COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1 agosto 2019 

Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre  2018
relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena.  Modalita'  di
calcolo  degli  eventuali  benefici  netti  tra  la  scadenza   della
concessione  e  l'effettivo  subentro  di  un  nuovo  concessionario.
(Delibera n. 59/2019). (19A06731) 
(GU n.255 del 30-10-2019)

 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige»  che
all'art. 8 assegna alle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  la
potesta' legislativa in materia di viabilita', trasporti di interesse
provinciale, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a
mezzo di aziende speciali, nonche' in materia  di  urbanistica  e  di
tutela del paesaggio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n.
381, riguardante norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, la previsione  di  una
intesa fra lo Stato e le province  autonome  nel  caso  di  tracciati
autostradali che interessino  il  territorio  provinciale,  delegando
inoltre alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni  in
materia di viabilita' stradale di competenza dello Stato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  «Disciplina  dell'attivita'
di  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  che,  all'art.  11,  ha
demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per   la
concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  degli
strumenti  convenzionali  e,  a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la
revisione delle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che,  all'art.  10  ha
dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema  di  concessioni
autostradali; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in
data 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  43  del
1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Vista la delibera  di  questo  Comitato  24  aprile  1996,  n.  65,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  1996,  recante  linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita'  non  gia'
diversamente regolamentati ed  in  materia  di  determinazione  delle
tariffe,  che  ha  previsto  l'istituzione,  presso   questo   stesso
Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida
per  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica   utilita'   (NARS),
istituzione poi disposta con  la  delibera  8  maggio  1996,  n.  81,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 1996; 
  Vista la delibera  20  dicembre  1996,  n.  319,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 1996, con la quale questo  Comitato  ha
definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e
in particolare viene indicata  la  metodologia  del  price-cap  quale
sistema di determinazione delle tariffe, nonche' stabilita in  cinque
anni la durata del periodo regolatorio; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   Societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'art. 55, comma 13,
come successivamente modificato, ha  previsto,  a  decorrere  dal  1°
gennaio  1998,  l'autorizzazione  per  la  societa'  titolare   della
concessione di costruzione e gestione  dell'autostrada  del  Brennero
«ad accantonare, in base al proprio piano finanziario  ed  economico,
una quota anche prevalente dei proventi  in  un  fondo  destinato  al
rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria  attraverso  il  Brennero  ed
alla realizzazione delle relative gallerie nonche'  dei  collegamenti
ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo  stazione  di
Verona»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del  1999  -
supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge  11  luglio  1995,  n.
273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione
della carta dei servizi pubblici del settore trasporti  (Carta  della
mobilita')»; 
  Vista  la  Convenzione  ANAS-Societa'   autostrada   del   Brennero
stipulata in data 29 luglio  1999  e  in  particolare  l'art.  9  che
prevede, nell'ambito dell'adeguamento  tariffario  la  determinazione
della variabile X per ciascun quinquennio fino  alla  scadenza  della
concessione e  l'art.  25,  che  reca  la  disciplina  dei  «rapporti
inerenti la  successione  tra  il  subentrante  e  il  concessionario
uscente», e prevede che: 
    «1. Alla scadenza del periodo  di  durata  della  concessione  il
concessionario uscente resta obbligato  a  proseguire  nell'ordinaria
amministrazione  dell'esercizio  dell'autostrada  e  delle   relative
pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa. 
    2. Per  le  nuove  opere  eseguite,  che  verranno  eventualmente
assentite  successivamente  alla  presente  convenzione  non   ancora
ammortizzate, il concessionario uscente ha diritto ad  un  indennizzo
dei tali poste dell'investimento,  da  parte  del  subentrante.  Tale
indennizzo  e'  regolato  secondo  quanto  previsto  dalla  direttiva
ministeriale n. 283/98»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, riguardante le disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 2007 e successive modificazioni e  integrazioni,
che detta criteri in materia di  regolazione  economica  del  settore
autostradale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre  2008  e  successive  modificazioni,  con  il  quale  si  e'
proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art.  1,  comma  1,
prevede  che,  su  richiesta  di  questo  Comitato  o  dei   Ministri
interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria  e
di regolamentazione economica dei settori di pubblica  utilita',  tra
cui il settore autostradale; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  cosiddetto
«Codice Antimafia» e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.  201,  recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici, che all'art. 37 «Liberalizzazione del settore dei
trasporti» istituisce l'Autorita' di regolazione dei trasporti  (ART)
con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali,  ed
in particolare relativamente alle nuove concessioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,  concernente
il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, (c.d. decreto «Cresci
Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che,  all'art.
36, comma 6-ter, recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita',  in  particolare
conferma  le  competenze  di  questo  Comitato  in  materia  di  atti
convenzionali, con particolare  riferimento  ai  profili  di  finanza
pubblica, e le diverse attribuzioni all'ART; 
  Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 26  maggio  2012,  concernente  il  «regolamento
interno  del  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica. Modifica della delibera CIPE n. 58 del 2010»; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha istituito,  nell'ambito
del Dipartimento per le infrastrutture,  gli  affari  generali  e  il
personale,   la   Struttura   di   vigilanza   sulle   concessionarie
autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui  al  comma
2, dell'art. 36, del  decreto-legge  n.  98  del  2011  e  successive
modificazioni; 
  Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 2013, con la quale questo Comitato ha  integrato
la delibera n. 39 del 2007 dettando, per le concessionarie  esistenti
alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalita'
di aggiornamento quinquennale dei piani economico finanziari; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2013, con la quale  questo  Comitato
ha approvato il  documento  tecnico  intitolato  «Integrazione  della
delibera n. 39 del  2007  relativa  alla  regolazione  economica  del
settore   autostradale:   requisiti   di   solidita'   patrimoniale»,
disponendone l'applicazione alle nuove concessioni in relazione  alle
quali, alla data di adozione della delibera medesima, non  sia  stato
pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui e' previsto,  non
si sia ancora proceduto all'invio delle lettere di invito; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  ed
in particolare gli articoli 3, 4, 14 e 170; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T) e che  abroga
la decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa; 
  Vista  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  in
concessione  ed  in  particolare  gli  articoli  2  e  17   relativi,
rispettivamente,  ai  principi  di   libera   amministrazione   delle
autorita'  pubbliche  e  agli  accordi  di  cooperazione   tra   enti
nell'ambito del settore pubblico; 
  Considerato che la  precedente  concessione  relativa  alla  tratta
autostradale A22 Brennero-Modena e' scaduta il 30 aprile  2014,  come
risulta dagli atti istruttori; 
  Visto il decreto del MIT  9  giugno  2015,  n.  194,  e  successive
modificazioni, con il quale e' stata soppressa la  struttura  tecnica
di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10  febbraio
2003, n. 356, e successive modificazioni, e i  compiti  di  cui  agli
articoli 3 e 4  del  medesimo  decreto  sono  stati  trasferiti  alle
competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali e'  demandata
la responsabilita' di assicurare la coerenza tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, denominato «nuovo codice appalti»; 
  Visto in particolare  l'art.  178,  del  sopra  citato  il  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente «norme in  materia  di
concessioni autostradali e particolare regime transitorio»; 
  Viste le delibere ART n. 70 del 23 giugno 2016 avente ad oggetto la
definizione  degli  ambiti  ottimali   di   gestione   delle   tratte
autostradali, n. 2 del 26 gennaio 2018 avente ad oggetto l'avvio  del
procedimento per la definizione del sistema  tariffario  di  pedaggio
per l'affidamento della gestione in house della  tratta  autostradale
A22 Brennero-Modena, e n. 73 del 18 luglio 2018 che ha  approvato  il
sistema tariffario di pedaggio, basato sul metodo del price cap e con
determinazione  dell'indicatore  di   produttivita'   X   a   cadenza
quinquennale  che,  nell'apposito  Allegato,  definisce  la   tariffa
unitaria media; 
  Visto l'art. 13-bis della decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  e
successive modificazioni (inclusa la modifica apportata dall'art.  1,
comma 1165, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205)  che  prevede  la
possibilita' di sottoporre  al  CIPE  l'istruttoria  in  merito  alla
concessione    autostradale    A22    Brennero-Modena,    ai     fini
dell'approvazione da parte del Comitato,  e  il  perseguimento  delle
finalita' previste dai protocolli d'intesa del 14  gennaio  2016  tra
MIT  e  la  Regione  Trentino-Alto  Adige,  unitamente  a  tutte   le
amministrazioni  pubbliche   sottoscrittrici   di   tali   protocolli
interessate allo sviluppo del corridoio scandinavo, con  la  seguente
articolazione: 
    1) le funzioni di concedente sono svolte dal MIT; 
    2) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere
e la gestione delle tratte autostradali hanno  durata  trentennale  e
sono stipulate dal MIT con le regioni e gli  enti  locali  che  hanno
sottoscritto gli appositi protocolli di intesa  in  data  14  gennaio
2016 sopra citati, che potranno anche avvalersi di societa' in house,
esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale  non  figurino
privati; 
    3) le convenzioni di cui al punto precedente devono prevedere che
eventuali debiti delle societa' concessionarie uscenti e il valore di
subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti; 
  Visto il comma 4 del citato art. 13-bis del  decreto-legge  n.  148
del 2017, che prevede  che  gli  atti  convenzionali  di  concessione
dell'infrastruttura stradale A22 Brennero-Modena sono  stipulati  dal
MIT con il  Concessionario,  dopo  l'approvazione  del  CIPE,  previo
parere dell'ART, sullo schema di Convenzione, entro  il  30  novembre
2018; 
  Visto il parere consultivo del Consiglio di Stato n. 1645 del 2018,
trasmesso con nota 26 giugno 2018; 
  Visto il decreto-legge del 25 luglio 2018, n.  91,  riguardante  la
proroga dei  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  ed  in
particolare l'art. 4, comma 3-quater, che modifica l'art. 13-bis, del
decreto-legge n. 148 del 2017 sopra citato; 
  Visto l'art.  16  decreto-legge  n.  109  del  28  settembre  2018,
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,  convertito
con modificazioni con la legge n. 130 del 16 novembre  2018,  che  ha
ulteriormente ampliato  le  competenze  dell'ART  e  disposizioni  in
materia di tariffe e di sicurezza autostradale; 
  Visto il parere della Commissione europea - Direzione generale  del
mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle  PMI  (DG
GROW) comunicato con nota prot. n. 6559656 del  20  novembre  2018  e
trasmesso con nota MIT prot. n. 14105 del 21 novembre 2018; 
  Vista la delibera dell'ART n. 10 del 22 novembre 2018; 
  Visto il parere NARS n. 6 del 26 novembre 2018; 
  Vista la delibera n. 68 del 28 novembre 2018 di approvazione  dello
schema di Accordo  di  cooperazione  relativo  all'affidamento  della
tratta autostradale A22 Brennero-Modena e in particolare il  punto  4
del deliberato della sopra citata delibera n. 68 del 2018: 
    «Il  MIT   deve   assicurare   che,   ad   esito   della   esatta
quantificazione  del  valore  di  subentro,  alla  data  della  nuova
stipula, al netto dei benefici  registrati  per  il  protrarsi  della
gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile 2014, tale
valore, ove a debito del concessionario, sia versato all'entrata  del
bilancio dello Stato in quanto spettante al concedente»; 
  Preso atto che l'Accordo di cooperazione tra lo Stato  e  gli  enti
territoriali e locali consolida le relazioni e la collaborazione  tra
tali istituzioni in relazione agli interessi comuni connessi all'asse
autostradale del Brennero A22, alla realizzazione degli interventi  e
delle infrastrutture del corridoio multifunzionale del Brennero; 
  Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  82,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  79  del  2019,  concernente  il  «regolamento
interno  del  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica» - CIPE; 
  Vista la nota del Presidente della Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige, con prot. DIPE n. 6570 del 20 dicembre 2018, con la  quale  si
formalizzano  rilievi  e  criticita'  riguardo   alla   deliberazione
adottata dal CIPE ed in particolare riguardo: 
    1. la delibera dell'ART n. 10 del 22 novembre 2018, in  quanto  i
suoi contenuti risultano pregiudizievoli alla bancabilita' del  Piano
economico e finanziario (PEF); 
    2. il punto 4 del deliberato della citata delibera CIPE n. 68 del
2018 che «concerne, da un lato, una presunta posizione debitoria  del
concessionario  in  proroga  e,   dall'altro,   un   conguaglio   tra
un'eventuale partita di dare ed avere  con  lo  Stato  da  parte  del
concessionario» uscente; 
  Vista la nota del Presidente della Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige, consegnata in seduta e acquisita agli atti con prot.  DIPE  n.
271 del 17 gennaio 2019, che segnala le cinque principali  criticita'
riscontrate dalla Regione e  dagli  enti  territoriali  relativamente
all'attuazione della citata delibera n. 68 del 2018 e all'Accordo  di
cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, che  mettono  a  rischio
l'equilibrio economico finanziario  della  concessione  e  il  quadro
degli investimenti programmati dagli enti locali; 
  Considerato che fra le  cinque  principali  criticita'  evidenziate
nella  sopra  citata  nota  del  Presidente  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige, la quinta e' riferita alla  quantificazione  del
valore  di  subentro  della  concessione  al  netto  degli  eventuali
benefici registrati per  il  protrarsi  della  concessione  oltre  la
scadenza del 30 marzo 2014 e  che  la  previsione  di  un  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di tale valore,  ove  a  debito,
impone un onere economico non previsto dalla legge, a detrimento  del
patrimonio della societa' Autostrade  del  Brennero  S.p.a.  e  rende
impraticabile la liquidazione dei soci privati di  tale  societa',  e
che la medesima societa'  deve  diventare  interamente  pubblica  per
poter assumere la titolarita' della  nuova  concessione,  sulla  base
anche di quanto determinato dalla Commissione europea; 
  Valutato che gli enti territoriali interessati dall'attraversamento
del corridoio autostradale del Brennero debbono essere  parti  attive
del processo di sviluppo dell'infrastruttura e del territorio; 
  Considerato che il valore di subentro e'  stato  indicato  dal  MIT
nella relazione istruttoria  e  confermato  con  nota  del  direttore
generale per la vigilanza sulle  concessioni  autostradali  prot.  n.
26367 del 20 novembre 2018, come pari  a  178.357.983  euro,  da  cui
scomputare gli «eventuali benefici registrati per il protrarsi  della
gestione della concessione oltre  la  scadenza»  dal  2014  ad  oggi,
ancora da quantificare secondo il MIT; 
  Considerato che l'ART ha indicato nel citato parere n.  10  del  22
novembre 2018 che nel valore di subentro  devono  essere  considerati
anche 23,46 milioni  di  euro  relativi  alla  precostituita  riserva
vincolata per ritardati investimenti, quantificata dal concessionario
uscente al 31 dicembre 2017; 
  Considerato che il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
nel corso della seduta del Comitato del 17 gennaio 2019, in  risposta
alle criticita'  formulate  dalla  Regione  Trentino-Alto  Adige,  ha
proposto che il valore di subentro al netto degli eventuali  benefici
del periodo dopo la fine della Concessione sia comunque  destinato  a
favore della medesima tratta autostradale A22 Brennero-Modena per  il
tramite della nuova concessione, a condizione che sia considerato  ai
fini regolatori come finalizzato alla riduzione  del  futuro  livello
tariffario; 
  Vista la delibera del 17 gennaio 2019, n. 3, ritirata,  riguardante
«aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018
relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena.  Modalita'  di
calcolo  degli  eventuali  benefici  netti  tra  la  scadenza   della
concessione e l'effettivo subentro di un nuovo  concessionario»,  con
la quale questo Comitato ha approvato i criteri di tale  calcolo  per
la sola autostrada  A22  Brennero-Modena,  evidenziando  comunque  la
necessita' di individuare «una  regolazione  unitaria  per  tutte  le
societa'  concessionarie  scadute»,  ma  rinviando  ad   un   momento
successivo  tale  determinazione,  a  causa   della   necessita'   di
effettuare adeguati approfondimenti da  parte  delle  amministrazioni
interessate; 
  Considerato che la sopra citata delibera n. 3 del  2019  stabiliva,
per il calcolo degli eventuali benefici netti tra la  scadenza  della
concessione e l'effettivo subentro  di  un  nuovo  concessionario  le
seguenti regole: 
    «4.1.1 al fine della  quantificazione  degli  eventuali  benefici
netti registrati nel periodo compreso tra la data di  scadenza  della
concessione e  la  data  di  effettivo  subentro,  il  concessionario
scaduto predispone un Piano finanziario transitorio d'intesa  con  il
concedente secondo  lo  schema  previsto  dalla  Delibera  di  questo
Comitato n. 39 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni; 
    4.1.2 nel predetto Piano finanziario devono essere considerati  i
valori a  consuntivo  delle  grandezze  economico  finanziarie  e  la
proiezione dei valori stimati sino alla data di presunto subentro; 
    4.1.3 nella determinazione del tasso di congrua remunerazione del
capitale investito (WACC) il parametro relativo al premio di  rischio
(ERP) e' fissato pari a zero.»; 
  Vista la delibera 20 maggio 2019, n. 24, in corso di esame da parte
della Corte dei conti, con la quale e' stato approvato  l'Accordo  di
cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena; 
  Visto il rilievo formulato dalla Corte dei  conti,  del  31  maggio
2019, riguardante la delibera n. 3 del 2019, con il quale l'Organismo
di controllo rileva: 
    1. un patologico protrarsi della concessione scaduta; 
    2.  la  necessita'  di  introdurre  un  criterio   generale,   di
definizione  del  periodo  transitorio,  per  tutte  le   concessioni
autostradali scadute; 
    3. di sottoporre tale criterio generale all'esame del NARS; 
  Ritenuto, pertanto, di aggiornare la delibera n.  68  del  2018  al
punto 4, anche a seguito di quanto espresso dalla  Corte  dei  conti,
dopo  aver  approvato  un  criterio  generale  e  averlo   sottoposto
all'esame del NARS; 
  Ritenuto, inoltre, di aggiornare il medesimo punto 4 della delibera
n. 68 del 2018, destinando detto saldo tra il valore  di  subentro  e
gli eventuali benefici finanziari registrati dalla data  di  scadenza
della concessione, a favore della  realizzazione  degli  investimenti
previsti sulla medesima tratta autostradale A22  Brennero-Modena  per
il tramite della nuova concessione; 
  Vista la proposta MIT 14 giugno 2019, prot. n. 24142, del  Capo  di
Gabinetto del Ministero  che  trasmetteva  la  nota  della  Direzione
generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali -  DGVCA,
12 giugno 2019, prot. n. 14840, diretta al NARS, al fine di esaminare
e valutare una possibile deliberazione CIPE di carattere  generale  e
nello stesso tempo facendo salve specifiche esigenze, finalizzate  ad
assicurare la continuita' degli interventi in corso; 
  Vista la nota 1° luglio 2019, prot. DIPE n. 3605, con la  quale  il
NARS rimette al MIT l'opportunita' di proporre una nuova versione  di
proposta di delibera, che tenga conto da un lato  delle  osservazioni
della Corte dei conti, e dall'altro degli esiti delle riunioni  NARS,
in  particolare  sulla  salvaguardia  delle  specifiche   pattuizioni
convenzionali in essere e sulla piena applicazione della delibera  n.
39 del 2007 e successive modificazioni da applicarsi ratione temporis
per gli investimenti resisi necessari; 
  Vista  la  nota  presentata  e  illustrata   dal   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti durante la riunione  preparatoria  del
CIPE del 3 luglio 2019, prot. DIPE n. 3684, con  la  quale  sottopone
alla deliberazione del CIPE, una proposta  regolatoria  che  prevede,
per  il  periodo  intercorrente  tra  la  data  di   scadenza   della
concessione e la data di effettivo subentro del nuovo  concessionario
(periodo transitorio): 
    1.  la  necessita'   di   fare   salve   specifiche   pattuizioni
convenzionali vigenti; 
    2. di regolare i rapporti intercorrenti dalla  data  di  scadenza
della concessione sino alla data di effettivo subentro da  parte  del
nuovo concessionario; 
    3. la redazione di un piano finanziario  transitorio  secondo  lo
schema della delibera CIPE n. 39 del 2007 e successive modificazioni,
assumendo i dati a consuntivo per il periodo  pregresso  e  i  valori
previsionali sino  alla  data  presunta  di  effettivo  trasferimento
dell'infrastruttura. 
  Visto il parere NARS n. 4 del 10 luglio 2019, che, preso atto della
esigenza rimarcata dal Ministero proponente di far emergere espliciti
elementi di discontinuita' nei rapporti economici  tra  concedente  e
concessionario a valle della scadenza della concessione e  stante  la
necessita' che le attivita' finalizzate ai  nuovi  affidamenti  delle
concessioni siano intraprese e concluse in tempo  utile  al  fine  di
evitare l'emergere di situazioni patologiche, suggerisce tra  l'altro
di: 
    1. introdurre una clausola generale di  salvaguardia  che  faccia
salve specifiche pattuizioni convenzionali vigenti; 
    2. specificare che l'applicazione della delibera in  oggetto  sia
finalizzata «ai  soli  fini  della  quantificazione  degli  eventuali
benefici netti  registrati  nel  periodo  compreso  tra  la  data  di
scadenza della concessione e la data di effettivo subentro»; 
    3. nell'ottica di semplificare e garantire la  massima  celerita'
ed efficacia nelle  nuove  procedure  di  affidamento  con  immediato
superamento delle criticita'  palesate  che  ne  precludono  l'avvio,
costituendo i piani transitori in oggetto, di fatto, una ricognizione
del periodo intercorrente tra la  scadenza  della  concessione  e  il
subentro del nuovo concessionario, i piani stessi  potrebbero  essere
sottoposti alla sola approvazione di MIT e MEF e cio' anche  al  fine
di non aggravare i procedimenti rispetto alle finalita' perseguite; 
  Vista la nota 23 luglio 2019, n. 4105-P, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, posta a  base  della  seduta
del 24 luglio 2019 del Comitato e che precisa tra l'altro che per  il
tasso BCE il MIT  fara'  riferimento  al  tasso  di  interesse  sulle
operazioni  di  rifinanziamento  principali  durante   la   fase   di
applicazione del presente criterio; 
  Vista la delibera 24 luglio 2019, n. 38, in corso di esame da parte
della Corte dei conti, con la quale e' stato approvato  il  «criterio
generale  per  l'accertamento  e  per  la  definizione  dei  rapporti
economici  riferibili  alle  societa'   concessionarie   autostradali
limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza  della
concessione e la data di effettivo subentro del nuovo  concessionario
(periodo transitorio)»; 
  Vista  la  proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti - DGVCA 31 luglio 2019, n. 19482, condivisa e trasmessa con
la nota MIT-GAB del 31 luglio 2019, n. 31117, con la quale  e'  stata
rappresentata l'esigenza  di  procedere  al  ritiro  della  bozza  di
delibera  CIPE  n.  3  del  2019  per  i  successivi  approfondimenti
istruttori; 
  Vista  la  nota  del  1°  agosto   2019,   n.   4287,   predisposta
congiuntamente  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica e dal Ministero dell'economia e delle  finanze  e  posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato il dibatto svoltosi in seno  al  Comitato,  da  cui  e'
emerso in particolare che: 
    1. per  la  Regione  Trentino  Alto-Adige  la  previsione  di  un
versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  del  valore  di
subentro, ove a debito,  impone  un  onere  economico  alla  societa'
Autostrade del Brennero S.p.a. e toglie risorse al territorio per  il
finanziamento  di  nuovi  interventi  anche  di  messa  in  sicurezza
dell'A22 o di miglioramento della viabilita'  stradale  di  adduzione
alla medesima tratta autostradale; 
    2. il Comitato ritenuta legittima la richiesta e convenuto che il
valore di subentro al netto degli eventuali benefici del periodo dopo
la fine della Concessione, ove a debito, dovra'  essere  destinato  a
favore della medesima tratta autostradale A22 Brennero-Modena  e  del
territorio che attraversa, auspica non emergano in seguito  ulteriori
problemi ed ostacoli alla formalizzazione  fra  le  parti  di  quanto
deciso in seduta; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Approvazione per l'Autostrada A22  Brennero-Modena  dei  criteri
per la modalita' di calcolo degli eventuali benefici netti  esistenti
tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un  nuovo
concessionario. 
  2. Nel calcolo per l'esatta quantificazione del valore di subentro,
alla data della nuova stipula, al netto dei benefici  registrati  per
il protrarsi della gestione della concessione oltre la  scadenza  del
30 aprile 2014, di cui al punto 4 della delibera n. 68 del  2018,  si
applicano le regole di cui ai seguenti punti: 
    2.1. la regolazione dei rapporti intercorrenti sino alla data  di
effettivo subentro da parte del nuovo concessionario e' definita,  ai
soli  fini  della  quantificazione  degli  eventuali  benefici  netti
registrati nel  periodo  compreso  tra  la  data  di  scadenza  della
concessione e la data di effettivo subentro e fatte salve  specifiche
pattuizioni convenzionali vigenti, attraverso la  predisposizione  di
un   Piano   finanziario   transitorio    approvato    con    decreto
interministeriale (MIT - MEF), soggetto a registrazione  della  Corte
dei conti. 
    2.2. Nel periodo transitorio il concessionario  scaduto  assicura
la prosecuzione della gestione ordinaria del servizio e  l'esecuzione
degli interventi di manutenzione e adeguamento  delle  infrastrutture
che  si  rendono  comunque  necessari   ai   fini   della   sicurezza
dell'utenza. Il concessionario scaduto e'  tenuto  ad  agire  con  le
funzioni e i compiti di soggetto proprietario della strada,  previste
dall'art. 14 del Codice della strada. 
    2.3. Il Piano  finanziario  transitorio  e'  redatto  secondo  lo
schema della delibera CIPE n. 39 del 2007 e successive  modificazioni
e  integrazioni,  assumendo  i  dati  a  consuntivo  per  il  periodo
pregresso  e  i  valori  previsionali  sino  alla  data  presunta  di
effettivo trasferimento dell'infrastruttura. 
    2.4. L'ammortamento del Capitale investito netto (CIN),  rilevato
alla scadenza della concessione, prosegue per il periodo transitorio,
ad eccezione di specifiche diverse pattuizioni  gia'  definite  nella
Convenzione vigente alla scadenza della concessione. 
    2.5. La remunerazione  del  CIN,  rilevato  alla  scadenza  della
concessione,   ove   non   diversamente   disciplinata   dagli   atti
convenzionali, e'  pari  al  tasso  BCE  (tasso  di  interesse  sulle
operazioni di rifinanziamento principali) incrementato dell'1%. 
    2.6. La differenza, positiva o negativa, tra i ricavi e  i  costi
ammessi per il periodo transitorio (saldo  di  poste  figurative)  e'
capitalizzata al tasso BCE (tasso di interesse  sulle  operazioni  di
rifinanziamento principali) incrementato dell'1%. 
    2.7. I nuovi investimenti, assentiti dal concedente  ed  eseguiti
nel periodo transitorio sino alla data  di  effettivo  subentro,  con
particolare riguardo a  quelli  per  la  sicurezza,  sono  remunerati
attraverso il  parametro  del  Costo  medio  ponderato  del  capitale
(WACC), determinato applicando integralmente i criteri previsti dalla
delibera CIPE n. 39 del 2007 e successive modificazioni, da adottarsi
ratione temporis. Per tali investimenti  il  rischio  di  costruzione
rimane in capo al concessionario scaduto. 
  3. Il punto 4 della delibera CIPE n. 68 del 2018 e' sostituito  dal
seguente: 
    «4.  Qualora  alla  data  di   effettivo   subentro   del   nuovo
concessionario, la somma algebrica del capitale investito regolatorio
non ammortizzato e del saldo di poste figurative risultasse a  debito
del concessionario uscente il medesimo importo dovra' essere  versato
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  che  dovra'  destinarlo  al
finanziamento   di   nuovi   interventi   di   messa   in   sicurezza
dell'infrastruttura o di miglioramento della viabilita'  stradale  di
adduzione alla medesima tratta autostradale.» 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad
aggiornare conseguentemente l'Accordo di cooperazione  approvato  con
delibera n. 24 del 2019, in particolare nel punto in cui e' citata la
delibera CIPE n. 3 del 2019. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad
assicurare, per  conto  di  questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti. 
 
    Roma, 1° agosto 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-1319