N. 181 SENTENZA 5 giugno - 16 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Demanio stradale - Concessioni autostradali - Sospensione  temporanea
  dell'obbligo per la societa' concessionaria delle autostrade A24  e
  A25 di pagare le rate annuali del corrispettivo  della  concessione
  relative al 2015  e  al  2016,  con  rateizzazione  dell'importo  e
  differimento della sua corresponsione - Indicazione dell'ANAS  come
  soggetto al quale spettano sia le rate il cui termine di  pagamento
  e' stato differito sia le altre rate successive. 
- Decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in
  materia finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
  ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
  per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni,  nella  legge  21
  giugno 2017, n. 96 - art. 52-quinquies. 
-   
(GU n.30 del 24-7-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel   giudizio   di   legittimita'    costituzionale    dell'art.
52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50  (Disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,  in
legge 21 giugno 2017, n. 96, promosso dal Tribunale ordinario di Roma
nel procedimento vertente tra la Strada dei Parchi spa e l'ANAS spa e
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con ordinanza  del  7
settembre 2018, iscritta al n. 174  del  registro  ordinanze  2018  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  49,  prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visti gli atti di costituzione dell'ANAS spa e della  Strada  dei
Parchi spa, quest'ultima fuori termine; 
    udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore
Giovanni Amoroso; 
    uditi gli avvocati Massimo Luciani per la Strada dei Parchi spa e
Maria Cristina Costi e Maria Stefania Masini per l'ANAS spa. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 7 settembre 2018, il Tribunale ordinario di
Roma - nel procedimento civile promosso  dalla  societa'  Strada  dei
Parchi spa contro ANAS spa e il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti - ha sollevato  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 52-quinquies  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50
(Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per   lo   sviluppo),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, per  contrasto  con
gli artt. 1, 3, 24, 77, secondo  comma,  e  101  della  Costituzione,
nella parte in cui prevede la spettanza  all'ANAS  spa  (di  seguito:
ANAS) delle «rate del corrispettivo della concessione di cui all'art.
3, lettera c), della vigente Convenzione  stipulata  il  18  novembre
2009» relativa alle autostrade A24 e A25. 
    Il giudice premette  di  dover  decidere  sull'opposizione  a  un
decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da ANAS per conseguire  dalla
concessionaria Strada dei Parchi spa (di seguito: Strada dei  Parchi)
il pagamento del corrispettivo della  concessione  per  l'anno  2015,
nell'importo  complessivo  di  euro  60.696.969,16  oltre   interessi
moratori. 
    Riferisce il Tribunale che, secondo la societa' opponente, l'ANAS
non sarebbe legittimata a ricevere  il  pagamento,  in  quanto  unico
titolare del credito e'  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti (di seguito: MIT) al quale, a far data dal 1° ottobre  2012
- per effetto del combinato  disposto  dell'art.  36,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,  nella
legge  15  luglio  2011,  n.  111;  dell'art.  11,   comma   5,   del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di  termini  previsti
da disposizioni legislative), convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 24 febbraio 2012, n. 14; e dell'art. 25  del  decreto-legge  21
giugno  2013,  n.  69   (Disposizioni   urgenti   per   il   rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge  9  agosto
2013,  n.  98  -  sono  state  trasferite  le  funzioni,  nonche'  le
situazioni debitorie e creditorie gia' facenti capo ad ANAS. 
    Tuttavia, prima dell'udienza fissata per  la  precisazione  delle
conclusioni, e' entrato in vigore l'art. 52-quinquies del d.l. n.  50
del 2017, come modificato, che ha previsto non solo  il  differimento
del pagamento delle rate del corrispettivo della concessione del 2015
e del 2016, ma anche la spettanza del credito ad ANAS. 
    Tale disposizione - secondo il Tribunale rimettente -  ha  mutato
significativamente,  in  corso  di  causa,  il  quadro  normativo  di
riferimento. 
    La disposizione censurata, infatti, onde  consentire  l'immediato
avvio dei lavori di messa in sicurezza delle autostrade  A24  e  A25,
stabilisce  -  nelle  more  della  definizione  degli  strumenti   di
pianificazione   tecnica   ed    economica    dell'intero    impianto
infrastrutturale e previa presentazione di un piano di convalida  per
interventi urgenti da  parte  del  concessionario  -  la  sospensione
temporanea dell'obbligo di versare le rate  del  corrispettivo  della
concessione con rateizzazione del relativo importo e il  differimento
della corresponsione al 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029  e
2030; prevede, inoltre,  la  spettanza  ad  ANAS  del  pagamento  del
corrispettivo. 
    Orbene, alla luce di tale  sopravvenienza,  prosegue  il  giudice
rimettente, l'ANAS ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo e la
condanna condizionata della controparte al pagamento  della  rata  di
corrispettivo in questione alle nuove scadenze indicate  dalla  norma
sopravvenuta. 
    Il Tribunale rimettente, ritenuta  allo  stato  inammissibile  la
richiesta  di  condanna  condizionata,  dubita   della   legittimita'
costituzionale di questa sostituzione ex lege di ANAS nel credito del
MIT. 
    Quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice a  quo  afferma
di dover fare applicazione della disposizione  censurata  perche'  la
questione relativa alla titolarita' del credito  costituisce  l'unico
motivo di opposizione al decreto ingiuntivo. 
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  Tribunale,   con
riferimento alla prospettata violazione dell'art. 77, secondo  comma,
Cost., osserva che la previsione relativa alla titolarita' delle rate
del corrispettivo della concessione costituisce «una disposizione del
tutto nuova rispetto a quella dell'originario decreto-legge, [...] in
"evidente e manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione" [...]
sia  con  l'oggetto  del  medesimo  nuovo  art.  52-quinquies,  quale
palesato  dalla  relativa  rubrica  -  "Sicurezza  antisismica  delle
autostrade A24 e A25" -, sia con la ratio ed il contenuto  precettivo
della sua restante parte, risultando, anzi, addirittura in  contrasto
con essi». 
    In riferimento, poi,  agli  artt.  1,  3,  24  e  101  Cost.,  il
Tribunale ravvisa un uso improprio del potere  legislativo  da  parte
del  legislatore  il   quale   avrebbe   agevolato,   attraverso   il
procedimento di conversione  della  decretazione  d'urgenza,  l'ANAS,
finanziariamente  riconducibile  allo  Stato  soggetto,  influenzando
cosi' la controversia in corso. 
    Secondo il rimettente, la disposizione censurata  «da  un  canto,
investe un singolo determinato  negozio  tra  parti  determinate,  in
pendenza di una pluralita' di giudizi  in  cui  in  contestazione  e'
proprio  il  pagamento  di  parte  delle  rate  di  corrispettivo  di
concessione cui essa si riferisce, dall'altro impone  ope  legis  una
decisione viceversa gia' affidata  all'organo  giurisdizionale  e  da
quest'ultimo gia' risolta  in  senso  diverso».  In  tal  modo,  essa
confligge con il principio della separazione dei  poteri  e  lede  le
prerogative  della  giurisdizione  e  il  principio  di  uguaglianza;
inoltre non e' in sintonia con il carattere generale e  astratto  che
deve connotare la funzione normativa, non preordinata a  disciplinare
singoli  rapporti.  Vengono,  cioe',   modificate   regole   pattizie
attraverso una norma-provvedimento che invade una sfera che, per  sua
natura, dovrebbe restare affidata alla libera autonomia dei  soggetti
gia' parte della convenzione. 
    2.- Con atto del 28 dicembre 2018, depositato in pari data, si e'
costituita   in    giudizio    ANAS    sostenendo    innanzi    tutto
l'inammissibilita' delle questioni sollevate dal Tribunale  di  Roma,
per difetto di rilevanza della norma nel giudizio  a  quo.  La  parte
assume che l'intera disciplina prevista  dall'art.  52-quinquies  del
d.l. n. 50 del 2017 sarebbe inapplicabile per carenza del presupposto
integrato dalla tempestiva presentazione,  da  parte  della  societa'
concessionaria, di un piano  di  convalida  per  interventi  urgenti,
circostanza che, nella specie, secondo quanto riferito  dallo  stesso
giudice rimettente, e' rimasta pacificamente indimostrata. 
    Nel merito comunque le questioni sarebbero infondate. 
    La prospettata violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.  non
sussisterebbe in quanto l'intervento  del  legislatore  e'  correlato
alla necessita' di  predisporre  in  tempi  rapidi  misure  idonee  a
fronteggiare le esigenze di messa in sicurezza delle autostrade A24 e
A25. 
    Quanto alla asserita violazione degli artt. 1 e 3  Cost.,  l'ANAS
rileva che il rimettente non ha indicato le ragioni a sostegno  delle
censure. 
    Circa il contrasto con gli artt. 24 e 101 Cost.,  la  parte  nega
che la disposizione censurata possa aver dato luogo a un'interferenza
con il potere giurisdizionale. 
    Ne' sarebbe fondata la censura basata sulla qualificazione  della
disposizione come norma-provvedimento. Infatti, alla luce del  quadro
normativo che regola i rapporti tra il MIT e l'ANAS nella qualita', a
sua  volta,  di  concessionaria  del  Ministero  concedente,   emerge
chiaramente che con l'art. 52-quinquies del d.l. n. 50  del  2017  il
legislatore e' intervenuto non gia' sul rapporto tra  i  soggetti  in
lite, bensi' «per fare chiarezza in  ordine  ai  rapporti  finanziari
derivanti dalla concessione» e garantire, al  contempo,  l'esecuzione
di interventi urgenti assicurando al concessionario delle  autostrade
A24 e A25 l'immediata disponibilita' di risorse economiche. 
    3.- Con atto depositato fuori termine il 1°  marzo  2019,  si  e'
costituita in giudizio la societa' Strada dei Parchi. 
    Il  deposito  fuori  termine  dell'atto  in  questione  rende  la
costituzione   inammissibile,   come   dichiarato    con    ordinanza
dibattimentale. 
    4.- Con memoria del 14 maggio  2019,  depositata  in  pari  data,
l'ANAS ha ribadito le proprie difese. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 7 settembre 2018, il Tribunale ordinario di
Roma - nel procedimento civile promosso  dalla  societa'  Strada  dei
Parchi spa contro ANAS spa e Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - ha sollevato  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 52-quinquies  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50
(Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per   lo   sviluppo),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, per  contrasto  con
gli artt. 1, 3, 24, 77, secondo  comma,  e  101  della  Costituzione,
nella parte in cui prevede la spettanza  all'ANAS  spa  (di  seguito:
ANAS) delle «rate del corrispettivo della concessione di cui all'art.
3, lettera c), della vigente Convenzione  stipulata  il  18  novembre
2009» relativa alle autostrade A24 e A25. 
    In particolare, la disposizione censurata,  rubricata  «Sicurezza
antisismica delle  autostrade  A24  e  A25»  e  inserita  nel  citato
decreto-legge  dalla  legge  di  conversione,  cosi'  dispone:   «Nel
rispetto delle previsioni di cui all'articolo  1,  comma  183,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto  conto  della  necessita'  e
urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e  A25,
nelle  more  della  definizione  degli  strumenti  di  pianificazione
tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo
del  concessionario  di  versare  le  rate  del  corrispettivo  della
concessione  di  cui  all'articolo  3,  lettera  c),  della   vigente
Convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015  e
2016, ciascuna  dell'importo  di  euro  55.860.000  comprendente  gli
interessi di dilazione, e' sospeso, previa presentazione di un  piano
di convalida per interventi urgenti,  presentato  dal  concessionario
entro venti giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui  al
presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel  medesimo  decreto
sono altresi' definite le  modalita'  di  attuazione  della  presente
disposizione, nonche' la regolazione di  detto  periodo  transitorio.
Tale importo e' destinato all'immediato avvio dei lavori di messa  in
sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25.  Il  concessionario
effettua  il  versamento  all'ANAS  S.p.a.  delle  rate  sospese  del
corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.a.,
per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo
di ciascuno  degli  anni  2028,  2029  e  2030,  ognuna  delle  quali
dell'importo di euro 37.240.000  con  maggiorazione  degli  interessi
maturati  calcolati  al  tasso  legale.  Restano  altresi'  ferme  le
scadenze di  tutte  le  restanti  rate  del  corrispettivo  spettante
all'ANAS S.p.a.». 
    2.- Con riguardo a tale disposizione, gia' oggetto di giudizio di
costituzionalita' in via principale promosso dalla Regione Abruzzo in
riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e sesto  comma,  Cost.,  questa
Corte, nella sentenza n. 128 del 2018, ha avuto modo di rilevare  che
essa si  inserisce  nel  contesto  di  disposizioni  urgenti  recanti
interventi per le zone  colpite  da  eventi  sismici  e  riguarda  in
particolare la sicurezza delle autostrade  A24  e  A25,  classificate
come opere strategiche per finalita' di protezione civile dal decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento   della
protezione civile, 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative  dell'art.
2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  recante  «Primi  elementi  in
materia di  criteri  generali  per  la  classificazione  sismica  del
territorio nazionale e di normative tecniche per  le  costruzioni  in
zona sismica»). 
    In precedenza, il legislatore statale - art. 1, comma 183,  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita'  2013)»  -  proprio   per   rispondere   all'esigenza   di
adeguamento delle due autostrade suddette alla normativa  vigente  in
materia di protezione da  rischio  sismico,  aveva  previsto  che  il
Governo  avrebbe  rinegoziato  con  la  societa'  concessionaria   le
condizioni della concessione. 
    In  linea  di  continuita'  con  tale  iniziale  intervento,   la
disposizione, attualmente  censurata  dal  Tribunale  rimettente,  ha
configurato  un  singolare   meccanismo   finanziario   di   sostegno
dell'onere  economico  di  immediati  interventi   qualificati   come
«urgenti». Si prevede, infatti, la sospensione  dell'obbligo  per  la
societa' concessionaria di pagare la rata annuale  del  corrispettivo
della concessione  per  il  2015  e  il  2016  per  complessivi  euro
111.720.000;  importo  questo  che,   quand'anche   non   costituisca
l'erogazione di un finanziamento, ma rappresenti solo un (temporaneo)
risparmio di spesa, deve considerarsi destinato «all'immediato  avvio
dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade  A24  e
A25». Si tratta non gia' di una remissione ex  lege  del  debito,  ma
solo di un differimento della data di esigibilita'  del  credito:  la
societa' concessionaria rimane obbligata a versare tale importo ed e'
tenuta a pagarlo ad ANAS in tre rate,  ognuna  dell'importo  di  euro
37.240.000, con scadenza al 31 marzo di  ciascuno  degli  anni  2028,
2029 e 2030, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati  al
tasso legale. La stessa disposizione  ha  invece  lasciato  ferme  le
scadenze di tutte  le  restanti  rate  del  corrispettivo,  anch'esse
previste  come  spettanti  ad  ANAS  e   non   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti (di seguito: MIT). 
    La sospensione del  pagamento  delle  due  rate,  prevista  dalla
disposizione impugnata, rappresentava comunque  solo  una  parte  del
finanziamento  degli  interventi  urgenti   e   necessitava   di   un
completamento della manovra. 
    Il legislatore e',  infatti,  intervenuto  nuovamente  nel  corso
dello stesso anno (2017) per integrare il finanziamento dei lavori di
messa in sicurezza sismica delle due autostrade.  L'art.  16-bis  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91  (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita economica nel Mezzogiorno), convertito,  con  modificazioni,
nella legge 3 agosto 2017, n. 123, ha previsto che  per  lo  sviluppo
dei territori delle Regioni Abruzzo e Lazio e al fine  di  consentire
l'immediata esecuzione degli interventi  di  ripristino  e  messa  in
sicurezza  sulla  tratta  autostradale  A24  e  A25  che  si  rendono
necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009,  del  2016  e
del 2017, e' autorizzato un contributo di  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli  anni  dal  2021  al  2025  a  favore  della  societa'
concessionaria Strada dei Parchi spa (di seguito: Strada dei Parchi);
disposizione poi integrata dall'art. 1, comma  725,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2018-2020)
che  ha  specificato  ulteriormente  i  termini  di  erogazione   del
contributo. 
    E' nel contesto di questa ampia manovra per il finanziamento  dei
lavori di  messa  in  sicurezza  delle  autostrade  suddette  che  si
inserisce la disposizione censurata. 
    3.- A fronte di questo piu' ampio  e  complesso  contenuto  della
disposizione censurata, va innanzi tutto individuato l'oggetto,  piu'
limitato, dell'ordinanza di rimessione. 
    Il Tribunale rimettente, che e'  chiamato  a  pronunciarsi  sulla
debenza, o no, della rata per l'anno  2015  del  corrispettivo  della
concessione, oggetto del decreto ingiuntivo  chiesto  e  ottenuto  da
ANAS e opposto dalla societa' con atto di citazione notificato sia ad
ANAS, sia al MIT, non si interroga in ordine  alla  legittimita'  del
differimento ex lege del termine  di  adempimento.  Cio'  perche'  ha
respinto sia l'istanza della  Strada  dei  Parchi  di  rimessione  in
termini per provare l'adozione del piano di convalida  di  interventi
urgenti,  cui  era  condizionato  il  differimento  del  termine   di
adempimento, sia quella di riunione ad altro giudizio,  pendente  tra
le stesse parti innanzi al medesimo Tribunale, in cui  tale  prova  -
secondo la societa' opponente - era stata offerta. Simmetricamente ha
ritenuto, allo stato, «inammissibile» (e «verosimilmente  infondata»)
la domanda di ANAS di condanna della societa' al pagamento della rata
del 2015 alla scadenza del nuovo termine di adempimento fissato dalla
disposizione censurata (31 marzo 2028, in parte, e per il residuo, 31
marzo 2029). 
    Ne', per la stessa ragione, sarebbe configurabile - ad avviso del
Tribunale - alcuna cessazione della materia del  contendere,  secondo
la sollecitazione in tal senso fatta dalla difesa  della  Strada  dei
Parchi   nel   giudizio   principale,   in   ordine   all'adempimento
dell'obbligazione di pagamento della rata per il 2015  all'originaria
data di adempimento - quella  presa  in  considerazione  dal  decreto
ingiuntivo opposto - proprio perche' doveva escludersi,  allo  stato,
che la societa' potesse beneficiare del differimento ex lege di  tale
termine di adempimento in mancanza della prova di aver presentato  il
piano di convalida per interventi urgenti. 
    Tale differimento e' quindi fuori dall'oggetto dell'ordinanza  di
rimessione che e' focalizzata esclusivamente  sull'indicazione  -  ex
lege, secondo il rimettente - dell'ANAS come soggetto a cui spetta il
pagamento della rata del 2015 del  corrispettivo  della  concessione,
pattuito nella sopraindicata convenzione  del  2009,  ove  anche  non
operasse il differimento del termine di adempimento. 
    In effetti, la disposizione censurata  non  prevede  soltanto  il
differimento del termine di adempimento delle rate 2015  e  2016  del
corrispettivo  della  concessione   nel   complesso   meccanismo   di
finanziamento dei lavori  di  messa  in  sicurezza  delle  autostrade
suddette. Come correttamente osserva il Tribunale rimettente,  vi  e'
anche  un  dato  normativo  ulteriore,  pur  strettamente  legato  al
meccanismo di finanziamento dei lavori suddetti. E'  indicata  l'ANAS
come soggetto a cui «spettano» sia gli importi delle due rate (2015 e
2016) il cui termine di pagamento viene differito  di  oltre  tredici
anni, sia gli importi delle rate ulteriori, ossia quelle in  scadenza
nel 2017 e successivamente. 
    Le  censure  si  appuntano  proprio  su  questo  elemento   della
fattispecie della disposizione censurata. Il giudice  rimettente  non
ha dubbi di legittimita' costituzionale in ordine  al  meccanismo  di
differimento delle rate in scadenza nel  2015  e  nel  2016,  e  anzi
ritiene che, allo stato (in mancanza della prova del presupposto), la
societa' opponente non possa beneficiare  di  tale  differimento,  ma
censura  la  norma  nella  parte  in  cui  avrebbe  sostituito,  come
destinatario del pagamento in particolare della rata del 2015, l'ANAS
all'effettivo creditore che - secondo il Tribunale - sarebbe stato il
MIT alla stregua della disciplina previgente. 
    Cio' perche'  dopo  la  stipulazione  della  convenzione  del  18
novembre 2009 tra ANAS e la societa'  concessionaria  e'  intervenuto
dapprima il legislatore prevedendo l'istituzione, a decorrere dal  1°
gennaio  2012,  dell'Agenzia  per  le   infrastrutture   stradali   e
autostradali e il suo subentro entro il 30  settembre  2012  ad  ANAS
nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa
data (art. 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  recante
«Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria»,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011,  n.  111).
Successivamente l'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216
(Proroga  di   termini   previsti   da   disposizioni   legislative),
convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
ha contemplato  la  soppressione  dell'Agenzia  in  caso  di  mancata
adozione dello statuto della stessa entro la data  del  30  settembre
2012 e il trasferimento al MIT, a  decorrere  dal  1°  ottobre  dello
stesso anno, dei compiti gia' attribuiti all'Agenzia. 
    Infine, l'art.  25  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto  2013,  n.  98,  ha  previsto  il
versamento  direttamente  al  bilancio  dello  Stato  dei  canoni  di
concessione  del  sedime  autostradale  a  carico  dei  concessionari
stradali a partire al 1° ottobre 2012. 
    4.- Operata questa delimitazione delle  questioni  dell'ordinanza
di rimessione, va poi rigettata, in via preliminare,  l'eccezione  di
inammissibilita' sollevata dalla difesa di  ANAS,  che  sostiene  non
essere la disposizione censurata applicabile nel giudizio a  quo  per
carenza del presupposto costituito dalla tempestiva presentazione, da
parte della societa' concessionaria, di un  piano  di  convalida  per
interventi urgenti; circostanza che,  nella  specie,  secondo  quanto
riferito dallo stesso  giudice  rimettente,  e'  rimasta  allo  stato
indimostrata. 
    E' vero che e' lo stesso Tribunale a ritenere che la disposizione
censurata, nella parte in cui prevede il differimento  del  pagamento
della rata del  2015,  non  troverebbe  applicazione,  perche'  manca
ancora la prova che la Strada dei Parchi abbia depositato il piano di
convalida  per  interventi  urgenti,  previsto   dalla   disposizione
censurata  come  condizione  per  il  differimento  del  termine   di
adempimento. 
    Tuttavia, il  giudice  rimettente  ritiene  che  la  disposizione
censurata esprima  anche  un  altro  contenuto:  indica  l'ANAS  come
legittimata in generale - e non gia' solo limitatamente alle due rate
sospese e a quelle successive - a ricevere il pagamento. 
    E' questa una deduzione plausibile, fatta dal  Tribunale  in  via
interpretativa, che  soddisfa  il  requisito  della  rilevanza  delle
questioni di legittimita' costituzionale. 
    Inoltre - aggiunge il Tribunale - l'ammissibilita', esclusa  allo
stato, della domanda di ANAS di condanna  della  citata  societa'  al
pagamento della rata 2015 alla scadenza del nuovo  termine  differito
al 2028 e al 2029, sarebbe essa stessa condizionata dall'esito  della
valutazione di costituzionalita' perche', ove  fossero  ritenute  non
fondate  le  questioni  di  costituzionalita',  cio'   «consentirebbe
proprio la richiesta condanna condizionata». 
    Anche  sotto   questo   profilo   le   sollevate   questioni   di
costituzionalita' sono rilevanti e quindi ammissibili. 
    5.-  E'  invece  manifestamente  inammissibile  la  questione  di
legittimita' costituzionale  sollevata  con  riferimento  all'art.  1
Cost., per assoluta mancanza di motivazione. 
    L'ordinanza svolge cumulativamente le argomentazioni  a  sostegno
della censura di legittimita'  costituzionale  con  riferimento  agli
artt. 1, 3, 24 e 101 Cost., ma nessuna di esse ha alcuna connessione,
nemmeno indiretta o riflessa, con  l'art.  1  Cost.,  ne'  quanto  al
lavoro su cui e' fondata la Repubblica, ne' quanto al principio della
sovranita' popolare, entrambi estranei ai temi dibattuti nel giudizio
a quo. 
    6.- Nel merito, le questioni sollevate con  riferimento  a  tutti
gli altri evocati parametri non sono fondate. 
    7.-  Non  e'  fondata  la  questione  sollevata  con  riferimento
all'art. 77, secondo comma, Cost. 
    La disposizione censurata, inserita dalla legge di conversione n.
96 del 2017 del d.l. n. 50 del 2017, sarebbe - secondo  il  Tribunale
rimettente  -  una  norma   spuria,   estranea   al   contenuto   del
decreto-legge e alle  ragioni  di  urgenza  e  necessita'  che  hanno
legittimato quest'ultimo. 
    E' vero - e va ribadito - che «[l]a legge  di  conversione  [...]
rappresenta una legge "funzionalizzata e specializzata" che non  puo'
aprirsi  a  qualsiasi  contenuto  ulteriore,  anche   nel   caso   di
provvedimenti governativi ab origine eterogenei (ordinanza n. 34  del
2013), ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle
originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di
vista funzionale e finalistico» (sentenza n. 32 del 2014). 
    Ma questa Corte ha anche precisato che  la  violazione  dell'art.
77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneita' si determina solo
quando  le  disposizioni  aggiunte  siano  totalmente  «estranee»   o
addirittura «intruse», cioe' tali da interrompere  ogni  correlazione
tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n.  251  del
2014). 
    Solo  la  palese  «estraneita'  delle  norme  impugnate  rispetto
all'oggetto e alle finalita' del decreto-legge» (sentenza n.  22  del
2012)  o  la  «evidente  o  manifesta  mancanza  di  ogni  nesso   di
interrelazione  tra  le  disposizioni  incorporate  nella  legge   di
conversione e quelle dell'originario decreto-legge» (sentenza n.  154
del 2015) possono inficiare di per se' la legittimita' costituzionale
della norma introdotta con la legge di conversione. 
    Nella specie, il d.l. n. 50 del 2017 - sul  ritenuto  presupposto
della  «straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre  nuove
iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi  sismici
nell'anno 2016 e 2017» - ha previsto  vari  interventi  per  le  zone
colpite  dal  sisma.  La  disposizione  introdotta  dalla  legge   di
conversione (il censurato art.  52-quinquies)  riguarda  -  come  del
resto inequivocabilmente espresso dalla sua rubrica  -  la  sicurezza
antisismica  delle  autostrade  A24  e  A25.  Essa  quindi  -   lungi
dall'essere "totalmente estranea" o addirittura "intrusa"  -  e',  al
contrario, strettamente connessa alle ragioni di urgenza e necessita'
che hanno fondato l'adozione del decreto-legge. 
    Ne' tale connessione viene meno per il  fatto  che  il  Tribunale
rimettente abbia isolato  un  frammento  normativo,  censurandolo  di
illegittimita' costituzionale, costituito - come  sopra  precisato  -
dalla sola indicazione dell'ANAS come soggetto a cui spetta  la  rata
del corrispettivo della concessione, in particolare quella del 2015. 
    Il  differimento  del  termine  di  adempimento  di   tale   rata
apparteneva - come si e' gia' detto  -  al  complesso  meccanismo  di
finanziamento dei lavori di messa in sicurezza delle due  autostrade.
E quindi l'indicazione  del  soggetto  nei  confronti  del  quale  la
societa' avrebbe potuto adempiere la  sua  obbligazione  con  effetti
liberatori non era affatto estranea a tale meccanismo. 
    9.- Neppure sono fondate le questioni sollevate  con  riferimento
agli artt. 3, 24 e 101 Cost. 
    La censura portante che collega gli evocati  parametri,  sorretti
da una motivazione comune nell'ordinanza di rimessione, e' quella del
dedotto squilibrio che nel processo avrebbe  determinato,  quanto  al
contraddittorio  e  alla  posizione  delle  parti,  la   sopravvenuta
disposizione recata dall'art. 52-quinquies del d.l. n.  50  del  2017
nel prevedere che il credito per la rata del 2015  del  corrispettivo
della convenzione del 2009, il  cui  termine  di  adempimento  veniva
differito al 2028 e al 2029, spettava all'ANAS, cosi'  frustrando  la
tesi difensiva della societa' opponente  secondo  cui  creditore  era
invece il MIT. 
    Infatti, nel giudizio a quo, di opposizione a decreto ingiuntivo,
si  controverte  proprio  della  spettanza  della  rata   del   2015,
rivendicata dall'ANAS  e  contestata  dalla  Strada  dei  Parchi  che
sostiene, al contrario, essere il MIT il  vero  creditore,  al  quale
comunque e' stato notificato l'atto di opposizione della  societa'  e
del quale ANAS, e parimenti la  societa'  stessa,  hanno  chiesto  la
chiamata in causa (come confermato in  udienza  dal  difensore  della
parte costituita). 
    10.- La disposizione censurata contiene  una  norma-provvedimento
perche'  riguarda  non  gia'  le  concessioni  delle  autostrade   in
generale, ma una singola concessione - quella  avente  a  oggetto  le
autostrade A24 e A25 - e una determinata convenzione, quella  del  18
novembre 2009 stipulata tra ANAS, quale  concedente,  e  la  societa'
Strada dei Parchi, quale concessionaria. 
    La regola del differimento ex lege del pagamento delle  rate  del
2015 e del 2016 riguarda - e modifica - lo specifico contenuto  della
Convenzione;  cio'  che  qualifica  la  disposizione  censurata  come
norma-provvedimento. 
    La  fattispecie  della  legge  (o  norma)-provvedimento   ricorre
quando, con una previsione di contenuto particolare e  concreto,  una
legge o una sua singola disposizione incidono su un  numero  limitato
di destinatari (sentenza n. 24 del 2018) o finanche  su  una  singola
posizione giuridica (sentenza n. 231 del 2014). 
    Questa Corte ha in  proposito  costantemente  affermato  che  «la
natura di "norma-provvedimento" [...],  da  sola,  non  incide  sulla
legittimita' della disposizione» (sentenza n. 270 del 2010) e che  la
legittimita' costituzionale delle leggi-provvedimento - le quali  non
sono incompatibili «in se'  e  per  se',  con  l'assetto  dei  poteri
stabilito dalla Costituzione» (sentenza n. 85 del 2013) - deve essere
«valutata in relazione al loro specifico contenuto» (sentenze n.  275
del 2013, n. 154 del 2013 e n. 270 del 2010), «essenzialmente sotto i
profili della non arbitrarieta' e della  non  irragionevolezza  della
scelta del legislatore» (sentenza n. 288 del 2008). 
    La  norma-provvedimento  relativa  a  un   caso   specifico,   se
sopraggiunta nel corso di un giudizio tra le parti  nel  quale  trova
applicazione,   rischia,   potenzialmente,    di    squilibrare    il
contraddittorio  e  le  posizioni  da  esse  assunte   in   giudizio,
avvantaggiando in ipotesi  la  parte  pubblica,  con  violazione  del
principio di parita' delle armi nel processo (artt. 3 e 24  Cost.)  e
alterazione anche del canone del giusto  processo  (art.  111,  primo
comma,  Cost.);  parametro  quest'ultimo  che  pero'   il   Tribunale
rimettente non ha evocato, cosi' come non  ha  fatto  riferimento  al
diritto all'equo processo garantito dall'art. 6 della Convenzione per
la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4  agosto  1955,  n.  848.  Ma  il  principio  di
eguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale offrono comunque
garanzia  contro   indebite   intromissioni   del   legislatore   con
norme-provvedimento in leggi dello Stato che siano tali da  alterare,
in modo irragionevole e discriminatorio, l'esito del giudizio laddove
la parte pubblica avvantaggiata sia lo Stato o un ente o un  soggetto
riferibile all'Amministrazione dello Stato (ovvero  alla  Regione  in
caso di norma regionale). 
    11.- Nella specie, il dubbio di  costituzionalita'  espresso  dal
giudice rimettente si  pone  perche',  anche  se  il  MIT  (e  quindi
l'Amministrazione dello Stato) non  si  e'  costituito  in  giudizio,
comunque ANAS e' presente, come  parte  convenuta  e  resistente,  la
quale e' si' societa' per  azioni,  ma  ha  comunque  conservato  una
connotazione pubblicistica (ad esempio, ai fini della responsabilita'
contabile: Corte di cassazione, sezioni unite  civili,  ordinanza  16
luglio 2014, n. 16240) e quindi, in senso lato, e' riconducibile allo
Stato. 
    La norma-provvedimento,  sopravvenuta  nel  corso  del  giudizio,
prevede - come gia' rilevato - il differimento ex lege del termine di
adempimento  dell'obbligazione  avente  a   oggetto   la   rata   del
corrispettivo della concessione per il 2015 (oltre che di quella  per
il 2016). Pero' questo  differimento  da  una  parte  avvantaggia  la
societa' debitrice e semmai danneggia la  parte  pubblica  costituita
(nella specie, ANAS) che,  facendo  valere  l'originario  termine  di
adempimento  dell'obbligazione  prima  che  sopravvenisse  la   norma
censurata,  ha  resistito  inizialmente  all'opposizione  al  decreto
ingiuntivo proposta dalla societa', salvo poi chiedere  al  Tribunale
di modificare la domanda nella richiesta di condanna  della  societa'
opponente al pagamento della rata di corrispettivo in questione  alla
scadenza del  nuovo  termine  di  adempimento  previsto  dalla  norma
censurata  (fissato  nel  2028  e  2029).  Ma  soprattutto   la   non
irragionevolezza di questo intervento emerge  dalla  gia'  richiamata
necessita' di avviare rapidamente, in una situazione emergenziale,  i
lavori di messa in sicurezza delle  due  autostrade,  approntando  un
iniziale  meccanismo  di  loro  finanziamento   nei   termini   sopra
descritti. 
    Sotto  questo  profilo  la  norma,  sopravvenuta  nel  corso  del
giudizio, non e' diretta ad avvantaggiare la parte pubblica, ossia lo
Stato in senso lato, il quale, come legislatore statale,  tale  norma
ha introdotto. Essa persegue una finalita' ben diversa da  quella  di
condizionare od orientare l'esito del giudizio,  giacche'  e'  invece
diretta a finanziare in parte i lavori di messa  in  sicurezza  delle
due autostrade  assicurando,  nell'immediato,  al  concessionario  un
risparmio di spesa  con  l'ampio  differimento  (ultradecennale)  del
termine  di  adempimento  dell'obbligazione  avente  a   oggetto   il
pagamento di due rate del corrispettivo della concessione. 
    12.- In questa valutazione complessiva dell'effetto  della  norma
sopravvenuta sulla posizione delle parti in causa non  puo'  isolarsi
unicamente il contenuto censurato  dal  Tribunale  rimettente,  ossia
l'indicazione dell'ANAS come soggetto al quale spettano le due  rate,
il cui termine di pagamento e'  stato  differito,  e  le  altre  rate
successive. 
    Il  Tribunale  rimettente  ritiene,  secondo   un'interpretazione
plausibile ma contestata  dalla  difesa  dell'ANAS,  che  il  credito
avente a oggetto la rata di corrispettivo del 2015 - seppur sorto  in
favore di ANAS al momento della  stipula  della  Convenzione  del  18
novembre 2009 e benche' diverso dal canone di concessione  -  oggetto
questo si' di obbligazione periodica legata  all'utilizzo  nel  tempo
del bene dato in concessione, avrebbe non di meno subito una modifica
ex lege, quanto  al  lato  attivo  del  rapporto  obbligatorio.  Cio'
perche' in prosieguo era sopravvenuta, piu' in generale, una modifica
del  rapporto  concessorio  nel  senso  che  nella  posizione   della
(originaria) concessionaria ANAS era  subentrata  dapprima  l'Agenzia
per le infrastrutture stradali e autostradali e, dopo la soppressione
di quest'ultima, lo stesso MIT. 
    Ma da una parte questa  ipotizzata  modifica  ex  lege  del  lato
attivo del rapporto obbligatorio, quanto alle  rate  ancora  insolute
del corrispettivo della concessione, non altera significativamente la
posizione della societa' debitrice, a partire dal  1°  ottobre  2012,
data del subentro del MIT nel  rapporto  concessorio,  non  emergendo
dall'ordinanza di rimessione alcun interesse della societa' stessa  a
pagare  le  rate  del  corrispettivo  successive  a  tale  data  -  e
segnatamente quella in questione (del 2015) - al  MIT  piuttosto  che
all'ANAS. 
    D'altra parte, la norma censurata puo' essere  letta  in  termini
conservativi del rapporto obbligatorio.  Ove  il  credito  originario
dell'ANAS per il corrispettivo della concessione, rateizzato  con  la
previsione di plurimi termini di adempimento  secondo  un  piano  che
gia'   nella   Convenzione   regolava   il   pagamento   dell'importo
complessivo, fosse stato effettivamente trasferito ex lege al MIT  in
ragione  del  sopravvenuto  subentro  nel  rapporto  concessorio,  la
previsione a opera della norma censurata della persistente  spettanza
del credito all'ANAS potrebbe inquadrarsi  nell'istituto  civilistico
previsto dall'art. 1188 del codice civile. Tale disposizione  prevede
che il pagamento puo' essere effettuato anche a  persona  autorizzata
dalla legge, oltre che al creditore o al suo  rappresentante,  ovvero
alla persona indicata dal creditore stesso, per  cui  lo  stesso  MIT
avrebbe potuto indicare alla societa'  concessionaria  di  pagare  ad
ANAS. E' ben possibile allora  che  sia  la  legge,  nel  piu'  ampio
contesto normativo che prevede, in particolare, il  differimento  del
termine di  adempimento,  a  legittimare  un  soggetto,  diverso  dal
creditore, a ricevere (e a  richiedere)  il  pagamento  del  credito,
ferma l'opponibilita' da parte del debitore  di  tutte  le  eccezioni
anche se riferite al creditore. 
    La disposizione censurata puo' iscriversi in  questo  schema  che
comporta che il debitore, il quale  si  giova  del  differimento  del
termine di adempimento della sua obbligazione, possa  adempiere,  con
effetto pienamente liberatorio, pagando alla persona  indicata  dalla
legge, nella specie all'ANAS, impregiudicati i rapporti  interni  tra
quest'ultima e il MIT. 
    13.- In conclusione, la disposizione censurata, valutata nel piu'
ampio contesto complessivo degli interventi urgenti per la  messa  in
sicurezza  delle  due  autostrade  suddette  e   dell'iniziale   loro
finanziamento, costituisce una norma-provvedimento non  irragionevole
(art. 3 Cost.), convergente verso la finalita' di procedere all'avvio
urgente di tali  lavori,  ne'  e'  lesiva  del  diritto  alla  tutela
giurisdizionale del concessionario (art. 24 Cost.). 
    Allo stesso modo, non e' violato l'art.  101  Cost.,  essendo  il
giudice  soggetto  alla  legge  anche  quando  e'  chiamato  a   fare
applicazione di una norma-provvedimento. 
    Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale,   sollevate   in
riferimento a tali parametri, vanno quindi dichiarate non fondate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 52-quinquies del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per
le zone  colpite  da  eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo),
convertito, con modificazioni, nella legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sollevata,  in  riferimento  all'art.  1  della   Costituzione,   dal
Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del  2017,  come
convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,  77,  secondo
comma, e 101 Cost., dal Tribunale ordinario di Roma  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
                            ____________ 
 
                                                            Allegato: 
                        Ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Roma con ordinanza
del 7 settembre 2018 (reg. ord. n. 174 del 2018). 
    Rilevato che nel giudizio si e' costituita Strada dei Parchi spa,
con atto depositato il 1° marzo 2019; 
    che l'atto di costituzione e' stato depositato oltre  il  termine
di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dell'atto
introduttivo  del  giudizio,  previsto  dall'art.   3   delle   Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, giacche'
la pubblicazione dell'ordinanza del Tribunale ordinario  di  Roma  e'
avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 12 dicembre 2018. 
    Considerato che l'atto di costituzione in giudizio di Strada  dei
Parchi spa e' tardivo; 
    che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine
previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale  deve  essere  ritenuto  perentorio  e  non
ordinatorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta dopo  la
sua scadenza e' inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del  2018,
n. 128 del 2014, n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del  2009,  n.  250
del 2008 e n. 107 del 2006); 
    che non risultano le condizioni per la rimessione in termini; 
    che, pertanto, la costituzione in giudizio di Strada  dei  Parchi
spa deve essere dichiarata inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di Strada  dei
Parchi spa nel giudizio di legittimita' costituzionale di cui al reg.
ord. n. 174 del 2018. 
 
                 F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente