AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Dienogest Aristo» (20A01002) 
(GU n.42 del 20-2-2020)

 
       Estratto determina AAM/A.I.C. n. 23 del 4 febbraio 2020 
 
    Procedura Europea n. DE/H/5431/001/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale:
DIENOGEST ARISTO, nella forma e confezioni alle condizioni e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare  A.I.C.:  Aristo  Pharma  GMBH,  con  sede  legale   e
domicilio fiscale  in  Berlino,  Wallenroder  Straße  8-10,  D-13435,
Germania (DE); 
      confezioni: 
        «2 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C.
n. 046180016 (in base 10) 1D19PJ (in base 32); 
        «2 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C.
n. 046180028 (in base 10) 1D19PW (in base 32); 
        «2 mg compresse»  100  compresse  in  blister  PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 046180030 (in base 10) 1D19PY (in base 32); 
        «2 mg compresse»  168  compresse  in  blister  PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 046180042 (in base 10) 1D19QB (in base 32); 
      forma farmaceutica: compressa; 
      validita' prodotto integro: tre anni; 
      condizioni particolari di conservazione: 
        questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare
di conservazione; 
        conservare  nella  confezione  originale  per  proteggere  il
medicinale dalla luce. 
    Composizione:  ogni  compressa  di  «Dienogest   Aristo»   da   2
milligrammi contiene: 
      principio attivo: 2 milligrammi di dienogest; 
      eccipienti:  magnesio  stearato,  amido  di   mais,   cellulosa
microcristallina, povidone, amido di mais pregelatinizzato. 
    Produttore responsabile del rilascio  dei  lotti:  Aristo  Pharma
GmbH - Wallenroder Straße 8-10 - 13435 Berlino, Germania. 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'endometriosi. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai  fini  della  fornitura:  RNR  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.