N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 giugno 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 24 giugno  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Appalti  pubblici  -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Disposizioni
  organizzative in materia di procedure di affidamento  di  lavori  -
  Affidamenti  di  contratti  di   valore   inferiore   alla   soglia
  comunitaria - Indagine di mercato - Possibilita'  per  le  stazioni
  appaltanti di riservare la partecipazione  alle  micro,  piccole  e
  medie imprese con sede legale e operativa nel territorio  regionale
  per una quota non superiore al 50 per cento. 
- Legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per
  la qualita' del lavoro e per la valorizzazione della buona  impresa
  negli  appalti  di  lavori,  forniture  e   servizi.   Disposizioni
  organizzative in materia di procedure  di  affidamento  di  lavori.
  Modifiche alla l.r. 38/2007), art. 10, comma 4. 
(GU n.33 del 14-8-2019 )
    Ricorso per la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (codice
fiscale  80188230587),  in  persona  del  Presidente  del   Consiglio
attualmente in carica, rappresentata e difesa  per  mandato  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato dall'Avvocatura  generale  dello
Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici ha  domicilio
in  Roma,   via   dei   Portoghesi   12   (fax   0696514000   -   PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente; 
    Contro Regione Toscana, in persona del  Presidente  della  giunta
regionale attualmente in carica, resistente; 
    Per l'impugnazione  e  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 18 del 16 aprile 2019
recante  «Disposizioni  per  la  qualita'  del  lavoro   e   per   la
valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture
e servizi. Disposizioni organizzative  in  materia  di  procedure  di
affidamento di lavori. Modifiche alla  legge  regionale  n.  38/2007»
pubblicata nel BUR n. 19 del 19 aprile 2019. 
    La Regione Toscana ha approvato il 16 aprile 2019 la legge n.  18
dettando norme in materia di appalti pubblici di lavori, forniture  e
servizi. 
    La legge, che include un lungo preambolo teso  ad  illustrare  le
finalita' dell'intervento legislativo, e' suddivisa in quattro capi e
consta di 19 articoli:  il  primo  capo  e'  rivolto  a  disciplinare
prevalentemente l'elemento lavoro nelle imprese appaltatrici, sia  in
fase di  valutazione  dell'offerta  che  in  fase  piu'  propriamente
esecutiva;  il  secondo  capo  detta  norme  in  materia  di   scelta
dell'appaltatore nell'ambito delle procedure negoziate; il terzo capo
si occupa di taluni organi nella  struttura  organizzativa  regionale
chiamati  ad  intervenire  nella  materia  delle  commesse  pubbliche
regionali (Osservatorio regionale, Comitato di  indirizzo,  Tutor  di
cantiere), nonche' del prezzario regionale;  il  quarto  capo  infine
contiene norme finali e transitorie. 
    Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri,  tuttavia,
la legge in una delle  sue  disposizioni  confligge  con  i  principi
costituzionali che regolano il riparto di competenze legislative  fra
Stato e regioni, e deve pertanto essere impugnata per il seguente 
 
                               Motivo 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 4.  della  legge
Regionale Toscana 16 aprile 2019, n.  18,  per  violazione  dell'art.
117, comma 2, lettera e) della Costituzione. 
    La  norma  qui   censurata   prevede   che   «in   considerazione
dell'interesse  meramente  locale  degli  interventi,   le   stazioni
appaltanti possono prevedere  di  riservare  la  partecipazione  alle
micro, piccole e medie  imprese  con  sede  legale  e  operativa  nel
territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in
tal caso la  procedura  informatizzata  assicura  la  presenza  delle
suddette imprese fra gli operatori economici da consultare». 
    Questa  disposizione  e'  contenuta  nel  capo  II  (Disposizioni
organizzative in materia di procedure di  affidamento  di  lavori)  e
quindi e' limitata agli affidamenti disciplinati dalla legge  statale
di cui all'art. 36 del decreto legislativo  n.  50/2016,  ossia  agli
affidamenti di contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria. 
    Come noto, l'art. 36 del Codice dei  contratti  pubblici  prevede
che per affidamenti di importo inferiore  ai  40.000  euro  si  possa
procedere in via diretta, mentre per affidamenti di  valore  compreso
tra i 40.000 e i 200.000 euro (per i lavori)  e  tra  i  40.000  e  i
209.000 euro  (per  forniture  e  servizi)  si  possa  procedere  con
procedura negoziata previa consultazione di un determinato numero  di
operatori economici individuati sulla base di indagini di  mercato  o
tramite elenchi. 
    L'ANAC con proprie  linee  guida  (v.  linee  guida  n.  4  nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016) ha poi dal canto  suo
approfondito i contenuti e le modalita'  delle  indagini  di  mercato
volte alla individuazione degli operatori economici da consultare. 
    In questo quadro normativo  statale,  dichiaratamente  inteso  al
rispetto dei  principi  comunitari  in  materia  di  concorrenza,  la
possibilita' di riservare la partecipazione  alle  micro,  piccole  e
medie imprese con sede legale e operativa  nel  territorio  regionale
per una quota non superiore al 50  per  cento  disposta  dalla  legge
regionale toscana e chiaramente illegittima. 
    Essa infatti si pone in contrasto con  l'art.  30,  comma  1  del
Codice dei contratti pubblici, che impone il rispetto dei principi di
libera concorrenza e non discriminazione. 
    Infatti la riserva regionale comporta  una  indebita  restrizione
del mercato escludendo gli  operatori  economici  non  toscani  dalla
possibilita' di essere affidatati di pubbliche commesse. 
    Ne' vale l'obiezione per cui la norma non discriminerebbe in base
alla territorialita', prevedendo anche solo l'esistenza di  una  sede
operativa nel territorio regionale come  requisito  di  accesso  agli
appalti. 
    L'esistenza di una sede operativa con carattere di prossimita' al
luogo di esecuzione della prestazione, infatti, puo' essere richiesta
solo  in  relazione  a  particolari  modalita'  di  esecuzione  della
specifica prestazione - e soltanto cosi' essere giustificabile -  non
in modo generalizzato e valevole per tutti i contratti. 
    Escludere da  una  fetta  di  mercato  assolutamente  consistente
(negli enti  locali,  soprattutto  nei  comuni,  gli  affidamenti  di
appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria costituiscono  la
quasi totalita' del fabbisogno contrattuale) tutti gli operatori  che
non hanno sede legale  o  sede  operativa  in  Toscana  comporta  una
limitazione della concorrenza  che  non  e'  giustificata  da  alcuna
ragione se non quella - vietata -  di  attribuire  una  posizione  di
privilegio  alle  imprese  del  territorio  per  favorire  l'economia
regionale. 
    Non vi sono ne' ragioni di economicita',  ne'  esigenze  sociali,
ne' di promozione di sviluppo sostenibile, anche dal punto  di  vista
energetico, che possano giustificare  una  deviazione  dal  principio
della piu' ampia concorrenza. 
    Come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale,
in materia di appalti pubblici gli aspetti relativi alle procedure di
selezione e ai criteri di  aggiudicazione,  sono  riconducibili  alla
tutela della concorrenza (tra le molte, Corte costituzionale sentenze
n. 186 del 2010; n. 320 del 2008; n.  401  del  2007),  di  esclusiva
competenza del legislatore statale che ha titolo pertanto a porre  in
essere una disciplina integrale e dettagliata dei richiamati aspetti,
e come tale uniforme su tutto il territorio nazionale  senza  che  il
legislatore delle Regioni, anche a statuto speciale e delle  province
autonome, possa prevedere  in  materia  una  disciplina  difforme  da
quella statale. 
    La tutela della concorrenza e' materia  che  secondo  l'art.  117
della Costituzione rientra  nella  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato. 
    E lo Stato ha esercitato la sua  competenza  in  modo  del  tutto
diverso da quello perseguito dalla Regione Toscana con  la  norma  in
questione. 
    Richiamando comunque i principi fissati dall'art. 30  del  codice
dei  contratti,  l'art.  36   del   medesimo   codice   prevede   che
l'affidamento  degli  appalti  di  valore   inferiore   alle   soglie
comunitarie avvenga consultando elenchi di operatori economici  senza
alcuna indicazione di provenienza, o svolgendo  indagini  di  mercato
senza alcuna limitazione territoriale. 
    La norma statale, prevede si che - con criteri di rotazione - sia
assicurata l'effettiva partecipazione delle micro,  piccole  e  medie
imprese, ma non consente  alcuna  discriminazione  quanto  alla  loro
localizzazione. 
    La norma  regionale  risulta  dunque  invasiva  della  competenza
esclusiva statale in materia di  tutela  della  concorrenza,  di  cui
all'art. 117, secondo comma  lettera  s)  della  Costituzione  ed  e'
indebitamente difforme dalla disciplina dettata dallo Stato. 
    Per questi motivi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come
sopra rappresentata e difesa la impugna ai sensi dell'art. 127  della
Costituzione e rassegna le seguenti conclusioni. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia la Corte costituzionale accogliere il presente  ricorso  e
per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della  norma
della legge della  Regione  Toscana  n.  18/2019  denunciata  con  il
presente ricorso. 
      Roma, 14 giugno 2019 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Corsini