N. 23 ORDINANZA 16 gennaio - 14 febbraio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Basilicata  -  Disciplina  di
  elementi  della  retribuzione  del  personale  medico  titolare  di
  rapporti di continuita'  assistenziale  -  Ricorsi  del  Governo  -
  Successive rinunce - Estinzione dei processi. 
- Legge della Regione Basilicata 28 febbraio  2018,  n.  3,  art.  1,
  comma 2; legge della Regione Basilicata  27  giugno  2018,  n.  10,
  artt. 1 e 2, e intero testo;  legge  della  Regione  Basilicata  20
  agosto 2018, n. 18, art. 15. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l). 
(GU n.8 del 19-2-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  2,
della  legge  della  Regione  Basilicata  28  febbraio  2018,  n.   3
(Interventi in materia di continuita' assistenziale), degli artt. 1 e
2, nonche' dell'intero testo, della legge della Regione Basilicata 27
giugno 2018, n. 10 (Disposizioni in materia sanitaria),  e  dell'art.
15 della legge della Regione Basilicata 20 agosto 2018, n. 18  (Prima
variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020), promossi
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi  notificati  il
27 aprile-3  maggio,  il  27-30  agosto  e  il  19-25  ottobre  2018,
rispettivamente depositati in cancelleria il 4 maggio, il 31 agosto e
il 23 ottobre 2018, iscritti ai nn. 35, 56 e 74 del registro  ricorsi
2018 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  nn.  23,
40 e 48, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Basilicata; 
    udito nella camera di consiglio del 15 gennaio  2020  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 aprile-3 maggio  2018,
depositato il 4 maggio 2018 e iscritto al reg. ric. n. 35  del  2018,
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della  legge  della
Regione Basilicata 28 febbraio 2018, n. 3 (Interventi in  materia  di
continuita' assistenziale), in riferimento agli  artt.  117,  secondo
comma, lettera l), e 3 della Costituzione; 
    che, secondo il ricorrente, la disposizione regionale  impugnata,
nel riconoscere ai medici di continuita'  assistenziale  un  compenso
orario forfettario per attivita' ambulatoriali  differibili  in  modo
difforme da quanto  previsto  dall'art.  67  dell'Accordo  collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con  i  medici  di  medicina
generale del 29 luglio 2009, «eccede dalle  competenze  regionali,  e
contrasta con l'art. 8, comma l, prima parte, del decreto legislativo
n. 502 del 1992,  secondo  il  quale  il  rapporto  tra  il  servizio
sanitario regionale e i  medici  e  i  pediatri  e'  disciplinato  da
apposite convenzioni  di  durata  triennale,  conformi  agli  accordi
collettivi nazionali»; 
    che, ad avviso  del  ricorrente,  in  tal  modo  la  disposizione
impugnata lede la competenza  riservata  allo  Stato  dall'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost. in materia di «ordinamento  civile»,
alla quale e'  riconducibile  la  contrattazione  collettiva,  e,  al
contempo, il principio costituzionale di eguaglianza di cui  all'art.
3 Cost., «incidendo  sull'esigenza  di  garantire  l'uniformita'  nel
territorio  nazionale  delle  regole  fondamentali  di  diritto   che
disciplinano i rapporti in questione»; 
    che la Regione Basilicata non si e' costituita in giudizio; 
    che con ricorso notificato il 27-30 agosto 2018, depositato il 31
agosto 2018 e iscritto al reg. ric. n. 56 del 2018, il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Basilicata
27 giugno  2018,  n.  10  (Disposizioni  in  materia  sanitaria),  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 3 Cost.; 
    che, secondo  il  ricorrente,  l'art.  1  della  legge  regionale
impugnata, nel disciplinare elementi della retribuzione dei medici di
continuita'  assistenziale  in  modo  difforme  da  quanto   previsto
dall'art. 67 dell'Accordo collettivo  nazionale  di  settore  del  29
luglio 2009, lede la competenza riservata allo Stato  dall'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost. in materia di «ordinamento  civile»,
alla quale e' riconducibile  la  contrattazione  collettiva,  nonche'
l'art.  3  Cost.,  in  quanto  incide  sull'esigenza   di   garantire
l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di
diritto che disciplinano i rapporti in questione; 
    che dalla illegittimita' costituzionale dell'art. l,  secondo  il
ricorrente, consegue l'incostituzionalita' dell'art. 2 riguardante le
«Procedure per il recupero dei crediti»  e  dell'intero  testo  della
legge in esame, in quanto composta di  soli  tre  articoli  tra  loro
inscindibilmente connessi; 
    che la Regione Basilicata si e' costituita in giudizio  con  atto
depositato il 5 ottobre 2018, deducendo l'infondatezza del ricorso e,
comunque, chiedendo di dichiarare la  cessazione  della  materia  del
contendere per effetto delle disposizioni recate dall'art.  15  della
legge della Regione Basilicata 20 agosto 2018 n. 18 (Prima variazione
al  bilancio  di  previsione  pluriennale   2018/2020),   sostitutivo
dell'impugnato art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2018; 
    che, con ricorso notificato il 19-25 ottobre 2018, depositato  il
23 ottobre 2018 e iscritto al reg. ric. n. 74 del 2018, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale del citato art. 15 legge reg.  Basilicata  n.  18  del
2018, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l),  e  3
Cost.; 
    che,  secondo  il  ricorrente,  la  disposizione  impugnata,  nel
modificare l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2018,  gia'
oggetto del ricorso n. 56 del 2018, non consente di ritenere superati
i  rilievi   di   incostituzionalita'   precedentemente   riscontrati
relativamente alla disposizione modificata,  presentando  gli  stessi
profili di criticita' gia' rilevati nei confronti di quest'ultima; 
    che, pertanto, la disposizione impugnata  lede  a  sua  volta  la
competenza riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera
l), Cost. in materia di  «ordinamento  civile»  e,  al  contempo,  il
principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; 
    che la Regione Basilicata si e' costituita in giudizio  con  atto
depositato il 15 novembre 2018, chiedendo di dichiarare infondato  il
ricorso; 
    che nel corso dei giudizi e' intervenuta l'abrogazione, ad  opera
dell'art. 15 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4
(Ulteriori disposizioni urgenti in vari  settori  d'intervento  della
Regione Basilicata), delle disposizioni rispettivamente  oggetto  dei
ricorsi in esame; 
    che, per effetto della predetta  abrogazione  delle  disposizioni
regionali impugnate e del conseguente venir meno  delle  ragioni  che
avevano  indotto  alle  rispettive  impugnative,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha dichiarato di  rinunciare  ai  ricorsi  con
atti depositati, quanto ai ricorsi n. 35 e n. 56 del 2018, in data 11
giugno 2019 e, quanto al ricorso n. 74 del 2018, in  data  19  giugno
2019, in  conformita'  delle  delibere  adottate  dal  Consiglio  dei
ministri, quanto ai primi due ricorsi, in  data  30  maggio  2019  e,
quanto al terzo ricorso, in data 11 giugno 2019; 
    che la Regione Basilicata ha accettato le rinunce ai ricorsi  con
atti depositati il 17 luglio 2019. 
    Considerato  che  i  ricorsi  promuovono  questioni  analoghe  in
riferimento a parametri coincidenti e che pertanto i relativi giudizi
vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento; 
    che e' intervenuta la rinuncia ai ricorsi da parte del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  previa  conforme  deliberazione   del
Consiglio dei ministri; 
    che  tutte  le  rinunce  sono  state  accettate   dalla   Regione
Basilicata; 
    che questa Corte ha chiarito (sentenza n. 37 del 2016 e ordinanza
n. 78 del 2017) che il requisito della «previa  deliberazione»  della
Giunta regionale e' previsto dall'art. 32, comma 2,  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale) solo  come  presupposto  dell'iniziativa  della
Regione contro una legge statale; 
    che tali decisioni si fondano sul principio, di portata generale,
per  cui  le  disposizioni  che  prevedono   nullita',   preclusioni,
inammissibilita' e decadenze processuali si intendono assoggettate ad
un regime di stretta legalita'; 
    che, in ragione della sua generalita', il predetto  principio  e'
applicabile a tutti gli atti per  cui  le  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale e la citata legge n. 87 del
1953 non prescrivono formalita' e quindi anche all'accettazione della
rinuncia dell'impugnativa proposta dallo Stato; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, l'intervenuta rinuncia al  ricorso
determina l'estinzione del processo: quanto  al  ricorso  n.  35  del
2018, in mancanza della costituzione  della  Regione  Basilicata  (ex
plurimis, ordinanze n. 243 del 2019 e  n.  4  del  2019);  quanto  ai
ricorsi n.  56  e  n.  74  del  2018,  per  effetto  dell'intervenuta
accettazione da parte della resistente delle rispettive rinunce. 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara estinti i processi. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA