N. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 giugno 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 giugno  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione autonoma Valle
  d'Aosta  -  Primo  provvedimento  di  variazione  al  bilancio   di
  previsione finanziario della Regione per il  triennio  2019/2021  -
  Rideterminazione delle risorse  destinate  alla  finanza  locale  -
  Posticipazione al 31 maggio 2019 del termine  di  approvazione  del
  rendiconto  della  gestione  dell'esercizio  finanziario   2018   -
  Salvaguardia  dell'efficacia  dei  contratti  e  delle  convenzioni
  stipulati e in essere alla data di entrata in  vigore  della  legge
  regionale 27 marzo 2019, n. 1 - Esclusione dal calcolo  del  limite
  percentuale massimo previsto della spesa destinata all'impiego, con
  contratti di lavoro flessibile, di  personale  addetto  ai  servizi
  domiciliari per persone in condizioni di fragilita' e  all'utilizzo
  di lavoratori socialmente utili. 
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24  aprile  2019,  n.  4
  (Primo  provvedimento  di  variazione  al  bilancio  di  previsione
  finanziario della Regione per il triennio 2019/2021.  Modificazioni
  di leggi regionali), art. 6, commi 6 e 7. 
(GU n.34 del 21-8-2019 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Valle d'Aosta, in persona  del  suo  Presidente
pro tempore, per la declaratoria della illegittimita'  costituzionale
dell'art. 6, commi 6 e 7 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 4
del 24 aprile 2019, recante «Primo  provvedimento  di  variazione  al
bilancio di previsione finanziario  della  Regione  per  il  triennio
2019/2021.  Modificazioni  di  leggi   regionali»,   pubblicata   sul
Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 30  aprile
2019, come da delibera del Consiglio dei ministri in data  19  giugno
2019, per contrasto con l'art. 2 dello Statuto della Valle d'Aosta  e
con l'art. 117, comma 2, lettere e) e  comma  3  della  Costituzione,
nonche' con il decreto legislativo  n.  118/2011,  e  in  particolare
l'art.  18,  comma  1,  lettera  b),  e  l'art.  9,  comma   28   del
decreto-legge n. 78/2010 quali norme interposte. 
 
                                Fatto 
 
    In data 30 aprile  2019  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  19  del
Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta, la legge  Regionale
n.  4  del  24  aprile  2019,  intitolata  «Primo  provvedimento   di
variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il
triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali». 
    Alcune delle disposizioni di detta Legge, come meglio si andra' a
precisare in prosieguo, eccedono  dalle  competenze  regionali,  sono
violative di previsioni  statutarie  e  costituzionali,  ed  invadono
illegittimamente  le  competenze  dello  Stato;  si   deve   pertanto
procedere con il presente atto alla loro impugnazione,  affinche'  ne
sia  dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale  con  conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1. La legge della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 24 aprile  2019,
recante «Primo provvedimento di variazione al bilancio di  previsione
finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di
leggi regionali», pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione
Valle d'Aosta n. 19 del 30 aprile 2019, ha  introdotto  un  variegato
complesso di disposizioni in materia di  tributi,  entrate  e  spese,
operando sul bilancio di previsione della Regione anche attraverso la
modificazione di previgenti disposizioni legislative. 
    In  particolare,  l'art.  6  della  legge  ha   provveduto   alla
«rideterminazione delle risorse destinate alla finanza  locale»,  con
interventi sulla  legge  regionale  n.  19/2012,  cosi'  testualmente
disponendo, per quanto qui interessa, ai commi 6 e 7:  «6.  Ai  sensi
dell'art. 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n.  19
(Legge  finanziaria  per  gli  anni   2016/2018),   il   termine   di
approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario
2018 e' posticipato al 31  maggio  2019.  7.  Fermo  restando  quanto
stabilito dall'art. 6, comma 5-bis, della L.R. 12/2018,  resta  salva
l'efficacia dei contratti e delle convenzioni stipulati e  in  essere
alla data di entrata in vigore della legge regionale 27  marzo  2019,
n. 1 (Modificazioni alla legge regionale  24  dicembre  2018,  n.  12
(Legge di stabilita' regionale per il triennio  2019/2021),  e  altre
disposizioni urgenti). Resta comunque esclusa dal calcolo del  limite
percentuale massimo di  cui  all'art.  6,  comma  5-bis,  della  L.R.
12/2018 la spesa  destinata  all'impiego,  con  contratti  di  lavoro
flessibile,   di   personale   addetto   ai   servizi    domiciliaci,
semiresidenziali  e  residenziali   per   persone   anziane   e   non
autosufficienti o in  condizioni  di  fragilita'  e  all'utilizzo  di
lavoratori socialmente utili». 
    Le  disposizioni  cosi'  introdotte  sono  viziate   da   patente
illegittimita' costituzionale, incidendo nella  competenza  esclusiva
statale e devono pertanto essere  dichiarate  incostituzionali  sulla
base delle considerazioni che seguono. 
    2. Il comma 6 della disposizione  che  si  impugna,  come  visto,
differisce «il termine di approvazione del rendiconto della  gestione
dell'esercizio finanziario 2018». 
    Orbene,   cosi'   provvedendo   il   Legislatore   regionale   ha
illegittimamente inciso  nella  materia  del  «sistema  tributario  e
contabile dello Stato» devoluta dall'art. 117, comma  2,  lettera  e)
della Costituzione, alla competenza esclusiva statale. 
    La materia e' infatti regolata dal Legislatore  statale  a  mezzo
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  espressamente
intitolato «Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42», che pone i principi contabili generali  omogenei
cui tutte le Regioni - incluse le Regioni a Statuto speciale - e  gli
Enti locali devono uniformarsi (cfr.  articoli  1,  2  e  3,  decreto
legislativo  cit.);  esso  costituisce  in  questo   contesto   norma
interposta ai fini del giudizio di costituzionalita'. 
    La problematica e' ben nota a codesta Corte Ecc.ma, che  ha  piu'
volte chiarito che «l'armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  e'  una
competenza  esclusiva  dello  Stato,  che  non  puo'  subire  deroghe
territoriali,   neppure   all'interno   delle   autonomie    speciali
costituzionalmente garantite» (Corte Cost., sentenza n.  80/2017),  a
nulla rilevando la esistenza di una potesta' regionale  (provinciale,
nel caso della sentenza  ora  citata,  che  riguardava  la  Provincia
Autonoma di Bolzano) - trova il suo limite esterno nella legislazione
statale  ed  europea  in  materia  di   vincoli   finanziari,   nella
determinazione delle procedure di programmazione  e  contabili  degli
enti locali insistenti sul proprio territorio, poiche' la potesta' di
esprimere nella contabilita' di  tali  enti  locali  le  peculiarita'
connesse e  conseguenti  all'autonomia  costituzionalmente  garantita
alla Regione «trova il suo limite esterno nella legislazione  statale
ed europea in  materia  di  vincoli  finanziari  (in  tal  senso,  la
sentenza n. 6 del 2017, riferita alla Regione autonoma Sardegna)». 
    La detta armonizzazione  e'  resa  indispensabile  dalla  stretta
relazione funzionale che intercorre tra la stessa,  il  coordinamento
della finanza pubblica, l'unita'  economica  della  Repubblica  e  la
osservanza  degli  obblighi  economici  e  finanziari  imposti  dalle
istituzioni  europee.  «In  tale  contesto  «occorre  ricordare   che
l'armonizzazione dei bilanci pubblici  e'  finalizzata  a  realizzare
l'omogeneita' dei sistemi  contabili  per  rendere  i  bilanci  delle
amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le
esigenze   informative   connesse   a   vari   obiettivi   quali   la
programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della  finanza
pubblica, la gestione  del  federalismo  fiscale,  le  verifiche  del
rispetto  delle  regole  comunitarie,   la   prevenzione   di   gravi
irregolarita'  idonee  a  pregiudicare  gli  equilibri  dei  bilanci»
(sentenza n. 184 del 2016).  In  sostanza,  senza  l'uniformita'  dei
linguaggi assicurata dall'armonizzazione dei conti pubblici a livello
nazionale non sarebbe possibile alcun  consolidamento  della  finanza
pubblica allargata, il quale - essendo  una  sommatoria  dei  singoli
bilanci delle amministrazioni pubbliche - non puo' che avvenire in un
contesto espressivo assolutamente omogeneo» (Corte Cost. cit.). 
    3. Ora, il decreto legislativo n. 118/2011 ha previsto,  all'art.
18 (Termini di approvazione  dei  bilanci),  un  termine  diverso  da
quello posto dalla norma  che  si  impugna,  prescrivendo,  al  primo
comma, che «1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma
1, approvano: a) il bilancio di  previsione  o  il  budget  economico
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;  b)  il  rendiconto  o  il
bilancio di esercizio entro il 30  aprile  dell'anno  successivo.  Le
regioni  approvano  il  rendiconto  entro  il  31  luglio   dell'anno
successivo, con preventiva approvazione da parte della  giunta  entro
il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti; c) il bilancio consolidato entro  il
30 settembre dell'anno successivo». 
    Non  sembra  dubitabile  che  la   posticipazione   del   termine
costituisca proprio un vulnus a  quella  esigenza  di  uniformita'  e
armonizzazione sulla quale ci si e' in precedenza soffermati. 
    Ne' potrebbe obiettarsi che la difformita' con la  norma  statale
ha natura solo formale, ed e' quindi nella sostanza irrilevante. 
    Nel caso esaminato con la sentenza n. 80/2017 sopra richiamata la
Corte Ecc.ma si e' trovata a valutare la rilevanza  di  una  modifica
del  (diverso)  termine  per  la  presentazione   del   bilancio   di
previsione: ma sembra che i  principi  ivi  affermati  trovino  piena
applicazione anche nel caso in esame. 
    Osserva, invero, la Corte che  «la  deroga  al  termine  generale
previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 non costituisce  uno
scostamento meramente formale poiche'  «la  norma  interposta  -  pur
contenuta nel decreto di armonizzazione dei  bilanci  -  per  effetto
delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali  coinvolti
e' servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento  che
la  sincronia  delle  procedure  di  bilancio   e'   collegata   alla
programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra  di
stabilita', operazioni che presuppongono  da  parte  dello  Stato  la
previa conoscenza di tutti i fattori  che  incidono  sugli  equilibri
complessivi  e  sul  rispetto  dei  vincoli  nazionali  ed   europei»
(sentenza n. 184 del 2016)». 
    Evidente apparendo  in  conclusione  la  violazione  della  norma
interposta (art. 18, decreto legislativo n. 118/2011),  e,  pertanto,
della competenza esclusiva statale di  cui  all'art.  117,  comma  2,
lettera e) della Costituzione, sembra che l'art. 6 comma 6 della L.R.
n.  4/2019  della  Regione  Valle  d'Aosta  debba  essere  dichiarato
incostituzionale. 
    4. A non diversa conclusione sembra si debba giungere  anche  per
il successivo comma 7 del medesimo articolo. 
    Come sopra rammentato, con quella norma il Legislatore  regionale
ha inteso far salva «l'efficacia dei contratti  e  delle  convenzioni
stipulati e in essere alla data di  entrata  in  vigore  della  legge
regionale 27 marzo 2019, n. 1 (Modificazioni alla legge regionale  24
dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilita' regionale per  il  triennio
2019/2021), e altre disposizioni urgenti). Resta comunque esclusa dal
calcolo del limite percentuale  massimo  di  cui  all'art.  6,  comma
5-bis,  della  L.R.  12/2018  la  spesa  destinata  all'impiego,  con
contratti di lavoro  flessibile,  di  personale  addetto  ai  servizi
domiciliari, semiresidenziali e residenziali per  persone  anziane  e
non autosufficienti o in condizioni di fragilita' e  all'utilizzo  di
lavoratori socialmente utili». 
    La disposizione si pone tuttavia in contrasto con l'art. 2  dello
Statuto della  Valle  d'Aosta  e  l'art.  117  comma  3  della  Carta
costituzionale. 
    5. Va premesso che la legge regionale n. 1/2019  (art.  1,  comma
4), che introduce all'art. 6 della L.R. n. 12/2018  il  citato  comma
5-bis e' stata gia' oggetto di impugnativa da parte del Governo (R.R.
n. 67/2019) nella parte in cui ha previsto la possibilita',  per  gli
enti locali, di avvalersi di personale  a  tempo  determinato  o  con
convenzioni ovvero con co.co.co. nel limite del 70% della media della
spesa sostenuta nel triennio 2007/2009. 
    E, invero, l'art. 9,  comma  28  del  decreto-legge  n.  78/2010,
nell'ottica del  contenimento  delle  spese  in  materia  di  impiego
pubblico, prevede degli stringenti limiti alla possibilita' da  parte
del datore di lavoro pubblico  di  avvalersi  di  personale  a  tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di  collaborazione
coordinata e continuativa, ponendo il limite del 50 per  cento  della
spesa sostenuta per  le  stesse  finalita'  nell'anno  2009.  Per  le
medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a  contratti
di   formazione-lavoro,   ad   altri   rapporti    formativi,    alla
somministrazione di lavoro,  nonche'  al  lavoro  accessorio  di  cui
all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni ed  integrazioni,  non  puo'
essere  superiore  al  50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le
rispettive finalita'  nell'anno  2009.  Per  le  amministrazioni  che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai
sensi del comma 28 - conclude la norma  all'ultimo  capoverso  -,  il
limite di cui al primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla
media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
    Le disposizioni  di  cui  al  comma  28  «costituiscono  principi
generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti
del Servizio sanitario nazionale». 
    Dalla  verifica  dei  dati  relativi  al  costo  per  il   lavoro
flessibile sostenuto  dalla  regione  Valle  d'Aosta  nel  2009,  non
risultava che la stessa avesse sostenuto tali tipologie di  spese,  e
doveva pertanto essere escluso che rientrasse nella  possibilita'  di
avvalersi della previsione contenuta all'ultimo  capoverso  dell'art.
9, comma 28 del DL n. 78/2010, ossia  della  facolta'  di  utilizzare
come parametro di riferimento la media delle spese sostenute  per  il
personale a tempo  determinato  o  con  convenzioni  e  co.co.co  nel
triennio 2007-2009. Inoltre, ove si fosse  consentita  l'applicazione
della  disposizione  regionale  in  esame,  ne  sarebbero  conseguiti
maggiori oneri per la Regione, dato che, dai calcoli  effettuati  sui
dati estratti dal conto annuale,  il  70%  della  media  della  spesa
sostenuta nel triennio 2007/2009 risultava maggiore rispetto  al  50%
della spesa sostenuta per le stesse finalita' nel 2009. 
    Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 5, comma  l,
lettera a) e 22, comma 8, del decreto  legislativo  n.  75/2017,  che
hanno introdotto il comma 5-bis all'art. 7, del  decreto  legislativo
165/2001,  e'  stato  inoltre  fatto  divieto  alle   amministrazioni
pubbliche di stipulare i contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa a decorrere dal 1° luglio 2019. 
    Sulla base delle considerazioni ora brevemente riassunte,  l'art.
1, comma 4 della L.R. n. 1/2019 veniva dunque impugnato per contrasto
con la potesta' legislativa statale in materia di coordinamento della
finanza  pubblica  di  cui   all'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione. 
    6. Atteso che la disposizione oggi in esame ribadisce l'efficacia
e validita' della norma gia' a suo tempo impugnata, i medesimi  vizi,
in via derivata, riguardano oggi l'art. 6, comma  7  della  legge  n.
4/19,  che  deve  pertanto  essere  conseguentemente  impugnato   per
violazione delle norme di coordinamento della finanza pubblica  poste
dallo Stato (art. 117, comma 3, Cost.). 
    La norma viola poi la previsione dell'art. 2 dello Statuto  della
Regione autonoma Valle  d'Aosta  (Legge  Costituzionale  26  febbraio
1948, n.  4),  che,  tanto  nell'ipotesi  di  competenza  legislativa
esclusiva, quanto in quella di competenza concorrente, pone  comunque
limiti  alla  stessa  (che  deve  esercitarsi  «in  armonia  con   la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali   nonche'   delle   norme   findamentali   delle    riforme
economico-sociali della Repubblica»).  Detti  principi,  come  visto,
sono posti dall'art. 9, comma 28 del decreto-legge  n.  78/2010,  che
costituisce, nel contesto, la norma interposta che e' stata violata. 
    Conclusivamente, anche il comma 7  dell'art.  6  della  legge  n.
4/2019  della  Regione  Valle  d'Aosta   dovra'   essere   dichiarato
illegittimo ed annullato. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo,   e   conseguentemente
annullare, l'art. 6, commi 6 e 7  della  legge  della  Regione  Valle
d'Aosta n. 4 del 24 aprile  2019,  recante  «Primo  provvedimento  di
variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il
triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali», pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 30  aprile
2019, come da delibera del Consiglio dei ministri in data  19  giugno
2019, per contrasto con l'art. 2 dello Statuto della Valle d'Aosta  e
con l'art. 117, comma 2, lettere e) e  comma  3  della  Costituzione,
nonche' con il decreto legislativo n. 118/2011 (in particolare l'art.
18, comma 1, lettera b), e con l'art. 9, comma 28  del  decreto-legge
n. 78/2010, quali norme interposte. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 19 giugno
2019; 
      2. copia della legge regionale impugnata; 
      3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
 
        Roma, 26 giugno 2019 
 
                L' Avvocato dello Stato: Salvatorelli