N. 265 SENTENZA 5 novembre - 10 dicembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Appalti pubblici - Collegamento viario e ferroviario sullo stretto di
  Messina - Caducazione ex lege dei contratti stipulati  per  la  sua
  realizzazione - Riconoscimento  di  un  indennizzo  costituito  dal
  pagamento delle prestazioni progettuali eseguite e di  un'ulteriore
  somma pari al 10 per cento del relativo importo - Denunciata deroga
  alla  disciplina   generale,   irragionevolezza,   discriminazione,
  lesione del principio di imparzialita' e  dell'affidamento  riposto
  dal contraente - Inammissibilita' della questione. 
- Decreto-legge 2 novembre 2012,  n.  187,  art.  1,  commi  3  e  8;
  decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  art.  34-decies,  inserito
  dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
(GU n.50 del 11-12-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Aldo CAROSI; 
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  3
e 8, del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187 (Misure urgenti per la
ridefinizione dei rapporti contrattuali con la  Societa'  Stretto  di
Messina S.p.A. ed in  materia  di  trasporto  pubblico  locale),  poi
trasfuso nell'art. 34-decies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del  Paese),  inserito
dalla legge di conversione 17 dicembre 2012,  n.  221,  promosso  dal
Tribunale ordinario di Roma nel  procedimento  vertente  tra  Parsons
Transportation Group Inc. e Stretto di Messina spa in liquidazione  e
altri, con ordinanza del 16 ottobre  2018,  iscritta  al  n.  38  del
registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visti gli atti di costituzione della Parsons Transportation Group
Inc. e della Stretto di Messina spa in liquidazione,  nonche'  l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  2019  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi gli avvocati Alfredo Lucente per la Parsons  Transportation
Group  Inc.,  Marco  Annoni  per  la  Stretto  di  Messina   spa   in
liquidazione e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale ordinario di  Roma,
sezione  specializzata  in  materia  di  impresa,   in   composizione
collegiale, ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  97  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,
commi 3 e 8, del  decreto-legge  2  novembre  2012,  n.  187  (Misure
urgenti  per  la  ridefinizione  dei  rapporti  contrattuali  con  la
Societa' Stretto di Messina S.p.A ed in materia di trasporto pubblico
locale),  poi  trasfuso  nell'art.  34-decies  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per  la  crescita  del
Paese), inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221,
«nella parte in cui, nell'ipotesi di caducazione  dei  contratti,  il
comma 8 richiama gli effetti di cui al comma 3, in base al  quale  "a
definitiva e completa tacitazione di  ogni  diritto  e  pretesa,  gli
effetti  della  caducazione  dei  vincoli   contrattuali   comportano
esclusivamente il riconoscimento  di  un  indennizzo  costituito  dal
pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente  previste  e
direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari  al
10 per cento dell'importo predetto"». 
    1.1.- L'incidente di costituzionalita' e'  sorto  nel  corso  del
giudizio civile proposto  dalla  Parsons  Transportation  Group  Inc.
(d'ora in avanti: Parsons)  contro  la  Stretto  di  Messina  spa  in
liquidazione   (d'ora   in   avanti:   SdM),   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, riunito ad analogo giudizio civile, promosso, nei confronti
dei medesimi convenuti, da altre  societa'  (tra  cui,  segnatamente,
Eurolink scpa  e  Impregilo  spa):  controversie,  entrambe,  traenti
origine dalle vicende correlate alla realizzazione di un collegamento
stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e la Calabria, cosiddetto
"ponte sullo Stretto di Messina". 
    1.1.1.- Nel loro nucleo essenziale,  le  vicende  anzidette  sono
state tratteggiate dal giudice a quo nei termini seguenti. 
    La  realizzazione  di  un  collegamento  stabile,   mediante   la
costruzione  di  un  ponte  sospeso  sullo  Stretto  di  Messina,  fu
inizialmente  prevista  dalla  legge  17  dicembre  1971,   n.   1158
(Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il  continente),
che affido' la concessione dello studio, della progettazione e  della
costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento  viario  ad
una societa' a totale capitale pubblico. 
    In attuazione della citata legge n. 1158 del  1971,  in  data  11
giugno  1981,  venne  costituita  la  SdM,  inizialmente  partecipata
maggioritariamente  dall'IRI  e  per  il  restante  49%  dall'Azienda
autonoma delle Ferrovie dello Stato, dall'Anas, dalle Regioni Sicilia
e Calabria e da altre amministrazioni ed enti pubblici. 
    Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) n. 121 del 21 dicembre 2001, il ponte sullo  Stretto
di Messina e' stato  inserito  tra  le  infrastrutture  pubbliche  di
rilevanza nazionale ai sensi della legge 21  dicembre  2001,  n.  443
(Delega al Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
produttivi strategici ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
attivita' produttive) e l'opera e' stata assoggettata alla disciplina
del decreto legislativo 20 agosto  2002,  n.  190  (Attuazione  della
legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  per  la   realizzazione   delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  produttivi  strategici  e  di
interesse nazionale). 
    Il decreto legislativo 24  aprile  2003,  n.  114  (Modifiche  ed
integrazioni alla legge 17 dicembre  1971,  n.  1158,  relativa  alla
realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di  Messina,
a norma dell'articolo 14 della legge 1° agosto  2002,  n.  166),  ha,
quindi, qualificato  la  SdM  come  organismo  di  diritto  pubblico,
nonche' «concessionaria per legge» della progettazione, realizzazione
e gestione del ponte e dei relativi servizi. 
    Con delibera del  CIPE  n.  66  del  1°  agosto  2003,  e'  stato
approvato il progetto preliminare dell'opera e, in data  30  dicembre
2003, il Ministero delle infrastrutture e la SdM hanno stipulato  una
convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti e  per  il
piano finanziario dell'opera stessa. 
    Nell'aprile 2004, la SdM  (nella  cui  compagine  societaria  era
subentrata la Fintecna spa, quale successore dell'IRI) ha bandito due
gare: la prima per l'affidamento  ad  un  contraente  generale  della
progettazione, definitiva ed esecutiva,  e  della  realizzazione  del
ponte con i relativi collegamenti stradali e ferroviari;  la  seconda
per l'affidamento dei servizi di  project  management  consulting  al
fine  di  espletare  le  attivita'  di  verifica  e  controllo  sulle
prestazioni da rendere dal contraente  generale  sia  nella  fase  di
progettazione che di realizzazione del ponte. 
    La prima gara (di affidamento a  contraente  generale)  e'  stata
aggiudicata in favore dell'associazione temporanea di imprese  (d'ora
in avanti: ATI) costituita tra la capogruppo mandataria Impregilo  ed
altre societa' mandanti, le quali hanno poi costituito, ai sensi  del
d.lgs. n. 190 del 2002, una societa' di progetto denominata  Eurolink
scpa (d'ora in avanti: Eurolink),  che  e'  subentrata  nei  rapporti
facenti capo all'ATI. 
    La seconda gara (di affidamento dei servizi di project management
consulting)  e'  stata   aggiudicata   in   favore   della   societa'
statunitense Parsons Transportation Group Inc. 
    La SdM ha, quindi,  stipulato  due  diversi  contratti  tra  loro
collegati: in data 16 gennaio 2006, il contratto di  affidamento  dei
servizi di project management consulting con la Parsons e, in data 27
marzo 2006, il contratto di affidamento a contraente generale con  la
Eurolink. 
    Tuttavia, dopo la stipulazione dei due contratti, il  legislatore
ha modificato il precedente indirizzo, decidendo di procrastinare  la
realizzazione del ponte: con il decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262
(Disposizioni  urgenti  in   materia   tributaria   e   finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  286,
le somme originariamente destinate alla  sottoscrizione  dell'aumento
di capitale della  SdM  sono  state,  infatti,  destinate  a  diverse
utilizzazioni e detta societa' ha comunicato alla  Eurolink  ed  alla
Parsons che non si sarebbe dato avvio alla esecuzione dell'opera. 
    A seguito, poi, di un ulteriore cambio di  orientamento  politico
emerso da nuove elezioni, il ponte sullo Stretto e' stato  nuovamente
considerato un'opera di carattere prioritario, venendo reinserita tra
le   infrastrutture   strategiche   previste   nel    documento    di
programmazione economico-finanziaria per il triennio 2009-2011. 
    In  particolare,  il  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,
con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009,  n.  102,  ha  disposto
l'assegnazione alla SdM di un contributo di 1.300  milioni  di  euro,
sicche', in data  25  settembre  2009,  la  predetta  societa'  e  la
Eurolink   hanno   stipulato   un   atto   aggiuntivo,    integrativo
dell'originario contratto, in base al quale sono  state  definite  le
modalita' di riavvio delle attivita' di realizzazione dell'opera. Con
tale accordo, le parti hanno convenuto le modalita' di  aggiornamento
del prezzo contrattuale,  nonche'  la  rinuncia  alle  riserve  medio
tempore formulate  dal  contraente  generale,  prevedendo,  altresi',
all'art. 5.2, che - in caso  di  mancata  approvazione  del  progetto
definitivo entro 540 giorni  dalla  sua  presentazione  da  parte  di
Eurolink  -  le  parti  si  sarebbero  incontrate  per  rivedere   le
condizioni contrattuali e, in caso di mancato  accordo,  ad  entrambe
sarebbe  spettato  il  diritto  di  recedere   dal   contratto,   con
riconoscimento in ogni  caso  alla  Eurolink  di  un  indennizzo,  da
calcolarsi secondo i criteri ivi indicati. 
    Analogamente, anche la Parsons ha stipulato (in  data  20  maggio
2009) - e poi confermato (in  data  25  settembre  2009)  -  un  atto
integrativo per disciplinare la ripresa delle attivita',  rinunciando
al rimborso di parte delle spese sino a quel momento sostenute. 
    A fronte, quindi, delle riavviate attivita' per la  realizzazione
dell'opera, in data 20 dicembre 2010 la Eurolink ha  consegnato  alla
SdM il progetto definitivo, che e' stato sottoposto alla verifica  di
Parsons. 
    In relazione al  prolungarsi  dell'attivita'  di  verifica  e  di
rimodulazione parziale della progettazione,  la  SdM  e  la  Eurolink
hanno convenuto espressamente che il termine di  540  giorni  sarebbe
decorso dal 12 aprile 2011, con conseguente  allungamento  dei  tempi
contrattuali. 
    Il  consiglio  di  amministrazione  della  SdM  ha  approvato  il
progetto definitivo dell'opera in data 29 luglio 2011, dando avvio al
processo approvativo presso le amministrazioni. 
    In data 4 ottobre 2012, la Eurolink, ritenendo che fosse  decorso
in data 3 ottobre 2012 il termine di 540  giorni  per  l'approvazione
del progetto definitivo da parte del CIPE,  senza  che  questo  fosse
intervenuto, ha chiesto la revisione  delle  condizioni  contrattuali
alla SdM. 
    Successivamente, il  3  novembre  2012,  essendo  decorsi  trenta
giorni  dalla  richiesta  e  non  essendovi  stata  alcuna  revisione
contrattuale,  la  Eurolink  ha  dichiarato  di  voler  recedere  dal
contratto ai sensi dell'art. 5.2 dell'atto aggiuntivo. 
    Il giorno prima di tale dichiarazione della Eurolink (in  data  2
novembre 2012), il Governo ha emanato, pero',  il  d.l.  n.  187  del
2012,  motivato  dalla  «straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di
garantire, in  considerazione  dell'attuale  stato  di  tensione  nei
mercati  finanziari  internazionali,  la  verifica,  a  tutela  della
finanza  pubblica,   della   sostenibilita'   del   piano   economico
finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia
e Continente». 
    In particolare, il citato decreto-legge, a  decorrere  dalla  sua
entrata in vigore (in data 2 novembre 2012),  ha  sospeso  tutti  gli
effetti dei contratti stipulati dalla SdM con il contraente  generale
e gli altri affidatari; ed ha,  altresi',  introdotto  una  procedura
complessa per  la  ricerca  di  un  nuovo  finanziamento  dell'opera,
disponendo che  la  societa'  affidante  ed  il  contraente  generale
avrebbero dovuto stipulare un ulteriore apposito atto aggiuntivo. 
    Lo stesso decreto-legge ha, inoltre, espressamente previsto  che,
in caso di mancata stipulazione di un tale atto entro il termine  del
1° marzo 2013, si sarebbero dovuti  ritenere  caducati,  con  effetto
dalla data del 2 novembre 2012, tutti gli atti relativi  ai  rapporti
di  concessione,  nonche'  le  convenzioni  ed  ogni  altro  rapporto
contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria. 
    Di conseguenza, sono state avviate iniziative tra  le  parti  per
addivenire ad un testo condiviso. 
    Tuttavia, in data 2 marzo 2013, non essendo stato sottoscritto il
previsto atto aggiuntivo, la  SdM  ha  comunicato  alla  Eurolink  di
ritenere intervenuta, con effetto dal 2 novembre 2012, la caducazione
del contratto di affidamento a contraente generale. 
    Analoga contestuale comunicazione e' stata inviata  alla  Parsons
relativamente al contratto di project management consulting. 
    In attuazione delle  previsioni  del  citato  decreto-legge,  poi
trasfuso nell'art. 34-decies, inserito nel d.l. n. 179 del 2012 dalla
legge di conversione n. 221 del 2012, la societa' SdM e' stata  posta
in liquidazione. 
    1.1.2.- Di qui, appunto, il contenzioso che  ha  poi  dato  luogo
all'incidente di costituzionalita'. 
    Con l'odierna ordinanza di rimessione (coeva a sentenza  parziale
che ha deciso su altre rispettive domande delle parti in  causa),  il
Tribunale ordinario di Roma - dopo avere escluso  che  l'art.  1  del
d.l. n. 187 del 2012, come riproposto  dall'art.  34-decies  inserito
nel d.l. n. 179  del  2012,  contrasti  con  i  parametri  europei  e
sovranazionali e con gli altri parametri  costituzionali  evocati  da
parte attrice (artt. 3, 24, 41, 42, 43, 77, 97, 113 e 117 Cost.) - ha
reputato,  invece,  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
riferimento agli artt. 3  e  97  Cost.,  la  questione,  appunto,  di
legittimita' costituzionale della normativa suddetta per  il  profilo
relativo alla quantificazione dell'indennizzo. 
    Il rimettente - premessa  l'applicabilita'  della  disciplina  in
materia di appalto di opere pubbliche al contratto stipulato  tra  la
SdM  e  la  Parsons,  stante  la  «sostanziale  coincidenza»  tra  le
attivita' che dovevano  essere  svolte  da  quest'ultima  societa'  e
quelle  affidate  alla  Eurolink  -  ne  ha,  quindi,  inferito   che
l'introduzione, ad opera  della  normativa  denunciata,  per  i  soli
contratti stipulati dalla SdM, di specifici e piu' riduttivi  criteri
(che non tengono conto del valore delle prestazioni ineseguite),  per
la liquidazione delle indennita' spettanti al privato  contraente  in
caso di recesso dell'amministrazione  appaltante,  sia  contraria  ai
principi di ragionevolezza e  non  arbitrarieta',  discriminatoria  e
lesiva del principio del legittimo affidamento,  oltreche'  violativa
del canone di  imparzialita',  riferibile  anche  all'attivita'  iure
privatorum della pubblica amministrazione. 
    Dal che, il prospettato vulnus agli artt. 3 e 97 Cost. 
    2.- Innanzi a questa Corte si sono costituite,  sia  la  Parsons,
sia la SdM: la prima per aderire alle  conclusioni  del  Tribunale  a
quo, la seconda per eccepire, invece, l'inammissibilita' o, comunque,
l'infondatezza della questione. 
    Secondo detta  ultima  societa',  parte  convenuta  nel  giudizio
principale, l'oggetto del contratto  stipulato  con  la  Parsons  non
atteneva all'esecuzione di  lavori  pubblici,  ma  all'esecuzione  di
"servizi", di varia natura e contenuto, funzionali e correlati ad  un
diverso contratto avente - solo questo - ad oggetto  l'esecuzione  di
lavori pubblici. 
    Pertanto, alla data di stipula del contratto, l'unica  disciplina
relativa agli appalti pubblici di servizi era costituita dal  decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  157  (Attuazione  della  direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), non  contenente
alcuna norma in materia di recesso  da  parte  del  committente,  ne'
alcun criterio tassativo e inderogabile per la determinazione  di  un
indennizzo in caso di recesso del committente. Per cui avrebbe dovuto
trovare applicazione, al riguardo, l'art.  24  del  contratto  e  non
l'art. 25, come richiamato dall'ordinanza: art.  24  che  prevede  un
criterio  di   calcolo   dell'indennizzo   spettante   alla   Parsons
sostanzialmente corrispondente a quello  di  cui  all'art.  34-decies
inserito nel d.l. n. 179 del 2012 dalla legge di conversione  n.  221
del 2012. Dal che la conclusione che la questione  risulti  sollevata
su  presupposti,  sia   normativi   che   contrattuali,   del   tutto
inconferenti rispetto al caso oggetto di cognizione  nel  giudizio  a
quo. 
    3.- E' anche intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, la  quale  ha,  preliminarmente,  eccepito  l'inammissibilita'
della questione per genericita' della motivazione  in  punto  sia  di
rilevanza che di asserito contrasto delle disposizioni denunciate con
i parametri evocati, oltreche' per omesso, o comunque  non  adeguato,
esperimento   del   previo   tentativo   di    una    interpretazione
costituzionalmente adeguata della disposizione denunciata. 
    In subordine, e nel merito, ha concluso  per  la  non  fondatezza
della  questione,  sul  rilievo  che  il  Tribunale  romano   avrebbe
erroneamente reputato che il  diritto  all'indennizzo  vantato  dalla
Parsons sia il medesimo diritto all'indennizzo conseguente al recesso
unilaterale  del  committente  disciplinato  dalla  normativa   sugli
appalti pubblici e poi trasfuso nel contratto oggetto di causa. 
    4.-  In  prossimita'  dell'udienza  pubblica   hanno   depositato
memoria, sia le parti costituite, sia  l'intervenuto  Presidente  del
Consiglio dei ministri, ad  ulteriore  illustrazione  dei  rispettivi
assunti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Nel quadro della risalente e complessa vicenda di cui  si  e'
gia'  in  narrativa  detto,  relativa  alla   realizzazione   di   un
collegamento stabile tra Sicilia e Calabria mediante  la  costruzione
di un ponte sospeso sullo Stretto di  Messina,  e  nel  contesto,  in
particolare, del giudizio che, a seguito dell'intervenuta caducazione
ex lege dei contratti stipulati dalla  societa'  Stretto  di  Messina
(d'ora  in  avanti:  SdM),  affidataria  del  progetto,  la   Parsons
Trasportation Group Inc. (d'ora in avanti: Parsons) ha proposto - per
ottenere il pagamento degli indennizzi che assume spettarle a seguito
del "recesso unilaterale" della SdM dal contratto concluso  con  essa
attrice -, l'adito Tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata
in materia di  imprese,  dopo  aver  risolto  con  sentenza  parziale
ulteriori vari profili del contenzioso tra le parti, con la parallela
ordinanza  in  epigrafe  -  esclusa  previamente  la  non   manifesta
infondatezza delle altre questioni  prospettate,  dalla  Parsons,  in
riferimento agli altri parametri, del pari indicati nel  Ritenuto  in
fatto  -  ha  sollevato   questione   incidentale   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 8, del decreto-legge 2 novembre
2012, n. 187  (Misure  urgenti  per  la  ridefinizione  dei  rapporti
contrattuali con la Societa' Stretto di Messina S.p.A. ed in  materia
di trasporto pubblico locale), poi trasfuso nell'art.  34-decies  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure  urgenti  per
la crescita del  Paese),  inserito  dalla  legge  di  conversione  17
dicembre  2012,  n.  221,  «nella  parte  in  cui,  nell'ipotesi   di
caducazione dei contratti, il comma 8 richiama gli effetti di cui  al
comma 3, in base al quale "a definitiva  e  completa  tacitazione  di
ogni diritto e pretesa, gli effetti  della  caducazione  dei  vincoli
contrattuali  comportano  esclusivamente  il  riconoscimento  di   un
indennizzo costituito dal  pagamento  delle  prestazioni  progettuali
contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento  di
una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto"», per
contrasto,  sotto  piu'  profili,  con  gli  artt.  3  e   97   della
Costituzione. 
    1.1.- Secondo il rimettente, al contratto  stipulato  tra  SdM  e
Parsons nel  2006  sarebbe  stata  ratione  temporis  applicabile  la
disciplina in materia di appalti di lavori pubblici - prevista  dalla
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro  in  materia  di  lavori
pubblici) e dal d.P.R. 21  dicembre  1999,  n.  554  (Regolamento  di
attuazione della legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici  11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), poi integralmente
trasfusa nell'art. 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE)  -  ai  sensi
della quale «la stazione appaltante ha  il  diritto  di  recedere  in
qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti
e del valore dei materiali utili  esistenti  in  cantiere,  oltre  al
decimo dell'importo delle opere non eseguite». 
    La normativa denunciata  si  sarebbe,  quindi,  sovrapposta  alla
ricordata  disciplina  generale,  introducendo   specifici   e   piu'
riduttivi criteri per la liquidazione delle indennita'  spettanti  al
privato  contraente   in   caso   di   recesso   dell'amministrazione
appaltante:  criteri  -  che  non  tengono  conto  del  valore  delle
prestazioni ineseguite -  applicabili  ai  soli  contratti  stipulati
dalla SdM. 
    Dal che,  appunto,  il  vulnus,  che  ne  risulterebbe  arrecato,
all'art.  3  Cost.  -  sotto  i   profili   della   irragionevolezza,
dell'effetto  discriminatorio  e  della  violazione  dell'affidamento
riposto dal contraente (Parsons)  nella  previgente  disciplina  -  e
all'art. 97 Cost., quanto al canone della  imparzialita',  riferibile
anche all'attivita' iure privatorum della  pubblica  amministrazione,
di cui costituirebbe articolazione la SdM. 
    2.-  Della  questione  cosi'  sollevata  ritiene  preliminarmente
l'Avvocatura  generale  dello  Stato  che  il  Tribunale  non   abbia
adeguatamente motivato la rilevanza. 
    Questa eccezione non e' fondata. 
    Il rimettente ha, infatti, ben chiarito come l'esito del giudizio
principale dipenda da quello della  questione  proposta,  poiche'  la
caducazione della normativa denunciata «comporterebbe  l'applicazione
del criterio di liquidazione dell'indennizzo previsto dalla normativa
sugli  appalti  pubblici  e,  di  conseguenza,  l'accoglimento  della
domanda con cui la Parsons ha chiesto il pagamento di una  indennita'
in misura superiore». 
    3.- E' viceversa fondata la  successiva  eccezione,  con  cui  la
stessa Avvocatura denuncia carenze di motivazione  in  punto  di  non
manifesta infondatezza della questione stessa. 
    L'evocazione della disciplina degli appalti di lavori pubblici  -
sia come tertium comparationis (rispetto al trattamento che si assume
discriminatorio,  in  tema  di  indennizzo  da  recesso   della   PA,
introdotto dalla norma denunciata per i soli contraenti con SdM), sia
come disciplina che avrebbe ingenerato l'affidamento di Parsons sulla
sua applicazione al contratto da essa concluso - si  fonda,  infatti,
su una duplice  premessa,  da  cui  poi  muove  l'iter  argomentativo
dell'ordinanza di rimessione. Premessa che  attiene  propriamente  al
piano dell'esegesi negoziale  e,  per  un  verso,  si  traduce  nella
qualificazione del contratto stipulato nel 2006 tra la SdM e  Parsons
come appalto di lavori pubblici e, per altro verso, si risolve  nella
ritenuta riconducibilita' della vicenda caducatoria attivata dal d.l.
n. 187 del 2012 alla fattispecie  del  «[r]ecesso  del  committente»,
prevista dall'art. 25 del contratto stesso. 
    In  ordine  al  primo   profilo,   il   rimettente   non   spiega
adeguatamente, pero', come un contratto (quello  appunto  tra  SdM  e
Parsons)  espressamente  definito  di  «affidamento  di  servizi»   e
prevedente sostanzialmente un'attivita' di controllo dell'operato del
contraente generale (cui era affidata la progettazione e l'esecuzione
dell'opera "ponte sullo Stretto di Messina") sia  ritenuto  attinente
propriamente anche esso all'esecuzione di lavori pubblici. 
    Quanto al secondo profilo, del pari non esaurientemente  motivato
e' il percorso logico che conduce il rimettente  a  ritenere  che  la
caducazione del contratto Parsons, conseguente alla  mancata  stipula
dell'atto  aggiuntivo,  tra  SdM  e  contraente  generale,   previsto
dall'art. 1  del  d.l.  n.  187  del  2012,  sia  riconducibile  alla
fattispecie del «[r]ecesso del committente», di cui all'art.  25  del
contratto Parsons, e non alla «[s]pecific[a] ipotesi di risoluzione»,
prevista dal precedente art. 24 del contratto  stesso,  «in  caso  di
risoluzione  del  contratto  [principale]  concluso  tra   contraente
Generale e Committente, determinata da qualsivoglia causa o motivo» e
«in ogni altro caso in cui venga  meno  il  rapporto  tra  contraente
Generale  e  Committente».  Ipotesi,  queste  ultime,  prevedenti  un
indennizzo per l'appaltatore sostanzialmente corrispondente a  quello
stabilito dalla norma censurata. 
    Non sufficientemente motivato e', infine, l'"affidamento", che si
presuppone riposto dalla Parsons in ordine  all'applicabilita'  della
disciplina del recesso del committente in appalto di lavori  pubblici
al contratto, pur definito di appalto di servizi, stipulato  tra  SdM
ed essa Parsons e pur recante le ricordate clausole sub suo art. 24. 
    Le  rilevate  carenze   di   motivazione   comportano,   appunto,
l'inammissibilita' della questione in esame. 
    Resta assorbita l'ulteriore eccezione di omesso  esperimento  del
previo tentativo di interpretazione costituzionalmente adeguata della
disposizione denunciata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 8, del decreto-legge 2 novembre
2012, n. 187  (Misure  urgenti  per  la  ridefinizione  dei  rapporti
contrattuali con la Societa' Stretto di Messina S.p.A. ed in  materia
di trasporto pubblico locale), poi trasfuso nell'art.  34-decies  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure  urgenti  per
la crescita del  Paese),  inserito  dalla  legge  di  conversione  17
dicembre 2012, n. 221, sollevata, in riferimento agli artt.  3  e  97
della  Costituzione,  dal  Tribunale  ordinario  di   Roma,   sezione
specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019. 
 
                                F.to: 
                       Aldo CAROSI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA