N. 11 SENTENZA 9 gennaio - 5 febbraio 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Farmacia - Partecipazione a societa' di capitale titolare dell'esercizio di farmacia privata - Incompatibilita' con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato - Riferibilita' anche ai soci non coinvolti nella gestione - Denunciata equiparazione irragionevole tra societa' di persone e di capitali, difetto di proporzione, ingiustificata disparita' di trattamento, lesione della tutela del lavoro, della liberta' di iniziativa economica privata, della tutela del risparmio e dell'investimento e delle norme europee a garanzia della liberta' di impresa - Non fondatezza della questione. - Legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 8, comma 1, lettera c), in relazione all'art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dall'art. 1, comma 157, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n. 124. - Costituzione, artt. 2, 3, 4, 11, 35, 41, 47 e 117, primo comma; Trattato dell'Unione europea, art. 3; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 49; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 16.(GU n.7 del 12-2-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Aldo CAROSI; Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione all'art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dall'art. 1, comma 157, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), promossi dal Collegio arbitrale rituale, nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, con ordinanze del 6 dicembre 2018, iscritte ai numeri 50 e 51 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti gli atti di costituzione di Donatella Paolino e Giulia Di Silvestri e di Katia Domenica Mangano e Agata Rita Domenica Mangano, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi gli avvocati Giuseppe Greco per Donatella Paolino e Giulia Di Silvestri, Pietro Paterniti La Via per Katia Domenica Mangano e Agata Rita Domenica Mangano e l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020. Ritenuto in fatto 1.- Il Collegio arbitrale rituale, costituito in Catania in forza di clausola compromissoria contenuta nello statuto della societa' a responsabilita' limitata Ravanusa - chiamato a risolvere la controversia insorta tra detta societa' (vincitrice di un bando di concorso pubblico straordinario per il conferimento di sedi farmaceutiche, approvato dall'Assessorato alla salute della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27) e una propria socia, alla quale la Ravanusa srl chiedeva di rimuovere l'incompatibilita' che le derivava dall'essere titolare di un rapporto di pubblico impiego (come docente presso l'Universita' "Magna Grecia" di Catanzaro) o di retrocedere la propria quota di partecipazione all'originaria titolare che l'aveva a lei ceduta - ha reputato rilevante e non manifestamente infondata, ed ha quindi sollevato, con l'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 50 del 2019, «questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 8, co. 1, lett. c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 [Norme di riordino del settore farmaceutico], nella parte in cui prevede che la partecipazione alle societa' di capitali, di cui all'art. 7, co. 1, della medesima legge, sia incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato». Secondo il Collegio rimettente, la norma cosi' denunciata - nell'estendere la causa di incompatibilita' (derivante dallo svolgimento di «qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato») non solo alle persone fisiche e ai soci di societa' di persone che siano titolari e gestori di farmacie private, ma appunto anche ai soci di societa' di capitali che acquisiscano tali farmacie senza rivestirne compiti di gestione o di direzione - violerebbe, per i motivi di cui si dira' nel Considerato in diritto, gli artt. 2, 3, 4, 35, 41, 47, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, gli ultimi due in relazione agli artt. 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993; 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130. 1.1.- Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituite la socia docente universitaria e la sua cedente della quota, ed e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato. 1.1.1.- Le parti hanno, in premessa, ritenuto adottabile una interpretazione costituzionalmente adeguata della norma denunciata, nel senso di ritenere riferibile la prevista incompatibilita' esclusivamente alla gestione societaria o, comunque, ai soli soci farmacisti. In subordine, hanno chiesto accogliersi la questione sollevata dal Collegio a quo. 1.1.2.- L'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' della sollevata questione per carenza di motivazione in ordine alla sua rilevanza, in ragione della incompleta descrizione della fattispecie concreta; per non pertinenza della disposizione denunciata rispetto all'oggetto del giudizio principale; per mancato esperimento del tentativo di una lettura alternativa della disposizione denunciata in senso costituzionalmente conforme; oltreche' per erronea evocazione, come norme interposte, di disposizioni del TUE e del TFUE, che il rimettente avrebbe viceversa dovuto direttamente applicare. In subordine, ha escluso la fondatezza delle censure formulate dal rimettente sul rilievo che «l'estensione della incompatibilita' in questione anche al semplice socio finanziatore di societa' di capitali [...] costituisce legittima - e ragionevole - espressione della discrezionalita' della quale il legislatore gode in materia». 1.1.3.- Sia le parti che il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie, con le quali hanno ulteriormente argomentato le rispettive conclusioni. L'Avvocatura dello Stato ha, in particolare, insistito sulla possibilita' di una «lettura alternativa» che limiti la portata soggettiva della incompatibilita' in discussione, «circoscrivendola ai soli soci farmacisti concretamente e fattivamente impegnati nella gestione della farmacia sociale». E ha sottolineato come «tale profilo si risolv[a], a ben vedere, in ragione, al tempo stesso, di inammissibilita' e di infondatezza della sollevata questione». 2.- Con altra ordinanza di rimessione (reg. ord. n. 51 del 2019), emessa in pari data e di contenuto identico rispetto a quella di cui si e' in precedenza detto, lo stesso Collegio arbitrale - chiamato anche in questo caso a pronunciarsi sulla controversa partecipazione alla compagine di altra societa' di capitali da parte di una socia docente (anch'essa) universitaria - ha proposto la medesima questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge n. 362 del 1991. 2.1.- Anche in questo giudizio si sono costituite la socia docente e la sua cedente quota, le quali hanno concluso per l'accoglimento della questione di costituzionalita', aderendo alla prospettazione e alle argomentazioni del Collegio rimettente. Una memoria integrativa e' stata depositata da dette parti, ma fuori termine. 2.2.- E' intervenuto, ed ha anche depositato memoria, il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha ribadito le conclusioni di inammissibilita' o non fondatezza, come gia' formulate nell'altro giudizio. Considerato in diritto 1.- L'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), come modificato, nei primi due suoi commi, dall'art. 1, comma 157, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sotto la rubrica «Titolarita' e gestione della farmacia», dispone che «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata. 2. Le societa' di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle societa' di cui al comma 1 e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche' con l'esercizio della professione medica. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8». Il successivo art. 8 della stessa legge n. 362 del 1991 (rubricato «Gestione societaria: incompatibilita'»), sub lettera c) del suo comma 1, a sua volta, stabilisce che la partecipazione alla societa' di cui all'art. 7 e' incompatibile «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato». 2.- Il Collegio arbitrale rituale nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, nell'ambito di due parallele controversie aventi analogamente ad oggetto l'eventuale incompatibilita' della titolarita' di una docenza universitaria con la partecipazione alla compagine di una societa' di capitali, con le due ordinanze in epigrafe - che, per l'identita' del loro contenuto, possono congiuntamente esaminarsi, previa riunione dei correlativi giudizi - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, ed ha quindi sollevato, «questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, co. 1, lett. c), della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui prevede che la partecipazione alle societa' di capitali, di cui all'art. 7, co. 1, della medesima legge, sia incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato». Ad avviso del rimettente, la normativa censurata - con l'estendere la causa di incompatibilita' (derivante dallo svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato) non solo alle persone fisiche e ai soci di societa' di persone che siano titolari di farmacie private, ma anche ai soci di societa' di capitali che acquisiscano tali farmacie senza rivestirne compiti di gestione o di direzione - violerebbe: l'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza intrinseca dell'equiparazione tra societa' di persone e societa' di capitali ai fini dell'integrazione della causa di incompatibilita', e per la sproporzione della previsione sull'incompatibilita' rispetto allo scopo di tutela della salute, attraverso l'erogazione dei farmaci, che l'esercizio delle farmacie private persegue, quale servizio pubblico in concessione; l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparita' di trattamento, che ne conseguirebbe, con riguardo: a) alle societa' di capitali i cui soci siano persone fisiche anziche' persone giuridiche ovvero siano persone fisiche inoccupate; b) alle societa' di capitali che gestiscano strutture sanitarie o producano farmaci; c) alle incompatibilita' previste per i dipendenti pubblici e, in specie, per i docenti universitari, ai quali non e' precluso acquisire le quote di societa' di capitali, purche' non abbiano compiti di gestione; d) alle cause di incompatibilita' previste per l'acquisizione di farmacie pubbliche da parte di societa' di capitali, tra le quali non e' individuabile lo svolgimento di attivita' di lavoro da parte dei soci; gli artt. 4 e 35 Cost., per la lesione della tutela del lavoro che discenderebbe dalla preclusione dell'investimento in una societa' di capitali titolare di farmacia privata nei confronti di coloro che svolgano un'attivita' lavorativa; gli artt. 2 e 41 Cost., per l'irragionevole compressione della liberta' di iniziativa economica privata, nella sua dimensione non soltanto mercantilistica, ma anche di diritto fondamentale attraverso cui l'uomo puo' conseguire il pieno sviluppo della propria personalita'; l'art. 47 Cost., per la lesione della tutela del risparmio e dell'investimento che conseguirebbe al divieto di acquisire quote o azioni in societa' di capitali titolari di farmacie private nei confronti dei soggetti che svolgano qualsiasi attivita' lavorativa; gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. - in relazione agli artt. 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993; 16 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 - per il vulnus arrecato (dalla censurata incompatibilita') alla liberta' di impresa. 3.- L'Avvocatura generale dello Stato, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha, come detto, eccepito l'inammissibilita' sotto piu' profili della questione sollevata. In quanto potenzialmente ostative all'accesso al merito della questione o comunque pertinenti alla delimitazione del thema decidendum, dette eccezioni vanno esaminate preliminarmente. 3.1.- La prima eccezione - che fa leva sulla incompleta descrizione della fattispecie, in ragione dell'asserita mancata specificazione, nelle ordinanze di rimessione, della natura dell'incarico rivestito dalle persone fisiche che hanno acquistato le quote delle societa' a responsabilita' limitata, titolari delle farmacie private oggetto delle controversie in sede arbitrale - non e' fondata. In entrambe le ordinanze si precisa, infatti, che le acquirenti sono titolari di un rapporto di lavoro pubblico quali docenti universitarie. 3.2.- L'eccezione di inammissibilita', secondo cui la non corrispondenza tra i petita dei giudizi principali e le sanzioni previste dalla norma denunciata renderebbe la questione non rilevante, e' pure essa priva di fondamento. E' pur vero, infatti, che nei giudizi principali le societa' titolari delle farmacie private hanno richiesto la retrocessione delle quote cedute alle acquirenti, in tesi interessate dalla causa di incompatibilita', in favore delle rispettive alienanti (nella sostanza, l'annullamento della cessione delle quote), ovvero la rimozione della causa di incompatibilita', al fine di ottenere le autorizzazioni indispensabili all'esercizio della farmacia; e, per converso, l'art. 8, comma 3, della legge n. 362 del 1991 prevede che, ove siano integrate le cause di incompatibilita' elencate nel suo comma 1 e nel precedente art. 7, ne conseguano specifiche sanzioni interdittive (sospensione della persona fisica che dirige la farmacia, sostituzione nella direzione con altro socio, interruzione dell'attivita' se l'incompatibilita' interessa tutti i soci, nomina di un commissario con compiti gestori). Ma la previsione di sanzioni specifiche a carico dei soggetti incaricati della direzione della farmacia, per essere incorsi in una delle cause di incompatibilita' espressamente regolate, non esclude l'applicabilita' dei rimedi generali (come quelli appunto di cui si discute nei giudizi a quibus) che traggano comunque causa dalla incompatibilita'. 3.3.- Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilita', per omessa verifica della praticabilita' di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma denunciata, e' priva di pregio. Il Collegio rimettente ha, infatti, pur tentato una lettura adeguatrice, ma ha ritenuto che essa fosse impedita dal tenore letterale della prescrizione contestata, oltre che da ragioni sistematiche connesse alla natura tassativa delle cause di incompatibilita'. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ove l'interpretazione conforme sia sperimentata, ma sia poi, come nella specie, ritenuta impraticabile, l'eventuale non condivisione di tale lettura incide sul merito e non sul rito, e costituisce quindi ragione di eventuale infondatezza, e non di inammissibilita', della questione sollevata (ex multis, sentenze n. 187, n. 179 e n. 144 del 2019, n. 132 del 2018, n. 42 del 2017, n. 204, n. 95 e n. 45 del 2016, n. 262 del 2015). 3.4.- Quanto, infine, all'eccezione di inammissibilita' per il profilo dell'erronea evocazione di disposizioni del diritto dell'Unione europea, va ribadito che qualora sia lo stesso giudice comune, nell'ambito di un incidente di costituzionalita', a richiamare, come norme interposte, disposizioni dell'Unione europea attinenti, nella sostanza, ai medesimi diritti tutelati da parametri interni, «questa Corte non potra' esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri: strumenti tra i quali si annovera anche la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione ritenuta in contrasto con la Carta (e pertanto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), con conseguente eliminazione dall'ordinamento, con effetti erga omnes, di tale disposizione» (ex plurimis, sentenza n. 63 del 2019). E nella fattispecie non vi e' dubbio che le ragioni addotte a sostegno della lamentata lesione delle citate disposizioni dell'Unione europea interferiscano con il valore costituzionale della liberta' dell'iniziativa economica privata. Dal che la non accoglibilita' anche di quest'ultima eccezione. 4.- Nel merito, la questione non e' fondata per erroneita' della interpretazione della norma denunciata. Alla stregua degli stessi criteri ermeneutici di cui all'art. 12 delle Preleggi e' dato, infatti, pervenire pianamente alla conclusione che - diversamente da quanto presupposto dal Collegio rimettente - la causa di incompatibilita' di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991 non e' riferibile ai soci, di societa' di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia. 4.1.- L'art. 8 della legge n. 362 del 1991, nel testo non modificato in parte qua dalla legge n. 124 del 2017, riferisce, infatti, l'incompatibilita' («con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato»), di cui alla denunciata lettera c) del suo comma 1, al soggetto che gestisca la farmacia (o che, in sede di sua assegnazione, ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione). Cio' risulta gia' dalla stessa rubrica della norma, che espressamente collega «gestione» e «incompatibilita'»; e' confermato, inoltre, dal sistema delle sanzioni ivi disegnato (sub comma 3) per il caso in cui il soggetto incorra nella causa di incompatibilita': sanzioni interdittive, per loro natura applicabili solo al socio che risulti fattivamente coinvolto nella gestione della farmacia; e trova, infine, ulteriore riscontro nella disciplina delle ipotesi (sub commi 9 e 10 dell'art. 7, richiamate dall'art. 8) di subentro di terzi, mortis causa, in quota del capitale sociale o di vendita della farmacia, nelle quali l'obbligo di cessione (entro sei mesi) della quota cosi' acquisita dall'erede del socio o dall'acquirente della societa', e' previsto per il solo caso in cui l'avente causa incorra nelle incompatibilita' - di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 7 - correlate a «qualsiasi altra attivita' svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche' [al]l'esercizio della professione medica», mentre nessun rilievo ostativo alla permanenza nella societa' riveste l'eventuale titolarita' di un rapporto di lavoro, pubblico o privato, da parte dell'erede del socio defunto o dell'acquirente della farmacia, che non partecipi alla gestione della stessa. 4.2.- A sua volta l'art. 7 della legge n. 362 del 1991 - come novellato dall'art. 1, comma 157, della legge n. 124 del 2017, che ha incluso «le societa' di capitali» tra i soggetti che possono assumere la titolarita' dell'esercizio di farmacie private - riferisce senz'altro anche ai partecipanti a dette societa' le incompatibilita', gia' sopra richiamate, di cui al secondo periodo del suo comma 2; e prevede, bensi', che anche a detti soggetti «si applicano [...] le disposizioni dell'articolo 8», tra le quali la previsione appunto (sub comma 1, lettera c), per cui la partecipazione alle societa' di gestione di farmacie e' incompatibile «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato». Ma - ed e' cio' che il rimettente trascura di considerare - quest'ultimo requisito negativo e' espressamente subordinato ad una condizione di "compatibilita'": e' riferibile, cioe', al partecipante a societa' esercente farmacie private, solo se e in quanto risulti "compatibile" con il ruolo da questi rivestito nella societa' stessa. Dal che la conclusione che, se la specifica incompatibilita' di cui si discute e' legata ad un ruolo gestorio della farmacia, la stessa non e' evidentemente riferibile al soggetto che un tale ruolo non rivesta nella compagine sociale. 4.3.- Sul piano sistematico soccorre a ulteriormente confortare tale esegesi la considerazione che l'incompatibilita' con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo - che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l'esercizio esclusivamente a societa' di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell'assoluta prevalenza dell'elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale -, coerente (quella incompatibilita') non lo e' piu' nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarita' e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest'ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilita' che la titolarita' nell'esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, societa' di persone e societa' cooperative a responsabilita' limitata, anche da societa' di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia piu' ora limitata ai soli farmacisti iscritti all'albo e in possesso dei requisiti di idoneita'. Ragion per cui non e' neppure piu' ora indispensabile una siffatta idoneita' per la partecipazione al capitale della societa', ma e' piuttosto richiesta la qualita' di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che puo', peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio. Essendo, dunque, consentita, nell'attuale nuovo assetto normativo, la titolarita' di farmacie (private) in capo anche a societa' di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, ne' in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della societa', e' conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto piu' riferibile l'incompatibilita' «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991. L'opposta lettura, in parte qua, di detta denunciata disposizione, da parte del rimettente, comporta, appunto, la non fondatezza, in relazione a tutti i parametri evocati, della questione su tale erronea premessa sollevata.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione all'art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dall'art. 1, comma 157, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 35, 41, 47 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Collegio arbitrale rituale nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, con le due ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2020. F.to: Aldo CAROSI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA