N. 85 ORDINANZA 20 marzo - 11 aprile 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica ‒ Intervento finanziario  in  favore
  della  societa'  Campania  Ambiente  e  Servizi  spa  a  titolo  di
  ricapitalizzazione,  anche  per  il  ripianamento   delle   perdite
  maturate dalla gestione societaria e di parziale ricostituzione del
  capitale al valore originario. 
- Legge della Regione Campania 30 maggio 2018, n. 23  (Variazione  al
  bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020  della
  Regione Campania. Annualita' 2018), art. 1. 
-   
(GU n.16 del 17-4-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Regione Campania 30 maggio 2018,  n.  23  (Variazione  al
bilancio di previsione finanziario per il  triennio  2018/2020  della
Regione Campania.  Annualita'  2018),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 luglio-2  agosto
2018, depositato in cancelleria il 6 agosto 2018, iscritto al  n.  47
del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; 
    udito nella camera di consiglio  del  6  marzo  2019  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  depositato  il  6  agosto  2018,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge  della  Regione
Campania 30 maggio 2018, n. 23 (Variazione al bilancio di  previsione
finanziario  per  il  triennio  2018/2020  della  Regione   Campania.
Annualita' 2018), in riferimento all'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione, in relazione agli obblighi derivanti dagli artt. 107  e
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
(TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di  Lisbona  del  13
dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130; 
    che, secondo il ricorrente, la norma impugnata, nel  disporre  un
intervento finanziario nella misura di euro  6.750.000,00  in  favore
della  societa'  Campania  Ambiente  e  Servizi  spa  a   titolo   di
ricapitalizzazione ex art. 2447  del  codice  civile,  anche  per  il
ripianamento delle perdite maturate  dalla  gestione  e  di  parziale
ricostituzione del capitale al valore originario di cui  all'art.  22
della legge della Regione Campania 27 gennaio  2012,  n.  l,  recante
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2012   e
pluriennale  2012-2014  della  Regione  Campania  (Legge  finanziaria
regionale  2012)»,  configurerebbe  un  aiuto  di  Stato,  in  quanto
l'importo  dell'intervento  e'  nettamente   superiore   al   massimo
consentito per applicare il regime di aiuti qualificato «de minimis»; 
    che l'intervento in oggetto non avrebbe  potuto  essere,  quindi,
sottratto alle procedure di verifica preventiva di  pertinenza  della
Commissione europea, all'adempimento delle quali e' tenuta  anche  la
Regione Campania; 
    che, ad avviso del ricorrente, la misura di finanziamento sarebbe
illegittima  in  quanto  disposta  ed  entrata  in  vigore  senza  la
preventiva notifica alla Commissione europea ai sensi  dell'art.  108
TFUE; 
    che la Regione Campania,  adottando  la  disposizione  impugnata,
avrebbe ecceduto la propria competenza, incorrendo  nella  violazione
delle disposizioni costituzionali innanzi indicate; 
    che la Regione Campania si e' costituita  in  giudizio  eccependo
l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso; 
    che, successivamente alla presentazione del ricorso,  la  Regione
Campania ha adottato la legge  8  agosto  2018,  n.  28  (Misure  per
l'attuazione degli obbiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 -  Collegato
alla legge di stabilita' regionale per l'anno 2018), il cui  art.  1,
comma 62, ha sostituito la disposizione impugnata; 
    che, con atto depositato il 24 ottobre 2018,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha dichiarato di  rinunciare  al  ricorso,  in
conformita' alla delibera adottata dal Consiglio dei  ministri  nella
seduta del 15 ottobre 2018, posto che  l'intervenuta  modifica  della
disposizione impugnata consentirebbe di superare  le  criticita'  che
erano  state  censurate,  determinando,  quindi,   «il   venir   meno
dell'interesse alla trattazione del ricorso»; 
    che la Regione Campania, con atto depositato in data 13  novembre
2018, su conforme deliberazione n. 708 del 6 novembre 2018 la  Giunta
regionale, ha accettato la rinuncia. 
    Considerato che, con riguardo  alla  questione  proposta,  vi  e'
stata rinuncia da parte del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri; 
    che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Campania; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  nei  giudizi  di  legittimita'
costituzionale in via principale, la rinuncia al  ricorso,  accettata
dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87 e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA