione
dell'illegittimita'  costituzionale  della  disposizione  modificata,
ossia l'art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2015, per  le  ragioni
gia' indicate nei primi due motivi del  ricorso  introduttivo  e  del
primo ricorso per motivi aggiunti. 
    8. Con un terzo atto di motivi aggiunti, Dirpubblica ha,  infine,
esteso l'impugnazione agli  ulteriori  atti,  meglio  specificati  in
epigrafe, con i quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  ha  dato
attuazione alle previsioni normative censurate, e in  particolare  ha
disposto l'avvio di nuove procedure selettive per  l'attribuzione  di
posizioni organizzative (atti del  20  dicembre  e  del  29  dicembre
2016), ha fornito ulteriori indicazioni  operative  per  la  conferma
delle deleghe e posizioni organizzative gia' conferite (atto  del  21
dicembre 2016) e ha modificato  la  determinazione  del  24  novembre
2015, sostituendo l'elenco delle «posizioni di funzionario  delegato»
ad essa allegato (determinazione del 29 dicembre 2016). 
    9. La  causa  e'  stata  parzialmente  decisa  dal  Collegio  con
sentenza  non  definitiva,  con  la  quale  sono   state   rigettate,
anzitutto, sia l'eccezione di difetto di  giurisdizione  del  giudice
amministrativo, che  l'eccezione  di  difetto  di  legittimazione  di
Dirpubblica alla proposizione del ricorso. 
    10.   Ritenuti   sussistenti,   quindi,   tanto   i   presupposti
processuali, quanto le condizioni dell'azione, il Collegio e' passato
alla decisione nel merito della controversia. 
    11. Nell'esaminare le censure dedotte, il Collegio ha evidenziato
di ritenere rilevanti e non manifestamente infondate le questioni  di
legittimita'  costituzionale  che  si  indicheranno  nel   prosieguo,
originanti da quanto prospettato dalla ricorrente  con  i  primi  due
motivi del ricorso introduttivo del giudizio e con le  corrispondenti
allegazioni contenute nei successivi atti di motivi aggiunti. 
    12. Sono stati, invece, respinti  il  sesto  motivo  del  ricorso
introduttivo e le corrispondenti censure contenute nel primo  ricorso
per motivi aggiunti, dovendo reputarsi  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale ivi proposta. 
    13. E' stata, inoltre, ritenuta non  rilevante  la  questione  di
legittimita' costituzionale prospettata con il  secondo  ricorso  per
motivi aggiunti, e ripresa nei terzi  motivi  aggiunti,  diretta  nei
confronti dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 193 del 2016. 
    14. Con la sentenza non definitiva,  la  causa  e'  stata  quindi
parzialmente decisa, nei termini  ora  riportati,  riservando  a  una
separata ordinanza la  rimessione  alla  Corte  costituzionale  delle
questioni di legittimita' costituzionale riscontrate. 
B) Questioni di legittimita' costituzionale  che  si  rimettono  alla
Corte. 
    15. Con la presente ordinanza, si sottopongono dunque alla  Corte
costituzionale le questioni di seguito  indicate,  riferite  all'art.
4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, introdotto dalla legge
di  conversione  6  agosto  2015,  n.   125,   come   successivamente
modificato: dall'art. 1-bis, comma 1, del  decreto-legge  22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2016, n.  225;  dall'art.  14-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19; dall'art. 9-ter, comma 1, lettera a) e  b)  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; dall'art. 1, comma 95, lettera b),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
    In particolare, il Collegio dubita della compatibilita': 
        a) dell'intero art. 4-bis con l'art. 77  della  Costituzione,
ove sono stabiliti i  casi  e  termini  del  ricorso,  da  parte  del
Governo, del potere di decretazione d'urgenza, e dal quale discendono
i conseguenti limiti al potere del Parlamento di innovare  il  tenore
del decreto-legge in sede di conversione; 
        b) del comma 2 dello stesso art. 4-bis con gli articoli 3, 51
e 97 della Costituzione, in quanto la previsione normativa  censurata
ha stabilito la copertura di posti  di  dirigente  senza  il  ricorso
all'ordinaria modalita' del concorso pubblico aperto, bensi' mediante
un meccanismo che prevede il conferimento di incarichi ad  interim  a
dirigenti dell'Amministrazione e il  contemporaneo  «svuotamento»  di
tali incarichi, attuato con la delega necessaria a  funzionari  della
stessa Amministrazione di tutte  le  attribuzioni  non  riservate  ai
dirigenti, per un periodo peraltro prorogato piu' volte nel corso del
giudizio, spostando il termine finale di  tale  conferimento  dal  31
dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018; 
        c)  del  comma  2  dell'art.  4-bis  con  l'art.  136   della
Costituzione, in quanto la previsione censurata  appare  elusiva  del
giudicato costituzionale costituito dalla sentenza  n.  37  del  2015
della Corte costituzionale. 
C) Rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale. 
    16. Come detto, con la sentenza che ha parzialmente  definito  il
giudizio, il Collegio ha ritenuto  sussistenti  tanto  i  presupposti
processuali, quanto le condizioni dell'azione,  poiche'  ha  respinto
l'eccezione di difetto  di  giurisdizione  e  quella  di  difetto  di
legittimazione  della  ricorrente,   sollevate   dall'Amministrazione
resistente. 
    Venendo, quindi, al merito del ricorso, il Collegio  ritiene  che
le questioni di legittimita' costituzionale  sopra  indicate  debbano
essere affrontate con priorita' rispetto alle  ulteriori  e  autonome
censure pure dedotte dalla ricorrente nei confronti dei provvedimenti
attuativi dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2015. 
    16.1 Occorre,  infatti,  rilevare  che  la  parte  ricorrente  ha
indicato i  motivi  di  impugnazione  nei  quali  sono  contenute  le
suddette    questioni    di    legittimita'    costituzionale    come
«pregiudiziali», cosi' operando una chiara graduazione delle censure,
diretta ad attribuire carattere  prioritario  proprio  a  quelle  che
attingono direttamente la  disciplina  normativa  contenuta  all'art.
4-bis del decreto-legge n. 78 del 2015. 
    E, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, il giudice amministrativo e' vincolato, in linea di principio,
dalla graduazione dei motivi operata dalla parte (Ad. Plen. n. 5  del
2015), salve le sole limitate eccezioni - non  ravvisabili  nel  caso
oggetto del presente giudizio - nelle quali la radicalita' del  vizio
esclude la possibilita' di dedurlo in via subordinata, come nel  caso
in cui sia allegata l'incompetenza dell'autorita' che  ha  emesso  in
provvedimento impugnato. 
    Deve, anzi, qui aggiungersi  che  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale prospettate nel presente giudizio: 
        da un lato,  assumono  carattere  prioritario  nell'interesse
della  ricorrente,  la   quale   mira   principalmente   a   ottenere
l'eliminazione della norma su  cui  si  fonda  il  potere  esercitato
dall'Amministrazione,    e    unicamente    in    via     subordinata
all'annullamento dei soli atti in cui tale potere si e' concretamente
esercitato; 
        dall'altro lato, prospettano i vizi piu' radicali tra  quelli
dedotti  nel  giudizio,  attenendo  tali   vizi   direttamente   alla
compatibilita'  con  la  Costituzione  della  norma  attributiva  del
potere. 
    Ne deriva che la  trattazione  delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale assume carattere prioritario sotto entrambi i profili:
dell'interesse manifestato dalla ricorrente mediante  la  graduazione
dei motivi e dell'intensita' dei profili di illegittimita' dedotti. 
    16.2 Il Collegio ritiene, pertanto, di essere tenuto a trattare i
motivi di impugnazione prendendo  le  mosse  proprio  dai  primi  due
articolati con il ricorso introduttivo, nei quali sono compendiate le
questioni di legittimita' costituzionale  che  si  ritiene  di  dover
sottoporre allo scrutinio della Corte. 
    Da  cio'  l'imprescindibilita'  della  soluzione  delle  suddette
questioni al fine della decisione della causa. 
D)  Non  manifesta  infondatezza  delle  questioni  di   legittimita'
costituzionale. 
    17.  Come  anticipato,  il  Collegio  dubita,  anzitutto,   della
compatibilita'  dell'intero  art.   4-bis   con   l'art.   77   della
Costituzione, ove sono stabiliti i casi e  termini  del  ricorso,  da
parte del Governo, al potere di decretazione d'urgenza, e  dal  quale
discendono i conseguenti limiti al potere del Parlamento di  innovare
il tenore del decreto-legge in sede di conversione. 
    17.1 L'art. 4-bis e' stato inserito nel decreto-legge n.  78  del
2015 dalla legge di conversione n. 125 del 2015. 
    Deve osservarsi che  il  decreto-legge,  inizialmente  intitolato
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», risulta avere
ad oggetto, per effetto delle  modifiche  apportate  dalla  legge  di
conversione, l'introduzione di «Disposizioni urgenti  in  materia  di
enti territoriali. Disposizioni  per  garantire  la  continuita'  dei
dispositivi   di   sicurezza   e   di   controllo   del   territorio.
Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario   nazionale
nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali». 
    Dall'esame  dell'articolato  emerge,  poi,  che  il  decreto   e'
composto da un unico Capo, dedicato agli «Enti locali». 
    Le disposizioni contenute nel decreto-legge, nel testo risultante
dalla conversione, sono dirette, per la maggior parte,  a  introdurre
previsioni  comunque  attinenti   alla   funzionalita'   degli   enti
territoriali  e  all'esercizio  delle  relative  attribuzioni   e   a
disciplinare  gli  ulteriori  ambiti   risultanti   dall'allargamento
dell'oggetto del decreto operato in sede di conversione. 
    17.2 Il Collegio e' dell'avviso che l'introduzione, nel corpo del
decreto-legge in esame, dell'art. 4-bis, recante «Disposizioni per la
funzionalita' operativa  delle  Agenzie  fiscali»  appaia  del  tutto
eterogeneo  rispetto  alle  finalita'   assunte   dal   Governo   con
l'attivazione del potere di decretazione  d'urgenza,  ossia  la  sola
introduzione  di   «Disposizioni   urgenti   in   materia   di   enti
territoriali» e che, comunque,  tale  eterogeneita'  sia  ravvisabile
anche a voler tenere conto - e a ritenere  legittimamente  operato  -
l'allargamento dell'oggetto del decreto-legge  disposto  in  sede  di
conversione. 
    Sul  punto,  la  ricorrente  ha  segnalato  che  le  disposizioni
contenute nel suddetto art. 4-bis sono sostanzialmente sovrapponibili
rispetto a quelle  contenute  all'art.  2  dello  schema  di  decreto
legislativo  recante  «Misure  per  la  revisione  della   disciplina
dell'organizzazione delle agenzie fiscali», predisposto  dal  Governo
in attuazione della delega legislativa di cui all'art.  9,  comma  1,
lettera h) della legge 11 marzo 2014, n. 23 e presentato alle Camere,
per il parere di competenza, il 27 giugno 2015 (Atto del  Governo  n.
181), nel tenore che tale articolo avrebbe dovuto assumere in base al
parere espresso  dalla  Commissione  finanze  e  tesoro  del  Senato.
Circostanza, questa, che sembra  evidenziare  ulteriormente  come  il
decreto-legge in materia di enti territoriali non potesse  costituire
una idonea modalita' per veicolare le previsioni in esame,  le  quali
erano destinate a trovare la  loro  appropriata  sedes  materiae  nel
contesto della disciplina dell'organizzazione delle agenzie  fiscali,
poi concretamente varata con  il  decreto  legislativo  24  settembre
2015, n. 157. 
    Non sembra neppure condivisibile la tesi, sostenuta  dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli nel presente giudizio, secondo  la  quale
l'introduzione   delle   disposizioni   censurate   nel   corpo   del
decreto-legge n. 78  del  2015  sarebbe  giustificata  dallo  stretto
collegamento funzionale  che  esisterebbe  tra  enti  territoriali  e
agenzie fiscali. 
    In particolare, tale collegamento dipenderebbe dalla  circostanza
le attivita' di competenza delle agenzie fiscali, ai sensi  dell'art.
3 dei rispettivi Statuti,  sono  organizzate  e  gestite  secondo  il
modello del federalismo fiscale, per cui la  funzionalita'  operativa
delle predette agenzie sarebbe strumentale alla corretta  attuazione,
da  parte  degli  enti  territoriali,   delle   rispettive   funzioni
tributarie, nel rispetto del suddetto modello. 
    Il legame individuato dall'Amministrazione tra le previsioni  del
decreto-legge e quelle introdotte in sede di conversione  appare,  in
effetti,  estremamente  labile,  atteso  che   l'interrelazione   con
l'esercizio  di   attribuzioni   di   enti   territoriali   segnalata
dall'Agenzia sembra astrattamente predicabile pressoche' per tutte  o
gran  parte  delle  articolazioni  periferiche   di   amministrazioni
statali. 
    17.3 Cio' posto, il Collegio rileva che la  giurisprudenza  della
Corte costituzionale, ha individuato, tra gli indici alla stregua dei
quali verificare «se risulti evidente o meno la carenza del requisito
della  straordinarieta'  del  caso  di  necessita'  e  d'urgenza   di
provvedere», la «evidente estraneita'» della norma censurata rispetto
alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge  in
cui e' inserita (cosi' Corte costituzionale n. 171  del  2007;  nello
stesso senso Id. n. 128 del 2008). 
    In questa prospettiva, la Corte ha conseguentemente affermato che
«L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla  finalita'  del
decreto spezza il legame logico-giuridico tra  la  valutazione  fatta
dal  Governo  dell'urgenza  del  provvedere   ed   "i   provvedimenti
provvisori con forza di legge",  di  cui  alla  norma  costituzionale
citata.». E cio' in quanto «Il presupposto del  "caso"  straordinario
di necessita' e urgenza inerisce sempre e soltanto  al  provvedimento
inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito  di  intrinseca
coerenza, anche se articolato e  differenziato  al  suo  interno.  La
scomposizione atomistica della  condizione  di  validita'  prescritta
dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame  tra
il provvedimento legislativo urgente ed il  "caso"  che  lo  ha  reso
necessario, trasformando il decreto-legge in una  congerie  di  norme
assemblate soltanto da mera casualita' temporale» (Corte cost. n.  22
del 2012). 
    D'altro canto, «Ove le discipline estranee  alla  ratio  unitaria
del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del  Governo,
profili autonomi di necessita' e urgenza, le  stesse  ben  potrebbero
essere contenute in  atti  normativi  urgenti  del  potere  esecutivo
distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'art. 77  Cost.
la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo,  di
oggetti e finalita' eterogenei, in ragione  di  presupposti,  a  loro
volta, eterogenei.» (cosi' ancora  Corte  costituzionale  n.  22  del
2012). 
    La Corte ha, poi, chiarito che  il  vincolo  di  omogeneita'  del
decreto-legge, «la cui interna  coerenza  va  valutata  in  relazione
all'apprezzamento politico, operato dal  Governo  e  controllato  dal
Parlamento, del singolo caso straordinario di necessita' e  urgenza»,
deve essere osservato anche dalla legge di conversione, atteso che lo
stesso art. 77, secondo  comma,  della  Costituzione  «istituisce  un
nesso di interrelazione funzionale  tra  decreto-legge,  formato  dal
Governo ed emanato  dal  Presidente  della  Repubblica,  e  legge  di
conversione,  caratterizzata  da  un  procedimento  di   approvazione
peculiare rispetto a quello ordinario».  Conseguentemente,  «se  tale
legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77,  secondo  comma,
Cost., non deriva dalla mancanza  dei  presupposti  di  necessita'  e
urgenza per le norme eterogenee aggiunte,  che,  proprio  per  essere
estranee e inserite successivamente, non possono  collegarsi  a  tali
condizioni preliminari (sentenza n.  355  del  2010),  ma  per  l'uso
improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la  Costituzione
gli attribuisce, con speciali  modalita'  di  procedura,  allo  scopo
tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge» (cosi' sempre
Corte costituzionale n. 22 del 2012). 
    La Corte ha, con cio', affermato che le norme  del  decreto-legge
devono essere omogenee dal punto di vista della materia  disciplinata
o del fine dell'intervento normativo e ha riconosciuto alla legge  di
conversione al natura di «legge funzionalizzata e specializzata»  che
non puo' aprirsi a qualunque  contenuto  ulteriore,  come  del  resto
prescrivono anche i regolamenti parlamentari (Corte cost.,  ordinanza
n. 34 del 2013); «diversamente, l'iter semplificato  potrebbe  essere
sfruttato per scopi estranei a quelli  che  giustificano  l'atto  con
forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche  di  confronto
parlamentare» (Corte cost., sentenza n. 32 del 2014). La stessa Corte
ha, infine, chiarito che «Cio' vale anche nel caso  di  provvedimenti
governativi ab origine a contenuto  plurimo  (...).  In  relazione  a
questa tipologia di atti - che di per se' non sono esenti da problemi
rispetto al requisito dell'omogeneita' (sentenza n. 22  del  2012)  -
ogni ulteriore disposizione introdotta in sede  di  conversione  deve
essere strettamente collegata ad uno dei contenuti gia'  disciplinati
dal decreto-legge  ovvero  alla  ratio  dominante  del  provvedimento
originario  considerato  nel  suo  complesso»  (cosi'  ancora   Corte
costituzionale n. 32 del 2014). 
    17.4 Alla stregua dei principi sanciti dalla giurisprudenza della
Corte,  e'  percio'  da  ritenere  non  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   4-bis   del
decreto-legge n. 78 del 2015 rispetto  all'art.  77,  secondo  comma,
della Costituzione. 
    18. Come detto, il Collegio dubita anche della compatibilita' del
comma 2 dello stesso art. 4-bis con gli articoli 3,  51  e  97  della
Costituzione,   per   le   ragioni   gia'   affermate   dalla   Corte
costituzionale nella sentenza n. 37 del 2015,  anch'essa  concernente
l'organizzazione delle Agenzie fiscali ed emessa  in  un  contenzioso
del quale era parte anche l'odierna ricorrente Dirpubblica. 
    18.1 In quel giudizio era stata censurata la previsione contenuta
all'art.  8,  comma  24,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16
(«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni  tributarie,  di
efficientamento e potenziamento delle  procedure  di  accertamento»),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  26
aprile  2012,  n.  44.  In  particolare,  le  censure  si  riferivano
specificamente alla previsione in  base  alla  quale  venivano  fatti
salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali gia' affidati dalle
agenzie fiscali a propri funzionari,  e  si  consentiva,  nelle  more
dell'espletamento delle procedure concorsuali per  la  copertura  dei
posti di dirigente, di attribuire  incarichi  dirigenziali  a  propri
funzionari, mediante la  stipula  di  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  la  cui  durata  era  fissata  in  relazione  al  tempo
necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. 
    Con la sentenza sopra citata, la Corte costituzionale, chiamata a
pronunciarsi sulla legittimita' del suddetto meccanismo di  copertura
dei  posti  da  dirigente,  lo  ha  ritenuto  incostituzionale,   per
violazione del principio della necessita'  dell'accesso  agli  uffici
pubblici  previo  concorso,  necessario  anche  nei  casi  di   nuovo
inquadramento di dipendenti gia' in servizio. 
    In particolare, la Corte ha evidenziato  che  «In  apparenza,  la
disposizione impugnata non si pone  in  contrasto  diretto  con  tali
principi.  Essa  non   conferisce   in   via   definitiva   incarichi
dirigenziali  a  soggetti  privi  della  relativa  qualifica,  bensi'
consente, in  via  asseritamente  temporanea,  l'assunzione  di  tali
incarichi da parte di funzionari, in attesa del  completamento  delle
procedure concorsuali. 
    Tuttavia, l'aggiramento della regola del  concorso  pubblico  per
l'accesso alle posizioni dirigenziali in parola si rivela,  sia  alla
luce  delle  circostanze  di  fatto,  precedenti  e  successive  alla
proposizione della questione di  costituzionalita',  nelle  quali  la
disposizione impugnata si inserisce, sia all'esito di un piu' attento
esame  della  fattispecie  delineata  dall'art.  8,  comma  24,   del
decreto-legge n. 16 del 2012.». 
    La   Corte   ha   riscontrato,   da   un    lato,    la    prassi
dell'Amministrazione (in quel giudizio, l'Agenzia delle  entrate)  di
reiterare  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali   a   propri
funzionari,  avvalendosi  di  un'apposita  norma  regolamentare,  poi
annullata in sede giurisdizionale,  dall'altro  l'introduzione  della
previsione legislativa censurata, il cui vero obiettivo «e'  rivelato
dal secondo periodo della norma in questione, ove,  da  un  lato,  si
fanno salvi i contratti stipulati in  passato  tra  le  Agenzie  e  i
propri funzionari, dall'altro si consente  ulteriormente  che,  nelle
more dell'espletamento delle  procedure  concorsuali,  da  completare
entro  il  31  dicembre  2013,  le  Agenzie  attribuiscano  incarichi
dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato, la cui durata e' fissata in relazione  al
tempo  necessario  per  la  copertura  del  posto   vacante   tramite
concorso». Conseguentemente, la Corte ha ritenuto l'art. 8, comma 24,
del decreto-legge n. 16 del 2012 costituzionalmente illegittimo,  per
violazione degli articoli 3,  51  e  97  Cost.,  avendo  «contribuito
all'indefinito protrarsi nel tempo di  un'assegnazione  asseritamente
temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei
posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori  di  una  procedura
concorsuale aperta e pubblica». 
    18.2  Ad  avviso  del  Collegio,  l'art.  4-bis,  comma  2,   del
decreto-legge n. 78 del 2015 appare  affetto  da  uguali  profili  di
illegittimita' costituzionale. 
    In  questo  caso,  la  disposizione  normativa   non   stabilisce
formalmente - a differenza di  quella  dichiarata  illegittima  dalla
Corte -  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  asseritamente
temporanei a funzionari, ma  raggiunge  sostanzialmente  il  medesimo
scopo del perpetuarsi di tali incarichi, gia' riscontrato e censurato
dalla Corte, mediante un complesso meccanismo normativo che prevede: 
        l'attribuzione  ad  interim  degli   incarichi   dirigenziali
relativi a posizioni scoperte ai dirigenti  gia'  titolari  di  altro
incarico dirigenziale; 
        la delega, tuttavia, da parte dei dirigenti  ad  interim,  di
tutte le funzioni dirigenziali, eccetto  quelle  non  delegabili  per
legge, a funzionari della Terza Area; 
        il conferimento  a  questi  funzionari  di  nuove  «posizioni
organizzative», ai sensi dell'art. 23-quinquies, comma 1, lettera a),
numero 2) del decreto-legge n. 95 del  2012,  ulteriormente  speciali
rispetto  alle  posizioni  organizzative  speciali  di  livello   non
dirigenziale previste da quest'ultima previsione normativa, in quanto
non risultanti dalla riclassificazione di un posto  di  dirigente  in
una posizione non dirigenziale; 
        l'attribuzione ai  funzionari  titolari  di  queste  speciali
posizioni   organizzative   di   un   trattamento    economico    non
corrispondente  a  quello  dirigenziale,  ma   comunque   parametrato
rispetto a quello  attribuito  al  dirigente  di  seconda  fascia  di
livello retributivo piu' basso. 
    Dall'insieme  di  tali  dati  emerge  come  l'attribuzione  delle
posizioni organizzative si risolva nel sostanziale svuotamento  degli
incarichi  ad  interim  pure  formalmente  attribuiti   a   dirigenti
dell'amministrazione e  nell'attribuzione  di  funzioni  che  sono  e
restano di natura dirigenziale a un funzionario. Sotto altro profilo,
rileva la circostanza che tali funzionari siano  reclutati  -  ancora
una  volta  -  nell'ambito  della   compagine   dell'amministrazione.
Conseguentemente, per tutta la durata dei relativi incarichi,  appare
ulteriormente compresso il  principio  costituzionale  di  necessaria
copertura dei posti di organico  delle  amministrazioni  mediante  un
concorso pubblico. 
    E, al riguardo,  non  appare  irrilevante,  in  punto  di  fatto,
l'insieme delle circostanze allegate dalla ricorrente,  la  quale  ha
evidenziato come, all'indomani dell'entrata in  vigore  del  predetto
art.  4-bis,  l'Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli   si   sia
immediatamente attivata per dare attuazione alle previsioni del comma
2,  qui  censurato,  concernente  il  conferimento  delle  temporanee
posizioni organizzative per  la  copertura  dei  posti  dirigenziali,
mentre altrettanto non sia stato fatto al fine di  dare  applicazione
al comma 1, ove sono state previste disposizioni volte ad  accelerare
la copertura dei posti da dirigente mediante concorsi pubblici. 
    Deve, infine, rilevarsi come la reiterazione della copertura  dei
posti mediante incarichi conferiti a funzionari dell'Amministrazione,
gia' stigmatizzata dalla Corte costituzionale, si sia protratta e  si
protragga tuttora, per effetto delle successive proroghe del  termine
stabilito al comma  2  dell'art.  4-bis,  atteso  che  tale  termine,
inizialmente fissato al 31 dicembre 2016, e' attualmente spostato  al
31  dicembre  2018,  per  effetto,  da  ultimo,  di  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 95, lettera b), della legge 27 dicembre  2017,  n.
205. 
    18.3 Secondo l'avviso del  Collegio,  deve  percio'  prospettarsi
l'illegittimita'  costituzionale  della  suddetta  disposizione   per
violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. 
    18.3.1 Appaiono violati, anzitutto, gli articoli 3 e  97,  ultimo
comma, della Costituzione, i quali prescrivono la regola del concorso
pubblico ed  aperto  per  l'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni (cfr., ex multis, Corte cost. sentenze n. 99 del 2012
e n. 293 del 2009). 
    La disposizione censurata e', infatti,  volta  ad  aggirare  tale
regola,  perche'  consente  a  funzionari,  privi   della   qualifica
dirigenziale, di accedere sostanzialmente,  senza  aver  superato  un
pubblico concorso, a  un  ruolo  diverso  nell'ambito  della  propria
amministrazione, per effetto della reiterazione di  incarichi  aventi
ad oggetto lo svolgimento della totalita' delle funzioni dirigenziali
relative  a  una  posizione  di  ruolo   di   dirigente   individuata
nell'organico  dell'amministrazione,  con  la  sola  eccezione  delle
funzioni non delegabili. 
    E, al riguardo, deve tenersi presente che, proprio nella sentenza
n.  37  del  2015,  la  Corte  ha  rimarcato,  richiamando   la   sua
giurisprudenza, che «nessun dubbio puo' nutrirsi in ordine  al  fatto
che  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali   nell'ambito   di
un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento  di  un
pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di
nuovo  inquadramento  di  dipendenti  gia'  in  servizio.  Anche   il
passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta  "l'accesso  ad
un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate ed e'
soggetto, pertanto, quale figura di  reclutamento,  alla  regola  del
pubblico concorso" (sentenza n. 194 del 2002; ex  plurimis,  inoltre,
sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293  del
2009)». 
    18.3.2 Sotto altro profilo, appaiono pure violati gli articoli  3
e 51 della Costituzione, perche' l'elusione della regola del pubblico
concorso  comporta  che  l'accesso  alle  funzioni  dirigenziali  sia
limitato ai soli funzionari di ciascuna agenzia fiscale,  e  non  sia
invece consentito, in condizioni di uguaglianza, a tutti i  cittadini
che aspirano ad accedere ai pubblici uffici. In questi termini si e',
del resto, espressa la Corte, la quale ha evidenziato che «In diretta
attuazione degli articoli 3 e 51 Cost., il concorso consente (...) ai
cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza
e "senza altra distinzione che quella delle loro virtu'  e  dei  loro
talenti", come fu solennemente  proclamato  dalla  Dichiarazione  dei
diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.» (Corte  cost.,  sentenza
n. 293 del 2009). 
    18.3.3 L'elusione  della  regola  del  pubblico  concorso  appare
determinare, infine, un vulnus ai principi di  imparzialita'  e  buon
andamento dell'azione amministrativa  di  cui  all'art.  97,  secondo
comma, della Costituzione. 
    Il  concorso  pubblico  costituisce,   infatti,   un   meccanismo
strumentale  al  canone  di  efficienza  dell'amministrazione  (Corte
cost., sentenza n. 205 del 2004), poiche'  consente  il  reclutamento
dei candidati piu' preparati per lo  svolgimento  delle  mansioni  da
affidare, e in questo senso risulta attuativo del principio del  buon
andamento. 
    Inoltre, il concorso pubblico e'  funzionale  anche  a  garantire
l'imparzialita'   dell'amministrazione,   che   e'   assicurata   dal
reclutamento dei dirigenti  mediante  procedure  aperte  alla  libera
partecipazione di tutti i candidati  in  possesso  dei  requisiti  di
legge,  e   appare   invece   ingiustificatamente   compresso   dalla
limitazione  dell'accesso   alla   dirigenza   ai   soli   funzionari
dell'amministrazione interessata. La Corte ha, infatti, avuto modo di
rimarcare che il concorso impedisce che il reclutamento dei  pubblici
impiegati avvenga in  base  a  criteri  di  appartenenza  politica  e
garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione  fra  l'azione
del  Governo,  «normalmente  legata  agli  interessi  di  una   parte
politica», e quella dell'amministrazione, «vincolata invece ad  agire
senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle
finalita'  pubbliche  obiettivate  nell'ordinamento»  (Corte   cost.,
sentenza n. 453 del 1990). In questo senso, il concorso  rappresenta,
percio', «il metodo migliore per la provvista di organi  chiamati  ad
esercitare le proprie funzioni in condizioni di  imparzialita'  e  al
servizio esclusivo della Nazione» (cosi' ancora la sentenza da ultimo
citata). 
    19. Il Collegio ritiene, inoltre, non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale del comma 2 dell'art.  4-bis
per violazione dell'art. 136 della Costituzione. 
    19.1 In base  all'art.  136,  primo  comma,  della  Costituzione,
infatti, «Quando la Corte dichiara la  illegittimita'  costituzionale
di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa
di avere efficacia dal giorno  successivo  alla  pubblicazione  della
decisione». 
    Le decisioni della Corte sono, pertanto, insuperabili  e  pongono
un preciso limite all'esercizio della potesta' legislativa, la  quale
non puo' essere esercitata in modo da  reiterare  previsioni  che  la
Corte abbia dichiarato illegittime o in modo da  eludere  la  portata
del decisum costituzionale. 
    19.2 Con l'introduzione dell'art. 4-bis del decreto-legge  n.  78
del  2015,  tuttavia,  il  legislatore  appare  aver  sostanzialmente
perseguito l'intento di reiterare la copertura di posti  di  funzioni
dirigenziali, nell'ambito della compagine organizzativa delle agenzie
fiscali,   mediante   affidamento   a   funzionari    delle    stesse
amministrazioni, senza lo svolgimento di un concorso pubblico, e  per
un  tempo  asseritamente  limitato,  ma  in  realta'   reiteratamente
prorogato. 
    In questa prospettiva, la previsione legislativa  appare  elusiva
della portata della sentenza della Corte  costituzionale  n.  37  del
2015,  sopra  richiamata,  con  la   quale   era   stata   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale delle previsioni che consentivano  la
copertura  degli  stessi  posti  mediante  incarichi  dirigenziali  a
termine conferiti a funzionari delle medesime amministrazioni. E,  al
riguardo, deve tenersi presente che, secondo la giurisprudenza  della
Corte, «il giudicato costituzionale e' violato  non  solo  quando  il
legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione  di
quella gia' ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche  laddove  la
nuova  disciplina  miri  a  "perseguire  e  raggiungere",  "anche  se
indirettamente", esiti corrispondenti" (sentenze n. 223 del 1983,  n.
88 del 1966 e n. 73 del 1963)» (Corte  cost.,  sentenza  n.  245  del
2012). 
    Nel caso dell'art. 4-bis, quanto fin qui diffusamente  illustrato
appare evidenziare, secondo l'avviso del Collegio, l'intento  elusivo
della previsione normativa. Sembra,  percio',  doversi  ravvisare  il
dato che ha gia' condotto la Corte a ritenere la violazione dell'art.
136 della Costituzione, ossia «la sostanza della volonta' legislativa
di mantenere in piedi o di ripristinare, sia pure indirettamente,  in
contrasto con il sistema dell'efficacia delle decisioni  caducatorie,
gli effetti di quella struttura normativa che aveva  formato  oggetto
della  (...)  pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale»   (Corte
costituzionale, sentenza n. 72 del 2013). 
E) Conclusioni. 
    20. Per  tutte  le  ragioni  esposte,  questo  Tribunale  ritiene
rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale  sopra  illustrate,  relative   all'art.   4-bis   del
decreto-legge 19 giugno  2015,  n.  78,  introdotto  dalla  legge  di
conversione 6 agosto 2015, n. 125, come successivamente modificato. 
    Conseguentemente,  dispone  la  sospensione  del  giudizio  e  la
rimessione delle predette questioni  alla  Corte  costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione
seconda)  rimette  alla  Corte   costituzionale   le   questioni   di
legittimita'  costituzionale  illustrate  in  motivazione,   relative
all'art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  introdotto
dalla  legge  di  conversione   6   agosto   2015,   n.   125,   come
successivamente modificato. 
    Dispone, conseguentemente, la sospensione del giudizio. 
    Manda alla segreteria della  Sezione  tutti  gli  adempimenti  di
competenza, e in particolare la  notifica  della  presente  ordinanza
alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' la comunicazione ai Presidenti della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica. 
 
    Cosi' deciso in Roma nelle Camere  di  consiglio  dei  giorni  24
gennaio 2018 e 19 aprile 2018, con l'intervento dei magistrati: 
 
        Antonino Savo Amodio, Presidente; 
        Roberto Proietti, consigliere; 
        Floriana Venera Di Mauro, referendario, estensore. 
 
                     Il Presidente: Savo Amodio 
 
 
                                                L'estensore: Di Mauro