N. 264 SENTENZA 5 novembre - 10 dicembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della  Regione  Calabria  -  Vigilanza
  sulle costruzioni in zona sismica - Verifiche preventive  da  parte
  del servizio tecnico regionale -  Esclusione  dal  relativo  ambito
  della  "progettazione  degli  elementi  non  strutturali  e   degli
  impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture,  ove  la
  progettazione debba tenerne conto, in conformita' a quanto previsto
  dalle norme tecniche per le costruzioni  di  cui  all'art.  52  del
  d.P.R. 380/2001" - Contrasto  con  i  principi  fondamentali  della
  legislazione statale  nelle  materie  "governo  del  territorio"  e
  "protezione civile" - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37, art.  7,  comma
  1, lettera b), nella parte in cui introduce l'art. 6, comma  3-ter,
  lettera b), della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n.
  37; legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53,  art.  2,
  comma 1, lettera c). 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
(GU n.50 del 11-12-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Aldo CAROSI; 
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma  1,
lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n.  37
(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), e dell'art.
2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  della  Regione  Calabria  28
dicembre 2018, n.  53  (Interventi  sulle  leggi  regionali  24/2013,
37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018,  15/2018,
28/2018  e  31/2018),  promossi  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con  ricorsi  notificati  il  3-7  dicembre  2018  e  il  27
febbraio-5 marzo 2019, rispettivamente depositati in cancelleria il 5
dicembre 2018 ed il 5 marzo 2019, iscritti  al  n.  83  del  registro
ricorsi 2018 e al n. 34 del registro ricorsi 2019 e pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  3  e  n.  19,  prima  serie
speciale, dell'anno 2019. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  2019  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    uditi l'avvocato  dello  Stato  Gianna  Maria  De  Socio  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Domenico  Gullo,
Gianclaudio Festa, Franceschina Talarico e Massimiliano Manna per  la
Regione Calabria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 5 dicembre 2018  (r.r.  n.  83  del
2018), il Presidente del Consiglio dei ministri ha  impugnato  l'art.
7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2  ottobre
2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37),
per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Con tale disposizione, la Regione Calabria -  nel  modificare  il
sistema di vigilanza sulle costruzioni realizzate in  zone  sismiche,
mediante la riscrittura del previgente art. 6 della  legge  regionale
31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi  di
carattere  strutturale  e  per  la  pianificazione  territoriale   in
prospettiva sismica) - ha stabilito - aggiungendo, in particolare, il
comma 3-ter, lettera h), all'art.  6  indicato  -  che  le  verifiche
spettanti  al  competente  settore  tecnico  regionale  ai  fini  del
rilascio  dell'atto  autorizzativo  o  di  diniego  ai  sensi   della
normativa sismica, aventi  ad  oggetto  la  regolarita'  formale  del
progetto esecutivo e la conformita' dello stesso alle  vigenti  norme
tecniche per le costruzioni, non devono riguardare «la  progettazione
degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo  le  eventuali
interazioni con le strutture,  ove  la  progettazione  debba  tenerne
conto». 
    1.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva  anzitutto
che la disciplina  delle  costruzioni  in  zona  sismica,  contenendo
previsioni volte a tutelare la pubblica incolumita', e' riconducibile
alle  materie  del  «governo  del  territorio»  e  della  «protezione
civile», entrambe soggette a competenza legislativa concorrente. 
    Cio' posto, rileva che la riduzione dell'ambito  delle  verifiche
preventive spettanti alla Regione in fase di valutazione dei progetti
determina, di fatto, la sottrazione di alcuni interventi  edilizi  in
zona sismica  dal  controllo  preventivo  previsto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia;  d'ora
in avanti: t.u. edilizia),  le  cui  previsioni  relative  alle  zone
sismiche costituiscono espressione  di  principi  fondamentali  nelle
ricordate materie. 
    1.2.- Piu' specificamente, il  ricorrente  richiama:  l'art.  65,
comma  1,  t.u.  edilizia,  ove  e'  stabilito  che  «le   opere   di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica, prima del loro inizio», nonche' le eventuali «varianti che
nel corso dei lavori si  intendano  introdurre  alle  opere»,  devono
essere «denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede
a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale»;
l'art. 93, comma 1, t.u. edilizia, secondo cui «nelle  zone  sismiche
chiunque   intenda   procedere   a   costruzioni,    riparazioni    e
sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto  allo  sportello
unico, che  provvede  a  trasmetterne  copia  al  competente  ufficio
tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome  e  la
residenza   del   progettista,   del   direttore   dei    lavori    e
dell'appaltatore»; ed infine l'art. 94, comma  1,  t.u.  edilizia,  a
mente del quale nelle localita' sismiche  «non  si  possono  iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio
tecnico della regione». 
    1.3.- Nel sottrarre alcuni interventi  all'applicazione  di  tali
previsioni, pertanto, la disposizione impugnata si pone in  contrasto
con i principi fondamentali della materia; di qui il denunziato vizio
di illegittimita'. 
    2.- In data 8 gennaio  2019  si  e'  costituita  in  giudizio  la
Regione  Calabria,  eccependo  l'inammissibilita'  del  ricorso,   in
ragione  della  non  corrispondenza  dei  motivi  formulati  con   il
contenuto della relazione dipartimentale sottesa  alla  deliberazione
ad impugnare da parte del Consiglio dei ministri. 
    Nel  merito  la  Regione  ha  poi  dedotto  l'infondatezza  della
questione, osservando che le modifiche apportate  dalla  disposizione
impugnata  alla  disciplina  previgente  erano  esclusivamente  volte
all'armonizzazione di quest'ultima con le previsioni del decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  17  gennaio  2018
(Aggiornamento delle «Norme tecniche per le  costruzioni»;  d'ora  in
poi: NTC 2018), in particolare laddove escludevano la  necessita'  di
svolgere un'istruttoria per gli elementi dell'intervento edilizio che
non devono essere contemplati nei modelli di calcoli sismici. 
    3.- Con successivo ricorso depositato il 5 marzo 2019 (r.r. n. 34
del 2019), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato
l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria  28
dicembre 2018, n.  53  (Interventi  sulle  leggi  regionali  24/2013,
37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018,  15/2018,
28/2018 e 31/2018), sempre per contrasto con l'art. 117, terzo comma,
della Costituzione. 
    Con tale disposizione, la  Regione  e'  intervenuta  sull'art.  6
della legge reg. Calabria n. 37 del 2015, gia' modificato dall'art. 7
della legge reg. Calabria n. 37  del  2018,  oggetto  del  precedente
ricorso, aggiungendovi, nella lettera b) del comma 3-ter, il  periodo
«in conformita'  a  quanto  previsto  dalle  norme  tecniche  per  le
costruzioni di cui all'art. 52 del d.P.R. 380/2001». 
    3.1.- Tale aggiunta, ad avviso del ricorrente,  non  consente  di
ritenere superate le questioni di  legittimita'  costituzionale  gia'
sollevate, configurandosi come un semplice  richiamo  alla  normativa
statale,  privo  di   effetti   sul   contenuto   sostanziale   della
disposizione originaria. 
    Le  richiamate  NTC  2018,  infatti,  non  avallerebbero   alcuna
distinzione tra opere strutturali o non  strutturali  ai  fini  delle
verifiche  di  conformita'  alla  normativa  antisismica,   ed   anzi
continuerebbero  a  prevedere  -  in  via  generale  -  un  controllo
preventivo su tutte le progettazioni, comprese quelle degli impianti.
In particolare, il paragrafo  7.2.3  di  dette  norme,  contenente  i
criteri  di  progettazione  di  elementi  strutturali  secondari   ed
elementi costruttivi non strutturali, definisce  questi  ultimi  come
quelli che  «pur  non  influenzando  la  risposta  strutturale,  sono
ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumita'
delle  persone»,  con  conseguente  necessita'  che  anch'essi  siano
assoggettati  alle  prescritte  verifiche   in   sede   di   rilascio
dell'autorizzazione sismica, in senso opposto a quanto previsto dalla
disposizione impugnata. 
    4.- Il 12 aprile 2019  si  e'  costituita  la  Regione  Calabria,
eccependo anzitutto l'inammissibilita' della questione, poiche' nelle
conclusioni del ricorso viene indicata una disposizione -  l'art.  7,
comma 1, lettera b),  della  legge  reg.  Calabria  n.  37  del  2018
-diversa da quella oggetto di impugnazione. 
    4.1.- Quanto  al  merito  della  questione,  la  Regione  ha  poi
evidenziato che la modifica effettuata dalla  norma  impugnata  aveva
unicamente la finalita' di armonizzare  aspetti  di  dettaglio  della
complessiva disciplina  urbanistica  vigente  nel  territorio,  senza
introdurre alcuna deroga alle disposizioni del t.u. edilizia invocate
dal ricorrente. 
    In  particolare,  ha  sostenuto  che,  in  relazione  alle  opere
strutturali in zone sismiche, le  NTC  2018  si  limitano  a  dettare
prescrizioni  di  tipo   autorizzatorio   in   capo   alla   pubblica
amministrazione  per  quanto  riguarda  il   rispetto   dei   criteri
antisismici nella progettazione e realizzazione di opere strutturali;
nessun riferimento, invece, le stesse conterrebbero in relazione agli
elementi  non  strutturali  ed  agli  impianti,  rispetto  ai   quali
l'intervento normativo mirava ad un obiettivo di semplificazione. 
    Tale obiettivo, del resto, caratterizzava anche  il  processo  di
modifica della disciplina statale attualmente  in  corso,  evincibile
dal contenuto dello schema di decreto-legge  all'esame  del  Governo,
nel quale era prevista una modifica del t.u. edilizia con sottrazione
di alcuni interventi edilizi  "minori"  da  ogni  forma  di  verifica
preventiva. 
    5.- In prossimita' dell'udienza le parti hanno depositato memorie
illustrative. 
    5.1.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  depositato
memoria unica in  relazione  ad  entrambi  i  ricorsi,  ribadendo  le
proprie argomentazioni  in  ordine  alla  prospettata  illegittimita'
delle disposizioni impugnate. 
    5.2.- La Regione Calabria ha argomentato  in  relazione  al  solo
ricorso r.r. n. 83  del  2018,  ribadendo  la  propria  eccezione  di
inammissibilita' e rilevando altresi' che, a seguito dell'entrata  in
vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni  urgenti
per  il  rilancio   del   settore   dei   contratti   pubblici,   per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di  eventi  sismici),  convertito
con modificazioni nella  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  e'  stato
aggiunto al t.u. edilizia l'art. 94-bis, che operava una  distinzione
fra interventi edilizi in  ragione  dell'idoneita'  degli  stessi  ad
arrecare nocumento alla pubblica incolumita', con effetto  anche  sul
regime delle verifiche preventive in ambito sismico. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 5 dicembre 2018  (r.r.  n.  83  del
2018), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione
di legittimita' costituzionale dell'art.  7,  comma  1,  lettera  b),
della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n.  37  (Modifiche
alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37). 
    La norma oggetto di censura, modificando il comma 3  dell'art.  6
della legge Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 37  (Procedure  per
l'esecuzione  di  interventi  di  carattere  strutturale  e  per   la
pianificazione territoriale in  prospettiva  sismica),  incide  sulla
disciplina della vigilanza sulle costruzioni in  zone  sismiche,  che
prescrive l'effettuazione, da parte del competente  servizio  tecnico
regionale, di verifiche preventive sulla  regolarita'  formale  degli
interventi edilizi e sulla  conformita'  degli  stessi  alle  vigenti
norme tecniche per le costruzioni, ai  fini  del  rilascio  dell'atto
autorizzativo  o  di  diniego  ai  sensi  della  normativa   sismica;
intervenendo su detta previsione, la norma  impugnata  prescrive  che
tali  verifiche  non  debbano  riguardare  «la  progettazione   degli
elementi  non  strutturali  e  degli  impianti,  salvo  le  eventuali
interazioni con le strutture,  ove  la  progettazione  debba  tenerne
conto». 
    Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sostiene  che  tale
esenzione si  porrebbe  in  contrasto  con  i  principi  fondamentali
contenuti nella legislazione statale, ed in particolare con gli artt.
65, 93 e 94 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001,  n.  380  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia, d'ora in avanti:  t.u.  edilizia),
che impongono verifiche preventive sull'intero  territorio  nazionale
in relazione agli  interventi  edilizi  da  realizzare  in  localita'
sismiche; denunzia, pertanto, un contrasto della norma impugnata  con
l'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  nelle  materie  di
legislazione concorrente della «protezione civile» e del «governo del
territorio». 
    2.- Con successivo ricorso depositato il 5 marzo 2019 (r.r. n. 34
del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi  impugnato
l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria  28
dicembre 2018, n.  53  (Interventi  sulle  leggi  regionali  24/2013,
37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018,  15/2018,
28/2018 e 31/2018). 
    Con tale  disposizione,  il  legislatore  calabrese,  modificando
l'art. 6, comma 3-ter, lettera b) della legge reg. Calabria n. 37 del
2015, ha inciso  la  disposizione  oggetto  del  precedente  ricorso,
aggiungendovi il periodo «in  conformita'  a  quanto  previsto  dalle
norme tecniche per le costruzioni  di  cui  all'art.  52  del  d.P.R.
380/2001». 
    Ad avviso del ricorrente, detta modifica non consente di superare
il dubbio di costituzionalita' gia' formulato, configurandosi come un
semplice richiamo  alla  normativa  statale,  privo  di  effetti  sul
contenuto sostanziale della disposizione originaria. 
    3.- In entrambi i ricorsi si e' costituita la  Regione  Calabria,
concludendo per l'inammissibilita' delle questioni e comunque per  la
loro infondatezza nel merito. 
    4.- I due ricorsi  sollevano  un'identica  questione,  sicche'  i
relativi  giudizi  vanno  riuniti  per  essere  decisi  con  un'unica
sentenza. 
    5.- In via  preliminare,  va  anzitutto  rilevata  l'infondatezza
delle eccezioni di inammissibilita' sollevate dalla Regione  Calabria
in relazione ad entrambi i ricorsi. 
    Nel   primo   giudizio,   la   Regione   ha   infatti    eccepito
l'inammissibilita'  della  questione  per  «non  corrispondenza   dei
motivi, come formulati, con la relazione dipartimentale sottesa  alla
delibera del  Consiglio  dei  ministri»;  nel  secondo,  invece,  per
«erronea indicazione della disposizione  normativa  censurata»  nelle
conclusioni del ricorso. 
    5.1.- Quanto alla prima eccezione, va osservato che la  relazione
del Dipartimento per gli affari regionali  e  le  autonomie,  cui  la
delibera di  impugnazione  del  Consiglio  dei  ministri  fa  rinvio,
contiene un'analitica indicazione dei profili  di  contrasto  fra  la
norma censurata  e  le  leggi  statali  invocati  dal  Governo  quali
parametri  interposti,  in  termini  del  tutto   corrispondenti   al
contenuto del ricorso. 
    5.2.- Quanto alla seconda eccezione,  poi,  l'indicazione,  nelle
conclusioni del  ricorso,  della  disposizione  impugnata  nel  primo
ricorso - l'art. 7, comma 1, lettera b) della legge reg. Calabria  n.
37 del 2018  -  anziche'  di  quella  oggetto  del  nuovo  dubbio  di
costituzionalita' - l'art. 2, comma 1, lettera c)  della  legge  reg.
Calabria n. 53 del 2018 - e' riconducibile ad un errore  materiale  e
non incide sul thema decidendum, per la  cui  individuazione  occorre
far  riferimento  alla  motivazione  dell'atto  di  promovimento  (ex
plurimis, sentenza n. 97 del 2019), in effetti interamente  calibrata
sul secondo intervento normativo della Regione Calabria. 
    6.- Cio'  posto,  le  questioni  sono  fondate  nei  termini  che
verranno precisati. 
    6.1.- Secondo la consolidata giurisprudenza di questa  Corte  (da
ultimo, sentenza n. 246 del 2019; si vedano anche le sentenze  n.  60
del 2017, n. 167 del 2014 e n. 300 del  2013),  la  disciplina  degli
interventi  edilizi  in  zona  sismica  e'  riconducibile  all'ambito
materiale del «governo del territorio»,  nonche'  a  quello  relativo
alla  «protezione  civile»  per  i  profili  concernenti  la   tutela
dell'incolumita' pubblica. 
    In entrambe le  materie,  di  potesta'  legislativa  concorrente,
spetta allo Stato fissare i principi fondamentali. 
    6.2.- A tale riguardo, la  Corte  ha  ritenuto  che  assumano  la
valenza  di  principio  fondamentale   nelle   cennate   materie   le
disposizioni contenute nel t.u. edilizia  che  prevedono  determinati
adempimenti procedurali, ove questi  ultimi  rispondano  ad  esigenze
unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico  (ex
multis, sentenze n. 232 e n. 60 del 2017, n. 282 del 2016  e  n.  300
del 2013). 
    Fra tali disposizioni, assume primario rilievo  il  disposto  dei
parametri evidenziati dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  ed
in particolare dell'art. 93, comma 1, del t.u. edilizia  -  in  forza
del  quale  «nelle  zone  sismiche  chiunque  intenda   procedere   a
costruzioni,  riparazioni  e  sopraelevazioni,  e'  tenuto  a   darne
preavviso scritto allo sportello unico, che provvede  a  trasmetterne
copia al competente  ufficio  tecnico  della  regione,  indicando  il
proprio domicilio, il  nome  e  la  residenza  del  progettista,  del
direttore dei lavori e dell'appaltatore» - e dell'art. 94,  comma  1,
t.u. edilizia,  a  mente  del  quale  nelle  localita'  sismiche,  ad
eccezione di quelle a bassa  sismicita',  «non  si  possono  iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio
tecnico della regione». 
    Tali previsioni costituiscono  espressione  evidente,  alla  pari
degli   altri   parametri   interposti   indicati   dal   ricorrente,
dell'intento unificatore che informa la legislazione statale, in  tal
senso orientata  alla  tutela  dell'incolumita'  pubblica,  che  «non
tollera alcuna differenziazione  collegata  ad  ambiti  territoriali»
(sentenze n. 232 del 2017 e n. 272 del 2016). 
    Pertanto le  norme  impugnate  si  pongono  in  contrasto  con  i
richiamati     principi     fondamentali     laddove      sottraggono
all'autorizzazione  preventiva   alcune   parti   progettuali   degli
interventi edilizi. 
    6.3.- Del resto, questa Corte ha gia' avuto  modo  di  dichiarare
costituzionalmente illegittime analoghe disposizioni emanate da altre
Regioni, caratterizzate dal sottrarre  ad  ogni  forma  di  vigilanza
preventiva alcuni interventi edilizi realizzati in zone sismiche, non
tipizzati dalla legislazione statale di riferimento  (cosi'  le  gia'
citate sentenze n. 232 e n. 60 del 2017, nonche' la sentenza  n.  272
del 2016). 
    In tali occasioni, la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che,
come nella presente fattispecie, la norma regionale  avesse  esentato
dalla previa autorizzazione sismica le sole opere "minori";  e  tanto
sia perche' tutti gli interventi sul  patrimonio  edilizio  esistente
«sono ricompresi nell'ampio e trasversale concetto di opera  edilizia
rilevante per la  pubblica  incolumita'  utilizzato  dalla  normativa
statale (artt. 83 e 94 del t.u.  edilizia)  con  riguardo  alle  zone
dichiarate sismiche, e ricadono quindi  nell'ambito  di  applicazione
dello  stesso  art.  94»,  sia  perche'  l'autorizzazione  preventiva
costituisce «uno strumento tecnico idoneo ad assicurare un livello di
protezione  dell'incolumita'  pubblica  indubbiamente  piu'  forte  e
capillare» e percio' «riveste una posizione  "fondante"  del  settore
dell'ordinamento al quale pertiene,  attesa  la  rilevanza  del  bene
protetto» (sentenza n. 232 del 2017). 
    6.4.- Ne', infine, assume alcun rilievo  ai  fini  del  ravvisato
contrasto il contenuto del decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti del  17  gennaio  2018  (Aggiornamento  delle  «Norme
tecniche per le costruzioni»; d'ora in  avanti:  NTC  2018),  cui  il
legislatore calabrese ha ricondotto la propria  scelta  di  sottrarre
alcuni interventi dalle verifiche preventive di conformita' sismica. 
    In tal senso - e premesso che, per vero, la Regione Calabria  non
ha neppure indicato le previsioni che supporterebbero tale assunto  -
va osservato che le  NTC  2018,  al  paragrafo  7.2,  contengono  una
distinta previsione della  «progettazione  dei  sistemi  strutturali»
(paragrafo 7.2.2) e della «progettazione di elementi costruttivi  non
strutturali» (paragrafo 7.2.3), definendo questi ultimi come elementi
«con rigidezza, resistenza e massa tali  da  influenzare  in  maniera
significativa  la  risposta  strutturale»  ovvero   «che,   pur   non
influenzando la risposta strutturale, sono  ugualmente  significativi
ai fini della sicurezza e/o dell'incolumita' delle persone». 
    Le NTC 2018, pertanto, mantengono quale elemento  distintivo  fra
le categorie di interventi edilizi quello dell'idoneita' degli stessi
ad arrecare pericolo  per  l'incolumita'  delle  persone,  ovvero  un
criterio affatto  diverso  da  quello  preso  in  considerazione  dal
legislatore regionale. 
    Infatti le stesse norme, al paragrafo 7.3.6, specificano che  «la
capacita' degli elementi  non  strutturali,  compresi  gli  eventuali
elementi strutturali che li sostengono e collegano, tra loro  e  alla
struttura principale, deve  essere  maggiore  della  domanda  sismica
corrispondente a ciascuno degli stati limite da  considerare»  e  che
«le verifiche degli elementi non strutturali si effettuano in termini
di funzionamento e stabilita'», in termini che non  delineano  alcuna
attenuazione delle necessarie cautele in ambito sismico. 
    7.- Le superiori considerazioni non mutano anche alla luce  delle
modifiche intervenute, successivamente alla proposizione dei ricorsi,
sulla disciplina statale degli interventi edilizi in  zone  sismiche,
per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile  2019,
n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici),
convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55. 
    7.1.-  Tale  decreto,   coerentemente   con   le   finalita'   di
semplificazione dei procedimenti amministrativi in  ambito  edilizio,
che  ne  connotano  il  complessivo  contenuto,  ha,   fra   l'altro,
introdotto l'art. 94-bis del  t.u.  edilizia,  rubricato  «Disciplina
degli interventi strutturali in zone sismiche». 
    Detta  norma  distingue  fra  diverse  categorie  di   interventi
edilizi, sulla base del fatto che gli stessi siano  «rilevanti»,  «di
minore rilevanza» o «privi di rilevanza» nei riguardi della  pubblica
incolumita'; a tale distinzione la norma  fa  poi  corrispondere  una
diversa disciplina del relativo procedimento autorizzatorio, che,  in
particolare, esenta dall'autorizzazione preventiva gli interventi «di
minore rilevanza» o «privi di rilevanza». 
    7.2.- Per l'individuazione specifica delle diverse  tipologie  di
intervento, la norma statale rimanda alla definizione di  linee-guida
con  apposito  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  specificando  che,  nelle  more,  le   Regioni   potranno
«confermare  le  disposizioni  vigenti»,  salva  la   necessita'   di
adottare, una volta emanate le linee-guida,  «specifiche  elencazioni
di adeguamento». 
    Allo stato,  le  linee-guida  non  sono  ancora  state  definite;
peraltro, coerentemente con la previsione della legge statale, l'art.
2 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2019, n. 37,  recante
«Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre  2015,  n.
37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale
e per la pianificazione territoriale  in  prospettiva  sismica)»,  ha
«demandato  al  dipartimento  regionale  competente  il  compito   di
predisporre  le  specifiche  elencazioni»  degli  interventi  edilizi
riconducibili  alle  diverse  categorie  di  interventi,   disponendo
altresi' per il successivo adeguamento delle stesse a quelle definite
con decreto ministeriale. 
    7.3.- Ad avviso della  Regione,  siffatto  mutamento  del  quadro
normativo statale di riferimento determinerebbe il sostanziale  venir
meno  del   contrasto   denunciato   dal   ricorrente;   i   principi
fondamentali, riservati  alla  legislazione  dello  Stato,  sarebbero
infatti  oggi  allineati  alle  disposizioni  impugnate,   risultando
anch'essi orientati alla semplificazione  dell'azione  amministrativa
nell'ambito dell'edilizia in zone  sismiche  per  gli  interventi  di
minore impatto. 
    Osserva invece la Corte - cosi' come ribadito dal Presidente  del
Consiglio dei ministri - che, a prescindere  da  ogni  considerazione
sul  possibile  rilievo  di  mutamenti  sopravvenuti  del   parametro
interposto, la modifica della  legge  statale  mantiene  invariati  i
profili di disallineamento gia'  rappresentati  rispetto  alle  leggi
regionali impugnate. 
    7.4.- Va infatti rilevato che non vi e' alcuna coincidenza fra il
criterio  di   differenziazione   degli   interventi   adottato   dal
legislatore statale, che si  fonda  sull'idoneita'  degli  stessi  ad
arrecare nocumento all'incolumita' pubblica, e  quello  adottato  dal
legislatore  regionale,  basato  sull'incidenza  del  progetto  sugli
elementi strutturali della costruzione. 
    Del resto, che si tratti di discipline non sovrapponibili e' reso
evidente dalla stessa rubrica dell'art. 94-bis del t.u. edilizia, ove
si evidenzia che esso e' riferito ai soli interventi strutturali;  le
disposizioni impugnate, invece, intendono  sottrarre  alle  verifiche
preventive in ambito sismico gli interventi non strutturali  (ovvero,
fra gli altri, e come prima rilevato, quelli relativi  agli  impianti
che non presentano interazioni con  la  struttura  degli  edifici)  e
percio' una categoria di interventi estranea in radice  al  campo  di
applicazione della novella legislativa. 
    7.5.-   Dev'essere,   pertanto,    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera  b),  della  legge  reg.
Calabria n. 37 del 2018 - limitatamente alla parte in  cui  introduce
il comma 3-ter, lettera b), dell'art. 6 della legge reg. Calabria  n.
37 del 2015, - e dell'art. 2, comma 1, lettera c), della  legge  reg.
Calabria n. 53 del 2018. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi; 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1,
lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n.  37
(Modifiche  alla  legge  regionale  31   dicembre   2015,   n.   37),
limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b),
dell'art. 6 della legge della Regione Calabria 31 dicembre  2015,  n.
37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale
e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge della Regione Calabria 28 dicembre  2018,  n.
53 (Interventi  sulle  leggi  regionali  24/2013,  37/2015,  21/2016,
11/2017,  1/2018,  3/2018,  5/2018,  12/2018,  15/2018,   28/2018   e
31/2018). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019. 
 
                                F.to: 
                       Aldo CAROSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA