N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2019

Ordinanza dell'11 ottobre 2019 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul  ricorso  proposto  da  Agri  Energy  S.r.l.  contro
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e altri.. 
 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Controlli  e
  sanzioni in materia di incentivi - Riammissione agli  incentivi  di
  tutti gli impianti eolici gia'  iscritti  in  posizione  utile  nel
  registro EOLN-RG2012 ai quali l'accesso sia stato  negato  a  causa
  dell'errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede
  di registrazione dell'impianto - Esclusione dalla riammissione  per
  gli impianti eolici  iscritti  in  registri  diversi  dal  registro
  EOLN-RG2012. 
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso   dell'energia   da   fonti
  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione   delle
  direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), art. 42, comma 4-sexies. 
(GU n.3 del 15-1-2020 )
 
                     IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
                       REGIONALE PER IL LAZIO 
                         (Sezione Terza Ter) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 5360 del 2018, proposto da Agri Energy  S.r.l.,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Alberto Fantini, Luca Spaziani, Stefano Lucarini,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e  domicilio
eletto presso lo  studio  dell'avv.  Alberto  Fantini  in  Roma,  via
Principessa Clotilde n. 7; 
    Contro Gestore Servizi Energetici  Gse  S.p.a.,  in  persona  del
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'avvocato Luciano Martucci, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo  studio  dell'avv.
Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo n. 101; 
    Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo
economico, Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del  mare,  in  persona  del  legale  rappresentante   pro   tempore,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali  non
costituito in giudizio; 
    Nei confronti A.S.A. Energy S.r.l., Oppimitti Costruzioni  S.r.l.
non costituiti in giudizio; 
    Per l'annullamento: 
        del provvedimento di diniego del GSE -  Divisione  incentivi,
prot. n. GSEWEB/P20180050622 del 22 febbraio 2018 inviato a mezzo PEC
ed avente ad oggetto: «FER100700/Diniego - Richiesta  di  accesso  ai
meccanismi di  incentivazione  degli  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi  dai  fotovoltaici  (ai  sensi  del  Titolo  VI  del  decreto
ministeriale 23 giugno  2016  e  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  445/2000)  per  l'intervento  di  Nuova   costruzione
dell'impianto di generazione di energia  elettrica  da  fonte  Eolica
onshore con potenza pari a 0,200 MW, sito in localita'  «Piano  delle
Vedove» nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG) - Codice  registro:
EOLN_RG2016»; 
        della comunicazione del GSE - Divisione incentivi,  prot.  n.
GSEWEB/P20170201279 del 15  novembre  2017,  a  firma  del  direttore
Francesco Sperandini; 
        ove di ragione, nella parte in cui si avvia  il  procedimento
nei confronti di Agri Energy, della Comunicazione del  GSE  prot.  n.
GSE/P20170126807 del 28 luglio 2017; 
    nonche': 
        di  ogni  altro   atto   o   provvedimento   nei   precedenti
provvedimenti  richiamato  ove  lesivo,  ancorche'   non   noto   ne'
conosciuto, e in particolare: 
        delle Procedure applicative del decreto ministeriale 6 luglio
2012 (nel seguito «Procedure applicative») per quanto di ragione e in
parte qua con riferimento alla previsione di cui paragrafo 2.2.7.; 
        delle  Procedure  applicative  del  decreto  ministeriale  23
giugno 2016 (nel seguito  «Procedure  applicative»)  con  riferimento
alla previsione di cui paragrafo 2.2.3.; 
    nonche', ove occorrer possa 
        delle  graduatorie,  rispettivamente  relative  al   Registro
EOLN_RG2014 (Tabella «C»), e al Registro EOLN_RG2016  (Tabella  «A»),
risultanti dalla decadenza della Agry Energy S.r.l., ove adottate dal
GSE; 
        per quanto di ragione e in parte  qua  come  appresso  meglio
illustrato  del  «Bando  pubblico  per   l'iscrizione   ai   registri
informatici di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016»; 
        di ogni altro provvedimento medio tempore adottato dal GSE; 
    nonche', in ogni caso: 
        di ogni altro atto presupposto, consequenziale  e/o  comunque
connesso a quelli gravati, ancorche' non noto, comunque lesivo; 
        e per l'accertamento del diritto della ricorrente di accedere
ai meccanismi di incentivazione relativi al decreto  ministeriale  23
giugno 2016 in forza dell'inserimento nelle graduatorie  relative  al
Registro EOLN_RG2014 e al Registro EOLN_RG2016; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle  amministrazioni
suindicate; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott.
Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale; 
 
                              Premessa 
 
    La societa' Agri Energy s.r.l., al fine di accedere ai meccanismi
di incentivazione previsti dal  decreto  legislativo  n.  28/2011  in
favore di impianti alimentati da  fonti  rinnovabili,  presentava  al
Gestore  dei   Servizi   energetici,   societa'   pubblica   preposta
all'erogazione degli incentivi in materia energetica,  un'istanza  di
iscrizione al Registro informatico per un impianto di generazione  di
energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza  pari  a  0,200
MW, sito in localita' «Piano delle Vedove» nel Comune di Casalvecchio
di Puglia (FG). 
    Pubblicata  la  relativa  graduatoria  e  formato   il   Registro
(REG_EOLON2014), la societa' veniva collocata tra gli  idonei  ma  in
posizione non utile, non rientrando secondo  i  previsti  criteri  di
priorita' nel contingente di potenza ammesso. 
    In  data  29  settembre  2016,  dopo   l'adozione   del   decreto
ministeriale 23 giugno 2016, la Agri Energy inviava al  GSE  apposita
richiesta  di   iscrizione   al   successivo   Registro   informatico
REG_EOLON2016. 
    Facendo seguito alla richiesta di iscrizione al Registro, in data
28 luglio 2017 la  stessa  societa'  inviava  al  GSE  la  successiva
richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione  degli  impianti
alimentati da fonte rinnovabile, chiedendo  il  riconoscimento  degli
incentivi di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016. 
    In data 15 novembre 2017, il GSE comunicava  alla  ricorrente  ex
art. 10-bis legge n. 241/1990 che  la  richiesta  di  ammissione  non
poteva essere accolta, giacche' la data di perfezionamento del titolo
autorizzativo, dichiarata in fase di iscrizione al Registro  ai  fini
della formazione della graduatoria (ossia il  14  maggio  2014),  non
risultava riconducibile alla data di  effettivo  conseguimento  della
PAS, avvenuto - come chiarito al  paragrafo  2.2.3.  delle  Procedure
applicative - soltanto successivamente. 
    Conseguentemente,   quanto   alla   graduatoria   del    Registro
EOLN_RG2014 e alla graduatoria del Registro  EOLN_RG2016,  lo  stesso
impianto  risultava  aver  indebitamente  beneficiato  del  vantaggio
derivante dall'applicazione dei criteri di priorita' di cui  all'art.
10, comma 3, lettera h) del decreto  ministeriale  6  luglio  2012  e
all'art. 10, comma 3, lettera g) del decreto  ministeriale  del  2016
relativamente alla «anteriorita' del titolo». 
    Con  l'impugnato  provvedimento  del  22  febbraio  2018  il  GSE
comunicava  quindi  la  decadenza  dell'impianto  dalla   graduatoria
relativa al Registro EOLN_RG2014 e al Registro  EOLN_RG2016,  nonche'
il conseguente diniego della richiesta  di  ammissione  alle  tariffe
incentivanti in quanto il soggetto responsabile  aveva  indebitamente
goduto del criterio  di  priorita'  richiamato,  rappresentato  dalla
«anteriorita' del titolo autorizzativo». 
    Oltre a detto rilievo, il Gestore rappresentava l'incompletezza e
la non congruenza della documentazione  allegata  alla  richiesta  di
ammissione agli incentivi. 
    Avverso il suddetto provvedimento la Agri Energy ha articolato le
seguenti censure: 
        violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6, 28  e  42
del decreto legislativo n. 28/2011, dell'art. 6 della l.r. puglia  n.
25/2012, dell'art. 10 del decreto ministeriale 23 giugno 2012  e  del
decreto  ministeriale  14  gennaio   2014;   violazione   e/o   falsa
applicazione dei principi della  dir.  28/2009/ce  e  in  particolare
dell'art. 13; violazione e/o  falsa  applicazione  art.  1  legge  n.
241/1990; violazione dei  principi  di  logicita',  ragionevolezza  e
proporzionalita';  violazione  degli  artt.  11,  97  e   117   Cost.
violazione del principio di legalita'; eccesso di potere in tutte  le
sue forme sintomatiche e, in particolare, sviamento, travisamento dei
fatti ed erroneita' dei presupposti di fatto e  di  diritto,  difetto
d'istruttoria, illogicita' e  irragionevolezza,  errore  e  iniquita'
manifesti (sull'insussistenza dei  presupposti  per  contestare  alla
Agri Energy l'indicazione di una data errata relativamente al  titolo
posseduto); 
        violazione e/o falsa applicazione degli articoli 46  e  47  e
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, violazione dei poteri in tema di controlli del  GSE  ed  in
particolare, dell'art. 11 del decreto  «controlli»  e  dell'all.  a.,
violazione   dei   principi   di    logicita',    ragionevolezza    e
proporzionalita',  violazione  degli  artt.  11,  97  e   117   della
Costituzione, sviamento di potere, violazione e/o falsa  applicazione
dell'art. 3 legge n.  241/1990,  motivazione  apparente,  eccesso  di
potere in tutte le sue forme  sintomatiche  e,  in  particolare,  per
travisamento dei fatti ed erroneita' dei presupposti di  fatto  e  di
diritto,  difetto  d'istruttoria,  illogicita'  e   irragionevolezza,
errore   manifesto   (sull'impossibilita'   di    qualificare    come
«dichiarazione falsa» o «non veridica» la data effettiva della p.a.s.
della Agri energy); 
        violazione dell'art. 1, prot. 1 Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
dell'art. 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell'art.
41 e 42 Cost., violazione degli artt. 97 e 98 Cost. e  del  principio
di  proporzionalita',  eccesso  di  potere  in  tutte  le  sue  forme
sintomatiche  ed  in  particolare   per   difetto   di   istruttoria,
travisamento dei presupposti di fatto  e  di  diritto,  arbitrarieta'
(sulla violazione del diritto di proprieta' di Agri Energy  da  parte
del GSE, alla luce della CEDU); 
        violazione del principio  del  legittimo  affidamento  e  dei
principi  costituzionali   di   buon   andamento   e   ragionevolezza
dell'azione amministrativa di cui agli artt. 97, 98 Cost., violazione
dell'art. 1 legge n. 241/1990 e del principio di leale collaborazione
tra amministrazione e cittadino, violazione dell'art. 21-octies legge
n. 241/1990 e di tutte le norme in tema di autotutela della  pubblica
amministrazione eccesso di potere in tutte le sue forme  sintomatiche
ed in  particolare  per  difetto  di  istruttoria,  irragionevolezza,
illogicita', ingiustizia manifesta (sulla violazione delle  norme  in
tema di autotutela da parte  del  GSE  e  sul  legittimo  affidamento
ingeneratosi in capo ad Agri Energy); 
        violazione e/o falsa applicazione del decreto  legislativo n.
28/2011 e dell'art. 24  del  decreto  ministeriale  23  giugno  2016,
violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge  n  241  del  1990,
violazione del principio dell'autovincolo procedimentale,  violazione
del principio di buona fede e di  leale  collaborazione,  eccesso  di
potere in tutte le sue  forme  sintomatiche  ed  in  particolare  per
manifesta contraddittorieta', carenza  dei  presupposti,  difetto  di
istruttoria, travisamento dei presupposti  di  fatto  e  di  diritto,
illogicita',  irragionevolezza  manifeste,  iniquita'  e  ingiustizia
manifesta (sulla tardivita' dell'avvio dell'istruttoria da parte  del
GSE e sulla conclusione del procedimento avviato  dal  GSE  oltre  il
termine di novanta giorni); 
        violazione e/o falsa  applicazione  dell'art.  14,  comma  2,
della legge n. 689/1981 dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1  della legge
n. 241/1990, violazione e /o falsa  applicazione  dell'art.  6  della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta'  fondamentali  e  dell'art.  41  della  Carta  dei   diritti
fondamentali dell'Unione europea,  violazione  dell'art.  111  Cost.,
violazione del principio del legittimo  affidamento,  violazione  del
principio del ne bis in idem, dell'art. 4 della  Convenzione  europea
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali, violazione e/o falsa applicazione  dell'art.  50  della
carta dei diritti fondamentali dell'Unione  europea,  violazione  del
principio di buona fede e di leale collaborazione, eccesso di  potere
in tutte le sue forme sintomatiche ed in  particolare  per  manifesta
contraddittorieta' con precedenti statuizioni dell'autorita', carenza
dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti
di fatto  e  di  diritto,  illogicita',  irragionevolezza  manifeste,
iniquita'  e  ingiustizia  manifesta  (sulla   illegittimita'   della
sanzione e sulla tardiva conclusione del procedimento avviato dal GSE
alla luce della legge n. 689/1981); 
        violazione e/o falsa applicazione degli artt.  6  e  1  della
legge  n.  241/1990  e  del  principio  di  buona  fede   nell'azione
amministrativa, di quello di leale collaborazione e degli artt. 97  e
98 Cost., carenza di interesse pubblico e mancato bilanciamento degli
interessi coinvolti, violazione del  principio  di  proporzionalita',
violazione e falsa applicazione dell'art.  3 legge  n.  241/1990  per
erroneita' e/o carenza di motivazione, eccesso di potere in tutte  le
sue forme sintomatiche e, in particolare, per travisamento dei  fatti
ed  erroneita'  dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto,  difetto
d'istruttoria, illogicita' e  irragionevolezza,  errore  e  iniquita'
manifesti (sulla mancata attivazione, da parte del GSE  del  soccorso
istruttorio); 
        violazione del principio di proporzionalita', violazione  dei
principi di cui alla direttiva n.  28/2009,  violazione  dell'art.  3
Cost., violazione e/o falsa applicazione  dell'art.  11  del  decreto
«controlli»  e  dell'all.  a),  violazione  e/o  falsa   applicazione
dell'art. 42  del  decreto  legislativo  n.  28/2011  e  dei  decreto
ministeriale  2012  e  2016,  violazione  dell'art.  42  del  decreto
legislativo n. 28/2011, comma 4-sexies, eccesso di potere in tutte le
sue forme  sintomatiche,  ed  in  particolare  per  travisamento  dei
presupposti  di  fatto  e  di  diritto,   difetto   di   istruttoria,
illogicita', irragionevolezza, disparita' di trattamento, difetto  di
motivazione, sviamento, iniquita' manifesta (sulla sussistenza di  un
errore incolpevole e scusabile  e  sull'assenza  di  proporzionalita'
nella decisione del GSE). Si e' costituito in giudizio il Gestore dei
Servizi Energetici  - G.S.E.  S.p.a.,  deducendo  l'infondatezza  dei
motivi di impugnazione. 
    Si sono costituiti  in  giudizio,  con  atto  di  mero  stile,  i
Ministeri suindicati, rappresentati dall'Avvocatura dello Stato. 
    All'udienza pubblica del 12  giugno  2019  il  ricorso  e'  stato
trattenuto per la decisione. 
Rilievo della questione di legittimita' costituzionale dell'art.  42,
comma 4-sexies decreto legislativo n. 28/2011, come risultante  dalle
modifiche introdotte dalla legge n. 96/2017. 
    Va premesso che  analoga  questione,  attinente  ad  un  impianto
idroelettrico, e' gia' stata rimessa da  questa  Sezione  alla  Corte
costituzionale (ordinanza Tribunale amministrativo  regionale  Lazio,
sez. III-ter n. 11258/2019).  Occorre  comunque  precisare  anche  in
questa sede che in base all'art. 42, comma 3, decreto  legislativo n.
28/2011 («nel caso  in  le  violazioni  riscontrate  nell'ambito  dei
controlli  di  cui  ai  commi  1  e  2  siano   rilevanti   ai   fini
dell'erogazione  degli  incentivi,  il   GSE   dispone   il   rigetto
dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero
delle somme gia' erogate») l'accertata falsita'  delle  dichiarazioni
rese in  sede  di  domanda  di  accesso  al  meccanismo  incentivante
comporta l'esclusione dal beneficio richiesto; secondo l'orientamento
consolidato della giurisprudenza, in tale ambito  assume  particolare
rilievo il principio  di  auto-responsabilita'  nella  produzione  di
dichiarazioni e di documenti,  al  di  la'  dell'elemento  soggettivo
sottostante (e, quindi, dell'eventuale «buona fede» del dichiarante),
insieme a quello della non configurabilita' del c.d.  falso  innocuo,
con conseguente emersione, per cio' solo, di un'ipotesi di violazione
rilevante ostativa  all'erogazione  degli  incentivi  (cfr.,  tra  le
tante, di recente, Tribunale amministrativo  regionale  Lazio,  Roma,
questa sez. III-ter, 6711/2019, 7098/2019; v. anche Cons. Stato, sez.
IV, sentenza n. 5795 del 2015). 
    A fronte di tale quadro normativo e giurisprudenziale, in ragione
dell'art.  57-quater,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  e'
stato  inserito  all'art.  42   decreto   legislativo   n.   28/2011,
disposizione che disciplina in via generale i  poteri  amministrativi
di controllo e sanzione del Gestore in materia di incentivi, il comma
4-sexies; tale disposizione recita:  «al  fine  di  salvaguardare  la
produzione di energia elettrica derivante da impianti  eolici,  tutti
gli impianti eolici gia' iscritti in  posizione  utile  nel  registro
EOLN-RG2012, ai quali e' stato negato l'accesso agli incentivi di cui
al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  6  luglio  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, a causa  della  errata  indicazione  della
data del titolo autorizzativo in sede di registrazione  dell'impianto
al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla
normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che
l'errata indicazione della data del titolo  autorizzativo  non  abbia
effettivamente portato all'impianto un vantaggio  in  relazione  alla
sua posizione in graduatoria». 
    La  speciale  disposizione  indicata  (art.  42,  comma  4-sexies
decreto legislativo n. 28/2011) ha dunque, in deroga alla  disciplina
generale un'efficacia sanante e, comunque, una portata regolarizzante
della posizione di coloro che,  come  la  societa'  ricorrente,  sono
stati  esclusi  dal  meccanismo  incentivante  in  ragione   di   una
dichiarazione falsa o erronea. 
    Tale disposizione e'  pero'  condizionata  all'esistenza  di  due
presupposti; uno oggettivo in quanto e' scusata, non la dichiarazione
erronea di qualsiasi dato rilevante, ma  solo  quella  relativa  alla
data del titolo autorizzativo (nel caso di specie, come  esposto,  la
ricorrente ha appunto indicato, quale data di ottenimento del  titolo
concessorio, la data di presentazione della richiesta  relativa  alla
PAS - Procedura abilitativa Semplificata prevista dall'art. 6 decreto
legislativo n. 28/2011 - e non la data di  scadenza  del  termine  di
trenta    giorni    per    l'esercizio    dei    poteri     inibitori
dell'amministrazioni stabilito dal medesimo art. 6 cit.) 
    Il  secondo  presupposto  e'  poi  di  natura  soggettiva:   tale
disposizione non riguarda infatti la generalita'  degli  impianti  di
produzione energetica ricadenti nella disciplina di  cui  al  decreto
legislativo n. 28/2011 ma solo quelli generati da fonte eolica,  come
nel caso di specie, con  l'ulteriore  limitazione  che  siano  quelli
riferibili esclusivamente  al  registro  EOLN-RG2012  (per  cui  vale
l'applicazione del D.M. 6 luglio 2012). 
    La   ricorrente   ritiene   che   tale   esplicita    limitazione
dell'efficacia  della   disposizione   sanante   sia   da   ritenersi
irragionevole, in quanto, in assenza di valida giustificazione, viene
impedita ad altri soggetti, responsabili di  impianto  di  produzione
energetica da fonte eolica ma, come nella presente vicenda,  iscritti
a  registri  diversi  dal  registro  EOLN-RG2012,  la   facolta'   di
riammissione al meccanismo incentivante. 
Sulla rilevanza della questione di costituzionalita'. 
    La questione di costituzionalita' rientra nel petitum sostanziale
dell'impugnativa proposta, ove, tra le censure  proposte,  si  deduce
proprio la «questione di legittimita' costituzionale in relazione, in
particolare, al parametro costituzionale di cui all'art. 3  in  forza
del  quale  non  e'  ammissibile  che,   di   fronte   a   situazioni
obbiettivamente  omogenee,  si   abbia   una   disciplina   giuridica
differenziata. L'art. 42, comma 4-sexies, per come  risultante  dalla
modifica introdotta dalla legge n. 96/17, determina l'introduzione di
un trattamento ingiustamente diverso  per  fattispecie  completamente
coincidenti (cambia solo il Registro di riferimento), per cui  e'  da
ritenersi che la disposizione in questione presenti aspetti di chiara
incostituzionalita' come sopra indicato». 
    La detta questione di costituzionalita' ha  carattere  rilevante,
anche se  proposta  in  via  subordinata,  in  quanto,  con  separata
sentenza non  definitiva  n.  11502/2019,  pronunciata  sul  medesimo
ricorso  e  oggetto  di  deliberazione  nella  medesima   Camera   di
consiglio,  questa  Sezione  ha  rigettato  tutte  le  altre  censure
contenute nella domanda impugnatoria. 
    Appare  evidente   quindi   che   l'eventuale   declaratoria   di
illegittimita'  della  citata  disposizione  legislativa   richiamata
influirebbe  sull'esito  del  giudizio  a  quo,  ove  si   ritenesse,
riscontrando la lamentata disparita' di trattamento, di  ritenere  la
disposizione  illegittima  nella  parte  in  cui  non   consenta   la
«riammissione» agli  incentivi  anche  ai  responsabili  di  impianto
eolico iscritto in altro registro informatico. 
    Di conseguenza, per le  ragioni  esposte,  la  risoluzione  della
questione di  costituzionalita'  e'  presupposto  necessario  per  la
pronuncia definitiva di questo giudice. 
    Il disposto  della  cui  costituzionalita'  si  dubita  non  puo'
peraltro  essere  suscettibile  di   una   diversa   interpretazione,
costituzionalmente  orientata,  posto  che   l'univoca   formulazione
letterale della disposizione limita inequivocabilmente l'applicazione
della disposizione sanante agli impianti eolici la cui incentivazione
e' regolata dal decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6
luglio 2012, «a causa della errata indicazione della data del  titolo
autorizzativo in sede  di  registrazione  dell'impianto  al  registro
EOLN-RG2012»; si impone pertanto la rimessione della  questione  alla
Corte Costituzionale al fine di valutarne la conformita' al canone di
ragionevolez e non arbitrarieta'. 
Sulla    non    manifesta    infondatezza    della    questione    di
costituzionalita'. 
    Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e per i
motivi che si esporranno, questo Tribunale dubita della  legittimita'
costituzionale  dell'art.  42  decreto  legislativo  28/2011,   comma
4-sexies ed intende pertanto  sottoporlo  al  sindacato  della  Corte
costituzionale,  per  violazione   dei   principi   di   uguaglianza,
ragionevolezza, di buon  andamento  e  imparzialita'  della  pubblica
amministrazione di cui all'art. 3 Cost., in combinato l'art. 97 e 117
Cost. 
    In punto di fatto si e' gia'  evidenziato  che  l'impianto  della
Agri Energy e' stata escluso dal meccanismo incentivante in quanto, a
seguito della errata indicazione della data del titolo  autorizzativo
in  sede  di  registrazione   dell'impianto,   il   Gestore   Servizi
Energetici, considerato che la non veritiera  dichiarazione  alterava
la formazione delle graduatorie (poiche' la data di conseguimento del
titolo autorizzativo costituisce criterio di  priorita'  con  cui  le
stesse  vengono  formate),  disponeva  l'estromissione  dai  Registri
EOLN_RG2014 e EOLN_RG2016 con conseguente decadenza dal diritto  agli
incentivi. 
    Ebbene nel caso di specie non risultano ragioni che giustifichino
la riserva del beneficio della regolarizzazione e della  riammissione
agli  incentivi  ai  soli  impianti  eolici  iscritti  nel   registro
EOLN-RG2012  (e  non  piuttosto  a  quelli  iscritti   nei   Registri
EOLNRG2014 e EOLNRG2016, come nel caso odierno). 
    In primo luogo  il  Collegio  osserva  che  gli  incentivi  della
produzione energetica da fonte rinnovabile - di cui la  fonte  eolica
e' species - sono organicamente disciplinati dal decreto  legislativo
3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della delega di cui  all'art.  17,
comma 1, legge 4 giugno 2010, n. 96 (l.  comunit.  2009),  in  virtu'
della quale e' stata recepita la direttiva 2009/28/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009. 
    La regolamentazione dei meccanismi incentivanti della  produzione
energetica da fonte rinnovabile e'  dunque  ispirata,  a  prescindere
dalla fonte energetica, non solo  da  una  comune  ratio  (ovvero  il
raggiungimento degli «obiettivi nazionali obbligatori  per  la  quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale  lordo
di energia», cfr. art.  1  direttiva  2009/28/CE  e  art.  1  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28) ma  anche  da  una  regolamentazione
omogenea che accomuna le iniziative intraprese in questo settore. 
    L'intenzione  delle  istituzioni  europee   (art.   1   Direttiva
2009/28/CE, e ora anche art. 1 Direttiva Ue del Parlamento europeo  e
del Consiglio n. 2001 dell'11 dicembre  2018)  e'  infatti  stabilire
quanto ai regimi di sostegno «un  quadro  comune  per  la  promozione
dell'energia da  fonti  rinnovabili»  che  accomuni  l'incentivazione
della produzione di energia di fonti che rientrano nella  definizione
«di fonti rinnovabili non fossili». 
    La disciplina nazionale, in attuazione  di  quella  europea,  nel
delineare tale quadro comune  dedicato  a  tutte  le  iniziative  nel
settore  dell'energia  rinnovabile   stabilisce   infatti   «principi
generali» (cfr. Titolo V decreto  legislativo  n.  28/2011)  volti  a
stabilire  una  regolamentazione  comune  dei  regimi   di   sostegno
applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e  all'efficienza
energetica attraverso il riordino ed  il  potenziamento  dei  vigenti
sistemi di incentivazione. 
    In sostanza, a parere del Collegio, e' ben evidente sia a livello
europeo che nazionale l'intenzione di  creare  un  quadro  comune  ed
omogeneo  per  il  sostegno  ad  iniziative  energetiche   da   fonte
rinnovabile; tale quadro non appare compatibile con norme derogatorie
che in assenza di concrete giustificazioni tecniche e  razionali  non
possono essere limitate  a  ristrette  categorie  (i  detti  impianti
eolici iscritti  nel  registro  EOLN-RG2012);  tale  limitazione  non
sembra infatti giustificabile se non in  virtu'  di  motivazioni  che
appaiono riconducibili a  logiche  puramente  arbitrarie  o  di  mero
favore. 
    Risulta peraltro in atti che, nel caso di specie, come  richiesto
dalla norma censurata, l'errata indicazione  della  data  del  titolo
autorizzativo  «non  abbia  effettivamente  portato  all'impianto  un
vantaggio  in  relazione  alla  sua  posizione  in  graduatoria»;  la
fattispecie concreta dunque differisce da quella  astratta,  prevista
dalla norma, solo sul piano soggettivo, in  quanto  l'impianto  della
ricorrente e'  un  impianto  eolico,  ma  non  iscritto  al  registro
EOLN-RG2012, come richiesto dalla disposizione. 
    In definitiva - premesso che l'incentivazione degli  impianti  da
energia rinnovabile rientra in un quadro regolatorio comune  che  non
giustifica, ceteribus paribus, deroghe particolari -  la  fattispecie
astratta descritta dall'art. 42, comma 4-sexies  decreto  legislativo
n. 28/2011, e quella concreta oggetto del presente giudizio risultano
sostanzialmente  sovrapponibili  in  quanto:  1.  Gli  impianti  sono
alimentati da fonte eolica 2. L'iniziativa della Agri Energy e' stata
iscritta nel Registro sulla base di una dato non veritiero  attinente
alla data del titolo autorizzativo. 3. Tale dato  era,  in  astratto,
quale requisito di priorita', rilevante ai fini  della  posizione  in
graduatoria 4. In concreto l'erroneita'  del  dato  non  ha  prodotto
alcun risultato utile; le  due  fattispecie  sono  quindi  pienamente
sovrapponibili se si esclude  il  requisito  della  riferibilita'  al
registro EOLN-RG2012, per  il  quale  non  appare  sussistere  alcuna
ragione giustificativa. 
    Accertata dunque in astratto, salvo il requisito  soggettivo,  la
riconducibilita' della presente fattispecie alla disposizione di  cui
all'art. 42, comma 4-sexies decreto legislativo 28/2011, si evidenzia
che  nella   costante   elaborazione   del   giudice   costituzionale
l'esercizio della funzione legislativa e' censurabile nei casi in cui
sia  stato  esercitato  in  maniera   manifestamente   irragionevole,
arbitraria o radicalmente ingiustificata, regolando situazioni uguali
in maniera difforme. 
    Tale  discriminazione  spicca  gia'  in  base  ad   una   lettura
teleologica della disposizione; il  comma  4-sexies  citato  richiama
l'esplicita ratio legis «di salvaguardare la  produzione  di  energia
elettrica  derivante  da  impianti   eolici»;   tale   finalita'   ha
evidentemente un'analoga ragion d'essere anche nel caso dell'impianto
proposto dalla Agri Energy srl posto  che  l'iniziativa  esclusa  dal
beneficio concerne sempre la produzione di energia da  fonte  eolica,
la cui incentivazione e' peraltro,  si  ribadisce,  riconducibile  al
medesimo corpus normativo, europeo e nazionale. 
    Ne consegue che la detta disposizione appare confliggere  con  il
principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), e il piu' generale principio
di ragionevolezza che ie costituisce corollario, alla luce del  quale
il legislatore deve regolare in maniera uguale situazioni  uguali  ed
in maniera diversa situazioni diverse; nel caso odierno la disparita'
di trattamento non trova  infatti  giustificazione  nella  diversita'
delle situazioni disciplinate,  giustificazione  nemmeno  rinvenibile
nei documenti  preparatori  alla  conversione  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, 
    In  conclusione  non  emergono   ragioni   giustificative   della
specialita' della disposizione; la loro assenza non giustifica dunque
la riserva della sanatoria (il citato art. 42, comma  4-sexies)  agli
impianti eolici sopra individuati. 
    Posto dunque che per la consolidata  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale (sin dalla sentenza n. 15/1960) l'art. 3  Cost.  vieta
l'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  di  situazioni  uguali
(anche definite «secondo caratteristiche identiche o  ragionevolmente
omogenee in  relazione  al  fine  obiettivo  cui  e'  indirizzata  la
disciplina  normativa  considerata»,  cfr  Corte  costituzionale   n.
163/1993), la disposizione di cui all'art. 42 decreto legislativo  n.
28/2011, comma 4-sexies  appare  affetta  da  irragionevolezza  nella
parte in cui non prevede che anche le domande incentivazione relative
ad impianti eolici - anche se non iscritti al registro EOLN-RG2012  -
siano riammesse agli incentivi, quando come nel caso  di  specie,  la
situazione fattuale e giuridica sottostante presenta una  sostanziale
equivalenza rispetto a quelle oggetto di regolarizzazione ex lege; la
questione va dunque rimessa al giudice costituzionale per valutare se
il ripristino dell'uguaglianza violata possa avvenire  estendendo  la
portata della norma per ricomprendervi i casi  discriminati  (per  il
principio cfr. ex multis Corte costituzionale n. 508/2000; sempre  in
via generale, non osta  ad  una  pronuncia  additiva,  a  tutela  del
principio di uguaglianza,  il  carattere  derogatorio  di  una  norma
rispetto al regime generale cfr. Corte costituzionale n. 416/1996). 
    E'   infatti   noto   che,   nella   consolidata   giurisprudenza
costituzionale, il principio di uguaglianza di cui all'art.  3  Cost.
e' violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia
un  trattamento  diverso  ai  cittadini  che  si  trovino  in  eguali
situazioni (v. ex plurimis,  di  recente  e  in  via  generale  Corte
costituzionale n. 83/2018, 232/2018 e per  la  materia  qui  trattata
cfr.  sentenza  n.   383/2005   sulla   discriminazione   tra   fonti
energetiche). 
    Viene dunque in rilievo, trattandosi dell'esercizio di un  potere
pubblico, anche la violazione  del  principio  di  buon  andamento  e
imparzialita' dell'amministrazione  (art.  97  Cost.)  posto  che  la
disposizione, in quanto introduce  un  apparentemente  ingiustificato
privilegio per i soli «impianti eolici  gia'  iscritti  in  posizione
utile nel registro EOLN-RG2012», impone all'amministrazione, a fronte
dell'accertata  irregolarita'  della   domanda   di   incentivo,   di
discriminare irragionevolmente le iniziative del privato, consentendo
solo  a  determinati  soggetti,  circoscritti  su  di   un   criterio
apparentemente privo di logica, la possibilita' di  regolarizzare  la
propria posizione e ottenere la riammissione al beneficio. 
    Sotto questo profilo, l'art. 97 della Costituzione si combina con
il riferimento all'art. 3  Cost.  e  implica  lo  svolgimento  di  un
giudizio  di   ragionevolezza   sulla   legge   censurata   (v.   per
l'affermazione del principio Corte costituzionale n. 243/2005). 
    E infatti come gia' evidenziato dalla stessa Corte costituzionale
la disposizione di sanatoria, per  poter  legittimamente  superare  -
alla stregua dell'art. 3 in riferimento, nella  specie,  all'art.  97
della  Costituzione  -  «una  precedente  valutazione  dell'interesse
pubblico  gia'   operata   dalla   legge,   deve   essere   sostenuta
dall'assunzione di altro interesse  pubblico,  non  irragionevolmente
idoneo a giustificare il  contrasto  che  viene  a  crearsi  tra  due
diverse manifestazioni  di  volonta'  legislativa  concorrenti  sulla
medesima  fattispecie»  (cfr.   in   termini   Corte   costituzionale
141/1999). Trattandosi poi dell'applicazione di norme  nazionali,  da
inquadrarsi   nell'ambito   dell'attuazione   del   diritto   europeo
(direttiva 2009/28/CE; direttiva UE 2018/2001 cit.) va  rimessa  alla
Corte costituzionale, per le stesse ragioni  ora  esposte,  anche  la
possibile violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in  relazione
agli artt.  20  e  21  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea, che enunciano il principio di uguaglianza ed il  divieto  di
discriminazione. 
    Va, quindi, dichiarata rilevante e non  manifestamente  infondata
la descritta questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  42
decreto legislativo n. 28/2011, comma 4-sexies per contrasto con  gli
art. 3, 97, 117 Cost e per violazione del principio  di  uguaglianza,
di ragionevolezza e di imparzialita' e buon andamento della  pubblica
amministrazione. 
    Cio'  posto,  il  presente  giudizio  va  sospeso  e   gli   atti
processuali trasmessi alla Corte costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter): 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   42   decreto
legislativo 28/2011, comma 4-sexies per contrasto con gli art. 3,  97
e 117  Cost  e  per  violazione  del  principio  di  uguaglianza,  di
ragionevolezza e di imparzialita' e  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione nella parte in cui riserva ai  soli  impianti  eolici
iscritti al registro EOLN-RG2012, il beneficio della riammissione  al
meccanismo incentivante di cui  al  decreto  legislativo  n.  28/2011
escludendo altri impianti eolici da analogo beneficio; 
        dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale; 
        sospende il giudizio in corso; 
        dispone che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza
venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  12
giugno 2019 con l'intervento dei magistrati: 
        Mario Alberto di Nezza, Presidente FF; 
        Antonino Masaracchia, consigliere; 
        Luca De Gennaro, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Di Nezza 
 
 
                                              L'estensore: De Gennaro