N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 luglio 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  2 luglio  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Acque e acquedotti - Norme della  Regione  autonoma  Valle
  d'Aosta  -  Disciplina  dell'organizzazione  del  servizio   idrico
  integrato - Tariffa del servizio idrico integrato. 
Agricoltura  -  Norme  della  Regione  autonoma   Valle   d'Aosta   -
  Disposizioni in materia di riordino fondiario - Redazione del piano
  di  riordino  fondiario  -  Procedura  prevista  qualora  nell'area
  interessata  dal  piano  risultino  beni   intestati   a   soggetti
  irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi. 
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24  aprile  2019,  n.  5
  (Disposizioni collegate al primo  provvedimento  di  variazione  al
  bilancio di previsione finanziario della Regione  per  il  triennio
  2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre  disposizioni),
  artt. 5 e 12. 
(GU n.35 del 28-8-2019 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Valle d'Aosta, in persona  del  suo  Presidente
pro tempore; 
    Per la declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 5 e 12 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5  del  24
aprile 2019, recante «Disposizioni collegate al  primo  provvedimento
di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per
il triennio 2019/2021.  Modificazioni  di  leggi  regionali  e  altre
disposizioni», pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Valle d'Aosta n.  19  del  30  aprile  2019,  come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 19  giugno  2019,  per  contrasto  con
l'art.  2  dello  statuto  della  Valle  d'Aosta,  con   i   principi
dell'ordinamento giuridico della  Repubblica  e  col  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli interessi  nazionali,  nonche'  delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della  Repubblica,
con l'art. 117, comma 2, lettere e), l)  ed  s)  della  Costituzione,
nonche' con gli articoli 154, 155 e 161 del  decreto  legislativo  n.
152/2006 e l'art. 10, comma 14, del decreto-legge  n.  70/2011  quali
norme interposte. 
 
                                Fatto 
 
    In data 30 aprile  2019  e'  stata  pubblicata,  nel  n.  19  del
Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta, la legge  Regionale
n. 5 del 24 aprile 2019, intitolata «Disposizioni collegate al  primo
provvedimento di variazione al  bilancio  di  previsione  finanziario
della Regione per il triennio 2019/2020». 
    Alcune delle disposizioni di detta legge, come meglio si andra' a
precisare in prosieguo, eccedono  dalle  competenze  regionali,  sono
violative di previsioni  statutarie  e  costituzionali,  ed  invadono
illegittimamente  le  competenze  dello  Stato;  si   deve   pertanto
procedere con il presente atto alla loro impugnazione,  affinche'  ne
sia  dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale  con  conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1. La legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 24 aprile  2019,
recante «Disposizioni collegate al primo provvedimento di  variazione
al bilancio di previsione finanziario della Regione per  il  triennio
2019/2021. Modificazioni di leggi regionali  e  altre  disposizioni»,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19
del 30 aprile 2019, ha introdotto una serie di modifiche ad un  ampio
complesso  di  norme  regolanti  svariate   materie   di   competenza
regionale, altresi' disponendo ex novo in altri campi. 
    In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 5 della legge ha
introdotto disposizioni in materia di  tariffe  del  servizio  idrico
integrato, modificando la legge regionale 8 settembre 1999, n.  27  e
cosi' disponendo: «1. L'art. 5  della  legge  regionale  8  settembre
1999, n.  27  (Disciplina  dell'organizzazione  del  servizio  idrico
integrato), e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 5 (Tariffa del servizio idrico integrato). - 1. La  tariffa
costituisce il corrispettivo del servizio  idrico  integrato.  2.  La
Giunta regionale, sentite  le  commissioni  consiliari  competenti  e
d'intesa con  il  Consiglio  permanente  degli  enti  locali  (CPEL),
definisce   i   modelli   tariffari   del   ciclo   idrico   relativi
all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue,
tenuto conto della qualita'  della  risorsa  idrica  e  del  servizio
fornito, nonche' della copertura dei costi diretti  d'investimento  e
di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti  in
materia. 3. La tariffa di riferimento e'  rappresentata  dalla  somma
delle componenti di costo, detratti i ricavi, riferite ai servizi  di
acquedotto, di fognatura e di depurazione, suddivise per i rispettivi
volumi  di  acqua  erogati.  4.  A  decorrere  dall'anno  2019,  sono
istituite: a) la componente tariffaria aggiuntiva per  la  promozione
della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; b)
la componente tariffaria perequativa per la promozione della qualita'
dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 5. Le  componenti
di cui al comma 4 sono espresse in centesimi di euro e  si  calcolano
sulla quota fissa dei singoli  servizi  di  acquedotto,  fognatura  e
depurazione a carico di ciascun utente del servizio idrico integrato.
Entro il 30 settembre di ogni anno, la  Giunta  regionale  determina,
con propria deliberazione, l'ammontare  delle  componenti  tariffarie
aggiuntiva e perequativa.  In  caso  di  mancata  determinazione,  si
applica l'ammontare definito nell'anno  precedente.  Tali  componenti
non sono dovute con riferimento  alle  tariffe  del  servizio  idrico
integrato afferenti all'anno 2018. 6. Presso il BIM  sono  istituiti:
a)  il  fondo  per  la  promozione  della  qualita'  dei  servizi  di
acquedotto, fognatura e  depurazione,  alimentato  con  gli  introiti
della componente tariffaria aggiuntiva di cui al comma 4, lettera a),
versati dai soggetti  gestori  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,
riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a  finanziare
investimenti nel settore  idrico  integrato  volti  a  migliorare  la
qualita' dei servizi resi; b) il fondo perequativo per la  promozione
della qualita' dei servizi di acquedotto,  fognatura  e  depurazione,
alimentato con gli introiti della componente  tariffaria  perequativa
di cui al comma 4, lettera b), versati dai soggetti gestori entro  il
30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e
destinato a finanziare un meccanismo perequativo a livello  regionale
per l'erogazione  agli  utenti  del  bonus  sociale  idrico.  7.  Con
deliberazione della  Giunta  regionale  sono  definite  le  modalita'
amministrative e contabili per la gestione  dei  fondi,  nonche'  per
l'erogazione dei finanziamenti a favore dei  subATO  e  dei  bonus  a
favore degli utenti aventi diritto. 8. La  tariffa  da  applicare  da
parte dei soggetti gestori e' determinata dagli enti locali  in  base
ai parametri di cui al presente articolo. La  tariffa  e'  articolata
per ambiti territoriali omogenei, per i consumi domestici  essenziali
e per le diverse categorie di utenza. 9. Le  integrazioni  al  metodo
tariffario regionale del servizio idrico  integrato,  anche  ai  fini
dell'adeguamento  ad  eventuali  componenti  tariffarie  obbligatorie
definite  dalla  normativa  statale  vigente,   sono   disposte   con
deliberazione della Giunta regionale."». 
    Il successivo  art.  12  (Disposizioni  in  materia  di  riordino
fondiario. Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n.  20)
ha quindi cosi' provveduto: 
        «1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge  regionale  18  luglio
2012, n. 20 (Disposizioni  in  materia  di  riordino  fondiario),  e'
sostituito dal seguente: "3. La proposta  di  cui  al  comma  2  deve
essere  approvata  da  almeno  il  70  per  cento   dei   consorziati
proprietari dei terreni ricompresi  nell'area  oggetto  del  riordino
fondiario, i quali devono inoltre rappresentare il 70 per cento della
proprieta' inclusa nell'area interessata.". 2. All'art. 9 della legge
regionale n. 20/2012, sono apportate le  seguenti  modificazioni:  a)
dopo la lettera h) del comma 2,  e'  aggiunta  la  seguente:  "h-bis)
elaborati  dai  quali  risulti  l'allineamento  dati,  relativi  alla
proprieta',  fra  il  catasto  e  la   conservatoria   dei   registri
immobiliari."; b) dopo il comma 2, e' aggiunto il  seguente:  "2-bis.
Ai fini della redazione del  piano  di  riordino  fondiario,  qualora
nell'area   interessata   risultino   beni   intestati   a   soggetti
irreperibili,  sconosciuti  o  deceduti  senza  eredi,  il  Consorzio
convoca l'assemblea dei consorziati affinche' i soggetti  interessati
possano dichiarare, alla  presenza  di  un  notaio,  le  ragioni  per
vantare l'eventuale titolarita' dei  predetti  beni.  L'assemblea  si
pronuncia  su  tali  dichiarazioni,  approvandole   ai   fini   della
predisposizione del piano di assegnazione dei terreni di cui al comma
2, lettera b), con la maggioranza di cui all'art. 5, comma 3. A  tali
fini, il notaio verbalizza le  generalita'  dei  dichiaranti  e,  per
ognuno di loro, le particelle catastali e le quote di  proprieta'  di
cui essi vantano la titolarita', dando atto,  nello  stesso  verbale,
che nessuno dei presenti abbia dichiarato di  vantare,  sui  predetti
beni, altri diritti di godimento.  Resta  ferma,  in  caso  di  esito
negativo della procedura, la possibilita', per il Consorzio, di  dare
atto che i predetti  beni  sono  ricompresi  nel  piano  di  riordino
subordinatamente all'avvio, ove consentito dalla normativa vigente  e
previa dichiarazione di pubblica  utilita'  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 2, del procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2
luglio 2004,  n.  11  (Disciplina  dell'espropriazione  per  pubblica
utilita' in Valle d'Aosta. Modificazioni  delle  leggi  regionali  11
novembre 1974, n. 44, e 6 aprile  1998,  n.  11).".  3.  Al  comma  2
dell'art. 11 della legge regionale  n.  20/2012,  le  parole:  "delle
opere di miglioramento fondiario" sono soppresse». 
    Le  disposizioni  cosi'  introdotte  sono  viziate   da   patente
illegittimita' costituzionale, incidendo nella  competenza  esclusiva
statale e devono pertanto essere  dichiarate  incostituzionali  sulla
base delle considerazioni che seguono. 
    2.1. L'art. 5 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 24
aprile 2019, norma che oggi si impugna, come visto, dispone  in  tema
di tariffe idriche,  ponendo  norme  in  parziale  contrasto  con  la
normativa statale.  In  particolare  emergono  i  seguenti  rilevanti
profili di divergenza: 
        il nuovo testo dell' art. 5 della legge regionale 8 settembre
1999, n. 27, ora modificato dalla norma in oggetto, attribuisce  alla
Giunta regionale, al comma  2,  il  compito  di  definire  i  modelli
tariffari del ciclo idrico, chiarendo  che  cio'  deve  avvenire  nel
rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia, ma non fa
cenno all'obbligo di conformarsi alle «direttrici» della  metodologia
tariffaria statale di cui alla delibera dell'Autorita' per  l'energia
elettrica, il  gas  ed  il  sistema  idrico  del  28  dicembre  2015,
664/2015/R/idr, contenente «Approvazione del metodo tariffario idrico
per il secondo periodo regolatorio MTI - 2»  -  pubblicata  nel  sito
internet dell'Autorita' il 29 dicembre 2015, ai  sensi  del  comma  1
dell'art. 32, legge 18 giugno 2009, n. 69: «direttrici» che, a  mente
della espressa previsione dell'art. 4, sono «da applicare sull'intero
territorio  nazionale»:   obbligo   che,   invece,   deve   ritenersi
sussistente; 
        il comma 4 del detto art. 5 legge regionale n. 27/1999,  come
ora  modificato,  nel  prevedere  l'istituzione   di   due   distinte
componenti tariffarie (una  di  carattere  aggiuntivo  e  l'altra  di
carattere perequativo), per la promozione della qualita' dei  servizi
di acquedotto, fognatura e depurazione, non risulta coerente  con  la
or richiamata delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico del 28 dicembre 2015; in particolare, esso e' in
contrasto con le «direttrici» della  metodologia  tariffaria  statale
«da applicare sull'intero territorio nazionale» ai sensi dell'art.  4
citato; 
        anche i successivi commi 5, 6 e 7 dell'art. 5 legge regionale
n. 27/99, come introdotto dalla disposizione  che  oggi  si  impugna,
costituendo previsioni di dettaglio rispetto a  quelle  contenute  al
comma 4, ripropongono le medesime criticita',  venendo,  in  rilievo,
inoltre, alle lettere a) e b) del comma 6 un evidente  contrasto  con
la normativa statale, laddove non e' precisato che  dette  previsioni
hanno  carattere  aggiuntivo  rispetto  ai  meccanismi   -   operanti
sull'intero territorio nazionale come fissati dall'Autorita'  con  le
«direttrici» cui sopra si e' fatto cenno  -  basati  sull'istituzione
delle  componenti   tariffarie   perequative   U12   e   U13,   volte
rispettivamente alla promozione della qualita' tecnica da  applicarsi
a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai
corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione,  ed  alla
perequazione dei costi  relativi  all'erogazione  del  bonus  sociale
idrico da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico  integrato
ubicate sul  territorio  nazionale,  diverse  da  quelle  dirette  in
condizioni  di  disagio  economico  sociale,  come  maggiorazione  al
corrispettivo di acquedotto; 
        infine, nemmeno il comma 9 dell'art.  5  legge  regionale  n.
27/1999, ove si attribuisce  alla  Giunta  regionale  il  compito  di
disporre  con  propria  deliberazione  «le  integrazioni  al   metodo
tariffario regionale del servizio idrico  integrato,  anche  ai  fini
dell'adeguamento  ad  eventuali  componenti  tariffarie  obbligatorie
definite  dalla  normativa  statale   vigente»,   fa   cenno   alcuno
all'obbligo espresso di conformarsi alle direttrici della metodologia
tariffaria statale. 
    2.2. Orbene, per costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte,
la materia relativa ai criteri per l'individuazione delle  componenti
di costo e per la determinazione delle tariffe per i servizi idrici e
all'approvazione  delle  medesime  e'  espressione  della  competenza
esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma secondo, lettere  e)
(tutela della concorrenza) ed s) (tutela dell'ambiente); pertanto, e'
esclusa dalla competenza regionale la determinazione diretta ex  lege
di  qualsiasi  componente  di  costo   che   incida   sulla   tariffa
applicabile. 
    E' stato infatti piu' volte chiarito, sul  punto  (cfr.  sentenze
numeri 246/09, 307/09, 29/10, 142/10, 67/13, 93/17), che le  regioni,
stante il vigente riparto costituzionale di  competenze  legislative,
non possono legiferare in materia di determinazione delle tariffe per
i  servizi  idrici,  atteso  che  «dall'interpretazione  letterale  e
sistematica degli articoli 154, 155 e 161 del decreto legislativo  n.
152 del 2006 si desume che la determinazione della  tariffa  relativa
ai servizi idrici  per  i  vari  settori  di  impiego  dell'acqua  e'
ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella  della
tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva
dello  Stato»  (Corte  cost.,  n.  29/2010),  e  che  l'attivita'  di
approvazione e modulazione delle tariffe, in forza  della  previsione
delle norme interposte costituite in particolare  «dall'articolo  10,
comma 14, del decreto-legge n. 70 del 2011,  risulta  riservata  allo
Stato, nell'esercizio delle proprie competenze in materia  di  tutela
dell'ambiente  e  di  tutela  della  concorrenza»  (Corte  cost.,  n.
67/2013). 
    La violazione delle or menzionate, puntuali disposizioni statali,
costituenti  norme  interposte,  si  riverbera  in  violazione  della
competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, comma 2, lettere e)
ed s) anche nel caso in esame. 
    2.3. E' pur vero che i principi fin  qui  richiamati  sono  stati
principalmente  affermati  con  riferimento  a  regioni   a   statuto
ordinario: ma  pur  essendosi,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto
speciale, in presenza di competenza legislativa esclusiva in tema  di
servizio idrico integrato  (cosi',  per  la  Regione  Valle  d'Aosta,
l'art. 2, lettere i) ed m) dello  Statuto:  legge  costituzionale  n.
4/1948; vedasi anche la normativa di attuazione statutaria  contenuta
nel decreto legislativo n. 89/1999), detta  competenza  primaria  non
puo'  esplicarsi  senza  alcun  limite,  a  fronte  della  competenza
esclusiva statale sopra richiamata. 
    Per un verso,  il  menzionato  art.  2  dello  Statuto  speciale,
prevede come l'esercizio della potesta' legislativa  da  parte  della
Regione deve avvenire «in armonia con la Costituzione  e  i  principi
dell'ordinamento giuridico della  Repubblica  e  col  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli interessi  nazionali,  nonche'  delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». 
    Per  altro  verso,  poi,   soccorre   nel   convincimento   della
illegittimita'  delle  disposizioni  di  cui  si  tratta  la   stessa
giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte. 
    E, invero, con la sentenza n. 142/2015 e' stata esaminata proprio
una fattispecie relativa ad una serie di disposizioni contenute nella
legge regionale n. 5/2014 della Valle d'Aosta  in  tema  di  gestione
delle risorse idriche. In quel caso, la Corte ebbe a  dichiarare  non
fondata la questione di costituzionalita' sollevata; ma - proprio per
soddisfare un'esigenza di equilibrio tra  le  due  distinte  potesta'
legislative - fu chiarito che l'organo regionale e' comunque  «tenuto
a conformarsi alle direttrici della metodologia  tariffaria  statale,
con  la  conseguenza  che,  per  tale  via,   risulta   salvaguardato
l'interesse statale a una regolazione stabile e  idonea  a  garantire
gli investimenti necessari, un servizio  efficiente  e  di  qualita',
nonche' la tutela degli utenti finali». 
    Ora, nel caso esaminato la Corte ritenne che non vi  fosse  stata
una «invasione» di  competenze  da  parte  della  Regione,  essendosi
limitata la norma impugnata, nelle parole della Corte,  «a  precisare
che la competenza regolatoria in materia tariffaria (gia' prevista in
capo alla Regione nella formulazione originaria della legge regionale
n. 27 del 1999) deve essere esercitata dalla Giunta «nel rispetto dei
principi europei e statali vigenti in materia». 
    La normativa oggi esaminata e' dunque  profondamente  diversa  da
quella contenuta nella  legge  regionale  n.  5/2014,  poiche',  come
visto, la legge regionale n. 5/2019, nel modificare  l'art.  5  della
legge regionale n. 27/99, non ha rispettato l'onere  posto  a  carico
della Regione, svincolandosi espressamente o quanto meno  tacitamente
dall'obbligo di conformarsi alle piu' volte  richiamate  «direttrici»
impartite dall'Autorita'. Le disposizioni di  cui  all'art.  4  della
deliberazione dell'Autorita' del 28  dicembre  2015,  devono  infatti
essere applicate sull'intero territorio nazionale e vanno individuate
nelle disposizioni, a tutela dell'utenza  e  dei  livelli  minimi  di
qualita' del servizio, che afferiscono: a) alle componenti  di  costo
ammissibili al riconoscimento tariffario nonche' alla  struttura  del
vincolo ai ricavi del gestore; b) al limite massimo  alla  variazione
annuale del moltiplicatore tariffario ;  c)  alle  regole  tese  alla
sostenibilita' finanziaria efficiente delle gestioni. 
    Quanto,  poi,  all'ampiezza  del  perimetro  entro  il  quale  e'
esercitata la competenza primaria regionale, e'  opportuno  precisare
che anche recentemente la Corte costituzionale ha ribadito  i  limiti
della  potesta'  statutaria  delle  regioni  ad  autonomia  speciale,
evidenziando che, in questo caso, «la potesta' legislativa  regionale
incontrera' i limiti statutari, e quindi - pur nella diversita' delle
formule presenti nei singoli statuti speciali -  quelli  delle  norme
fondamentali delle riforme economico-sociali, dei  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico,  degli  obblighi  internazionali  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea» (sentenza  n.
65 del 2019). 
    2.4.  Occorre  considerare,  ancora,  che  il  decreto-legge   n.
201/2011, nell'attribuire all'Autorita' «le funzioni  attinenti  alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici», ha precisato che tali
funzioni  «vengono  esercitate  con  i  medesimi  poteri   attribuiti
all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481» (art.  21,
comma 19). 
    Peraltro, la legge  n.  481/1995  si  configura,  al  pari  delle
disposizioni contenute nel decreto-legge n. 70/2011 (con  particolare
riferimento all'art. 10, comma 11  e  ss.)  e  nel  decreto-legge  n.
201/2011 (con specifico riguardo all'art. 21, comma 19), come  «norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». 
    Quanto sopra e' confermato dal disposto  dell'art.  1,  comma  1,
della  medesima  legge  n.  481/1995,  che  individua  le   finalita'
dell'azione  delle  Autorita'  indipendenti  di   regolazione   nella
necessita' di garantire  la  «promozione  (...)  dell'efficienza  nel
settore dei servizi  di  pubblica  utilita'  (...)  nonche'  adeguati
livelli di qualita'  nei  servizi  medesimi  (...)  assicurandone  la
fruibilita' e la diffusione in modo omogeneo  sull'intero  territorio
nazionale, definendo  un  sistema  tariffario  certo,  trasparente  e
basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli  interessi
di utenti e consumatori». 
    2.5. Infine, in merito al  bonus  sociale  idrico,  e'  opportuno
precisare come,  oltre  alle  gia'  richiamate,  generali  previsioni
normative, venga in rilievo il decreto della Presidenza del Consiglio
dei ministri 13 ottobre 2016, in cui  si  evidenzia  l'importanza  di
introdurre  strumenti  tariffari  idonei  a   sostenere   le   utenze
disagiate, in grado, al contempo,  di  garantire  il  principio  «chi
inquina  paga»  e  quello  della  copertura  dei   costi   attraverso
meccanismi  endotariffari,  al   fine   di   garantire   l'equilibrio
economico-finanziario della gestione della misura. 
    Il  medesimo  decreto,  all'art.  3,   comma   1,   assegna   poi
all'Autorita' il compito di  disciplinare  il  bonus  per  tutti  gli
utenti domestici residenti, ovvero per i  nuclei  familiari,  di  cui
sono  accertate  le  condizioni   di   disagio   economico   sociale,
garantendo,  attraverso  il   metodo   tariffario   e   la   relativa
articolazione  tariffaria,  il  recupero  dei  costi  efficienti  del
servizio e degli  investimenti,  l'equilibrio  economico  finanziario
della gestione, nonche' la tutela degli utenti. 
    Pertanto, il bonus sociale idrico, le cui  modalita'  applicative
in relazione alla fornitura di acqua agli utenti domestici  residenti
in condizioni  di  disagio  economico  sociale  sono  state  definite
dall'Autorita' con la deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr,
si configura quale  misura  prevista  dalla  normativa  primaria  con
valenza nazionale, diretta a garantire i principi fondamentali  della
persona, la cui rilevanza sociale  travalica  il  vigente  quadro  di
competenze che, sulla base  dell'interpretazione  fornita,  riconduce
anche  la  competenza  relativa  alla  determinazione   dei   criteri
tariffari  alla  materia  dell'organizzazione  del  servizio   idrico
integrato. 
    L'art. 5 della legge regionale n. 5/2019  e'  dunque  illegittimo
per  violazione  dell'art.  2  dello  Statuto  della  Valle   d'Aosta
dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed s), della  Costituzione,  degli
articoli 154, 155  e  161  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e
dell'art. 10, comma 14, del  decreto-legge  n.  70/2011  quali  norme
interposte,  nonche'   delle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali e dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
che vengono in rilievo nella fattispecie esaminata. 
    3.1. Parimenti viziato da illegittimita' costituzionale e' l'art.
12 (Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazioni alla
legge regionale 18 luglio 2012,  n.  20)  della  legge  regionale  n.
5/2019. 
    Come visto, detta disposizione, al comma 2, lettera b),  aggiunge
all'art. 9 della legge regionale  n.  20/2012  un  comma  2-bis,  che
prevede un particolare iter  procedimentale  per  «beni  intestati  a
soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza  eredi»,  che  si
discosta in modo rilevante dal regime successorio di «diritto comune»
previsto dal codice civile all'art. 586 (sull'acquisto  dei  beni  da
parte dello Stato: «In mancanza di altri successibili, l'eredita'  e'
devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno  di
accettazione e non puo' farsi  luogo  a  rinunzia»)  e  all'art.  588
(sulla nomina del curatore all'eredita' giacente: «Quando il chiamato
non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso di beni  ereditari,
il pretore del mandamento in cui si  e'  aperta  la  successione,  su
istanza delle  persone  interessate  o  anche  d'ufficio,  nomina  un
curatore dell'eredita'»). 
    3.2. Premesso incidentalmente che  nella  materia  de  qua  pende
dinanzi al Senato il DDL S. 249 recante «Disposizioni in  materia  di
devoluzione dell'eredita' ai comuni e modifica degli articoli  565  e
586 del  codice  civile»,  con  il  quale  si  prevedono  misure  per
l'acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza, in mancanza di
altri successibili, appare indubbio che la materia di cui  si  tratta
rientra nell'ordinamento civile». 
    Tale materia non e'  contemplata  in  alcun  modo  dallo  Statuto
regionale (legge cost. n. 4/1948),  ne'  nella  competenza  esclusiva
(art. 2), ne' in quella integrativa/attuativa (art.  3),  che  devono
essere in ogni caso esercitate in armonia con  la  Costituzione  e  i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e  col  rispetto
degli obblighi internazionali e degli  interessi  nazionali,  nonche'
delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali   della
Repubblica. 
    L'«ordinamento  civile»  rientra   piuttosto   nella   competenza
legislativa esclusiva dello Stato  ai  sensi  della  lettera  l)  del
secondo comma  dell'art.  117  della  Costituzione:  di  tal  che  il
complesso meccanismo che devolve ad un Consorzio e all'Assemblea  dei
consorziati determinate competenze in tema di successione palesemente
illegittimo. 
    Conclusivamente, anche l'art. 12 della legge regionale n.  5/2019
della Valle d'Aosta contrasta con l'art. 2 dello  Statuto  regionale,
con l'art. 117,  comma  2,  lettera  l)  della  Costituzione,  con  i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e  col  rispetto
degli obblighi internazionali e degli  interessi  nazionali,  nonche'
delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali   della
Repubblica  e  dovra'  pertanto  essere  dichiarato  illegittimo   ed
annullato. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, gli articoli 5  e  12  della  legge  della  Regione  Valle
d'Aosta n. 5 del 24 aprile 2019, recante «Disposizioni  collegate  al
primo  provvedimento  di  variazione  al   bilancio   di   previsione
finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di
leggi regionali e  altre  disposizioni»,  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 30 aprile 2019,  come
da delibera del Consiglio dei ministri in data 19  giugno  2019,  per
contrasto con l'art. 2 dello  Statuto  della  Valle  d'Aosta,  con  i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e  col  rispetto
degli obblighi internazionali e degli  interessi  nazionali,  nonche'
delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali   della
Repubblica, con l'art. 117, comma 2,  lettere  e),  l)  ed  s)  della
Costituzione, nonche' con gli articoli 154, 155  e  161  del  decreto
legislativo n. 152/2006 e l'art. 10, comma 14, del  decreto-legge  n.
70/2011 quali norme interposte. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. 
          Roma, 26 giugno 2019 
 
                L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli