N. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2018

Ordinanza  del  19  dicembre  2018  del  Tribunale  di   Novara   nel
procedimento penale a carico di C. S.F.. 
 
Processo  penale  -  Dibattimento  -  Modifica  della  imputazione  -
  Facolta' del pubblico  ministero  di  procedere  all'emissione  del
  decreto penale di condanna - Mancata previsione. 
- Codice di procedura penale, artt. 516 e 517. 
(GU n.23 del 5-6-2019 )
 
                         TRIBUNALE DI NOVARA 
                     in composizione monocratica 
 
    Verbale di udienza (art. 567, 480 e segg. c.p.p.) 
    L'anno 2018 il mese di dicembre il giorno 19 alle  ore  13,25  in
Novara, aula  d'udienza  penale,  davanti  al  Giudice  dott.  Silvio
Bolloli con l'assistenza dell'assistente giudiziario Alberta  Accardo
che, espressamente autorizzato si avvale dell'ausiliario tecnico sig.
Vincenzo Piccari per la trascrizione in forma di stenotipia,  per  la
trattazione in pubblica  udienza  del  processo  sopra  indicato  nei
confronti di C. S. F. 
    E' presente il pubblico ministero dott.ssa Maria Frezza munita di
delega. 
    L'imputato: C. S. F. libero gia' assente. 
(Omissis). 
    Il  pubblico  ministero  chiede  correggersi  il  doppio   errore
materiale contenuto al  capo  di  imputazione  specificando  come  le
ritenute alla fonte non versate fossero relative all'anno di  imposta
2011 anziche' 2010 e come il fatto risulti  commesso  in  ...  il  22
agosto 2012 e non il 22 agosto 2011. 
    In subordine, in caso di  mancato  accoglimento  dell'istanza  di
correzione  di  errore  materiale  chiede  modificarsi  il  capo   di
imputazione nei termini sopra indicati. 
    La difesa preliminarmente  produce  chiavetta  usb  contenente  i
modelli f24 relativi all'anno di imposta 2010. 
    Il pubblico ministero nulla osserva. 
    Il Giudice acquisisce. 
    La difesa in principalita' si oppone ad entrambe le  istanze  del
pubblico ministero ravvisando la sussistenza di un vulnus nei  propri
diritti e chiede emettersi sentenza di proscioglimento dell'imputato. 
    Il difensore fa altresi' presente come l'indicazione del luogo di
commissione del reato risulti assolutamente  incongrua  rispetto  sia
alla sede della societa' che alla sede della competente Agenzia delle
entrate. 
    Il Giudice, preso atto di  come  la  specificita'  dell'ammontare
contestato all'imputato (euro 656.108,8) e della data di  commissione
del reato (22 agosto 2011, in relazione all'anno  di  imposta  2010),
unitamente  al  regime  procedurale  scelto   dalla   Procura   della
Repubblica di Novara, ed avente ad oggetto una richiesta di emissione
di decreto penale di condanna, siano stati tali da arrecare un sicuro
pregiudizio ai diritti della difesa che, pur  potendolo  in  astratto
prevedere, solo all'esito della  presente  istruttoria  e'  stata  in
grado  di  acquisire  piena  contezza  del  riferimento  dell'importo
indicato in rubrica ad altra data, e ad altra annualita' di  imposta,
rispetto a quelle oggetto  di  contestazione,  rigetta  l'istanza  di
correzione di errore materiale da parte del  pubblico  ministero  non
ravvisandone la sussistenza dei requisiti. 
    Cio' premesso, e tenuto altresi' conto di come,  in  presenza  di
una differente contestazione, non possa astrattamente escludersi  che
la difesa, a parita' di regime procedurale,  avrebbe  effettuato  una
differente scelta, segnatamente optando per il pagamento dell'importo
dedotto in decreto penale di  condanna,  preso  atto  delle  sentenze
della Consulta n. 265 del 30 giugno 1994,  n.  530  del  29  dicembre
1995, n. 333 del 18 dicembre 2009, n. 273 del 5 dicembre  2014  e  n.
206 del 17 luglio 2017, giudicando non  manifestamente  infondata  la
questione, dispone trasmettersi gli atti  alla  Corte  costituzionale
affinche'  si   pronunci   circa   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 516 e dell'art. 517 codice procedura  penale
nella parte in cui non prevedono la facolta' del  pubblico  ministero
di  procedere  all'emissione  di  decreto  penale   di   condanna   e
dell'imputato di esserne conseguentemente destinatario provvedendo al
pagamento dell'importo dal medesimo previsto. 
    Per gli effetti dispone la sospensione del presente procedimento. 
    Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.25. 
 
                         Il Giudice: Bolloli 
 
 
                  L'Assistente giudiziario: Accardo