MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

COMUNICATO

Entrata in vigore del Terzo Protocollo addizionale  alla  Convenzione
europea di estradizione, fatto a  Strasburgo  il  10  novembre  2010.
(19A06957) 
(GU n.263 del 9-11-2019)

 
 
    In data 30 agosto 2019 e' stato depositato presso  il  segretario
generale del Consiglio d'Europa lo strumento di  ratifica  del  Terzo
Protocollo addizionale  alla  Convenzione  europea  di  estradizione,
fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010. 
    La ratifica e' stata autorizzata con legge 24 luglio 2019, n. 88,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2019. 
    In conformita' all'art. 14, paragrafo 3, il Protocollo  entra  in
vigore per l'Italia il giorno 1° dicembre 2019. 
    All'atto del deposito dello strumento di  ratifica,  l'Italia  ha
formulato le seguenti dichiarazioni: 
      «In accordance with paragraph 5  of  article  4  of  the  Third
Additional Protocol to the European Convention  on  Extradition,  the
Italian Republic declares that the consent and  the  renunciation  of
entitlement to the rule of speciality may be  revoked  in  the  cases
provided for in the same paragraph  5  and  in  compliance  with  the
current provisions of the Italian Criminal Procedure Code. 
      In accordance with article 5, paragraph 1 (b) of the  Protocol,
the Italian Republic declares that the rule of speciality  laid  down
in article 14 of the European  Convention  on  Extradition  does  not
apply where the person extradited  expressly  renounces  his  or  her
entitlement to its application». 
    Traduzione non ufficiale delle dichiarazioni: 
      «Conformemente al paragrafo 5 dell'Art. 4 del Terzo  Protocollo
addizionale alla Convenzione europea di estradizione,  la  Repubblica
italiana dichiara che il  consenso  e  la  rinuncia  all'applicazione
della regola della  specialita'  possono  essere  revocati  nei  casi
previsti dal  medesimo  paragrafo  5  e  conformemente  alle  vigenti
diposizioni del Codice di procedura penale italiano. 
      Conformemente all'art. 5, paragrafo 1 (b)  del  Protocollo,  la
Repubblica italiana dichiara che la regola della specialita' prevista
dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione non si applica
se   l'individuo   estradato   rinuncia   espressamente   alla    sua
applicazione».