N. 135 SENTENZA 8 - 31 maggio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Spese di giustizia - Procedimento per la dichiarazione dello stato di
  adottabilita' di minori - Anticipazione a carico dell'erario  degli
  onorari e delle spese spettanti al difensore d'ufficio di  genitore
  irreperibile. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
  in materia di spese di giustizia (Testo A)», art. 143, comma 1. 
-   
(GU n.23 del 5-6-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 143,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo  A)»,  promosso
dal Tribunale per i minorenni di Bari, nel procedimento ad istanza di
V. A., con ordinanza del 5 marzo 2018, iscritta al n. 90 del registro
ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Udito nella camera di consiglio dell'8  maggio  2019  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Nel corso di una procedura aperta su istanza di  liquidazione
di onorari per l'attivita' professionale svolta dal richiedente quale
difensore di ufficio di una genitrice irreperibile, nel giudizio  per
la dichiarazione di adottabilita'  del  suo  figlio  minore,  l'adito
Tribunale per  i  minorenni  di  Bari,  in  composizione  collegiale,
premessane la rilevanza al  fine  del  decidere,  ha  sollevato,  con
l'ordinanza  in  epigrafe,  questione  incidentale  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 143, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia (Testo A)», «nella parte in cui non prevede che, in  attesa
che venga emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei
processi previsti dalla legge 4 maggio  1983,  n.  184  [Diritto  del
minore ad una famiglia], possano essere posti  a  carico  dell'erario
gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del  genitore
irreperibile». 
    1.1.- Secondo il rimettente la norma cosi' denunciata violerebbe: 
    a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento,
cui darebbe luogo,  tra  il  difensore  di  ufficio  di  irreperibile
nominato nell'ambito di procedimenti volti alla  dichiarazione  dello
stato di adottabilita' di minori in condizioni di abbandono - per  il
quale, irragionevolmente, non  e'  prevista  liquidazione  alcuna  di
onorari  -  e  il  difensore  di  ufficio  di  irreperibile  nominato
nell'ambito del procedimento penale, in favore del quale il diritto a
tale liquidazione e' espressamente, invece, previsto  dall'art.  117,
comma 1, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002; 
    b) gli artt.  1  e  35  Cost.,  per  il  vulnus  arrecato  a  «un
lavoratore che debba prestare la propria  opera  professionale  senza
poter ottenere un compenso ne' dal  proprio  assistito  irreperibile,
ne'  dallo  Stato  che  gli  ha  conferito  l'incarico  di  difensore
d'ufficio (incarico peraltro irrinunciabile)»; 
    c) l'art. 24, secondo comma, Cost., per il «concreto rischio» che
il difensore nominato non  presti  diligentemente  la  propria  opera
professionale, non partecipando all'attivita'  d'udienza,  attesa  la
sua consapevolezza di non poter rivendicare i compensi nei  confronti
della parte assistita irreperibile e neanche verso l'erario. 
    2.-  Nel  giudizio  innanzi  a  questa  Corte  non  vi  e'  stata
costituzione della parte ricorrente nel procedimento a  quo,  ne'  ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- L'art.  143,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia (Testo A)» - della cui legittimita'  costituzionale  dubita
il Tribunale per i minorenni di Bari, chiamato a  farne  applicazione
nel procedimento  di  cui  si  e'  detto  nel  Ritenuto  in  fatto  -
testualmente  dispone  che  «[s]ino  a  quando  non  e'  emanata  una
specifica disciplina sulla difesa di ufficio, nei  processi  previsti
dalla legge 4  maggio  1983,  n.  184  [Diritto  del  minore  ad  una
famiglia],  come  modificata  dalla  legge  28  marzo  2001,  n.  149
[Modifiche alla legge 4 maggio  1983,  n.  184,  recante  "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonche' al titolo  VIII
del libro primo del codice civile], per  effetto  dell'ammissione  al
patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa,
[...] a) a gli onorari e le spese spettanti all'avvocato [...]». 
    1.1.- Sulla base della  disposizione  censurata  -  argomenta  in
premessa il rimettente - il difensore di ufficio di una  delle  parti
nei processi  di  adozione  di  minori  (nella  specie:  il  nominato
difensore di ufficio della genitrice  alla  quale  e'  contestata  la
condizione di abbandono del figlio minore) non ha diritto ad ottenere
dall'erario il pagamento degli onorari spettantigli  per  l'attivita'
svolta, ove la parte assistita sia (come nel giudizio a quo) di fatto
irreperibile, stante l'impossibilita', per detto difensore,  «sia  di
ricevere eventualmente nomina fiduciaria, sia di comprovare i  titoli
economici che consentono l'ammissione al  patrocinio  a  spese  dello
Stato». 
    E cio' diversamente da quanto invece previsto per il procedimento
penale, nel quale  «l'attivita'  difensiva  in  favore  dell'imputato
irreperibile   [...]   espletata   d'ufficio»   trova   «sancita   la
corresponsione economica  da  una  espressa  previsione  legislativa»
(art. 117, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002). 
    Da qui appunto, ne inferisce il Tribunale  a  quo,  il  possibile
contrasto  della  disposizione   censurata   con   l'art.   3   della
Costituzione,    per    il    trattamento    ingiustificatamente    e
irragionevolmente  deteriore  riservato   al   difensore   di   parte
irreperibile nei processi ex lege n. 184 del 1983; con gli artt. 1  e
35 Cost. (richiamati, peraltro, solo in motivazione e non  anche  nel
dispositivo  dell'ordinanza  di  rimessione),  «nella  parte  in  cui
tutelano il lavoro in tutte le sue forme»; e con l'art.  24,  secondo
comma, Cost., per il «concreto rischio che il  difensore  [d']ufficio
dell'irreperibile, sapendo di non potere azionare le procedure per il
recupero del proprio credito professionale nei confronti del  proprio
assistito irreperibile e di non  potere  richiedere  la  liquidazione
degli onorari e delle spese all'erario, non presti diligentemente  la
propria opera professionale [...]». 
    2.- La questione e' fondata in riferimento ai denunciati  profili
di violazione  dell'art.  3  Cost.,  restando  assorbita  ogni  altra
censura. 
    2.1.- In altre occasioni, questa Corte ha  piu'  volte  affermato
che «la diversita' di disciplina fra la liquidazione degli onorari  e
dei  compensi  nel  processo  civile  e  nel  processo  penale  trova
fondamento nella diversita' delle situazioni comparate (da una  parte
gli interessi civili, dall'altra le situazioni tutelate  che  sorgono
per effetto dell'esercizio dell'azione penale)» (ordinanza n. 350 del
2005; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 270 del 2012 e n.
201 del 2006). 
    Ma - a prescindere dalla pure gia' evidenziata esigenza  che  «la
diversita' della disciplina vigente per il processo penale  e  per  i
giudizi  civili  [...]  sia  compatibile  con  la  [...]  tendenziale
unificazione dei presupposti e della regolamentazione del  benificio»
del patrocinio a spese dello Stato (sentenza n. 165 del 1993)  -  sta
di fatto che le differenze di disciplina dei  compensi  professionali
nelle due comparate tipologie di processi hanno sin qui  superato  il
vaglio di legittimita' con riferimento al quomodo o al quantum  della
correlativa liquidazione, mentre, con  riguardo  alla  norma  oggetto
dell'odierno  giudizio,  quel  che  viene  in  rilievo,  e  che   da'
fondamento  alle  censure  di  disparita'   di   trattamento   e   di
irragionevolezza formulate dal rimettente, attiene all'an stesso  del
compenso.  Compenso  che  al   difensore   d'ufficio   del   genitore
irreperibile,  pur  obbligato  ad   assumerne   la   difesa,   viene,
irragionevolmente, addirittura invece negato. 
    2.2.- Cio' che poi rende ancor piu' priva di  giustificazione  la
denunciata disparita' di trattamento del difensore dell'irreperibile,
in base al fatto che assista l'imputato o altra parte nei giudizi  ex
lege n. 184 del 1983, e'  l'esistenza  di  significativi  profili  di
omogeneita' tra detti due modelli di processo, in relazione, sia alla
natura degli interessi in gioco, sia al ruolo del difensore  chiamato
ad apprestarvi tutela. 
    La ratio della difesa nei processi di  adottabilita'  e'  quella,
infatti, di dare la massima protezione ai diritti dei  minori  e  dei
loro genitori -- ai quali e'  appunto  garantito  di  far  valere  le
proprie ragioni anche in assenza di un avvocato  di  fiducia  --  per
evitare che l'eventuale debolezza sociale di tali soggetti  influisca
negativamente nel procedimento. Ad avvicinare i processi di  adozione
in questione al giudizio penale sta inoltre  il  fatto  che  in  quei
processi,  attraverso  analoghi  percorsi  istruttori,  si  giudicano
condotte che possono anche integrare parallele ipotesi  di  reato,  e
che possono condurre ad esiti pure piu' dolorosi di quelli penali. 
    2.3.- Va, da ultimo, ancora considerato che la mancata previsione
della liquidabilita', a carico dell'erario, degli  onorari  spettanti
al   difensore   d'ufficio   dell'irreperibile   nei   processi    di
adottabilita' non e' frutto di una scelta definitiva del  legislatore
del 2002 -  che,  con  la  disposizione  censurata,  ha  invece  solo
rinviato  ad  una  successiva  «specifica  disciplina  sulla   difesa
d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983 n. 184»  -
ed  e',  quindi,  solo  conseguenza  dell'inerzia   del   legislatore
successivo: inerzia protratta da quella lontana data a tutt'oggi. 
    3.- Nell'attuale contesto normativo, e  alla  luce  dei  principi
costituzionali  evocati,  si  impone  pertanto  la  declaratoria   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 143, comma 1, del  d.P.R.  n.
115 del 2002, nella parte in cui non prevede che l'erario sia  tenuto
al pagamento degli onorari  e  delle  spese  spettanti  al  difensore
d'ufficio del genitore irreperibile, come liquidati dal magistrato ai
sensi dell'art. 82 del citato d.P.R. 
    Tale  liquidazione,  cosi'  come  espressamente  previsto   dalla
disposizione indicata quale elemento di comparazione (art. 117, comma
2, del d.P.R. n. 115  del  2002),  costituisce,  comunque,  una  mera
anticipazione,  avendo  lo  Stato  diritto  di  ripetere   le   somme
anticipate  nei  confronti  di  chi  si  sia   reso   successivamente
reperibile. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in  cui  non
prevede che siano anticipati  dall'erario  gli  onorari  e  le  spese
spettanti  al  difensore  d'ufficio  di  genitore  irreperibile   nei
processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del  minore
ad una famiglia). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA