N. 79 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 luglio 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5  luglio  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica -  Norme  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Variazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2019, 2020 e
  2021 - Riordinamento del servizio sanitario provinciale - Dotazione
  da parte dell'Azienda sanitaria di  un  organismo  indipendente  di
  valutazione e di un collegio tecnico -  Disciplina  delle  relative
  competenze - Valutazione dei dirigenti  sanitari  -  Previsioni  in
  materia di corsi a tempo pieno e a tempo  parziale  per  medici  di
  medicina generale con  adeguamento  proporzionale  della  borsa  di
  studio provinciale e della durata del corso. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano  29  aprile  2019,  n.  2
  (Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma  di
  Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e  altre  disposizioni),
  artt. 7, comma 1, e 9, comma 1. 
(GU n.36 del 4-9-2019 )
     Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui  uffici  in  Roma,
via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Provincia autonoma di Bolzano - Autonome Provinz Bozen,
in persona del Presidente in  carica,  con  sede  a  Bolzano,  piazza
Silvius  Magnago,  1  -  Palazzo  1   per   la   declaratoria   della
illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio  dei
ministri assunta nella  seduta  del  giorno  19  giugno  2019,  degli
articoli 7, comma 1, e  9,  comma  1,  della  legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano 29 aprile 2019, n. 2  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol  n.  17
del 30 aprile 2019, numero straordinario n. 2. 
    In data 30  aprile  2019,  sul  numero  straordinario  n.  2  del
Bollettino ufficiale  n.  17  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Sudtirol, e' stata pubblicata la legge della Provincia autonoma
di Bolzano 29 aprile 2019, n. 2, intitolata «Variazioni del  bilancio
di previsione della Provincia autonoma di Bollano  per  gli  esercizi
2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni». 
    In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art.  7,  comma
1, della legge, sostituendo l'art. 46-bis della legge  provinciale  5
marzo 2001, n. 7 e successive modificazioni,  detta  disposizioni  in
merito al sistema di valutazione dei dirigenti  sanitari;  l'art.  9,
comma 1, intervenendo sull'art. 7 della legge provinciale 15 novembre
2002, n. 14, contiene invece disposizioni sulla formazione  specifica
in medicina generale. 
    Entrambe  le  disposizioni  violano  ad  un  tempo  norme   della
Costituzione e  norme  dello  statuto  speciale  di  autonomia:  esse
vengono pertanto impugnate con il presente ricorso ex art. 127  della
Costituzione  affinche'   ne   sia   dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento  peri
seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
L'art. 7, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29
aprile 2019, n. 2. 
    L'art. 7, comma 1, della l.p. Bolzano n. 2/2019 sostituisce, come
s'e' detto, l'art. 46-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n.  7
e successive modificazioni - rubricata  «Riordinamento  del  servizio
sanitario provinciale» - dettando disposizioni in merito  al  sistema
di valutazione dei dirigenti sanitari. 
    Il novellato art. 46-bis, rubricato: «Organismo  indipendente  di
valutazione e collegio tecnico», al comma 2 prevede che  «L'organismo
indipendente di valutazione svolge  -  tra  gli  altri:  n.d.r.  -  i
seguenti compiti: 
        a) provvede alla valutazione di seconda istanza dei dirigenti
in ambito sanitario in merito ai risultati manageriali e gestionali; 
        b)  provvede  alla   valutazione   pluriennale   al   termine
dell'incarico in merito ai risultati manageriali e gestionali [..]». 
    Analogamente, il successivo comma 3  dispone  che:  «Il  collegio
tecnico svolge i seguenti compiti: 
        a) provvede alla valutazione di seconda istanza dei dirigenti
in ambito sanitario in merito agli aspetti tecnico-professionali; 
        b)  provvede  alla   valutazione   pluriennale   al   termine
dell'incarico in merito agli aspetti tecnico-professionali». 
    Le disposizioni introdotte dalla legge provinciale in  esame  non
sono in linea con  i  principi  generali  stabiliti  dalla  normativa
statale in materia di valutazione dei dirigenti sanitari. 
    Com'e' noto, l'art. 15,  comma  5,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  «Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art.  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.
421» - stabilisce infatti che «i dirigenti  medici  e  sanitari  sono
sottoposti a una verifica  annuale  correlata  alla  retribuzione  di
risultato, secondo le modalita'  definite  dalle  Regioni,  le  quali
tengono  conto  anche  dei  principi  del  titolo  II   del   decreto
legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  e  successive  modificazioni,
nonche' a una valutazione al termine  dell'incarico,  attinente  alle
attivita' professionali, ai  risultati  raggiunti  e  al  livello  di
partecipazione ai programmi di formazione  continua,  effettuata  dal
Collegio tecnico, nominato dal direttore generale  e  presieduto  dal
direttore  di  dipartimento,  con   le   modalita'   definite   dalla
contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica  annuale  dei
dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura
semplice, di direzione di struttura  complessa  e  dei  direttori  di
dipartimento rilevano la quantita' e la  qualita'  delle  prestazioni
sanitarie  erogate  in   relazione   agli   obiettivi   assistenziali
assegnati, concordati  preventivamente  in  sede  di  discussione  di
budget,  in  base  alle   risorse   professionali,   tecnologiche   e
finanziarie  messe  a  disposizione,   registrano   gli   indici   di
soddisfazione  degli  utenti  e  provvedono  alla  valutazione  delle
strategie adottate  per  il  contenimento  dei  costi  tramite  l'uso
appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche  si
tiene   conto   nella   valutazione   professionale   allo    scadere
dell'incarico.  L'esito  positivo  della  valutazione   professionale
determina la conferma nell'incarico  o  il  con  ferimento  di  altro
incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.   9,   comma   32,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». 
    Il successivo comma 6 prosegue precisando che «ai  dirigenti  con
incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a
quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali,  funzioni
di  direzione  e  organizzazione  della   struttura,   da   attuarsi,
nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali  del  dipartimento
di appartenenza,  anche  mediante  direttive  a  tutto  il  personale
operante  nella  stessa,  e  l'adozione  delle   relative   decisioni
necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare
l'appropriatezza   degli   interventi   con   finalita'   preventive,
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati  nella  struttura
loro  affidata.  Il  dirigente  e'  responsabile   dell'efficace   ed
efficiente gestione  delle  risorse  attribuite.  I  risultati  della
gestione sono sottoposti a verifica  annuale  tramite  il  nucleo  di
valutazione». 
    Le procedure di valutazione dei dirigenti medici e sanitari  sono
altresi' disciplinate dalle disposizioni  dei  CCNL  di  settore  (v.
articoli 25 e seguenti del CCNL del 3 novembre 2005  dell'area  della
dirigenza medico-veterinaria del Servizio sanitario nazionale  e  del
CCNL  del  3  novembre  2005  dell'area  della  dirigenza  dei  ruoli
sanitario, professionale,  tecnico  ed  amministrativo  del  Servizio
sanitario  nazionale),  le  quali  fissano   specifici   criteri   di
imparzialita', celerita' e puntualita' cui deve ispirarsi il  sistema
valutativo  onde  garantire  la  continuita'  e  la  certezza   delle
attivita' professionali connesse all'incarico conferito,  nonche'  la
stretta correlazione tra i risultati e la  nuova  attribuzione  degli
obiettivi. 
    Secondo il consolidato orientamento di codesta ecc.ma Corte  (v.,
ex multis, le sentenze numeri  422/2006  e  295/2009),  costituiscono
principi  fondamentali  in  materia  di  «tutela  della  salute»   le
disposizioni statali sulla  governance  delle  aziende  sanitarie  e,
segnatamente, sia le norme che stabiliscono le modalita' di nomina  e
di revoca dei dirigenti sia quelle che disciplinano le  modalita'  di
valutazione degli organi apicali delle aziende sanitarie, le quali si
collocano in una prospettiva di miglioramento  del  «rendimento»  del
servizio offerto e,  dunque,  di  garanzia,  non  soltanto  del  buon
andamento   dell'amministrazione,    ma    anche    della    qualita'
dell'attivita' assistenziale erogata. 
    L'intera disciplina dettata dalla normativa statale in materia ha
infatti  lo  scopo  di   assicurare   elevati   livelli   qualitativi
nell'erogazione delle attivita' assistenziali posto che le figure del
direttore  generale,  del  direttore  sanitario   e   del   direttore
amministrativo svolgono  un  ruolo  fondamentale  nel  raggiungimento
degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel
quadro della programmazione regionale. 
    Alla stregua di quanto sopra e' evidente che la scarna e lacunosa
disciplina  dettata  per  la  valutazione  dei   dirigenti   sanitari
dall'art. 46-bis della l.p. n. 7/2001, come  novellato  dall'art.  7,
comma 1, della legge provinciale n.  2  del  2019  -  il  quale,  tra
l'altro, rimette  ad  un  successivo  regolamento  di  esecuzione  la
fissazione dei «criteri alla base dei sistemi  di  valutazione  delle
attivita' professionali, gli effetti della valutazione e le ulteriori
funzioni  specifiche  affidate  a  ciascun  organismo  deputato  alla
valutazione» - non  rispetta  i  principi  fondamentali  previsti  in
materia dalle disposizioni statali di riferimento. 
    Principi i quali, com'e' noto, vincolano la potesta'  legislativa
provinciale in materia posto che, secondo la costante  giurisprudenza
di codesta ecc.ma Corte (sentenze numeri 126/2017, 162/2007, 134/2006
e 270/2005), la competenza  legislativa  concorrente  concernente  la
«tutela della salute», assegnata  alle  regioni  ordinarie  dall'art.
117, comma 3, della Costituzione, e' piu' ampia di quella, attribuita
alle province autonome dallo statuto speciale, in materia di  «igiene
e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera»  (cosi'
l'art. 9, punto 10, del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670 recante approvazione del testo unico delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige). 
    La formula utilizzata dall'art. 117, comma 3, della  Costituzione
esprime inoltre «l'intento di  una  piu'  netta  distinzione  fra  la
competenza regionale a legiferare in queste materie e  la  competenza
statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della
disciplina» (cosi' la sentenza n. 282 del 2002): ne consegue che  per
le province autonome deve trovare applicazione la clausola di  favore
contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 e che di conseguenza il  regime  delle  competenze  provinciali  in
materia sanitaria e' quello fissato dall'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione per la materia della «tutela della salute». 
    La norma provinciale che qui si impugna viola dunque  i  principi
fondamentali  stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato  in  materia   di
valutazione dei dirigenti sanitari e, quindi, l'art.  117,  comma  3,
della Costituzione; e, comunque, viola (anche) la disposizione di cui
all'art. 9, punto 10, dello Statuto speciale di autonomia a mente del
quale la potesta' legislativa provinciale in materia si esercita  nei
limiti dei principi stabiliti dalle leggi  dello  Stato  (v.  art.  5
dello Statuto esplicitamente richiamato dall'art. 9 citato). 
L'art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29
aprile 2019, n. 2. 
    Altra censura riguarda l'art. 9, comma 1, della legge in esame il
quale interviene, sostituendolo, sull'art. 7 della legge  provinciale
15 novembre 2002, n. 14, contenente «norme per la formazione di base,
specialistica e continua nonche' altre norme in ambito sanitario». 
    Il novellato art. 7 della l.p. n.  14/2002,  rubricato  «Corsi  a
tempo pieno e a tempo parziale», stabilisce quanto segue:  «Il  corso
comporta  un  impegno  a  tempo  pieno  o  a   tempo   parziale   con
l'adeguamento proporzionale della borsa di studio provinciale e della
durata del corso. La frequenza delle attivita' didattiche, pratiche e
teoriche, e' obbligatoria». 
    I corsi  ai  quali  la  disposizione  si  riferisce  sono  quelli
istituiti dalla Provincia per la  formazione  specifica  in  medicina
generale. 
    Sul  punto  occorre  rammentare  che  la  normativa  statale   di
riferimento - costituita dall'art. 9 del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 - ha  in
generale stabilito che, fino al 31 dicembre 2021, in  relazione  alla
contingente carenza di medici di medicina generale, nelle more di una
revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica  i
laureati   in   medicina   e   chirurgia   abilitati    all'esercizio
professionale, iscritti al corso di formazione specifica in  medicina
generale,  possono  partecipare  all'assegnazione   degli   incarichi
convenzionali, rimessi all'accordo collettivo  nazionale  nell'ambito
della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (art.
9, comma 1, decreto-legge n. 135/2018 come  modificato  dall'art  12,
comma 4, lettera a) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35). 
    In particolare, il comma 2 del citato art.  9  -  anch'esso  come
modificato dall'art. 12, comma 4, lettera  b)  del  decreto-legge  n.
35/2019 - precisa che, per le finalita' anzidette, «le regioni  e  le
province autonome, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  24,
comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  prevedono
limitazioni del massimale di assistiti in  carico  o  del  monte  ore
settimanale   da   definire   nell'ambito   dell'accordo   collettivo
nazionale, e possono organizzare i  corsi  anche  a  tempo  parziale,
garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione
delle  attivita'  assistenziali   non   pregiudichino   la   corretta
partecipazione   alle   attivita'   didattiche   previste   per    il
completamento  del  corso  di  formazione   specifica   in   medicina
generale». 
    Sotto questo profilo, la normativa nazionale e' perfettamente  in
linea con quella sovranazionale la quale,  dopo  aver  stabilito,  in
linea generale, che «la formazione  specifica  in  medicina  generale
avviene a tempo pieno» (v. art. 28, comma 3, dir. 7  settembre  2005,
n. 2005/36/CE; ma v. anche l'art. 36 del relativo decreto legislativo
attuativo 9 novembre 2007, n.  206),  prevede  che  anche  per  detta
formazione «gli Stati membri possono  autorizzare  una  formazione  a
tempo parziale alle condizioni previste dalle  autorita'  competenti;
queste ultime fanno si' che la durata complessiva, il  livello  e  la
qualita' di siffatta formazione non siano inferiori  a  quelli  della
formazione continua a tempo pieno» (cosi' l'art. 22, comma 1, lettera
a) della direttiva citata). 
    La  normativa,  sia  comunitaria  sia  statale,  di  riferimento,
prevedendo  la  possibilita'  di  organizzare  corsi  di   formazione
specifica in medicina generale a tempo parziale, non ha dunque inteso
consentire l'attivazione di corsi di formazione  diversi,  sul  piano
dei contenuti formativi, rispetto ai corsi a tempo pieno,  diversita'
cui faccia riscontro una diversa misura della borsa di studio. 
    Al contrario, nel caso di corsi di formazione a  tempo  parziale,
l'art. 9 del decreto-legge n. 135 del 2018  ha  semplicemente  inteso
derogare al principio  dell'esclusivita'  consentendo  al  medico  in
formazione di  svolgere,  in  parallelo  alla  frequenza  del  corso,
attivita'  professionale  convenzionata:  fermo  restando  che,  come
precisato  dalla  stessa  disposizione,  «l'articolazione  oraria   e
l'organizzazione   delle   attivita'   assistenziali»   non   debbono
pregiudicare «la corretta partecipazione  alle  attivita'  didattiche
previste per il completamento del corso di  formazione  specifica  in
medicina generale», perche', come  imposto  dall'art.  22,  comma  1,
lettera a) della direttiva n. 2005/36/CE, il livello  e  la  qualita'
della formazione a tempo parziale  non  possono  essere  inferiori  a
quelli della formazione a tempo pieno. 
    L'identita' dei contenuti formativi e «la corretta partecipazione
alle attivita' didattiche previste per il completamento del corso  di
formazione specifica in medicina generale» comporta dunque il diritto
alla corresponsione dell'intera borsa di studio anche per coloro  che
sono stati ammessi a frequentare corsi  di  formazione  specifica  in
medicina generale a tempo parziale. 
    In questa prospettiva, la norma  provinciale,  prevedendo  per  i
corsi a tempo parziale un «adeguamento proporzionale della  borsa  di
studio provinciale», contrasta con  quanto  stabilito  dal  riportato
art. 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 il quale, pur consentendo al
medico  in  formazione  la   possibilita'   di   assumere   incarichi
assistenziali su base convenzionale e di frequentare  corsi  anche  a
tempo  parziale,  prevede  comunque  l'obbligo  del  tirocinante   di
completare il corso di formazione  specifica  in  medicina  generale,
obbligo cui fa riscontro il diritto dello stesso alla  corresponsione
dell'intera borsa di studio. 
    L'art. 9, comma 1, l.p. n. 2/2019  e'  dunque  costituzionalmente
illegittimo sia nel caso in cui il riferimento, ivi contenuto, ad  un
adeguamento proporzionale della misura della borsa di studio in  caso
di impegno a tempo parziale sia inteso nel senso che, nell'ipotesi di
corsi a tempo  parziale,  la  formazione  sia  -  o  possa  essere  -
quantitativamente e qualitativamente diversa ed inferiore rispetto  a
quella garantita dai corsi a tempo pieno  e  che  a  tale  diversita'
quantitativa e qualitativa corrisponda l'erogazione di una  borsa  di
studio di ammontare proporzionalmente minore; sia  nel  caso  in  cui
quel riferimento debba essere interpretato nel senso che,  a  parita'
di contenuti formativi, la  frequenza  dei  corsi  a  tempo  parziale
comporta, proprio in ragione di tale parzialita',  la  corresponsione
di  una  borsa  di  studio  ridotta  rispetto  a  quella  erogata  ai
frequentatori dei corsi a tempo pieno. 
    Per questi profili, l'art. 9, comma  1,  della  legge  in  esame,
prevedendo comunque  una  riduzione  dell'ammontare  della  borsa  di
studio provinciale per gli iscritti ai corsi di formazione  specifica
in  medicina  generale  a  tempo  parziale,   e'   costituzionalmente
illegittimo per violazione, innanzitutto,  dell'art.  3  della  Carta
nella misura in cui introduce  non  consentite  discriminazioni,  sul
piano formativo od economico, a livello provinciale,  tra  costoro  e
gli iscritti ai corsi di  formazione  a  tempo  pieno  e,  a  livello
nazionale, tra gli iscritti ai corsi di formazione a tempo  parziale:
realizzando cosi', a livello territoriale, disparita' di trattamento,
formativo  od  economico,  non  giustificate   nella   specie   dalla
obbligatoria identita', nelle due ipotesi, dei contenuti formativi e,
di conseguenza, economici. 
    La stessa disposizione, incidendo sulla  misura  della  borsa  di
studio, contrasta pure con le norme di cui all'art. 9, punti 4 e  10,
dello Statuto di autonomia speciale a mente  del  quale  la  potesta'
legislativa provinciale in materia, rispettivamente, professionale  e
sanitaria, deve  rispettare  i  principi  rivenienti  dagli  obblighi
internazionali e quelli stabiliti dalle leggi  dello  Stato  (v.  gli
articoli 4 e 5 dello Statuto richiamati dall'art. 9 citato):  e  tali
sono quelli che, prevedendo  che  il  livello  e  la  qualita'  della
formazione a tempo  parziale  non  siano  inferiori  a  quelli  della
formazione  a  tempo  pieno,  impongono,  in  entrambi  i  casi,   la
completezza  della  formazione  e,  di  riflesso,  la  corresponsione
dell'intera borsa di studio;  con  conseguente  violazione  dell'art.
117, commi 1 e 3, della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimi,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
rispettivamente indicati ed illustrati, gli articoli 7, comma 1, e 9,
comma 1, della legge della Provincia autonoma di  Bolzano  29  aprile
2019, n. 2 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Trentino-Alto  Adige/Sudtirol  n.  17  del  30  aprile  2019,  numero
straordinario n. 2, come  da  delibera  del  Consiglio  dei  ministri
assunta nella seduta del giorno 19 giugno 2019. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
        1. attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione  del  giorno  19  giugno  2019,
della determinazione di impugnare la legge della  Provincia  autonoma
di Bolzano 29 aprile 2019, n. 2 pubblicata nel  Bollettino  ufficiale
della Regione autonoma Trentino-Alto  Adige/Sudtirol  n.  17  del  30
aprile 2019, numero straordinario n. 2, secondo i termini  e  per  le
motivazioni di cui alla  allegata  relazione  del  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
        2. copia della legge regionale impugnata 29 aprile 2019, n. 2
pubblicata  nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione   autonoma
Trentino-Alto  Adige/Sudtirol  n.  17  del  30  aprile  2019,  numero
straordinario n. 2. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
      Roma, 29 giugno 2019 
 
           Il Vice Avvocato generale dello Stato: Mariani