COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 24 luglio 2019 

Pedemontana Lombarda: collegamento  autostradale  Dalmine  -  Como  -
Varese  -  Valico  del  Gaggiolo  ed  opere  ad  esso  connesse  (CUP
F11B06000270007). Modifiche al parere sul  2°  atto  aggiuntivo  alla
convenzione unica tra Cal S.p.a. e  Autostrada  Pedemontana  Lombarda
S.p.a.,  con  modifica  dei  termini,  e  conferma  delle  misure  di
defiscalizzazione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183 del 2011.
(Delibera n. 42/2019). (19A07004) 
(GU n.266 del 13-11-2019)

 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente «Attribuzioni e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri» (PCM); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  che,  all'art.  11,  ha
demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per   la
concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  degli
strumenti  convenzionali  e,  a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la
revisione delle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che,  all'art.  10  ha
dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema  di  concessioni
autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione
del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in
data 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  43  del
1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Vista la delibera  20  dicembre  1996,  n.  319,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 1996, con la quale questo  Comitato  ha
definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e
in particolare viene indicata  la  metodologia  del  price-cap  quale
sistema di determinazione delle tariffe, nonche' stabilita in  cinque
anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera  di  questo  Comitato  24  aprile  1996,  n.  65,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  1996,  recante  linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita'  non  gia'
diversamente regolamentati ed  in  materia  di  determinazione  delle
tariffe,  che  ha  previsto  l'istituzione,  presso   questo   stesso
Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida
per  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica   utilita'   (NARS),
istituzione poi disposta con  la  delibera  8  maggio  1996,  n.  81,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 1996; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del  1999  -
supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge  11  luglio  1995,  n.
273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione
della carta dei servizi pubblici del settore trasporti  (Carta  della
mobilita')»; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, riguardante le disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa; 
  Vista la legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  che,  all'art.  1,  ha
stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche   e   private   e   gli
insediamenti strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale,  da
realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del  Paese,  sono
individuati  dal  Governo   attraverso   un   programma   («Programma
infrastrutture  strategiche»)  formulato  secondo  i  criteri  e   le
indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a
questo Comitato di approvare, in sede  di  prima  applicazione  della
legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; 
  Vista la legge 1°  agosto  2002,  n.  166,  che  all'art.  13  reca
modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443 del 2001; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    1. la  delibera  27  dicembre  2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata  corrige  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre  2004,
n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del  2004,  con  le
quali questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei   ed   informatici
relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere  utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque  interessati
ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, ha disposto che  ogni  progetto  di  investimento  pubblico  deve
essere dotato di un CUP; 
    3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, che, tra  l'altro,  ha  definito  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti (MIT) e'  chiamato  a  svolgere  ai  fini  della  vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,   e,   in
particolare, l'art. 2, comma 83, cosi' come modificato  dall'art.  1,
comma 1030, lettera b), punti 1 e 2, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con  i  quali  si  prevede  specificatamente  che  «Al  fine  di
garantire una  maggiore  trasparenza  del  rapporto  concessorio,  di
adeguare la sua regolamentazione  al  perseguimento  degli  interessi
generali  connessi  all'approntamento  delle  infrastrutture  e  alla
gestione del servizio  secondo  adeguati  livelli  di  sicurezza,  di
efficienza e di  qualita'  e  in  condizioni  di  economicita'  e  di
redditivita',  e  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e   delle
eventuali direttive del CIPE»; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 2007, con la quale questo Comitato detta criteri
in materia di regolazione economica del settore autostradale; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  cosiddetto
«Codice Antimafia» e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 18 della legge 12 novembre  2011,  n.  183  (legge  di
stabilita' 2012) e seguenti modificazioni, che  introduce  misure  di
defiscalizzazione al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuove
infrastrutture, incluse  in  piani  o  programmi  di  amministrazioni
pubbliche previsti a legislazione  vigente  e  da  realizzare  con  i
contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art.  3,  comma
15-ter, del Codice dei contratti pubblici, e prevede l'utilizzo delle
misure stesse anche per le  infrastrutture  di  interesse  strategico
gia' affidate o in corso di affidamento; 
  Visto il  decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.  201,  recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici, che all'art. 37 «Liberalizzazione del settore dei
trasporti» istituisce l'Autorita' di regolazione dei trasporti  (ART)
con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali,  ed
in particolare relativamente alle nuove concessioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,  concernente
il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, (c.d. decreto «Cresci
Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che,  all'art.
36, comma 1 e  comma  6-ter,  recante  disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la  competitivita',
conferma in particolare le competenze di questo Comitato  in  materia
di atti convenzionali, con  particolare  riferimento  ai  profili  di
finanza pubblica, e desume le diverse attribuzioni all'ART; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, che tra l'altro all'art. 36, comma 1, nel
modificare l'art. 37 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
conferma la  competenza  di  questo  Comitato,  in  materia  di  atti
convenzionali con  particolare  riferimento  ai  profili  di  finanza
pubblica; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha  istituito,  nell'ambito  del
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  gli  affari  generali  e   il
personale,   la   struttura   di   vigilanza   sulle   concessionarie
autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui  al  comma
2, dell'art. 36, del  decreto-legge  n.  98  del  2011  e  successive
modificazioni; 
  Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 2013, con la quale questo Comitato ha  integrato
la delibera n. 39 del 2007 dettando, per le concessionarie  esistenti
alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalita'
di aggiornamento quinquennale dei piani economico finanziari; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2013, con la quale  questo  Comitato
ha approvato il  documento  tecnico  intitolato  «Integrazione  della
delibera n. 39 del  2007  relativa  alla  regolazione  economica  del
settore   autostradale:   requisiti   di   solidita'   patrimoniale»,
disponendone l'applicazione alle nuove concessioni in relazione  alle
quali, alla data di adozione della delibera medesima, non  sia  stato
pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui e' previsto,  non
si sia ancora proceduto all'invio delle lettere di invito; 
  Visto il Trattato fondamentale dell'Unione  europea  (TFUE)  ed  in
particolare gli articoli 3, 14 e 170; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T) e che  abroga
la decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 che  istituisce  il  «Meccanismo  per
collegare l'Europa»; 
  Vista  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  in
concessione  ed  in  particolare  gli  articoli  2  e  17   relativi,
rispettivamente,  ai  principi  di   libera   amministrazione   delle
autorita'  pubbliche  e  agli  accordi  di  cooperazione   tra   enti
nell'ambito del settore pubblico; 
  Visto il parere del NARS del 28 maggio 2014, n. 4; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  Struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello  stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui
all'art. 3 e 4  del  medesimo  decreto  sono  stati  trasferiti  alle
direzioni generali competenti del Ministero alle quali  e'  demandata
la responsabilita' di assicurare la coerenza tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, e visti in particolare: 
    1. l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    3. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (MIT)  provvede  alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    4. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    5. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      5.2.  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le  infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina prevista dal decreto  legislativo  n.  163  del
2006; 
      5.3 le procedure per la valutazione d'impatto ambientale  delle
grandi opere, avviate alla data di entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
    6. l'art.  178  concernente  «norme  in  materia  di  concessioni
autostradali e particolare regime transitorio»; 
    7. l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo  20  agosto
2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443  del  2001
per  la  realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
produttivi strategici e di interesse  nazionale»,  come  integrato  e
modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, con la quale questo  Comitato,  ai
sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443 del 2001, ha approvato
il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1  include,
tra i «Sistemi stradali e  autostradali»  del  corridoio  plurimodale
padano,  l'«Asse  stradale  pedemontano  -  piemontese -  lombardo  -
veneto» e che all'allegato  2,  nella  parte  relativa  alla  Regione
Lombardia,  tra  i  corridoi  autostradali  e  stradali,  include  il
«Sistema Pedemontano e opere complementari»; 
  Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 77, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 2006, con la  quale,  rilevato  che  il  Sistema
Pedemontano e' incluso nell'intesa generale quadro stipulata  tra  il
Governo e la Regione Lombardia l'11 aprile 2003, questo Comitato ha: 
    1. approvato,  con  prescrizioni,  il  progetto  preliminare  del
Collegamento autostradale Dalmine  -  Como  -  Varese  -  Valico  del
Gaggiolo e opere connesse, fissando in euro 4.665.504.453  il  limite
di spesa dell'intervento; 
    2. preso atto che il soggetto aggiudicatore  dell'intervento  era
l'ANAS, costituita in societa' per azioni a norma del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n.  199  del  2006,  con  la  quale  questo  Comitato,  nel
rivisitare il 1°  Programma  delle  infrastrutture  strategiche  come
ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 2005,  ha  confermato  nell'ambito  dei  Sistemi
stradali ed autostradali del Corridoio  plurimodale  padano  la  voce
Asse autostradale pedemontano (Piemontese - Lombardo - Veneto); 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  197  del  2007,  che  detta  criteri  in  materia   di
regolazione economica del settore autostradale; 
  Vista la delibera 4 ottobre 2007, n. 108, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 2007, con la quale questo Comitato  ha  espresso
parere  favorevole,  con  prescrizioni,  in  merito  allo  schema  di
«convenzione unica» sottoscritto il 1° agosto  2007  tra  Concessioni
autostradali lombarde S.p.a. (CAL, subentrata ad  ANAS  S.p.a.  nelle
funzioni di soggetto concedente ai sensi del comma  979  dell'art.  1
della legge 27  dicembre  2006  n.  296),  e  Autostrada  pedemontana
lombarda S.p.a. (APL), convenzione che e' stata poi approvata con  il
decreto interministeriale 12 febbraio 2008, n. 1667; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
ottobre 2008 (Gazzetta  Ufficiale  n.  277/2008),  che  ha  inserito,
nell'Allegato B,  l'Autostrada  Pedemontana  Lombarda  tra  le  opere
connesse dell'EXPO 2015; 
  Vista la delibera di  questo  Comitato  6  novembre  2009,  n.  97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 2010, con la quale: 
    1. e' stato approvato, con  prescrizioni  e  raccomandazioni,  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n.  163
del  2006,  il  progetto  definitivo  dell'intervento   «Collegamento
autostradale tra Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed  opere
connesse», a eccezione del 2° lotto della tangenziale di Como  e  del
2° lotto della tangenziale di Varese, e con  esclusione  della  parte
relativa  allo  svincolo  di  Saronno  Sud/Uboldo,   stralciato   dal
progetto; 
    2. e' stato approvato, con  prescrizioni  e  raccomandazioni,  ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  167,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, il progetto definitivo degli interventi:
variante dell'opera connessa TRVA06; variante di Lozza del  1°  lotto
della Tangenziale di Varese;  opera  connessa  TRCO11;  tratta  B2  e
relative opere connesse; opera connessa TRMI10; opere connesse TRMI12
e  TRMI14;  variante  dell'Interconnessione  della   tratta   D   con
l'autostrada A4; opera connessa TRMI17; 
    3. e' stata disposta,  ai  sensi  dell'art.  167,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, la  variante  progettuale  dello
svincolo di Gazzada (tangenziale di Varese - lotto 1); 
    4. e' stato  fissato  il  limite  di  spesa  dell'opera  in  euro
4.166.464.079; 
  Visto l'atto aggiuntivo n. 1 alla Convenzione  unica  stipulato  in
data  8  maggio  2010,  a  seguito  dell'approvazione  del   progetto
definitivo da parte di questo Comitato, tra CAL e  il  Concessionario
ai fini dell'adozione del PEF e della relativa relazione  esplicativa
nonche' dell'individuazione dei requisiti di solidita'  patrimoniale,
e visto l'atto integrativo a detto atto aggiuntivo stipulato  tra  le
parti il 2 marzo 2011 per recepire alcune indicazioni  formulate  dal
Ministero dell'economia e delle finanze nelle more dell'adozione  del
decreto  interministeriale  di  approvazione   dell'atto   aggiuntivo
stesso; 
  Vista la citata delibera 5 maggio 2011,  n.  45,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  234  del  2011,  ed  errata  corrige  Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 2011, con la quale questo Comitato ha preso atto
delle risultanze della sperimentazione del  monitoraggio  finanziario
ex art. 176, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 163  del
2006 e successive modificazioni - avviata con delibera 27 marzo 2008,
n. 50, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  183  del  2008,  e
delibera  18  dicembre  2008,  n.  107,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  61  del  2009  -  e  ha  formulato  direttive  per  la
prosecuzione della sperimentazione stessa  nell'ambito  del  Progetto
C.A.P.A.C.I.  («Creating  Automated   Procedures   Against   Criminal
Infiltration in public  contracts»),  predisposto  sulla  base  degli
esiti di detta sperimentazione ed  ammesso  a  cofinanziamento  dalla
Commissione europea; 
  Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 1, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 2013, con la quale questo Comitato ha  approvato
specifiche  «Linee  guida  per   l'applicazione   delle   misure   di
agevolazione fiscale previste dall'art. 18 della legge n.  183/2011»,
le quali  prevedono  peculiari  previsioni  relative  alle  opere  di
interesse strategico gia' affidate ossia  quelle  in  relazione  alle
quali, come nel caso di cui trattasi, «alla data di entrata in vigore
della legge n. 221/2012 di conversione del decreto-legge n.  179/2012
sia stata approvata la convenzione di concessione»; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2012,  n.  136,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 2013, con la quale questo  Comitato  ha
espresso   parere   favorevole   in   ordine   al   Programma   delle
infrastrutture strategiche di cui al 10° Allegato  infrastrutture  al
Documento di economia  e  finanza  (DEF)  2012,  che  include,  nella
tabella 0 «Programma  infrastrutture  strategiche»,  l'infrastruttura
«Asse  pedemontano  Piemonte,  Lombardia,  Veneto»,   che   comprende
l'intervento  «Dalmine-Como-Varese  valico  Gaggiolo  e  opere  varie
connesse»; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 2013, con la quale questo Comitato ha  approvato
il documento tecnico intitolato «Integrazione della  delibera  n.  39
del  2007   relativa   alla   regolazione   economica   del   settore
autostradale: requisiti di solidita' patrimoniale»; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 31, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 298 del  2013,  concernente  gli  atti  aggiuntivi  alle
relative  Convenzioni  Uniche  stipulati  da  ANAS  S.p.a.   con   le
concessionarie autostradali ATIVA; Asti - Cuneo, Milano Serravalle  -
Milano Tangenziali, SATAP A4, SATAP A21, e relativi ai  requisiti  di
solidita' patrimoniale; 
  Vista la delibera 8 novembre 2013, n. 72, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 2014), con la quale questo Comitato ha precisato
e interpretato i punti n. 5.1 e 5.2 della citata delibera  n.  1  del
2013; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 24, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 2015, con la quale questo Comitato ha deliberato,
in particolare, quanto segue: 
    che ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  18  della  legge  12
dicembre 2011,  n.  183,  il  contributo  pubblico  a  fondo  perduto
necessario per il riequilibrio del PEF e' determinato nell'importo di
393 milioni di euro; 
    che l'ammontare delle misure agevolative, da riconoscere ai sensi
dell'art.  18  della  citata   legge   n.   183/2011   e   successive
modificazioni a compensazione della quota di  contribuzione  pubblica
mancante come determinata al precedente punto, e' fissato una  tantum
e per l'intera durata della concessione in 800  milioni  di  euro  in
valore assoluto; 
    che e' formulato parere favorevole in ordine all'atto  aggiuntivo
n. 2 alla Convenzione unica  tra  concessioni  autostradali  lombarde
S.p.a. e Autostrada pedemontana lombarda S.p.a.  in  data  1°  agosto
2007  ed  in  ordine  ai  relativi  allegati,   subordinatamente   al
recepimento delle prescrizioni indicate; 
  Preso atto che: 
    1. in data 11 maggio 2015 CAL e  APL  hanno  sottoscritto  l'atto
aggiuntivo n. 2, inviandolo al Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti il 20 maggio 2015 per il prosieguo dell'iter approvativo; 
    2. in sede di predisposizione del  decreto  interministeriale  di
approvazione  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
unitamente  a  quello  dell'economia  e  delle  finanze  (MEF)  hanno
richiesto di eliminare  la  previsione  riportata  all'art.  4.7  del
medesimo atto, che contemplava l'eventuale stralcio dell'ultimo lotto
dell'opera (tratta D), in difformita' allo schema di atto  sottoposto
licenziato da questo Comitato; 
    3.  in  data  29  settembre  2016  CAL  e  APL  hanno  nuovamente
sottoscritto  l'atto  aggiuntivo  n.  2,  recependo  le   indicazioni
ministeriali,  e  lo   hanno   trasmesso   per   l'acquisizione   del
provvedimento approvativo; 
    4. in conseguenza della crescente dilazione dei tempi, e'  emersa
l'esigenza di aggiornare il termine per la chiusura del contratto  di
finanziamento (Senior 2), posticipandolo dal 31 dicembre 2018  al  31
dicembre 2019. In ragione di cio' il Capo di  Gabinetto  pro  tempore
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con  nota  del  7
giugno 2017 prot. 22623 ha inviato  al  DIPE  (e  p.c.  al  MEF)  una
comunicazione in cui si rappresentava «la necessita'  di  fornire  al
CIPE, affinche' lo stesso ne prenda atto, chiarimenti in merito  alla
variazione, all'interno del testo dell'atto  aggiuntivo  in  oggetto,
del termine riportato per la chiusura del contratto di  finanziamento
(art. 3.1 dell'atto aggiuntivo)»; 
    5. l'adeguamento del termine per la  chiusura  del  contratto  di
finanziamento (Senior 2) e' stato riportato nella  seduta  di  questo
Comitato del 10 luglio 2017 tra le «informative  che  non  comportano
adozione di delibera». Il testo di atto aggiuntivo n. 2, con la nuova
previsione di scadenza, e' stato  quindi  approvato  con  il  decreto
interministeriale n. 7 del 19 gennaio 2018; 
  Considerato che: 
    1. con nota del 17 maggio 2018 la Corte dei conti  ha  restituito
al MIT il decreto interministeriale n. 7 del  2018  a  causa  di  una
irregolarita' formale consistente  nella  mancata  apposizione  della
firma digitale. Per superare tale rilievo,  CAL  e  APL  in  data  20
dicembre 2018  hanno  nuovamente  sottoscritto  l'atto,  nella  forma
richiesta, che a sua volta e' stato nuovamente approvato con  decreto
interministeriale n. 138 dell'11 aprile 2019; 
    2. in data 27 maggio 2019 l'Ufficio di controllo della Corte  dei
conti  ha  richiesto  ulteriori  chiarimenti  al  MIT  sui  contenuti
dell'atto aggiuntivo, che sono stati forniti con nota del  29  maggio
2019. Il giudice istruttore  ha  ritenuto,  in  particolare,  che  le
informazioni acquisite consentano di  superare  solo  parzialmente  i
rilievi formulati e,  conseguentemente,  ha  rimesso  gli  atti  alla
valutazione collegiale della Sezione di  controllo  della  Corte  dei
conti; 
    3. nell'adunanza del 25 giugno 2019, la Corte dei conti,  Sezione
centrale di controllo di legittimita' sugli atti del Governo e  delle
Amministrazioni dello Stato,  ha  comunicato  ai  rappresentanti  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   convenuti,   la
sussistenza di elementi di  perplessita',  ritenendo  necessaria  una
nuova deliberazione del CIPE in ragione delle suddette modifiche  dei
termini relativi alla  chiusura  dei  contratti  di  finanziamento  e
dell'inevitabile  slittamento  complessivo   dei   tempi.   All'esito
dell'audizione dei rappresentanti ministeriali, la Corte dei conti ha
ritenuto che permanessero i rilievi formulati in sede istruttoria  e,
in pari data, ha deliberato di «ricusare il visto  e  la  conseguente
registrazione» del decreto interministeriale MIT-MEF n. 138 del 2019; 
    4. il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  (nota  MIT
del 1° luglio 2019, prot. 16500)  ritiene  che  i  rilievi  sollevati
dalla Corte dei conti possano essere superati attraverso  un'apposita
deliberazione di questo Comitato, consentendo allo  stesso  tempo  il
perfezionamento della procedura; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  dalla  quale  emerge  quanto
segue: 
    1.  l'atto  aggiuntivo  n.   2   sottoscritto   tra   Concessioni
autostradali lombarde S.p.a. e Autostrada pedemontana lombarda S.p.a.
in data 20 dicembre 2018, unitamente al Piano economico finanziario e
agli Allegati tecnici, e' conforme alla delibera CIPE n. 24 del  2014
e all'informativa resa nella seduta di questo Comitato del 10  luglio
2017; 
    2.  il  termine  per  il   perfezionamento   del   contratto   di
finanziamento Senior n. 2, originariamente  fissato  al  31  dicembre
2018 e successivamente rideterminato al  31  dicembre  2019,  risulta
strettamente correlato alla originaria data  di  redazione  dell'atto
(2015). Tale  termine  ad  oggi  appare  superato  in  considerazione
dell'allungamento dei tempi procedurali.  Risulta  invece  pienamente
vincolante  l'ulteriore  limite  temporale  contemplato  dall'art.  3
dell'atto  aggiuntivo  n.  2,  nella  misura   in   cui   impone   il
perfezionamento della provvista finanziaria «entro dodici mesi  dalla
data di ultimazione dei lavori relativi ai lotti B2 e C»; 
    3. l'art. 3.1 dell'atto aggiuntivo  n.  2  gia'  prevede  che  il
Cronoprogramma dei lavori,  ripartito  per  lotti  funzionali,  tenga
conto dei tempi di approvazione dell'atto medesimo.  La  disposizione
convenzionale citata implica che i tempi del cronoprogramma decorrano
dalla data di efficacia dell'atto; 
    4.  in  considerazione  della  natura  previsionale   del   Piano
economico  finanziario  le  misure  di   defiscalizzazione   previste
all'art. 18 della legge n. 183 del 2011  e  successive  modificazioni
risultano effettivamente applicabili al verificarsi  dei  presupposti
di diritto. E' fatto salvo l'ammontare massimo di tali misure fissato
dalla delibera CIPE n. 24 del 2014 in 800 milioni in valore assoluto,
una tantum e per l'intera durata della concessione; 
    5. in presenza di uno slittamento temporale delle fasi esecutive,
l'art. 4  dell'atto  aggiuntivo  prescrive  che  l'adeguamento  delle
scadenze avvenga in concessione di ciascun aggiornamento quinquennale
del Piano economico finanziario. Tale disposizione assicura  peraltro
la connotazione previsionale del Piano economico finanziario  che  e'
invece inficiata  nell'ipotesi  di  adeguamento  con  dati  e  valori
consuntivi; 
  Considerato che: 
    1.  il  termine  per  il   perfezionamento   del   contratto   di
finanziamento Senior n. 2, originariamente  fissato  al  31  dicembre
2018  e  successivamente  rideterminato  al  31  dicembre  2019,  sia
implicitamente superato dal prolungamento  dei  tempi  procedurali  e
integralmente sostituito dall'ulteriore  vincolo  temporale  previsto
nell'art. 3 dell'atto aggiuntivo n. 2 per il finanziamento Senior 2; 
    2. il cronoprogramma di cui all'atto aggiuntivo n. 2 sia traslato
in avanti, con decorrenza dalla data di effettiva efficacia dell'atto
stesso, senza necessitare  conseguentemente  un  prolungamento  della
concessione; 
    3. debba essere confermato l'ammontare massimo  delle  misure  di
defiscalizzazione di cui alla  delibera  CIPE  n.  24  del  2014,  da
riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183  del  2011,  con
previsione della  loro  effettiva  erogazione  al  verificarsi  delle
condizioni previste per legge,  nonche'  in  funzione  dell'effettiva
entrata in esercizio delle tratte; 
  Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  82,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  79  del  2019,  concernente  il  «regolamento
interno  del  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica»; 
  Vista la nota MIT-DG VCA 1° luglio 2019, n.  16500  (protocollo  in
entrata MIT-GAB 1° luglio 2019, n. 26177), con  la  quale,  oltre  ad
essere richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPE del tema
in esame, la direzione  generale  auspica  il  perfezionamento  della
procedura, attraverso una deliberazione del CIPE che dovrebbe: 
    1. confermare il cronoprogramma di cui all'atto aggiuntivo n. 2 e
approvare  la  conseguente  traslazione  in   avanti   del   medesimo
cronoprogramma, con decorrenza  dalla  data  di  effettiva  efficacia
dell'atto stesso; 
    2.   confermare   l'ammontare    massimo    delle    misure    di
defiscalizzazione di cui alla  delibera  CIPE  n.  24  del  2014,  da
riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183  del  2011,  con
previsione della  loro  effettiva  erogazione  al  verificarsi  delle
condizioni previste per legge,  nonche'  in  funzione  dell'effettiva
entrata in esercizio delle tratte; 
    3.  approvare  i  termini  previsti   dall'art.   3.1   dell'atto
aggiuntivo n. 2, relativi al perfezionamento del finanziamento Senior
1 e Senior 2, con l'eccezione del periodo «comunque entro la data del
31 dicembre 2019», termine implicitamente superato dal  prolungamento
dei  tempi  procedurali  e  integralmente  sostituito  dall'ulteriore
vincolo temporale previsto nel medesimo articolo per il finanziamento
Senior 2; 
    4. approvare l'atto aggiuntivo n. 2 gia' sottoscritto  da  CAL  e
APL in data 20 dicembre  2018  unitamente  al  PEF  e  agli  allegati
tecnici conformi alla delibera CIPE n. 24 del 2014; 
  Vista la nota MIT-GAB 1°  luglio  2019,  n.  26231  (protocollo  in
entrata DIPE 1° luglio 2019, n. 3611), con la quale, oltre ad  essere
richiesta l'iscrizione all'Ordine del giorno del  CIPE  del  tema  in
esame, il Capo  di  Gabinetto  fa  espressa  richiesta  di  riferirsi
direttamente alla direzione generale competente per future  richieste
di chiarimento; 
  Vista la nota  DIPE  3736  del  5  luglio  2019  con  la  quale  il
Dipartimento della PCM chiedeva al MIT, di inviare  la  deliberazione
adottata dalla Corte dei conti - Sezione  centrale  di  controllo  di
legittimita' su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato; 
  Vista la nota MIT-DG VCA 9 luglio 2019.  n.  17330  (protocollo  in
entrata DIPE 5 luglio 2019, n.  3762),  con  la  quale  la  direzione
generale  trasmette   gli   atti   disponibili   relativamente   alla
deliberazione della Sezione centrale di controllo di legittimita'  su
atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, dai  quali  per
altro emerge che la Corte dei conti ha precisato quanto segue: 
    1. la mancata presa d'atto del CIPE sulla traslazione  in  avanti
del cronoprogramma, ove per la  conclusione  delle  attivita'  si  fa
riferimento al termine del 2024 in luogo  di  quello  precedentemente
indicato del 2021; 
    2. l'esigenza generale di confermare, trattandosi di aspetti  non
marginali, l'ammontare massimo delle misure di  defiscalizzazione  di
cui alla delibera CIPE n.  24  del  2014,  da  riconoscere  ai  sensi
dell'art. 18 della legge n. 183 del 2011, con previsione  della  loro
effettiva erogazione al verificarsi  delle  condizioni  previste  per
legge, nonche' in funzione dell'effettiva entrata in esercizio  delle
tratte; 
    3. la mancata richiesta di deliberazione del CIPE, da  parte  del
MIT, sull'intervenuta modifica del termine ultimo per la chiusura dei
contratti di finanziamento, che ha formato  invece  oggetto  di  mera
informativa da parte del MIT, e pertanto sarebbe ritenuto  necessario
dall'organismo di controllo una apposita deliberazione del CIPE circa
lo slittamento del periodo di  defiscalizzazione  previsto  ai  sensi
dell'art. 18, comma 2, della legge n. 183 del 2011; 
  Vista la nota 23 luglio 2019, n. 4105-P, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, posta  a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, con la quale in particolare  e'  stato  rilevato
che l'attuale delibera si e' resa necessaria «a seguito di  richiesta
della Corte dei conti (sezione centrale di  controllo),  in  fase  di
registrazione del decreto interministeriale MIT-MEF n. 138 del 2019»; 
  Considerato, che, a seguito del dibattito svoltosi nel corso  della
seduta odierna, si e' convenuto di approvare la presente delibera con
la massima urgenza, di condividere le esigenze espresse dalla Regione
Lombardia di velocizzare  gli  investimenti  previsti  dall'opera  in
esame e di ritenere che debba essere data comunicazione al DIPE delle
motivazioni finali che saranno espresse dalla  Corte  dei  conti,  ad
oggi ancora non disponibili, relativamente alla  deliberazione  della
Sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del  Governo  e
delle Amministrazioni dello Stato sul  decreto  interministeriale  n.
138 del 2019; 
  Acquisito in seduta il concerto dei Ministri presenti; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. In merito a quanto gia' espresso da questo Comitato con delibera
n. 24 del 2014, inerente l'atto  aggiuntivo  n.  2  e  al  contributo
pubblico di cui all'art. 18 della legge n. 183 del 2011, il  Comitato
esprime parere favorevole ai cambiamenti proposti sul parere espresso
con la sopra citata delibera n. 24 del 2014 e pertanto: 
    1.1 approva la traslazione  in  avanti  del  cronoprogramma,  con
previsione espressa della sua  decorrenza  dalla  data  di  effettiva
efficacia dell'atto stesso; 
    1.2   conferma    l'ammontare    massimo    delle    misure    di
defiscalizzazione di cui alla  delibera  CIPE  n.  24  del  2014,  da
riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183  del  2011,  con
previsione della  loro  effettiva  erogazione  al  verificarsi  delle
condizioni previste per legge,  nonche'  in  funzione  dell'effettiva
entrata in esercizio delle tratte; 
    1.3 approva i termini previsti dall'art 3.1 dell'atto  aggiuntivo
n. 2, relativi al perfezionamento del finanziamento senior 1 e senior
2, con l'eliminazione del periodo «comunque  entro  la  data  del  31
dicembre 2019», termine che si ritiene  implicitamente  superato  dal
prolungamento  dei  tempi  procedurali  e  integralmente   sostituito
dall'ulteriore vincolo temporale previsto nel medesimo  articolo  per
il finanziamento senior 2; 
    1.4 conferma, esprimendo parere favorevole, l'atto aggiuntivo  n.
2 gia' sottoscritto da CAL e APL in data 20  dicembre  2018,  con  le
modifiche sopra riportate. 
  2. Le suddette modifiche al parere gia' espresso in data 1°  agosto
2014  non  comportano   necessita'   di   modifiche   all'atto   gia'
sottoscritto da CAL S.p.a e Autostrada pedemontana lombarda S.p.a. in
data 20 dicembre 2018. Pertanto, il Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti procedera', di concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,    alla    nuova    sottoscrizione    del    decreto
interministeriale di approvazione del menzionato atto  aggiuntivo  n.
2, ai fini della tempestiva sottoposizione alla Corte dei  conti  per
il controllo preventivo di legittimita'. 
  3. La traslazione in avanti del  cronoprogramma  non  determina  un
prolungamento della concessione in quanto  la  sua  decorrenza  parte
dalla data di effettiva efficacia dell'atto aggiuntivo in esame. 
  4. Il MIT deve trasmettere al  DIPE,  appena  disponibile,  l'esito
dell'adunanza del 25 giugno 2019 con la quale la Sezione centrale  di
controllo  della  Corte  dei  conti  ha  ricusato  il  visto   e   la
registrazione del decreto interministeriale n. 138 del 2019. 
  5.  In  caso  l'esito  dell'adunanza  e  le  motivazioni  espresse,
relativamente alla deliberazione sul decreto interministeriale n. 138
del 2019 della  citata  Sezione  centrale  di  controllo,  comportino
necessariamente modifiche sostanziali  dei  punti  1,  2  e  3  della
presente delibera, il Ministero delle infrastrutturre e dei trasporti
dovra' ripresentare al primo CIPE utile una proposta di aggiornamento
della presente delibera. 
  6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad
assicurare, per  conto  di  questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti relativi alla presente delibera. 
  7.  Il  medesimo  Ministero  provvedera'  altresi'  a  svolgere  le
attivita' di supporto  intese  a  consentire  a  questo  Comitato  di
espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle  opere  ad
esso assegnati dalla normativa  citata  in  premessa,  tenendo  conto
delle  indicazioni  di  cui  alla  delibera  n.  63  del  2003  sopra
richiamata. 
  8. Ai sensi della  delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato
all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
 
    Roma, 24 luglio 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-1391