N. 100 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 settembre 2019

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale   depositato  in
cancelleria il 30 settembre 2019 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Energia - Norme della Regione Puglia - Norme in materia di
  promozione dell'utilizzo dell'idrogeno e disposizioni in materia di
  integrale ricostruzione,  potenziamento,  rifacimento  di  impianti
  esistenti  di  produzione  di  energia  da  fonte  eolica   e   per
  conversione fotovoltaica  della  fonte  solare  -  Piano  regionale
  dell'idrogeno -  Valutazione  preliminare  dei  potenziali  impatti
  ambientali dei progetti - Disciplina delle modifiche sostanziali  o
  non sostanziali ai fini dell'individuazione del regime  abilitativo
  degli interventi - Rinnovo del titolo abilitativo - Disposizioni in
  materia di adempimenti della Giunta regionale. 
- Legge della Regione Puglia 23 luglio 2019, n. 34 (Norme in  materia
  di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni  concernenti
  il rinnovo  degli  impianti  esistenti  di  produzione  di  energia
  elettrica da fonte eolica  e  per  conversione  fotovoltaica  della
  fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia),  artt.
  3, 10, 11, 12 e 16. 
(GU n.44 del 30-10-2019 )
     Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri   in   carica,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  c.f.  80224030587,  n.  fax
0696514000  ed  indirizzo  p.e.c.  per  il  ricevimento  degli   atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici  domicilia  in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Puglia, in persona del presidente della  Giunta
regionale in carica, con  sede  in  Bari,  per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale degli articoli 3, 10, 11, 12 e 16 della
Regione Puglia 23 luglio 2019, n. 34, intitolata «Norme in materia di
promozione dell'utilizzo di idrogeno e  disposizioni  concernenti  il
rinnovo degli impianti esistenti di produzione di  energia  elettrica
da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte  solare  e
disposizioni urgenti in materia di edilizia,  pubblicata  nel  B.  U.
Puglia 25 luglio 2019, n. 84», 
    e cio' a seguito  ed  in  forza  della  delibera  di  impugnativa
assunta dal Consiglio dei ministri  nella  seduta  del  19  settembre
2019. 
 
                                Fatto 
 
    La legge regionale in esame n. 34 del 2019, che  detta  norme  in
materia  di  promozione  dell'utilizzo  di  idrogeno  e  disposizioni
concernenti il rinnovo degli  impianti  esistenti  di  produzione  di
energia elettrica da fonte  eolica  e  per  conversione  fotovoltaica
della fonte solare e disposizioni urgenti  in  materia  di  edilizia,
presenta aspetti di  illegittimita'  costituzionale  con  riferimento
alle  disposizioni  contenute  negli  articoli  3,  rubricato  «Piano
regionale dell'idrogeno», e 10, concernente «Valutazione  preliminare
dei  potenziali  impatti  ambientali»,  che  violano  la   competenza
esclusiva   statale   in   materia   di   tutela   dell'ambiente    e
dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della
Costituzione, in riferimento alla impossibilita' per  le  regioni  di
incidere  sul  dettato  normativo  che  attiene  ai  procedimenti  di
verifica ambientale, cosi' come definito  dal  legislatore  nazionale
con le norme del Codice dell'ambiente, decreto legislativo n. 152 del
2006. 
    Inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 11,  12  e  16,
per i motivi di seguito specificati, violano principi fondamentali in
materia  di  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia» in violazione  dell'articolo  art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione. 
    Le disposizioni della legge regionale summenzionate, quindi, sono
illegittime  e,  giusta  determinazione  assunta  dal  Consiglio  dei
ministri nella seduta del 19 settembre 2019,  sono  impugnate  per  i
seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
1. Illegittimita' costituzionale degli articoli 3,  rubricato  «Piano
regionale dell'idrogeno», e 10, concernente «Valutazione  preliminare
dei potenziali impatti ambientali» della legge regionale Puglia n. 34
del 23 luglio 2019, per  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera s) della Costituzione e delle  norme  contenute  nel  decreto
legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente). 
    L'art. 3  della  legge  in  esame,  intitolato  «Piano  regionale
dell'idrogeno» dispone: 
        1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 2,
in coerenza con la programmazione europea in  materia  di  energia  e
trasporti e quella nazionale  in  materia  di  trasporti,  la  Giunta
regionale,  acquisito  il   parere   della   competente   commissione
consiliare, approva il Piano regionale triennale dell'idrogeno (PRI). 
    2. Il PRI: 
        a) analizza lo  stato  delle  conoscenze  tecnologiche  e  le
prospettive di sviluppo della ricerca applicata all'idrogeno; 
        b) definisce gli obiettivi da raggiungere nell'arco temporale
di tre anni; 
        c)  individua  gli  interventi  regionali  di  promozione   e
sostegno dei settori legati alla filiera  dell'idrogeno  prodotto  da
energia da fonte rinnovabile al fine di razionalizzare e  ottimizzare
le risorse finanziarie disponibili; 
        d) definisce gli ambiti di ricerca e di ricerca applicata  da
sostenere; 
        e) evidenzia le risorse finanziarie destinate  all'attuazione
del PRI; prevede strumenti di verifica dello stato di attuazione  del
PRI. 
    3. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale  adotta  il
PRI entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni. 
    4. Il PRI e' aggiornato  o  modificato  con  deliberazione  della
Giunta regionale da  adottare  entro  l'ultimo  semestre  di  ciascun
triennio,   all'esito   di    una    procedura    di    consultazione
dell'Osservatorio di cui all'art. 4. 
    5. Tenendo conto delle finalita', degli obiettivi e delle  azioni
di cui alle presenti disposizioni, la Regione aggiorna  gli  atti  di
programmazione generale e il Piano  energetico  ambientale  regionale
(PEAR), di cui all'art. 2, della legge regionale 24  settembre  2012,
n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). 
    L'art. 10 della stessa legge intitolato «Valutazione  preliminare
dei potenziali impatti ambientali» prevede: 
        1.  I   progetti   relativi   a   interventi   di   integrale
ricostruzione,   potenziamento,    rifacimento    e    riattivazione,
finalizzati a migliorare il rendimento delle  prestazioni  ambientali
degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da  fonte
eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare con  potenza
nominale complessiva superiore a 1 MW,  risultante  dagli  interventi
proposti, possono essere sottoposti, su richiesta del proponente,  al
procedimento di valutazione preliminare di cui all'art. 6,  comma  9,
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale). 
    2. All'esito della valutazione preliminare, i progetti di cui  al
comma 1 non sono comunque assoggettati al procedimento di verifica di
assoggettabilita' a valutazione di  impatto  ambientale  o  a  VIA  a
condizione che prevedano: a) per gli impianti  eolici,  la  riduzione
del numero di aereogeneratori pari ad almeno  il  50  per  cento  del
totale di aereogeneratori  precedentemente  installati;  b)  per  gli
impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie radiante pari ad
almeno il 20 per  cento  della  superficie  radiante  precedentemente
installata   o   una    riduzione    della    superficie    destinata
all'installazione dell'impianto fotovoltaico pari ad almeno il 20 per
cento di quella precedentemente occupata.  I  progetti  di  cui  alle
lettere a) e b) devono altresi' prevedere misure di compensazione  di
carattere ambientale e territoriale in  favore  dei  comuni  nei  cui
territori ricadono gli impianti, conformi  ai  criteri  definiti  dal
decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010,  n.
47987 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati  da
fonti rinnovabili) e dalle linee guida regionali  adottate  ai  sensi
dell'art. 16, per le quali i comuni abbiano  manifestato  il  proprio
assenso. 
    3. Agli effetti di cui al comma 2, nel caso in  cui  il  progetto
coinvolga piu' impianti esistenti ricadenti in un'area vasta, per gli
impianti eolici la riduzione del numero di aereogeneratori e' pari ad
almeno  il  40   per   cento   del   totale   degli   aereogeneratori
precedentemente installati; le soglie minime  di  riduzione  previste
per gli impianti fotovoltaici sono pari ad almeno il 15 per cento. 
    4. Laddove l'applicazione delle percentuali indicate nei commi  2
e 3 per la definizione della soglia minima di riduzione del numero di
aereogeneratori determini un quoziente con cifre decimali, si applica
un arrotondamento in difetto se il decimale e' inferiore  alla  meta'
dell'unita'; al contrario, si applichera' l'arrotondamento in eccesso
qualora il decimale e' uguale o superiore alla meta' dell'unita'. 
    5. Ai  fini  di  quanto  disposto  al  comma  2,  fermo  restando
l'obbligo di prevedere misure di compensazione, le soglie  minime  di
riduzione di cui all'art. 10 non trovano applicazione per i  progetti
di cui al  comma  1  relativi  agli  impianti  esistenti  di  cui  al
paragrafo 12.1 e 12.2 del decreto ministeriale n. 47987/2010, nonche'
agli impianti esistenti aventi le caratteristiche di cui all'art.  2,
comma 2, della legge regionale 18 ottobre 2010, n.  13  (Modifiche  e
integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 "Norme  sulla
valutazione dell'impatto ambientale"). 
    6. Per la valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del
decreto legislativo n. 152/2006  dei  progetti  di  cui  al  presente
articolo e per gli eventuali conseguenti procedimenti di verifica  di
assoggettabilita' a VIA  o  di  VIA,  l'autorita'  competente  e'  la
Regione. La Regione  e'  altresi'  autorita'  competente  qualora  il
progetto debba essere assoggettato a  valutazione  di  incidenza,  ad
autorizzazione  paesaggistica  e/o  accertamento  di   compatibilita'
paesaggistica». 
    Le suddette  disposizioni,  come  detto,  violano  la  competenza
esclusiva   statale   in   materia   di   tutela   dell'ambiente    e
dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della
Costituzione, in riferimento alla impossibilita' per  le  regioni  di
incidere  sul  dettato  normativo  che  attiene  ai  procedimenti  di
verifica ambientale, cosi' come definito  dal  legislatore  nazionale
con le norme del Codice dell'ambiente, decreto legislativo n. 152 del
2006 . 
    Come  affermato  da  codesta  ecc.ma  Corte  (ex  multis,   Corte
costituzionale, sentenze n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011,  n.
331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009) per quanto riguarda la
disciplina del procedimento di  VIA/VAS,  deve  intendersi  riservato
allo  Stato  il  potere  di  fissare  livelli  di   tutela   uniforme
sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza  delle
Regioni alla cura di interessi funzionalmente  collegati  con  quelli
propriamente ambientali (tra le molte, sentenze n. 67  del  2014,  n.
285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e  n.  164  del
2009 e n. 437 del 2008). 
    Tale disciplina, «in  quanto  appunto  rientrante  principalmente
nella tutela dell'ambiente, e dunque  in  una  materia  che,  per  la
molteplicita'  dei  settori  di  intervento,  assume  una   struttura
complessa, riveste un carattere di pervasivita' rispetto  anche  alle
attribuzioni  regionali»  (sentenza  n.  249  del   2009),   con   la
conseguenza  che,  la  disciplina  statale  «costituisce,  anche   in
attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e
si impone sull'intero  territorio  nazionale,  come  un  limite  alla
disciplina che le regioni e le province  autonome  dettano  in  altre
materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello
di tutela ambientale stabilito dallo  Stato,  ovvero  lo  peggiorino»
(sentenze n. 118 del 2019, 246 del 2018, n. 58 del 2015, n.  314  del
2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007). 
    Cio' premesso, risultano  censurabili  le  seguenti  disposizioni
regionali: 
        A) Per quanto concerne gli aspetti in materia di  Valutazione
ambientale strategica, l'art. 3 della legge  regionale  definisce  il
«Piano regionale dell'idrogeno» (PRI), elencando, ai relativi commi 3
e 4 le fasi ed i tempi di approvazione e aggiornamento del PRI. 
    Il comma 3 prevede espressamente che: «[...] la Giunta  regionale
adotta il PRI entro centottanta giorni dalla  data  in  vigore  delle
presenti disposizioni»; il successivo comma 4  stabilisce,  altresi',
che: «Il PRI e'  aggiornato  o  modificato  con  deliberazione  della
Giunta regionale da  adottare  entro  l'ultimo  semestre  di  ciascun
triennio,   all'esito   di    una    procedura    di    consultazione
dell'osservatorio di cui all'art. 4». In relazione  al  disposto  dei
citati commi 3 e 4 dell'art. 3 e  dei  contenuti  previsionali  della
legge regionale, non si rinviene alcun rimando all'applicazione della
disciplina di VAS del «Piano  regionale  dell'idrogeno»  (PRI).  Tale
omissione  comporta  che  il  Piano  in   oggetto   venga   sottratto
all'applicazione della VAS, in contrasto con l'art. 6,  comma  2  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  che  richiede   una
valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualita' dell'aria e dell'ambiente,  per
il settore energetico, dal momento che  il  PRI  attiene  ai  settori
dell'energia e potrebbe altresi' riprodurre i casi di cui all'art. 6,
comma  3-bis  del  medesimo  decreto  legislativo,  che,  per  taluni
progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito  del  Piano
regolatore  portuale,  prevede   interazioni   tra   la   valutazione
ambientale strategica la Valutazione di impatto ambientale. 
    Con riferimento al rapporto con il  Piano  energetico  ambientale
regionale (PEAR), di cui al comma 5 dell'art. 3 in parola,  la  norma
regionale risulta illegittima laddove non prevede che il Piano  debba
rispettare il disposto di cui all'art. 3-ter del decreto  legislativo
n. 152/2006 - Principio dell'azione ambientale, in base al quale  «La
tutela dell'ambiente e degli ecosistemi  naturali  e  del  patrimonio
culturale deve essere garantita [ ...], mediante una adeguata  azione
che  sia  informata  ai  principi  della   precauzione,   dell'azione
preventiva, della correzione, in  via  prioritaria  alla  fonte,  dei
danni causati all'ambiente [...]». 
    In ragione del citato contenuto dell'art. 3-ter, qualora  il  PRI
dovesse configurarsi come uno strumento in grado dettare  un'autonoma
disciplina  rispetto  al  PEAR,  analogamente  a  quanto  accade  per
quest'ultimo,  dovrebbe  essere  oggetto  di   un   procedimento   di
Valutazione ambientale strategica. 
    B) L'art. 10 risulta illegittimo in relazione alla Valutazione di
impatto ambientale. La norma, rubricata «Valutazione preliminare  dei
potenziali  impatti  ambientali»,   nell'introdurre   una   specifica
disciplina  regionale  da  applicare  all'esito   della   valutazione
preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006  (ai  sensi  del  quale,  il  soggetto  proponente  puo'
chiedere alla Regione una valutazione preliminare circa la  procedura
autorizzativa da seguire per gli interventi  volti  a  migliorare  il
rendimento energetico dell'impianto in  precedenza  autorizzato),  al
relativo comma 1 dispone che le modifiche di impianti  di  produzione
di energia da fonte rinnovabile di potenza superiore ad 1 MW, qualora
si tratti di interventi di  integrale  ricostruzione,  potenziamento,
rifacimento  e  riattivazione,  sono  soggetti  alla   procedura   di
«pre-screening» ai sensi dell'anzidetto art. 6, comma 9  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
    Occorre al riguardo specificare che  tali  disposizioni,  nonche'
quelle dei commi successivi del medesimo art. 10, possono  riguardare
solo gli impianti di competenza regionale per quanto riguarda la  VIA
(opere comprese negli allegati  III  e  IV  alla  Parte  seconda  del
decreto legislativo n. 152 del 2006). In particolare,  devono  essere
sottratti all'applicazione  dell'art.  10,  gli  impianti  eolici  di
potenza superiore a 30 MW (VIA di competenza statale). 
    Il successivo comma 2 nel dettare i  criteri  che  devono  essere
applicati nella procedura di «pre-screening» ex art. 6, comma  9  del
decreto legislativo n. 152  del  2006,  relativi  alle  modifiche  di
impianti come specificate al comma 1, dispone che  in  esito  a  tale
procedura  nessuna  valutazione  ambientale   occorre   quando   tali
modifiche comportino una determinata  percentuale  di  riduzione  del
numero di aerogeneratori o di superficie impegnata. 
    La suddetta previsione introduce una deroga alla disciplina della
Verifica di assoggettabilita' a Via e della Via  di  cui  al  decreto
legislativo n. 152 del 2006 che, all'art. 5, commi 6 e 7, individua i
casi  per  i  quali  le  opere  e  gli  interventi   sono   soggetti,
rispettivamente, a Verifica di assoggettabilita' e a Via. 
    Secondo la legislazione nazionale, infatti,  le  regioni  possono
esonerare gli impianti di produzione di energia da fonte  rinnovabile
dalla verifica di Assoggettabilita' a Via e dalla Via  solamente  nel
caso in cui la potenza dell'impianto non superi 1 MWp e cio' e' stato
deliberato gia' in passato da numerose regioni, compresa la Puglia. 
    L'esonero dalle  citate  procedure  di  valutazione  dell'impatto
ambientale anche delle  iniziative  di  rifacimento  e  potenziamento
degli impianti, indicando come parametro di riferimento non la soglia
di potenza ma una riduzione del numero degli aerogeneratori  o  della
superficie eccede dalla competenza delle regioni. 
    Analoghe considerazioni valgono per le disposizioni contenute nei
commi 3, 4 e  5  del  medesimo  art.  10,  stante  la  necessita'  di
specificare che la  disciplina,  per  quanto  riguarda  gli  impianti
eolici, si applica solo a quelli di competenza regionale  ovvero  con
potenza minore di 30 MW. 
    Come anche recentemente  affermato  dalla  Corte  costituzionale,
occorre  evidenziare  che  la  normativa  in  tema  di  VIA   -   VAS
rappresenta, «anche  in  attuazione  degli  obblighi  comunitari,  un
livello di protezione uniforme che si impone  sull'intero  territorio
nazionale, pur nella  concorrenza  di  altre  materie  di  competenza
regionale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018). La Corte  ha,
altresi', precisato che l'art. 27-bis cod. ambiente, costituisce  uno
degli  snodi  fondamentali  della  riforma  apportata   dal   decreto
legislativo 16  giugno  2017,  n.  104  (Attuazione  della  direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014,  che  modifica  la   direttiva   2011/92/UE,   concernente   la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti  pubblici
e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio  2015,
n. 114); tale disposizione, infatti, rientra tra  quelle  «che  -  in
attuazione degli obiettivi [...] di "semplificazione,  armonizzazione
e  razionalizzazione  delle  procedure  di  valutazione  di   impatto
ambientale" e di "rafforzamento della  qualita'  della  procedura  di
valutazione di  impatto  ambientale"  -  determinano  un  tendenziale
allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali,  assegnando
allo Stato l'apprezzamento dell'impatto  sulla  tutela  dell'ambiente
dei progetti  reputati  piu'  significativi  e,  cosi',  evitando  la
polverizzazione   e    differenziazione    delle    competenze    che
caratterizzava il previgente sistema». 
    L'unitarieta' e l'allocazione in capo allo Stato delle  procedure
relative a  progetti  di  maggior  impatto  ambientale  ha  risposto,
pertanto, «ad una esigenza di razionalizzazione  e  standardizzazione
funzionale all'incremento della qualita' della  risposta  ai  diversi
interessi coinvolti, con il  correlato  obiettivo  di  realizzare  un
elevato livello di protezione del bene ambientale»  (sentenze  n.  93
del 2019 e n. 198 del 2018). 
    Il legislatore statale ha dunque riservato a se  stesso,  in  via
esclusiva, la disciplina dei  procedimenti  di  verifica  ambientale,
definendo le modalita' attraverso le quali fissare un equilibrio  fra
gli interessi e i diversi  valori  coinvolti.  In  particolare,  come
detto,  la  disciplina  della  VIA  e'  mossa  dalla  necessita'   di
affiancare  alla  tutela   ambientale   anche   la   semplificazione,
razionalizzazione e velocizzazione  dei  procedimenti:  esigenze  che
sarebbero  frustrate  da  interventi  regionali  che,  incidendo  sul
relativo procedimento, finiscano per incidere significativamente  sul
relativo  portato,  in  aperta  contraddizione  con  le  scelte   del
legislatore statale. 
    In siffatta cornice non e' casuale, a tale  riguardo,  che  anche
l'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  pur
riconoscendo  uno  spazio  di  intervento  alle  regioni  e  province
autonome, ne definisca  tuttavia  il  perimetro  d'azione  in  ambiti
specifici e puntualmente  precisati.  Le  regioni,  infatti,  possono
disciplinare, «con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e  le
modalita'  di  esercizio  delle  funzioni  amministrative   ad   esse
attribuite in materia di  VIA»,  stabilendo  «regole  particolari  ed
ulteriori» solo e soltanto «per la semplificazione dei  procedimenti,
per le modalita' della  consultazione  del  pubblico  e  di  tutti  i
soggetti pubblici potenzialmente interessati,  per  il  coordinamento
dei provvedimenti e delle autorizzazioni di  competenza  regionale  e
locale, nonche' per la  destinazione  [...]  dei  proventi  derivanti
dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie» (sentenza
n. 198 del 2018). 
    Fuori da questi  ambiti,  e'  dunque  preclusa  alle  regioni  la
possibilita'  di  incidere  sul  dettato  normativo  che  attiene  ai
procedimenti  di  verifica  ambientale  cosi'   come   definito   dal
legislatore nazionale. 
2.  Illegittimita'  costituzionale  degli  articoli   11,   rubricato
«Disciplina delle  modifiche  sostanziali  e  non  sostanziali»,  12,
intitolato  «Rinnovo  del  titolo  abilitativo»,  e   16   intitolato
«Disposizioni in materia di adempimenti della Giunta regionale» della
legge regionale Puglia n. 34  del  23  luglio  2019,  per  violazione
dell'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione  con  riguardo  ai
principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,   trasporto   e
distribuzione  nazionale  dell'energia»,  in  relazione  ai   decreti
legislativi 29 dicembre 2003, n. 387 e 3 marzo 2011, n. 28. 
    L'art. 11 disciplina le modifiche sostanziali e  non  sostanziali
ai fini dell'individuazione del regime abilitativo  degli  interventi
in esame. La norma statale di riferimento e' l'art. 5, comma  3,  del
decreto  legislativo  n.  28  del  2011  che  detta   la   disciplina
transitoria per la semplificazione delle procedure  per  la  modifica
degli impianti esistenti identificando le fattispecie  di  interventi
assoggettati a Procedura abilitativa semplificata (PAS). 
    La norma regionale in esame introduce al comma 1  una  disciplina
simile a quella del citato art. 5, comma 3, del  decreto  legislativo
n. 28 del 2011, specificando che  la  semplificazione  della  PAS  si
applica, a date condizioni, «a  prescindere  dalla  potenza  nominale
complessiva risultante dagli interventi proposti. 
    Tuttavia, al comma 4, lettera  b)  assoggetta  ad  autorizzazione
unica  (AU)  le  modifiche  non  sostanziali  di  impianti  esistenti
assentiti con Denuncia inizio attivita' (DIA), Procedura  abilitativa
semplificata (PAS) o Segnalazione certificata inizio attivita' (SCIA)
e che «comportano la realizzazione di un impianto di potenza nominale
complessiva superiore a 1 MW». 
    Risulta  dunque  contraddittorio  il  descritto   comma   1   che
assoggetta a semplificazione (PAS) dati interventi non sostanziali «a
prescindere  dalla  potenza  nominale  complessiva  risultante  dagli
interventi proposti» quando poi al comma 4 si  afferma  il  contrario
assoggettando al regime  piu'  gravoso  dell'AU  gli  interventi  non
sostanziali che  «comportano  la  realizzazione  di  un  impianto  di
potenza nominale complessiva superiore a 1 MW». 
    Va sottolineato che le  disposizioni  dell'art.  11  della  legge
regionale in  esame  sono  riconducibili  alla  materia  «produzione,
trasporto e  distribuzione  nazionale  dell'energia»  che,  ai  sensi
dell'art. 117, comma 3 Cost., e' attribuita alla potesta' legislativa
concorrente. Lo Stato ha dettato i  principi  fondamentali  in  detta
materia con il decreto  legislativo  n.  79/1999  («Attuazione  della
direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica») il decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.
387  (di  attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  sulla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)  e  il  decreto
legislativo 3  marzo  2011,  n.  28  di  attuazione  della  direttiva
2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili (sentenze Corte costituzionale, ex multis  nn.  275/2012,
310, 308 e 107 del 2011; nn. 194, 168, 124, 120 e 119  del  2010;  n.
282 del 2009; n. 364 del 2006). 
    I regimi di abilitazione degli  impianti  FER  e  delle  relative
modifiche  sono  sottratti  alla  legislazione  regionale  in  quanto
costituiscono principio fondamentale  della  materia,  di  competenza
statale, per il necessario rispetto dei canoni di proporzionalita'  e
di adeguatezza (art. 4, decreto legislativo n.  28/2011)  nonche'  di
esigenze  di  celerita'  e  soprattutto  di  omogeneita'  sull'intero
territorio nazionale. Cosi' come principio fondamentale della materia
sono anche i termini delle procedure abilitative (art. 12,  comma  4,
del decreto legislativo n. 387/2003,  come  modificato  dall'art.  5,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  28/2011,  e  art.  6,  decreto
legislativo n. 28/2011) (Corte cost. n. 364 del 2006, n. 282/2009, n.
124/2010). 
    La complessiva regolamentazione del  regime  abilitativo  per  la
costruzione degli impianti a fonte rinnovabile, ivi  compresa  quella
relativa  alle   procedure   semplificate   (PAS   o   Comunicazione)
costituisce dunque esercizio della legislazione  di  principio  nella
predetta materia, in quanto il regime non puo' che essere  lo  stesso
su   tutto   il   territorio   nazionale,    pena    l'ingiustificata
discriminazione tra le iniziative economiche  nelle  diverse  regioni
del Paese (cfr. sentenze n. 119 e n. 124 del  2010;  192  e  275  del
2011; sentenza n. 99/2012). 
    Analoghe osservazioni vanno svolte con  riferimento  all'art.  12
concernente il rinnovo del titolo abilitativo.  Le  disposizioni  ivi
contenute pongono una  serie  di  condizioni  per  l'ottenimento  del
rinnovo che non trovano alcun riscontro  nella  normativa  nazionale,
improntata,  come  detto,  a  principi  di  proporzionalita'   e   di
adeguatezza (cit. art. 4, decreto legislativo n. 28/2011). 
    Si tratta di condizioni che comportano considerevoli aggravi  per
gli  operatori,  dal  punto  di  vista  progettuale,  realizzativo  e
amministrativo, con conseguenti significativi oneri economici. 
    Tale aggravio procedimentale e' illegittimo perche' contrasta con
le norme interposte e i principi fondamentali di cui agli articoli 12
del  decreto  legislativo  n.  387  del  2003,  4  e  6  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, in tema di  abilitazione  degli  impianti
FER, con violazione quindi dei limiti della competenza della  Regione
in  materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia» ex art. 117, comma 3, Cost. 
    In relazione ai rilievi formulati sugli articoli 11  e  12  della
legge in esame,  per  analoghe  ragioni,  e'  incostituzionale  anche
l'art. 16, comma 1, lettera a) che rimanda alla Giunta  regionale  la
definizione, tra l'altro, di termini per i  procedimenti  di  cui  al
Capo II che ha  ad  oggetto  i  regimi  della  Procedura  abilitativa
semplificata (PAS) e dell'Autorizzazione unica (AU). 
 
                                P.Q.M. 
 
    Il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   come   sopra
rappresentato   e   difeso,   chiede   che   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale  voglia  dichiarare  l'illegittimita'   costituzionale
degli articoli 3, 10, 11, 12 e 16  della  Regione  Puglia  23  luglio
2019, n. 34, intitolata «Norme in materia di promozione dell'utilizzo
di idrogeno e disposizioni  concernenti  il  rinnovo  degli  impianti
esistenti di produzione di energia elettrica da fonte  eolica  e  per
conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in
materia di edilizia, pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  Puglia  25
luglio 2019, n. 84». 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 
        1) estratto della determinazione del Consiglio dei  ministri,
assunta nella seduta del 19 settembre 2019 e della relazione allegata
al verbale; 
        2) copia  della  impugnata  legge  della  Regione  Puglia  n.
34/2019. 
          Roma, 23 settembre 2019 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Mangia