N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2019

Ordinanza del 26 marzo 2019 del  Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da Surace Michele, Bingo  S.r.l.  e
Ascob   -   Associazione   concessionari   Bingo   contro   Ministero
dell'economia e delle finanze e Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
 
Gioco e scommesse - Concessioni per la raccolta del gioco del Bingo -
  Termine assegnato all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  per
  procedere  alla  gara  per  l'attribuzione  delle   concessioni   -
  Rideterminazione dell'importo dovuto, per ogni mese o  frazione  di
  mese, dai concessionari in scadenza, in regime di proroga  tecnica,
  che intendano partecipare alla gara. 
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2018-2020), art. 1, comma 1047,  modificativo  dell'art.  1,  comma
  636, della legge 27 dicembre 2013, n.  147  ("Disposizioni  per  la
  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
  stabilita' 2014)"). 
(GU n.27 del 3-7-2019 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                          (Sezione Seconda) 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 3333 del 2018, proposto da: 
        Michele Surace e Bingo S.r.l. unipersonale,  in  persona  del
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli
avvocati Luca Giacobbe e Matilde  Tariciotti,  nonche'  dall'avvocato
stabilito Massimiliano Perrone, con domicilio digitale come da PEC da
registri  di  giustizia  e  domicilio   eletto   presso   lo   studio
dell'avvocato Luca Giacobbe in Roma, via Po, 10; 
    contro Ministero dell'economia e delle finanze,  in  persona  del
Ministro pro tempore, e Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via  dei
Portoghesi, 12; 
    e con l'intervento di ad adiuvandum: 
        ASCOB - Associazione  concessionari  Bingo,  in  persona  del
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentata   e   difesa
dall'avvocato Luca Giacobbe, con domicilio digitale come  da  PEC  da
Registri di  giustizia  e  domicilio  eletto  presso  lo  studio  del
difensore in Roma, via Po, 10; 
    per l'annullamento della circolare prot. n. 2018/ 2115 in data  8
gennaio 2018, con la quale l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  -
Direzione centrale gestione tributi  e  monopolio  giochi  -  Ufficio
Bingo, in attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017,
n. 205, art. 1, comma 1047, ha comunicato ai concessionari del Bingo,
ivi  compresa  la  ricorrente,  che  «le  somme  mensili  dovute  dai
concessionari per la prosecuzione in  proroga  della  gestione  delle
concessioni  sono  rideterminate  in  euro  7.500   ed   euro   3.500
rispettivamente per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici
giorni ovvero per ogni frazione di mese inferiore a quindici  giorni»
e che «pertanto, a far data dal 1°  gennaio  2018  le  SS.  LL.  sono
tenute a versare gli importi rideterminati anzidetti  ferme  restando
le modalita' e i termini di versamento ad oggi previsti»; 
    di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente; 
    previa disapplicazione per contrasto con il TFUE, articoli  49-55
e 56-62, e/o rimessione alla Corte costituzionale, per contrasto  con
gli articoli 3, 41, 42, 97 e 117  della  Costituzione,  dell'art.  1,
comma 1047, della legge n. 205 del 2017, recante  modifiche  all'art.
1, comma 636, della legge n. 147 del 2013. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Ministero
dell'economia e delle finanze  e  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli; 
    Visto l'atto di intervento di ASCOB - Associazione  concessionari
Bingo; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  7  novembre  2018  la
dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita la difesa della  ricorrente
e dell'interveniente, come specificato nel verbale; 
    1. La ricorrente e' una societa' titolare di una concessione  del
gioco del Bingo rilasciata nel 2001,  rinnovata  nel  2007  e  venuta
definitivamente a scadenza nel mese di  dicembre  2013.  La  societa'
opera, pertanto, in regime di c.d. proroga tecnica, in  attesa  dello
svolgimento delle procedure selettive  per  la  riattribuzione  delle
concessioni, ai sensi dell'art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014). 
    2. Con la proposizione  del  ricorso  introduttivo  del  presente
giudizio, la suddetta societa'  ha  impugnato  la  nota  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli in data 8 gennaio 2018, con la  quale  e'
stata data applicazione alle  previsioni  dell'art.  1,  comma  1047,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020»), che ha modificato  il  comma  636  dell'art.  1
della legge 27 dicembre 2013, n.  147  (legge  di  stabilita'  2014),
innovando  la  disciplina  del  regime  di  proroga   tecnica   delle
concessioni scadute o in scadenza. 
    La ricorrente lamenta l'aggravamento del suddetto regime  -  gia'
precedentemente modificato in senso peggiorativo  per  gli  operatori
dalla legge di stabilita' 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208)  -  a
causa dell'ulteriore innalzamento della somma dovuta  mensilmente  da
parte dei concessionari che intendano partecipare al  bando  di  gara
per la riattribuzione della concessione. La misura del versamento  e'
stata infatti elevata da euro 5.000,00 per ogni mese  o  frazione  di
mese superiore ai quindici giorni,  oppure  euro  2.500,00  per  ogni
frazione  di  mese  inferiore  ai  quindici  giorni  (secondo  quanto
previsto dalla legge di stabilita' 2016), a euro  7.500,00  per  ogni
mese o frazione di mese superiore ai  quindici  giorni,  oppure  euro
3.500,00 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. 
    3. Il ricorso e' affidato a quattro motivi di impugnazione, con i
quali la societa' ha allegato: 
        I) l'illegittimita' della nota dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei  monopoli  in  data  8  gennaio  2018  per  vizi  propri  e,   in
particolare, per violazione dell'art. 1, comma 636, lettera c), della
legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 1047, della
legge  n.  205  del  2017,  nonche'  per  sviamento  e   perplessita'
dell'azione  amministrativa;  cio'  in  quanto  l'Agenzia,  nel  dare
applicazione alle innovazioni apportate al regime di proroga  tecnica
dalla legge n. 205 del 2017, si sarebbe  occupata  solo  dell'aumento
dell'importo dovuto mensilmente da parte degli  operatori,  omettendo
di prendere in considerazione gli ulteriori  profili  della  suddetta
disciplina, la quale contempla anche: 
(i) la necessaria sottoscrizione da parte dei concessionari, al  fine
della  partecipazione  alla  futura  gara,  di   un   apposito   atto
integrativo, della cui stipulazione l'Agenzia  avrebbe  dovuto  farsi
carico; 
(ii)  la  possibilita',  in  alcuni  casi,  di  trasferire  i  locali
destinati allo svolgimento dell'attivita' da parte del concessionario
in regime di  proroga:  previsione,  questa,  che  avrebbe  richiesto
apposite precisazioni da parte dell'Agenzia  in  ordine  al  relativo
ambito applicativo; 
        II) illegittimita' derivata  della  nota  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli,  a  causa  dell'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, per  violazione
degli articoli 3 e 41 della Costituzione; cio' in quanto la  suddetta
previsione costituirebbe una  tipica  legge-provvedimento,  la  quale
risulterebbe irragionevole, per ragioni analoghe a quelle  che  hanno
indotto questo Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 1065  del
2013, a sollevare la questione di legittimita'  costituzionale  delle
norme in materia di «minimi garantiti» nel settore  delle  scommesse,
questione parzialmente accolta  dalla  Corte  costituzionale  con  la
sentenza n. 275 del 2013: anche l'art. 1, comma 1047, della legge  n.
205  del  2017  si  connoterebbe,  infatti,  per  profili  di  lacuna
istruttoria e di irragionevolezza simili a quelli che  hanno  portato
la  Corte  costituzionale  a   riscontrare   la   contrarieta'   alla
Costituzione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012;
a rivelare i suddetti profili di illegittimita' sarebbe il  carattere
del tutto  immotivato  dell'incremento  dell'importo  mensile  dovuto
dagli operatori in regime di proroga tecnica  delle  concessioni  del
Bingo; l'aumento risulterebbe, quindi,  dettato  dall'unico  fine  di
assicurare maggiori introiti all'Erario, senza che sia  stato  svolto
alcun  approfondimento  in  ordine   alla   ragionevolezza   e   alla
proporzionalita' della misura, la quale verrebbe  a  incidere  in  un
mercato nel quale si registrerebbe una contrazione del fatturato  del
33 per cento; la scelta operata dal legislatore sarebbe  ancora  piu'
irragionevole alla luce del fatto che la temporaneita'  della  misura
sarebbe affermata solo formalmente, stanti i  ripetuti  prolungamenti
della durata del regime  di  proroga  tecnica;  per  questa  via,  la
previsione legislativa  censurata  risulterebbe  contraria  non  solo
all'art.  3  della  Costituzione,  ma  anche  all'art.  41,   essendo
destinata a incidere sull'attivita' imprenditoriale  degli  operatori
che  ne  sono  destinatari;  l'irragionevolezza  dell'importo  dovuto
mensilmente  dai  concessionari  sarebbe  rivelata,  inoltre,   dalla
circostanza che la base d'asta della futura gara per l'aggiudicazione
delle concessioni e' stata stabilita dalla legge in euro 350.000,00 a
fronte di una durata novennale dei nuovi titoli:  la  predetta  somma
corrisponde, infatti,  a  un  onere  mensile  di  3.240,74  euro  per
ciascuno dei centootto mesi di durata delle nuove concessioni,  ossia
a un importo considerevolmente inferiore  rispetto  a  quello  dovuto
dagli operatori durante il  periodo  di  proroga  tecnica;  la  nuova
disciplina non sarebbe  giustificata  neppure  alla  luce  di  quanto
statuito da questo Tribunale amministrativo nella sentenza  n.  11347
del 2014, con la quale si e' ritenuta la manifesta infondatezza delle
questioni  di  legittimita'  costituzionale  prospettate  da   alcuni
operatori nei confronti del tenore originario dell'art. 1, comma 636,
della legge n. 147 del 2013, atteso che l'attuale aumento della somma
dovuta dai gestori delle sale Bingo non solo risulterebbe abnorme, ma
si accompagnerebbe all'impossibilita' di fatto per gli  operatori  di
sottrarsi al regime di proroga tecnica, a causa dell'inconoscibilita'
della  data  effettiva  di   svolgimento   della   gara   finalizzata
all'attribuzione    delle    nuove    concessioni    e,     comunque,
dell'antieconomicita'  della  scelta  di  partecipare   alla   futura
procedura come «nuovi operatori»; 
        III) illegittimita' derivata della  nota  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli,  a  causa  dell'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, per  violazione
degli articoli 3  e  41  della  Costituzione  e  per  violazione  del
principio del legittimo affidamento e del  principio  della  certezza
del diritto; 
in particolare, la violazione del principio del legittimo affidamento
emergerebbe in considerazione della sussistenza dei  due  presupposti
della consolidata fiducia nella  permanenza  nel  tempo  dell'assetto
regolatorio   esistente   e   della   sproporzione    dell'intervento
legislativo incidente su di esso; peraltro, anche  a  voler  ritenere
che il susseguirsi delle precedenti disposizioni volte a disciplinare
il regime di proroga tecnica non potesse  ingenerare  alcuna  fiducia
sulla permanenza nel tempo dell'assetto  raggiunto  da  tale  regime,
l'innovazione introdotta dalla legge n.  205  del  2017  si  porrebbe
comunque in contrasto con il principio della certezza del diritto; 
        IV) illegittimita' derivata  della  nota  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli,  a  causa  dell'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, per  violazione
degli articoli 3, 41,  97  e  117  della  Costituzione,  sotto  altro
profilo, nonche' per contrasto con gli articoli  49-55  e  56-62  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); cio' in quanto
gli operatori in regime di proroga  tecnica  sarebbero  ingiustamente
assoggettati anche al divieto di trasferimento dei locali  per  tutta
la durata della proroga, salve le limitate ipotesi di deroga  a  tale
divieto  espressamente  previste   dalla   legge,   previa   comunque
l'autorizzazione  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli;   la
suddetta previsione sarebbe  del  tutto  ingiustificata  e,  percio',
contraria agli articoli 3 e 41 della Costituzione, nonche' incoerente
con i principi desumibili dagli articoli 49-55 e 5662 TFUE,  i  quali
sanciscono il diritto al libero esercizio delle attivita' economiche,
imponendo  agli  Stati  di  evitare  l'adozione  di  misure  atte   a
interferire con tali  attivita'  ovvero  a  renderne  meno  attraente
l'esercizio. 
    4. Si sono costituiti, per resistere  al  ricorso,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli. 
    E', inoltre,  intervenuta  ad  adiuvandum  ASCOB  -  Associazione
concessionari Bingo. 
    5. Il  Collegio  condivide  in  parte  i  dubbi  di  legittimita'
costituzionale  prospettati  dalla  ricorrente   e,   specificamente,
ritiene  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le   questioni
attinenti  alla  compatibilita'  con  gli  articoli  3  e  41   della
Costituzione dell'art. 1, comma 1047, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, che ha  modificato  l'art.  1,  comma  636,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui  il  suddetto  comma  1047,
alla lettera a), dispone che l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
proceda alla gara per la riattribuzione delle concessioni  del  gioco
del Bingo «entro il 30 settembre 2018» e, al contempo,  alla  lettera
b),  eleva  a  euro  7.500,00  e  a   euro   3.500,00   gli   importi
precedentemente fissati in euro 5.000,00 ed euro  2.500,00  dall'art.
1, comma 636, lettera c), della legge n. 147  del  2013,  nel  tenore
risultante dalle modifiche apportatevi dall'art. 1, comma 934,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
    6. Per cio'  che  attiene  alla  rilevanza  delle  questioni  nel
presente giudizio, si osserva quanto segue. 
    6.1. Nell'economia del ricorso, assumono  carattere  centrale  le
censure dirette nei confronti dell'art. 1, comma 1047, della legge n.
205 del 2017. L'unico motivo di impugnazione  volto  a  dedurre  vizi
propri della nota dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  dell'8
gennaio 2018 - ossia il primo motivo  -  si  riferisce,  infatti,  ad
aspetti del tutto secondari della disciplina del  regime  di  proroga
tecnica, ossia alla ritenuta necessita'  che  l'Agenzia  assicuri  la
sottoscrizione, da parte degli operatori  che  intendano  partecipare
alla futura  gara,  di  un  apposito  atto  integrativo  e  provveda,
inoltre, a precisare la portata applicativa delle previste  eccezioni
al divieto generale di trasferimento dei locali durante il regime  di
proroga tecnica. 
    Anche laddove le censure prospettate con il primo motivo  fossero
accolte, rimarrebbe, percio',  del  tutto  impregiudicato  il  nucleo
centrale in cui si sostanzia la  proposta  impugnazione,  consistente
nelle questioni esposte nei successivi motivi di censura, con i quali
si deducono vizi  di  illegittimita'  derivata  della  medesima  nota
dell'Agenzia,   in   considerazione   dei   ritenuti    profili    di
illegittimita' costituzionale e  -  quanto  al  quarto  motivo  -  di
incompatibilita' europea della norma primaria applicata. 
    6.2. Deve osservarsi, poi, che l'art. 1, comma 1047, della  legge
n. 205 del 2017 reca una previsione destinata a incidere su un gruppo
determinato di operatori, costituito dai soli titolari di concessioni
del gioco del Bingo venute  a  scadenza.  La  disposizione  presenta,
percio', i caratteri propri della legge-provvedimento, tali dovendosi
definire, secondo la giurisprudenza della  Corte  costituzionale,  le
leggi   «che   "contengono   disposizioni   dirette   a   destinatari
determinati" (sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e  n.  2  del
1997), ovvero "incidono  su  un  numero  determinato  e  limitato  di
destinatari"  (sentenza  n.  94  del  2009),  che  hanno   "contenuto
particolare e concreto" (sentenze n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n.
137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007  e  n.  2  del  1997),
"anche in quanto ispirate da particolari esigenze" (sentenze  n.  270
del 2010 e n. 429 del 2009), e che comportano l'attrazione alla sfera
legislativa  "della  disciplina  di  oggetti  o  materie  normalmente
affidati all'autorita' amministrativa" (sentenze n. 94 del 2009 e  n.
241 del 2008)» (cosi'  Corte  costituzionale,  sentenza  n.  275  del
2013). 
    Peraltro, secondo la costante  giurisprudenza  della  Corte,  «in
assenza nell'ordinamento attuale di una "riserva di  amministrazione"
apponibile al legislatore - non puo' ritenersi  preclusa  alla  legge
ordinaria  la  possibilita'  di  attrarre  nella  propria  sfera   di
disciplina  oggetti  o  materie   normalmente   affidate   all'azione
amministrativa» (Corte costituzionale, sentenza n. 62 del 1993; nello
stesso senso Corte costituzionale, sentenza n. 231 del 2014), per cui
le  leggi-provvedimento  non  sono  di  per  se'  incompatibili   con
l'assetto   dei   poteri   stabilito   dalla   Costituzione    (Corte
costituzionale, sentenza n. 85 del 2013). In questi  casi,  tuttavia,
il diritto di difesa «verra' a connotarsi secondo  il  regime  tipico
dell'atto  legislativo  adottato,  trasferendosi  dall'ambito   della
giustizia   amministrativa   a   quello   proprio   della   giustizia
costituzionale» (cosi' ancora la  sentenza  n.  62  del  1993;  nello
stesso senso anche la sentenza n. 20 del 2012). Spettera',  pertanto,
alla Corte costituzionale valutare le suddette  leggi  «in  relazione
alloro specifico contenuto» (per tutte: sentenze n. 275 del 2013,  n.
154 del 2013, n. 270 del 2010), «essenzialmente sotto i profili della
non arbitrarieta' e  della  non  irragionevolezza  della  scelta  del
legislatore regionale» (sentenza n. 288 del 2008). 
    La circostanza che il ricorso si  sostanzi  principalmente  nella
prospettazione  di  questioni  di  legittimita'  costituzionale  e  -
limitatamente  al  quarto  motivo  -  di   incompatibilita'   europea
dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205  del  2017  e',  percio',
coerente  con  la  natura  di  legge-provvedimento   della   suddetta
previsione, avente portata immediatamente lesiva per  la  ricorrente.
La decisione della causa  dipende  percio'  anzitutto  dalle  censure
prospettante nei confronti della norma primaria e,  conseguentemente,
lo  scrutinio  del  primo  motivo  di  ricorso  non   condiziona   la
sottoposizione  alla  Corte   costituzionale   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale sopra indicate, atteso che  proprio  alla
luce dell'interesse dedotto dalla ricorrente  le  suddette  questioni
assumono  carattere  prioritario  ai  fini  della  definizione  della
controversia. 
    6.3. Cio' posto, il Collegio  ritiene  di  dover  condividere  in
parte, nei termini e limiti che  saranno  di  seguito  illustrati,  i
dubbi di legittimita' costituzionale sollevati dalla  ricorrente  nel
secondo e nel terzo motivo di impugnazione. 
    6.4. Quanto, invece,  ai  dubbi  di  legittimita'  costituzionale
prospettati con il quarto motivo di ricorso, il Collegio ritiene  che
questi da un lato non condizionino la rilevanza  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale ora richiamate e,  dall'altro  lato,  non
debbano essere sottoposti a loro volta alla Corte. 
    6.4.1. Come sopra detto, con il suddetto  motivo  si  deduce  non
solo l'illegittimita'  costituzionale,  ma  anche  l'incompatibilita'
europea del divieto generalizzato - salvo  limitate  eccezioni  -  di
trasferire i locali durante il periodo di proroga tecnica. 
    Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che - come meglio si dira'
nella ricostruzione del quadro normativa proposta  di  seguito  -  il
divieto in esame non e' stato introdotto  dall'art.  1,  comma  1047,
della legge n. 205 del 2017, bensi' dall'art.  1,  comma  934,  della
legge  n.  208  del  2015.  Inoltre,  tale  divieto,  originariamente
previsto come illimitato, e' stato persino alleggerito  dall'art.  6,
comma 4-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Si tratta,  quindi,
di una previsione non introdotta ne' modificata  dall'art.  1,  comma
1047, della legge n. 205 del 2017, censurato nel presente giudizio. 
    6.4.2.  Ad  avviso  del  Collegio,  comunque,   il   divieto   di
trasferimento dei locali non e' suscettibile di essere  disapplicato,
non essendo ravvisabile il dedotto contrasto con le liberta' previste
dal TFUE. 
    Si tratta, infatti, di  una  misura  applicabile,  alle  medesime
condizioni,  a  tutte  le  imprese,  quale  che   sia   la   relativa
nazionalita'  o  sede  di  stabilimento,  che   siano   titolari   di
concessioni scadute. Non emerge, inoltre, alcun  elemento  che  possa
indurre a ritenere che la portata del divieto sia idonea  a  produrre
l'effetto di ostacolare per  gli  operatori  in  regione  di  proroga
tecnica eventualmente non italiani  o  non  stabiliti  in  Italia  lo
svolgimento dell'attivita' di gestore di sale Bingo. 
    La questione di compatibilita'  europea  prospettata  nel  quarto
motivo non influisce, percio', sulla ricostruzione della  complessiva
portata della disciplina normativa censurata, in quanto non  conduce,
come detto, alla disapplicazione del  divieto  di  trasferimento  dei
locali contenuto nella medesima  disciplina.  Conseguentemente,  tale
questione  non  influisce  sulla   rilevanza   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale da sottoporre alla Corte  costituzionale,
come sopra delineate. 
    6.4.3. D'altro canto, l'attuale complessiva disciplina del regime
di proroga tecnica, a seguito dell'intervento della predetta legge n.
205 del  2017,  non  sembra  comunque  porre  dubbi  di  legittimita'
costituzionale in relazione al divieto di trasferimento dei locali in
essa contenuto. 
    Occorre, infatti, tenere presente che l'art. 1, comma 936,  della
legge n. 208 del 2015 ha stabilito che «Entro il 30 aprile  2016,  in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le  caratteristiche
dei punti di vendita ove  si  raccoglie  gioco  pubblico,  nonche'  i
criteri per la loro distribuzione e concentrazione  territoriale,  al
fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della
salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di
prevenire il rischio  di  accesso  dei  minori  di  eta'.  Le  intese
raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le  Commissioni
parlamentari competenti». 
    In questo  contesto,  il  divieto  di  trasferimento  dei  locali
destinati alla raccolta del gioco del  Bingo  in  regime  di  proroga
tecnica non e', percio', da ritenere  ingiustificato,  bensi'  dovuto
alla necessita'  di  non  pregiudicare  gli  esiti  del  processo  di
definizione  concordata  dei   criteri   per   la   distribuzione   e
concentrazione territoriale dei luoghi destinati  alla  raccolta  del
gioco pubblico, in modo da assicurare le  distanze  dai  c.d.  luoghi
sensibili, e quindi in funzione dell'interesse primario  alla  tutela
della salute mediante il contrasto della ludopatia. 
    A queste conclusioni e', del resto, pervenuta la  Sezione  in  un
altro contenzioso, trattenuto  in  decisione  insieme  alla  presente
controversia, nel quale si  e'  ritenuta  la  manifesta  infondatezza
della  questione  di  legittimita'  costituzionale  prospettata   con
riferimento all'art. 1, comma 934, della legge n. 208 del  2015,  che
aveva originariamente introdotto  il  divieto  di  trasferimento  dei
locali durante il regime di proroga tecnica. 
    Conseguentemente, non vanno rimesse alla Corte costituzionale  le
questioni di legittimita' della normativa  primaria  prospettate  nel
quarto motivo di ricorso. 
    6.5. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il  Collegio
ritiene quindi, come sopra anticipato, di  non  potersi  esimere  dal
sottoporre alla Corte le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
attinenti al contrasto con gli articoli 3 e  41  della  Costituzione,
dell'art. 1, comma 1047, della legge n.  207  del  2015,  laddove  la
suddetta disposizione ha elevato l'importo dovuto  mensilmente  dagli
operatori in regime di proroga tecnica, prolungando, al contempo,  la
durata di tale regime. Tali questioni risultano infatti rilevanti nel
presente giudizio, in quanto  da  esse  dipende  la  decisione  della
causa. 
    7. Cio' posto, prima di passare all'esposizione delle ragioni per
le quali  si  ritiene  che  le  questioni  non  siano  manifestamente
infondate, si rende necessario  ricostruire  il  quadro  giuridico  e
fattuale nel quale si inserisce la presente controversia. 
    7.1. Il gioco del  Bingo  e'  stato  istituito  con  decreto  del
Ministro delle finanze 31 gennaio  2000,  n.  29,  emanato  in  forza
dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999,  n.  133,  ove  si
prevede  che,  con  riferimento  a  nuovi  tipi  di  scommessa  sulle
competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di  gioco,  concorso
pronostici e scommesse, «il Ministro delle finanze emana  regolamenti
a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400  ,
per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco,  la  corresponsione
di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo,  ivi  compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni». 
    Le concessioni  attribuite  in  esito  alla  procedura  selettiva
indetta  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  predetto  decreto
ministeriale erano gratuite, non essendo  previsto  un  corrispettivo
correlato al rilascio della concessione. La  durata  dei  titoli  era
stabilita  in  sei  anni,  decorsi  i  quali  le  concessioni   erano
rinnovabili per una sola volta (secondo quanto disposto dall'art.  2,
comma l, lettera e), del decreto ministeriale n. 29 del 2000). 
    7.2. La legge di stabilita' 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147)
si e' trovata ad affrontare il problema della  scadenza  delle  prime
concessioni, a seguito del decorso, per alcuni titoli, del termine di
dodici anni (i sei originariamente previsti e  i  successivi  sei  di
rinnovo). 
    Al riguardo, con la previsione  dell'art.  1,  comma  636,  della
suddetta  legge,  il  legislatore  ha  ritenuto   di   dover   «(...)
contemperare il principio di fonte comunitaria secondo  il  quale  le
concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite,  dopo  la
loro scadenza, secondo  procedure  di  selezione  concorrenziale  con
l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco  per  la
raccolta del Bingo, il tendenziale  allineamento  temporale  di  tali
concessioni». In questa prospettiva, e' stato  introdotto  il  regime
c.d. di proroga tecnica delle concessioni, stabilendo  -  per  quanto
qui rileva - che «relativamente  a  queste  concessioni  in  scadenza
negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  procede
nel  corso  dell'anno  2014  alla   riattribuzione   delle   medesime
concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi: 
        a)   introduzione   del   principio   dell'onerosita'   delle
concessioni per la raccolta del gioco del Bingo  e  fissazione  nella
somma  di  euro  200.000  della  soglia  minima   corrispettiva   per
l'attribuzione di ciascuna concessione; 
        b) durata delle concessioni pari a sei anni; 
        c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero
frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di  euro  1.400
per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte  del
concessionario in scadenza che intenda altresi' partecipare al  bando
di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero
frazione di mese  di  proroga  del  rapporto  concessorio  scaduto  e
comunque fino alla data di  sottoscrizione  della  nuova  concessione
riattribuita; (...)». 
    Le previsioni cosi' introdotte sono state sottoposte al vaglio di
questo  Tribunale   amministrativo   da   un   gruppo   di   societa'
concessionarie del gioco del Bingo, le quali, trovatesi a operare nel
suddetto regime di proroga tecnica,  hanno  veicolato  una  serie  di
censure  di  illegittimita'  costituzionale  e  di   incompatibilita'
europea nei confronti dell'art. 1, comma 636, della legge n. 147  del
2013 attraverso l'impugnazione della nota dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli deputata a darvi applicazione. 
    Il giudizio si e' concluso con la sentenza  di  questo  Tribunale
amministrativo n. 11347 del 2014, passata in giudicato, con la  quale
il ricorso e' stato respinto. 
    7.3. Il legislatore e' poi nuovamente intervenuto in materia  con
l'art. 1, comma 934, lettera a), numeri  1)  -  4),  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), mediante  il  quale
sono state apportate una serie  di  modifiche  all'originario  tenore
dell'art. 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013. 
    In particolare, per quanto qui rileva: 
        il regime di proroga tecnica  e'  stato  esteso  a  tutte  le
concessioni «in scadenza negli anni dal 2013 al 2016»; 
        si e' stabilito che l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli
dovesse  procedere  «nel  corso  dell'anno  2016  a  una   gara   per
l'attribuzione di 210 concessioni» del gioco del Bingo; 
        si  e'  elevata  a   350.000,00   euro   la   soglia   minima
corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione; 
        si e' stabilita in nove anni (e non  piu'  in  sei  anni)  la
durata delle nuove concessioni; 
        si e' elevato a 5.000,00 euro per ogni mese  ovvero  frazione
di mese superiore ai quindici giorni  e  a  2.500,00  euro  per  ogni
frazione di mese inferiore ai quindici giorni il versamento dovuto da
parte del concessionario in scadenza che intenda altresi' partecipare
al bando di gara per la riattribuzione della concessione; 
        si e' previsto «il divieto di trasferimento  dei  locali  per
tutto il periodo della proroga». 
    7.4. Le disposizioni dell'art. 1, comma 636, della legge  n.  147
del 2013 sono state, poi, modificate dall'art. 6,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha  temperato  il  divieto  di
trasferimento dei  locali,  prevedendo  un'eccezione  in  favore  dei
«concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre  2016,
si trovino nell'impossibilita' di  mantenere  la  disponibilita'  dei
locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili
o per scadenza del contratto di locazione oppure di  altro  titolo  e
che abbiano la disponibilita' di un  altro  immobile,  situato  nello
stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli». 
    7.5. E' quindi intervenuto l'art. 1, comma 1047, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020») -
oggetto specificamente del presente giudizio - il quale  ha  disposto
che «All'art. 1, comma 636, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'alinea, le  parole:  "anni  dal  2013  al  2016"  sono
sostituite dalle seguenti: "anni dal 2013 al 2018" e le parole:  "nel
corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  il  30
settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro"; 
        b) alla lettera c), le parole: "euro 5.000"  e  "euro  2.500"
sono sostituite, rispettivamente,  dalle  seguenti:  "euro  7.500"  e
"euro 3.500"; dopo le parole: "legge 13 dicembre 2010, n.  220"  sono
inserite le seguenti: ",  anche  successivamente  alla  scadenza  dei
termini ivi previsti".». 
    In altri termini, la legge n. 205 del 2017 ha esteso il regime di
proroga tecnica alle «concessioni in scadenza negli anni dal 2013  al
2018», fissando al 30  settembre  2018  il  termine  entro  il  quale
l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  procede  alla  gara   per
l'attribuzione di 210 concessioni, «con un introito almeno pari a  73
milioni  di  euro».  La  stessa  disposizione  ha,  inoltre,  elevato
l'importo che deve essere versato  da  parte  del  concessionario  in
scadenza  che  intenda  partecipare  al  bando   di   gara   per   la
riattribuzione della concessione, stabilendolo nella  somma  di  euro
7.500,00 per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai  quindici
giorni, oppure di euro 3.500,00 per ogni frazione di  mese  inferiore
ai quindici giorni, in luogo della precedente previsione, che -  come
sopra detto - fissava il medesimo importo in euro 5.000,00  per  ogni
mese ovvero frazione di mese superiore ai  quindici  giorni  ed  euro
2.500,00 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. 
    7.6. Deve, infine, aggiungersi che, successivamente al  passaggio
in decisione della causa,  l'art.  1,  comma  1096,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»)
ha incluso nel regime di proroga  tecnica  anche  le  concessioni  in
scadenza nell'anno 2019,  senza  introdurre  ulteriori  modifiche  al
quadro normativa preesistente. 
    Il Collegio si e' fatto carico di  valutare  tale  sopravvenienza
normativa nella camera di consiglio del 6 marzo  2019,  appositamente
convocata, addivenendo  alla  conclusione  che  la  previsione  cosi'
introdotta non abbia fatto venir meno la rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale e  che,  inoltre,  confermi  i  dubbi  di
legittimita' costituzionale che si ritiene di dover  sottoporre  alla
Corte costituzionale. 
    8. Venendo, a questo punto, alla non manifesta infondatezza delle
questioni, il Collegio osserva quanto segue. 
    8.1. Con la sentenza n. 11347 del  2014,  passata  in  giudicato,
questo  Tribunale  amministrativo  ha  escluso,  come  sopra   detto,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 636,  della  legge
n. 147 del 2013, nel suo originario tenore. 
    Successivamente alla suddetta sentenza, un gruppo di operatori ha
sottoposto  a  questo  Tribunale  amministrativo  la   questione   di
legittimita' costituzionale della medesima disposizione normativa,  a
seguito delle modificazioni apportatevi dall'art. 1, comma 934, della
legge n. 208 del 2015. La causa  e'  stata  trattenuta  in  decisione
nella stessa udienza di trattazione del presente giudizio e  definita
anch'essa con una sentenza di rigetto. 
    8.2.  Il  Collegio  e'  tuttavia  dell'avviso  che  le  ulteriori
modifiche dell'art. 1,  comma  636,  della  legge  n.  147  del  2013
introdotte dall'art. 1, comma 1047, della legge n. 205  del  2017,  a
differenza  delle  precedenti,  abbiano   determinato   l'alterazione
dell'intrinseca  ragion  d'essere  del  regime  di  proroga  tecnica,
inducendo a questo punto a dubitare della legittimita' costituzionale
delle innovazioni apportate alla relativa disciplina. 
    8.3. Deve infatti osservarsi che  l'originaria  previsione  della
legge n. 147 del 2013, introducendo  il  regime  di  proroga  tecnica
delle concessioni, ha previsto bensi' l'onerosita' di tale regime, ma
cio' ha fatto: 
        (i) fissando l'importo  dovuto  mensilmente  da  parte  degli
operatori  titolari   di   concessioni   scadute   che   intendessero
partecipare al bando di gara per la riattribuzione della  concessione
in una somma (2.800,00 euro) che era stata determinata sulla base  di
precise valutazioni di sostenibilita', in modo da incidere in  misura
pari al 3 per cento dell'utile lordo ricavato  dalla  raccolta  media
per sala nell'anno 2012, come risulta dalla  sentenza  n.  11347  del
2014 di questo Tribunale amministrativo; 
        (ii) prevedendo  una  durata  limitatissima  del  periodo  di
proroga tecnica, in quanto la disposizione originaria  stabiliva  che
le concessioni in scadenza negli anni 2013 e  2014  dovessero  essere
riattribuite «nel corso dell'anno 2014». 
    8.4. Successivamente, la legge n. 208 del 2015  ha  innalzato  il
suddetto importo a 5.000,00 euro mensili, senza  tuttavia  indurre  a
dubitare della legittimita'  costituzionale  della  norma  risultante
all'esito delle modifiche, in quanto: 
        (i) il mero aumento dell'importo da versarsi  mensilmente  da
parte  degli  operatori,   pur   potendo   determinare   un'incidenza
sull'utile lordo dei gestori delle  sale  Bingo  superiore  a  quello
derivante dalla previsione originaria, non costituisce, di  per  se',
indice di arbitrarieta' o irragionevolezza della misura; 
        (ii) il termine finale del periodo di  proroga  tecnica,  pur
essendo  stato  differito,  risultava  tuttavia  contenuto  entro  un
termine  molto  ristretto  dall'entrata   in   vigore   della   nuova
disciplina, in quanto l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  avrebbe
dovuto procedere a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni del
gioco del Bingo «nel corso dell'anno 2016». 
    8.5.   Le   suddette   previsioni   hanno,   quindi,   introdotto
disposizioni dirette a un numero determinato di  operatori,  ma  cio'
hanno   fatto   in   modo   manifestamente   immune   da   dubbi   di
irragionevolezza,  anche  in  considerazione   dell'assegnazione   al
periodo di proroga tecnica di  una  durata  contenuta  entro  precise
scadenze temporali. Gli operatori sono stati messi in grado, percio',
di svolgere liberamente le proprie valutazioni al fine di  effettuare
razionalmente le conseguenti scelte economiche. 
    Deve, infatti, rimarcarsi  che  il  periodo  di  proroga  tecnica
consiste in una  situazione  transitoria  nella  quale,  per  ragioni
particolari, la legge stessa legittima la prosecuzione dell'attivita'
del titolare della concessione scaduta, in attesa che sia bandita  la
dovuta procedura selettiva. Nel caso del gioco del Bingo, il predetto
regime e' stato previsto,  in  via  transitoria,  per  l'esigenza  di
assicurare il riallineamento delle concessioni destinate  via  via  a
scadere nel corso di diverse successive annualita', ossia al fine  di
attribuire le concessioni scadute mediante un'unica procedura. 
    Il  regime  di  proroga  tecnica  conferisce  quindi  un'utilita'
economica ai concessionari uscenti, i quali  beneficiano,  in  attesa
delle  nuove  gare,  della  possibilita'  di  proseguire  la  propria
attivita', e cio' sulla base di una  propria  scelta  di  convenienza
economica.  Come  infatti,  evidenziato  nella  sentenza  di   questo
Tribunale amministrativo n. 11347 del 2014,  piu'  volte  richiamata,
«(...) sui concessionari non  grava  alcun  obbligo  in  ordine  alla
prosecuzione  dell'attivita'  concessoria,  e  (...)  se  pure   tale
prosecuzione, come assistita dall'estensione  della  garanzia  e  dal
pagamento  dei  corrispettivi  mensili,  costituisce  condizione   di
partecipazione alla gara per la riattribuzione delle concessioni,  e'
pur sempre rimessa alla libera scelta dei concessionari non avvalersi
della facolta' di proroga e partecipare  alle  gare  di  assegnazione
delle concessioni in veste di nuovi concessionari, secondo le proprie
scelte imprenditoriali e di convenienza». 
    La  ragionevolezza  del  regime  di  proroga  tecnica  e  la  sua
neutralita' rispetto alla liberta' di  iniziativa  economica  privata
riposa, pertanto, sulla temporaneita' di tale regime e sulla certezza
in ordine all'orizzonte temporale entro il quale  dovranno  svolgersi
le gare. Solo a queste condizioni, infatti,  gli  operatori  potranno
scegliere  consapevolmente  se  proseguire  nell'attivita',  versando
l'importo  stabilito  per  un  periodo  determinato,   al   fine   di
partecipare alla nuova gara quali gestori uscenti, ovvero se  cessare
l'attivita', potendo confidare nella possibilita' di partecipare alle
nuove gare entro una data prossima  e  comunque  collocata  entro  un
orizzonte predeterminato. 
    Ove, invece, la durata del regime  di  proroga  tecnica  non  sia
conoscibile da parte degli operatori, questi ultimi  non  disporranno
di alcun elemento  per  poter  svolgere  le  proprie  valutazioni  e,
quindi, non saranno in grado di  autodeterminarsi  nell'effettuazione
delle scelte conseguenti. 
    8.6. Proprio quest'ultima situazione risulta essersi determinata,
secondo l'avviso del Collegio, a seguito dell'entrata in vigore delle
modifiche apportate all'art. 1, comma 636, della  legge  n.  147  del
2013 dall'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017,  inducendo
a dubitare della compatibilita' di quest'ultima previsione  normativa
con gli articoli 3 e 41 della Costituzione. 
    8.7. Appare violato, anzitutto, l'art. 3 della  Costituzione,  in
quanto la disposizione in esame costituisce  una  legge-provvedimento
che sembra incidere  irragionevolmente  su  un  gruppo  di  operatori
economici precisamente determinato. 
    Da  un  lato,  infatti,  la  nuova  previsione  ha   incrementato
ulteriormente del cinquanta per cento - e  quindi  in  misura  niente
affatto trascurabile - l'importo dovuto dagli operatori in regime  di
proroga  tecnica  che  intendano  partecipare  alla   gara   per   la
riattribuzione delle concessioni,  senza  che  risulti  essere  stata
svolta alcuna indagine in ordine all'effettiva sostenibilita' di tale
onere e senza che l'importo stesso presenti alcuna  correlazione  con
la cifra da porre a base d'asta per le nuove gare  (ossia  350.000,00
euro, corrispondenti, in rapporto alla durata novennale prevista  per
le nuove concessioni, a un onere mensile di euro 3.240,74, e quindi a
una somma pari a meno della meta' di quella dovuta durante la proroga
tecnica). 
    Dall'altro  lato,  questo  aumento  si  accompagna  all'ulteriore
protrarsi del regime di proroga tecnica, gia' in corso dal  2013,  di
fatto senza una precisa delimitazione temporale. Se e' vero, infatti,
che la legge n. 205 del 2017 ha stabilito formalmente  che  l'Agenzia
dovesse procedere alla  gara  «entro  il  30  settembre  2018»,  deve
tuttavia osservarsi che l'indicazione  di  questo  termine  e'  valsa
anzitutto a «sanare» la circostanza che il regime di proroga  tecnica
si fosse gia' prolungato oltre il termine del  2016,  precedentemente
stabilito, proiettando ne ulteriormente in avanti la durata.  D'altro
canto, il nuovo termine fissato e' parso sin da subito inattendibile,
come la ricorrente non ha mancato di evidenziare nel ricorso,  atteso
che la ripetuta proroga delle  precedenti  scadenze  non  poteva  che
indurre gli operatori a dubitare  di  dover  confidare  sul  rispetto
della data da ultimo stabilita. 
    Tale previsione e'  stata,  del  resto,  puntualmente  confermata
dalla circostanza che, alla data in cui la causa e' stata  trattenuta
in decisione (7 novembre 2018),  nessuna  gara  fosse  stata  bandita
dall'Agenzia. 
    Da ultimo, la circostanza che il regime di  proroga  tecnica  sia
stato ormai svincolato da ogni precisa  scadenza  risulta  comprovata
dal fatto che la legge n. 145 del 2018 abbia incluso  nel  regime  di
proroga tecnica anche le  concessioni  in  scadenza  nell'anno  2019,
senza neppure modificare il termine per procedere alla gara,  che  e'
rimasto fissato nella data gia' trascorsa del 30 settembre 2018. 
    In questa situazione, il Collegio ritiene che,  come  anticipato,
gli operatori siano definitivamente  privati  della  possibilita'  di
svolgere precisi calcoli in ordine  alla  convenienza  economica  del
regime di proroga tecnica, la cui  durata  e'  ormai  sostanzialmente
indeterminata. Tali soggetti risultano essere stati incisi,  percio',
in modo che  appare  arbitrario  e  irragionevole  da  una  misura  -
l'innalzamento immotivato del  cinquanta  per  cento  del  versamento
dovuto mensilmente - senza avere alcuna possibilita' ne' di  influire
sulla durata del regime di  proroga  tecnica,  ne'  di  avere  alcuna
certezza in ordine alla cessazione di  tale  regime,  reputato  dalla
ricorrente eccessivamente oneroso in relazione all'attuale situazione
di mercato. 
    In questo contesto,  gli  operatori  non  sono  messi  in  grado,
inoltre, di valutare possibili  alternative  economiche,  poiche'  la
scelta di cessare l'attivita' li esporrebbe, di fatto, all'espulsione
dal mercato a tempo indeterminato, stante l'assenza  di  certezze  in
ordine all'avvio della nuova gara. 
    Da cio' i dubbi di irragionevolezza della misura. 
    8.8. Per analoghe ragioni, appare violato anche l'art.  41  della
Costituzione, atteso che la liberta' di iniziativa economica  privata
e' da  ritenere  compromessa  a  causa  dell'impossibilita'  per  gli
operatori di compiere consapevolmente le proprie  scelte  economiche,
rimanendo essi soggetti di fatto a  un  regime  che  reputano  troppo
gravoso, cui tuttavia non possono realmente  sottrarsi,  non  essendo
dato stabilire quando potranno eventualmente rientrare nel mercato, a
seguito della partecipazione alla nuova gara. 
    9.  Per  tutte  le  ragioni  esposte,  questo  Tribunale  ritiene
rilevanti e non manifestatamente  infondate  le  questioni  attinenti
alla compatibilita' con  gli  articoli  3  e  41  della  Costituzione
dell'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha
modificato l'art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
nella parte in cui il suddetto comma 1047, alla lettera  a),  dispone
che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda alla  gara  per  la
riattribuzione delle concessioni del gioco del  Bingo  «entro  il  30
settembre 2018» e,  al  contempo,  alla  lettera  b),  eleva  a  euro
7.500,00 e a euro 3.500,00 gli  importi  precedentemente  fissati  in
euro 5.000,00 ed euro 2.500,00 dall'art. 1, comma  636,  lettera  c),
della legge n. 147 del 2013, nel tenore  risultante  dalle  modifiche
apportatevi dall'art. 1, comma 934, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208. 
    Conseguentemente,  dispone  la  sospensione  del  giudizio  e  la
rimessione delle predette questioni  alla  Corte  costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Seconda)  rimette  alla  Corte   costituzionale   le   questioni   di
legittimita'  costituzionale  illustrate  in  motivazione,   relative
all'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che  ha
modificato l'art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
    Dispone, conseguentemente, la sospensione del giudizio. 
    Manda alla Segreteria della  Sezione  tutti  gli  adempimenti  di
competenza, e in particolare la  notifica  della  presente  ordinanza
alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' la comunicazione ai Presidenti della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica. 
      Cosi' deciso in Roma nelle camere di  consiglio  dei  giorni  7
novembre 2018 e 6 marzo 2019, con l'intervento dei magistrati: 
        Antonino Savo Amodio, Presidente; 
        Rita Tricarico, consigliere; 
        Floriana Venera Di Mauro, primo referendario, estensore. 
 
                     Il Presidente: Savo Amodio 
 
 
                                                L'estensore: Di Mauro