Avviso di rettifica alla legge regionale 13 marzo 2019, n. 4, concernente «Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori di intervento della Regione Basilicata», pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Speciale - della Regione Basilicata n. 14 del 21 marzo 2019.(GU n.29 del 20-7-2019)
Avendo riscontrato alcuni errori materiali alla legge regionale 13 marzo 2019, n. 4 concernente «Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori di intervento della Regione Basilicata», pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 14 marzo 2019, numero Speciale, si pubblica il seguente avviso di rettifica: 1) Alla rubrica dell'art. 14 sono aggiunte le seguenti parole «ed al P.I.E.A.R.»; Al comma 2 dell'art. 14 dopo le parole «paragrafo 2.2.3.3.» aggiunta la seguente espressione: «dell'Appendice "A" del P.I.E.A.R., approvato con la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1,» Pertanto, il testo dell'art. 14 risulta essere il seguente: Articolo 14 Modifiche all'art. 14 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 ed al P.I.E.A.R. 1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 e' aggiunto il seguente comma: "6. Il termine di inizio dei lavori di costruzione stabilito nel provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 puo' essere prorogato, su richiesta motivata del titolare presentata prima del termine previsto, due sole volte per un periodo massimo di due anni decorrenti dalla data di scadenza per motivi non imputabili alla volonta' del titolare o nel caso l'impianto non abbia ottenuto gli incentivi statali previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.". 2. Al paragrafo 2.2.3.3. dell'Appendice "A" del P.I.E.A.R., approvato con la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Utilizzo di moduli fotovoltaici costruiti in data non anteriore a 2 anni rispetto alla data di installazione; e' consentito il riutilizzo di moduli fotovoltaici provenienti da altri impianti autorizzati e realizzati in Regione, purche' soddisfino la condizione di cui al punto 2. 2) L'articolo 1 e l'articolo 20 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 4 "Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori di intervento della Regione Basilicata" sono ripetuti e contengono la medesima disposizione, per cui l'art. 20 e' da intendersi una mera duplicazione e va cancellato. Conseguentemente la numerazione degli articoli successivi e rideterminata e risulta essere la seguente: Articolo 20 Modifica dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 20 della L.R. 20 agosto 2018 n. 20 Articolo 21 Abrogazione comma 1, lettera e) dell'art. 6 della L.R. 30 novembre 2018, n. 46 Articolo 22 Modifica del punto 1.2 dell'Allegato "A" della L.R. 16 novembre 2018, n. 35 Articolo 23 Potenziamento dei Centri per Pimpiego Articolo 24 Disposizioni di modifica della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 Articolo 25 Variazione at Piano di Dimensionamento scolastico Articolo 26 Procedure di cui alla legge regionale n. 38/1997 Articolo 27 Strutture socio-sanitarie Articolo 28 Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore