MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 febbraio 2020 

Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia. (20A01273) 
(GU n.47 del 25-2-2020)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                            d'intesa con 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; 
  Richiamata l'ordinanza  in  data  21  febbraio  2020  adottata  dal
Ministro della  salute  e  dal  Presidente  della  Regione  Lombardia
contenente le indicazioni urgenti atte  a  far  fronte  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Visto il decreto-legge del 22 febbraio 2020, n. 6  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
febbraio 2020; 
 
                        Dispone quanto segue: 
 
  Fatto salvo quanto gia' disposto con le norme e le ordinanze  sopra
indicate   per   i   Comuni   di   Codogno,    Castiglione    D'Adda,
Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico,  Terranova  dei
Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per  il  restante  territorio
della  Regione  Lombardia  valgono  le  disposizioni  contenute  alle
lettere c), d), e), f) ed i) dell'art. 1, comma 2  del  decreto-legge
22 febbraio 2020, n. 6 ovvero: 
    c) la sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o
privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo  e  religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 
    d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle
scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle
attivita' scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali,
master, corsi per le professioni  sanitarie  e  universita'  per  gli
anziani  a  esclusione  di   specializzandi   e   tirocinanti   delle
professioni  sanitarie,  salvo  le  attivita'  formative   svolte   a
distanza; 
    e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei
cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle
disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali
istituti e luoghi; 
    f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia  sul  territorio
nazionale sia estero; 
    i) previsione dell'obbligo da parte  degli  individui  che  hanno
fatto ingresso in Lombardia da zone a  rischio  epidemiologico,  come
identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di
comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria competente  per  territorio,  che  provvede  a
comunicarlo all'Autorita' sanitaria competente per  l'adozione  della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 
  Per quanto  riguarda  il  punto  g)  (sospensione  delle  procedure
concorsuali e delle attivita'  degli  uffici  pubblici,  fatta  salva
l'erogazione  dei  servizi  essenziali  e  di   pubblica   utilita'),
l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno
individuate   disposizioni   speciali   con    successivo    apposito
provvedimento regionale per i  servizi  di  front  office  e  per  la
regolamentazione di riunioni/assembramenti. 
  Per quanto riguarda il punto h) (applicazione  della  misura  della
quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno  avuto
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva,
per il  personale  sanitario  e  dei  servizi  essenziali),  verranno
individuate   disposizioni   speciali   con    successivo    apposito
provvedimento regionale. 
  Per quanto riguarda il punto j) (chiusura  di  tutte  le  attivita'
commerciali, ad esclusione di  quelle  di  pubblica  utilita'  e  dei
servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12
giugno 1990, n.  146,  ivi  compresi  gli  esercizi  commerciali  per
l'acquisto dei beni di prima necessita'), le chiusure delle attivita'
commerciali sono disposte in questi termini: 
    bar,   locali   notturni   e   qualsiasi   altro   esercizio   di
intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore  18,00  alle
ore 6,00; verranno definite misure per evitare assembramenti in  tali
locali; 
    per gli esercizi  commerciali  presenti  all'interno  dei  centri
commerciali e dei mercati e' disposta la chiusura nelle  giornate  di
sabato e domenica, con eccezione  dei  punti  di  vendita  di  generi
alimentari; 
    per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura. 
  Per quanto riguarda il punto  k),  si  invitano  gli  esercenti  ad
assicurare idonee misure di cautela. 
  Il Presidente della Regione Lombardia, sentito  il  Ministro  della
salute,  puo'  modificare  le  disposizioni  di  cui  alla   presente
ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica. 
  La presente ordinanza ha validita' immediata e fino a  domenica  1°
marzo 2020 compreso, fatte salve  eventuali  e  ulteriori  successive
disposizioni. 
 
    Milano, Roma, 23 febbraio 2020 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                    Speranza          
    Il Presidente 
della Regione Lombardia 
       Fontana