AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ambroxolo Sanofi» (19A06683) 
(GU n.252 del 26-10-2019)

 
 
 
    Estratto determina AAM/A.I.C. n. 176/2019 dell'8 ottobre 2019 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AMBROXOLO
SANOFI  nella  forma  e  confezione,  alle  condizioni   e   con   le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. con sede e  domicilio  fiscale  in
viale L. Bodio n. 37/B -  20158  Milano -  Italia  -  codice  fiscale
00832400154. 
    Confezione:  «75 mg capsule  rigide  a  rilascio  prolungato»  20
capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n.  046579013  (in  base  10)
1DFHB5 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Condizioni  particolari  di  conservazione:  non   conservare   a
temperature superiori a 30°C. 
    Composizione: 
      principio attivo: ambroxolo cloridrato 75  mg  (equivalente  ad
ambroxolo 68,4 mg); 
      eccipienti:  alcol  stearilico,  cera  carnauba,  crospovidone,
magnesio stearato; 
      opercolo: gelatina,  titanio  biossido,  ferro  ossido  giallo,
ferro ossido rosso. 
    Indicazioni   terapeutiche:   trattamento   delle   turbe   della
secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche. 
    Responsabili rilascio lotti: 
      Delpharm Reims-Reims, 10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims,
Francia; 
      Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Birkendofer Str. 65,
88397 Biberach a.d.r., Baden-Wurttemberg, Germania. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': classe c-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto
a prescrizione medica da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.