N. 261 ORDINANZA 5 novembre - 6 dicembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Comuni,  Province  e  Citta'  metropolitane  -  Norme  della  Regione
  Calabria - Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di
  Petrona' e Belcastro con trasferimento dal secondo al  primo  della
  zona  denominata  "contrada  Acquavona"  -  Denunciata  carenza  di
  istruttoria nel relativo procedimento e immotivata restrizione  del
  referendum  consultivo  ai  soli  abitanti  in  detta  contrada   -
  Manifesta inammissibilita' della questione. 
- Legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 39. 
- Costituzione, art. 133, secondo comma.   
(GU n.50 del 11-12-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Aldo CAROSI; 
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Calabria  7  novembre  2017,  n.  39  (Modifica  dei  confini
territoriali dei Comuni di Petrona' e Belcastro  della  provincia  di
Catanzaro), promosso dal Tribunale amministrativo  regionale  per  la
Calabria nel procedimento vertente tra il Comune di  Belcastro  e  la
Regione Calabria e altro, con ordinanza del 26 ottobre 2018, iscritta
al n. 34 del registro ordinanze  2019  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2019. 
    Visto l'atto di costituzione del Comune di Belcastro; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  2019  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    udito l'avvocato Antonio Tigani Sava per il Comune di Belcastro. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per   la
Calabria, con ordinanza del 26 ottobre 2018, iscritta al  n.  34  del
registro ordinanze 2019, ha sollevato,  in  relazione  all'art.  133,
secondo  comma,  della  Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale della legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n.
39 (Modifica dei  confini  territoriali  dei  Comuni  di  Petrona'  e
Belcastro della provincia di Catanzaro), che ha disposto la rettifica
dei confini territoriali tra i Comuni di  Belcastro  e  di  Petrona',
trasferendo la zona denominata "contrada  Acquavona"  dal  Comune  di
Belcastro a quello di Petrona'; 
    che il giudizio a quo origina dal ricorso proposto dal Comune  di
Belcastro contro la Regione Calabria e nei confronti  del  Comune  di
Petrona', per l'annullamento della legge reg. Calabria n. 39 del 2017
e di tutti gli atti presupposti,  prodromici  e  conseguenziali  alla
stessa; 
    che nel ricorso e' contestata la  legittimita'  del  procedimento
che ha condotto all'approvazione della citata legge regionale  e,  in
particolare, e' censurata la scelta di individuare nei soli  abitanti
della contrada Acquavona le «popolazioni interessate» alla variazione
territoriale, chiamate a partecipare al referendum consultivo di  cui
all'art. 133, secondo comma, Cost.; 
    che il giudice rimettente, in punto di rilevanza, afferma che  la
Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  n.  2  del  2018,  avrebbe
«riservato a se' il sindacato sul procedimento di modificazione delle
circoscrizioni comunali, allorche' questo pervenga a conclusione, con
la legge regionale emessa all'esito del referendum consultivo»; 
    che, essendo stato il ricorso proposto dopo l'approvazione  della
legge regionale, la quale costituirebbe «l'oggetto  principale  delle
doglianze  proposte  dal  Comune  di  Belcastro»,  la  questione   di
legittimita' costituzionale sarebbe «evidentemente decisiva»; 
    che, in  particolare,  il  TAR  rimettente  ritiene  che  «l'atto
effettivamente      lesivo      dell'interesse      fatto      valere
dall'amministrazione comunale ricorrente sia la legge  regionale  che
ha concluso il procedimento di modifica delle circoscrizioni»  e  che
«[t]utti gli altri atti precedenti pure  oggetto  di  impugnativa  si
configurano, rispetto alla legge regionale, quali  atti  preparatori,
la cui lesivita', pur manifestandosi sin dalla delibera di  indizione
del referendum, si consolida  solo  al  momento  della  pubblicazione
dell'atto legislativo»; 
    che, di  conseguenza,  secondo  il  giudice  a  quo,  il  ricorso
proposto dal Comune di Belcastro - spedito  per  la  notifica  il  23
dicembre 2017 e, quindi, entro il termine di  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione della legge reg. Calabria n.  39  del  2017  -  sarebbe
stato tempestivamente instaurato; 
    che il giudice rimettente segnala  che  il  procedimento  per  la
modifica delle circoscrizioni dei Comuni della  Regione  Calabria  e'
espressamente  regolato  dall'art.  40  della  legge  della   Regione
Calabria 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto  per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum); 
    che  tale  previsione  consente  al  Consiglio   regionale,   con
decisione motivata, di escludere dalla consultazione referendaria  le
popolazioni  che  non  presentano  un  interesse   qualificato   alla
variazione territoriale «per le caratteristiche dei gruppi  residenti
sul   territorio   dei   Comuni    interessati,    della    dotazione
infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonche' per i casi di
eccentricita'  dei  luoghi  rispetto  al  capoluogo  e,  quindi,   di
caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi»; 
    che, secondo il rimettente,  i  criteri  enunciati  dall'art.  40
della legge reg. Calabria n. 13 del 1983 non sarebbero irragionevoli,
essendo  conformi  ai   principi   affermati   dalla   giurisprudenza
costituzionale  in   tema   di   individuazione   delle   popolazioni
interessate alle variazioni circoscrizionali; 
    che, nel presente caso, la Regione  Calabria  non  avrebbe  pero'
svolto alcuna attivita' istruttoria, ne' al fine  di  individuare  la
popolazione interessata al mutamento delle  circoscrizioni  comunali,
ne' al fine di identificare la porzione di territorio  da  trasferire
dal Comune di Belcastro al Comune di Petrona'; 
    che la Regione Calabria non avrebbe neppure illustrato le ragioni
per cui la popolazione interessata alla  variazione  territoriale  e'
stata individuata nei soli residenti della contrada di Acquavona; 
    che, di conseguenza, il procedimento di  variazione  territoriale
non avrebbe rispettato  i  principi  affermati  dalla  giurisprudenza
costituzionale  relativa  all'art.  133  Cost.,   secondo   cui   «le
condizioni sulla base delle quali  sono  individuate  le  popolazioni
interessate alla variazione territoriale devono essere verificate  in
concreto  dall'organo  regionale  che  delibera  di  far   luogo   al
referendum, con decisione motivata suscettibile di essere controllata
in sede giurisdizionale» (e' citata la sentenza n. 47 del 2003); 
    che, con atto depositato il 21 marzo 2019, si e'  costituito  nel
presente giudizio il Comune di  Belcastro,  il  quale,  nel  chiedere
l'accoglimento  della  questione   di   legittimita'   costituzionale
sollevata dal TAR  Calabria,  ha  ripercorso  le  vicende  che  hanno
condotto all'emanazione della legge regionale censurata; 
    che, nella  ricostruzione  dei  fatti,  il  Comune  di  Belcastro
evidenzia come il referendum consultivo, limitato agli abitanti della
contrada di Acquavona, avrebbe chiamato al voto «soli n. 82 cittadini
residenti, individuati senza nessun criterio oggettivo e senza nessun
previo procedimento istruttorio» e che, dagli atti del  procedimento,
non risulterebbe alcuna motivazione in  merito  all'esclusione  dalla
partecipazione al voto delle popolazioni di entrambi i Comuni; 
    che, in punto di non manifesta infondatezza, a parere del  Comune
di Belcastro, la legge reg. Calabria n.  39  del  2017  violerebbe  i
principi di rappresentativita'  delle  autonomie  locali,  di  unita'
della comunita' territoriale nonche' di autodeterminazione e di  voto
delle  collettivita',  fondandosi   su   un   referendum   consultivo
organizzato «tra un gruppo sparuto di cittadini», scelti senza  alcun
preventivo procedimento istruttorio; 
    che tale illegittima  procedura  avrebbe  cagionato  svantaggi  e
danni all'intera collettivita' del Comune di Belcastro, privata dello
status  di  Comune  montano  -  con  conseguente  impossibilita'   di
partecipare a determinati bandi  pubblici  -  nonche'  gravata  dalla
perdita di entrate erariali, di attivita' agricole e commerciali; 
    che, secondo il Comune costituito,  l'art.  133,  secondo  comma,
Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale  (vengono  citate
le sentenze n.  94  del  2000  e  n.  453  del  1989),  richiederebbe
necessariamente  il  voto  di  entrambe  le  popolazioni  dei  Comuni
interessati, salvo  ipotesi  particolari  ed  eccezionali,  idonee  a
fondare ragionevolmente una valutazione d'insussistenza  di  un  loro
interesse  qualificato  in  rapporto  alla  variazione   territoriale
proposta (viene richiamata la sentenza n. 47 del 2003); 
    che, nel caso di specie, a parere del Comune di  Belcastro,  tali
ipotesi particolari ed eccezionali non sarebbero  riscontrabili  ne',
prima  ancora,  sarebbe  stata  compiuta  l'apposita,  e  necessaria,
istruttoria da parte della Regione Calabria; 
    che dagli atti del procedimento si evincerebbe  soltanto  che  la
contrada di Acquavona del Comune di Belcastro e' «localita'  distante
circa 10 km dal centro abitato di detto comune, mentre risulta essere
adiacente al centro abitato del  comune  di  Petrona'»  e  che  «[l]e
famiglie che risiedono in localita' Acquavona sono 31 e sono di fatto
parte  integrante  del  Comune  di  Petrona'   dal   quale   ricevono
l'erogazione dei servizi essenziali»; 
    che, pertanto, secondo il Comune di  Belcastro,  il  procedimento
referendario si sarebbe  svolto  in  violazione  manifesta  e  palese
dell'art. 133, secondo comma, Cost. 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Calabria ha sollevato, in riferimento all'art.  133,  secondo  comma,
della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale  della
legge della Regione Calabria 7 novembre 2017,  n.  39  (Modifica  dei
confini  territoriali  dei  Comuni  di  Petrona'  e  Belcastro  della
provincia di Catanzaro), che ha disposto  la  rettifica  dei  confini
territoriali tra i Comuni di Belcastro e di Petrona', trasferendo  la
zona denominata "contrada Acquavona" dal Comune di Belcastro a quello
di Petrona'; 
    che, secondo il rimettente, nel corso  del  procedimento  che  ha
preceduto l'approvazione della legge reg. Calabria n.  39  del  2017,
non sarebbe stata svolta alcuna attivita' istruttoria, ne' al fine di
individuare   la   popolazione   interessata   al   mutamento   delle
circoscrizioni comunali, ne' al fine di identificare la  porzione  di
territorio da  trasferire  dal  Comune  di  Belcastro  al  Comune  di
Petrona'; 
    che neppure risulterebbero  illustrate  le  ragioni  per  cui  la
popolazione  interessata  alla  variazione  territoriale   e'   stata
individuata nei soli residenti della contrada di Acquavona; 
    che tali omissioni determinerebbero la violazione dell'art.  133,
secondo comma, Cost.; 
    che la questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata  e',
sotto due distinti profili, manifestamente inammissibile; 
    che,  secondo  il  rimettente,   l'atto   effettivamente   lesivo
dell'interesse fatto valere dal Comune di Belcastro,  ricorrente  nel
giudizio a quo, sarebbe la legge reg. Calabria n. 39 del 2017, mentre
tutti  gli  altri  atti  precedenti,  pure  oggetto  di   impugnativa
giurisdizionale, a parere del giudice  a  quo,  si  configurerebbero,
rispetto  alla  legge  regionale,  quali  atti  preparatori  «la  cui
lesivita', pur manifestandosi sin dalla  delibera  di  indizione  del
referendum»,  si  sarebbe  consolidata   «solo   al   momento   della
pubblicazione dell'atto legislativo»; 
    che, conseguentemente, il rimettente ha  ritenuto  tempestivo  il
ricorso proposto dal Comune di Belcastro, reputando che il termine di
sessanta giorni per l'impugnativa di fronte al giudice amministrativo
decorresse dalla data della pubblicazione della legge  reg.  Calabria
n. 39 del 2017; 
    che tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dal giudice a quo,
l'atto di indizione del  referendum  di  cui  all'art.  133,  secondo
comma,  Cost.,  che  individua  le  popolazioni  chiamate   al   voto
referendario, e' immediatamente lesivo degli interessi legittimi  dei
Comuni  interessati  e  di  quanti  ritengono  di  avere  titolo  per
partecipare  alla  consultazione  referendaria,  ma  non  sono  stati
inclusi tra le popolazioni interessate al referendum stesso; 
    che, pertanto,  tale  atto  deve  essere  oggetto  di  tempestiva
impugnazione davanti al giudice amministrativo; 
    che, infatti, secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la
delibera di indizione del referendum «e' [...] sindacabile in  quanto
tale dal giudice amministrativo sino a quando la legge di  variazione
circoscrizionale non sia in vigore», essendo tale  soluzione  «frutto
del  necessario  bilanciamento  tra  due  principi:  da  una   parte,
l'effettivita'  e  immediatezza  della  tutela  giurisdizionale,   da
assicurare, ai sensi dell'art. 113  Cost.,  a  coloro  che  ricorrono
avverso  una  delibera   di   indizione   del   referendum   ritenuta
illegittima; dall'altra, la discrezionalita' politica del legislatore
regionale in tema di  variazioni  circoscrizionali,  ai  sensi  degli
artt. 117 e 133 Cost.» (sentenza n. 2 del 2018); 
    che anche la  giurisprudenza  di  legittimita'  ha  affermato  il
principio secondo cui «la delibera di  indizione  del  referendum  e'
sindacabile in quanto tale dal giudice amministrativo sino  a  quando
la legge di variazione circoscrizionale non sia in vigore» (Corte  di
cassazione, sezioni unite, ordinanza 2 maggio 2018, n. 10441); 
    che tale  interpretazione  trova  conferma  nella  giurisprudenza
dello stesso TAR Calabria rimettente, il quale afferma  che,  qualora
una  delibera  consiliare  regionale  di  indizione  del   referendum
consultivo previsto dall'art. 133, secondo comma, Cost., non  estenda
la partecipazione a tutti i residenti  dei  Comuni  interessati  alla
modifica,  la  delibera  consiliare  che  individua  le   popolazioni
chiamate  al  referendum,  «pur  essendo  un  atto  prodromico  della
consultazione  referendaria,  assume  immediata  lesivita'  per   gli
interessi azionati dal Comune, giacche' impedisce  la  partecipazione
alla consultazione ad una larga  fascia  di  elettori  residenti  nel
territorio comunale» (TAR Calabria - Catanzaro, sezione  seconda,  24
luglio 2007, n. 1027); 
    che, alla luce di cio', la tesi sostenuta dal giudice  rimettente
- secondo cui l'effetto lesivo degli interessi  di  quanti  non  sono
stati chiamati al voto referendario si consoliderebbe soltanto con la
pubblicazione della legge regionale di modifica delle  circoscrizioni
comunali -  si  rivela  manifestamente  errata,  poiche'  sottrae  al
possibile immediato controllo  giurisdizionale  amministrativo  tutta
l'attivita'  provvedimentale  antecedente  alla  pubblicazione  della
legge regionale, pur essendo, tale attivita', proprio quella che lede
in  via  diretta  l'interesse  a   partecipare   alla   consultazione
referendaria; 
    che questa Corte ha il  potere  di  dichiarare  inammissibili  le
questioni   di   legittimita'   costituzionale   qualora    riscontri
l'implausibilita'   dei   presupposti   concernenti   la    legittima
instaurazione del giudizio a quo (ex plurimis,  sentenza  n.  52  del
2018, n. 276 del 2017, n. 269 e n. 245 del 2016 e n. 154 del 2015); 
    che, nel caso di specie, l'implausibilita'  della  tesi  adottata
dal rimettente quanto alla tempestivita' del  ricorso  si  ripercuote
sulla legittima instaurazione del giudizio a quo, determinando  cosi'
l'inammissibilita' della questione; 
    che, in secondo luogo, il giudice a quo, in punto di  motivazione
sulla non manifesta infondatezza,  ha  sostenuto  che  dall'esame  di
tutti gli  atti  e  i  provvedimenti  in  cui  si  e'  articolato  il
procedimento  di  variazione  circoscrizionale  non  risulterebbe  lo
svolgimento  di  «alcuna   attivita'   istruttoria   indirizzata   ad
individuare  la  popolazione  che  potrebbe  risentire   di   effetti
significativi in conseguenza delle modifiche territoriali» e che  non
si rinverrebbe «alcuna motivazione circa  la  decisione  di  derogare
alla norma generale» secondo la quale la  consultazione  referendaria
dovrebbe  coinvolgere  tutti  gli  elettori  residenti   nei   Comuni
interessati dalla variazione territoriale; 
    che, come pure si deduce dall'atto di intervento  del  Comune  di
Belcastro, tale assunto ictu oculi non corrisponde al vero; 
    che, infatti, nella risoluzione del 14 dicembre 2015, n. 1, della
prima commissione permanente "Affari istituzionali, affari generali e
normativa elettorale" del Consiglio regionale della Calabria - con la
quale   la   commissione   ha   proposto   al   Consiglio   regionale
l'approvazione della deliberazione di indizione del referendum  -  si
legge: «Considerato  che  la  localita'  "Acquavona"  del  Comune  di
Belcastro, in cui risiedono 31 famiglie per un numero complessivo  di
82 abitanti, trovandosi ad una distanza di 10 Km dal  Centro  citta',
e' di fatto parte integrante del Comune di Petrona', riceve, infatti,
da quest'ultimo l'erogazione dei servizi pubblici  essenziali  quali:
acquedotto; servizi scolastici; postali; cimiteriali»; 
    che la stessa risoluzione rileva poi come «la  suddetta  frazione
presenta di  fatto  una  conurbazione  con  il  comune  di  Petrona',
infatti, essa e' popolata da un gruppo di abitanti sociologicamente e
logisticamente distinto,  vista  l'enorme  distanza,  dal  Comune  di
appartenenza, mentre e'  completamente  integrata  con  la  comunita'
della frazione "Acquavona" del Comune di Petrona'»; 
    che proprio in ragione di tali circostanze la  prima  commissione
del Consiglio regionale della Calabria riteneva che «la consultazione
referendaria  [potesse]  essere  limitata  ai  soli  abitanti   della
frazione "Acquavona" del Comune di Belcastro»; 
    che sull'esistenza di tale documento il giudice a quo non  spende
parola, laddove e' invece evidente che  da  esso  potevano  desumersi
indicazioni rilevanti, se non  decisive,  per  la  risoluzione  della
questione di legittimita' costituzionale sollevata; 
    che, in definitiva, in un giudizio avente come  parametro  l'art.
133, secondo comma  Cost.,  la  mancata  considerazione  di  un  atto
procedimentale  che  illustra  le  ragioni  in  base  alle  quali  il
Consiglio regionale  ha  individuato  le  «popolazioni  interessate»,
pregiudica  l'intero   presupposto   argomentativo   sviluppato   dal
rimettente, rendendo dunque del tutto carente  la  motivazione  sulla
non manifesta infondatezza della questione; 
    che, secondo costante giurisprudenza costituzionale, la  corretta
ricostruzione  della  fattispecie  oggetto  del  giudizio  a  quo  e'
richiesta non solo ai fini  della  valutazione  della  rilevanza,  ma
anche allo scopo di valutare  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione sollevata (ex plurimis, sentenze n. 56 del 2015  e  n.  128
del 2014; ordinanza n. 209 del 2015); 
    che,  conseguentemente,  tale  omissione  costituisce   ulteriore
ragione di manifesta inammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale sollevata dal TAR Calabria. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale della  legge  della  Regione  Calabria  7
novembre 2017, n. 39 (Modifica dei confini territoriali dei Comuni di
Petrona' e Belcastro della provincia  di  Catanzaro),  sollevata,  in
riferimento all'art. 133,  secondo  comma,  della  Costituzione,  dal
Tribunale amministrativo regionale per la Calabria,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019. 
 
                                F.to: 
                       Aldo CAROSI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA