AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Betaistina EG» (19A04592) 
(GU n.164 del 15-7-2019)

 
      Estratto determina AAM/AIC n. 127/2019 del 25 giugno 2019 
 
    Procedura europea: PT/H/1814/001-003/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
BETAISTINA EG nella forma e confezioni,  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare AIC: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in
via Pavia, 6 - 20136 Milano codice fiscale 12432150154. 
    Confezioni: 
      «8 mg compresse» 20 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008013 (in base 10) 1CW1QF (in base 32); 
      «8 mg compresse» 30 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008025 (in base 10) 1CW1QT (in base 32); 
      «8 mg compresse» 50 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008037 (in base 10) 1CW1R5 (in base 32); 
      «8 mg compresse» 60 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008049 (in base 10) 1CW1RK (in base 32); 
      «8 mg compresse» 100 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008052 (in base 101CW1RN) (in base 32); 
      «16 mg compresse» 20 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008064 (in base 10) 1CW1S0 (in base 32); 
      «16 mg compresse» 30 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008076 (in base 10) 1CW1SD (in base 32); 
      «16 mg compresse» 50 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008088 (in base 10) 1CW1SS (in base 32); 
      «16 mg compresse» 60 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008090 (in base 10) 1CW1SU (in base 32); 
      «16 mg compresse» 100 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008102 (in base 10) 1CW1T6 (in base 32); 
      «24 mg compresse» 20 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008114 (in base 10) 1CW1TL (in base 32); 
      «24 mg compresse» 30 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008126 (in base 10) 1CW1TY (in base 32); 
      «24 mg compresse» 50 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008138 (in base 10) 1CW1UB (in base 32); 
      «24 mg compresse» 60 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008140 (in base 10) 1CW1UD (in base 32); 
      «24 mg compresse» 100 compresse in blister Pa/AI/Pvc/AI 
      AIC n. 046008153 (in base 10) 1CW1UT (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Forma farmaceutica: compressa. 
    Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non
richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
    Composizione: 
      Principio Attivo: 
        ogni compressa contiene 8 mg di betaistina di cloridrato. 
        ogni compressa contiene 16 mg di betaistina di cloridrato. 
        ogni compressa contiene 24 mg di betaistina di cloridrato. 
      Eccipienti: 
        cellulosa     microcristallina,     mannitolo,      povidone,
crospovidone, acido citrico anidro, silice colloidale anidra,  talco,
acido stearico. 
    Responsabile del  rilascio  dei  lotti:  Stada  Arzneimittel  AG,
Stadastrasse 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, Germania. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    La betaistina e' indicata per il trattamento  della  sindrome  di
Meniere, i cui sintomi possono includere vertigini, tinnito e perdita
dell'udito. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn) 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RR: medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve  darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e
tenere a disposizione la  traduzione  giurata  dei  testi  in  lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza  delle
disposizioni  sull'etichettatura  e  sul   foglio   illustrativo   si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC,  nei  casi  applicabili,   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto
di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se  il  principio  attivo  viene  inserito
nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco
EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea  dei  medicinali.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.