AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Ibuprofene Acraf» (20A01187) 
(GU n.49 del 27-2-2020)

 
        Estratto determina AAM/PPA n. 92 del 10 febbraio 2020 
 
    Autorizzazione delle variazioni: variazioni di  tipo  II:  C.I.z)
Adeguamento degli stampati al medicinale «Moment», e le variazioni di
tipo IB: C.I.z) e C.I.3.z), relativamente  al  medicinale  IBUPROFENE
ACRAF. 
    Codice pratica: VN2/2018/291. 
    E' autorizzata la modifica del  riassunto  delle  caratteristiche
del prodotto delle sezioni 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1,
6.5 e  9  e  corrispondenti  paragrafi  del  foglio  illustrativo,  e
dell'etichettatura, relativamente al medicinale  «Ibuprofene  Acraf»,
nelle forme e confezioni: 
      A.I.C.  n.  034178018  -  «200  mg  compresse   rivestite»   12
compresse; 
      A.I.C.  n.  034178020  -  «200  mg  compresse   rivestite»   24
compresse. 
    E'  inoltre  autorizzata  la   modifica   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto delle sezioni 2,  4.2,  4.3,  4.4,  4.5,
4.6, 4.8, 4.9, 5.1  e  6.1  e  corrispondenti  paragrafi  del  foglio
illustrativo,  e  dell'etichettatura,  relativamente  al   medicinale
«Ibuprofene Acraf», nella forma e confezione: 
      A.I.C. n. 034178032 - «20  g/100  ml  gocce  orali,  soluzione»
flacone da 12,5 ml. 
    Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla  determina,
di cui al presente estratto. 
    Titolare A.I.C.:  Aziende  chimiche  riunite  Angelini  Francesco
Acraf S.p.a., codice fiscale 03907010585, con sede legale e domicilio
fiscale in viale Amelia, 70, 00181 - Roma (RM) Italia. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente determina al  riassunto  delle  caratteristiche
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al
foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, le etichette devono essere redatte in  lingua  italiana
e, limitatamente  ai  medicinali  in  commercio  nella  Provincia  di
Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui
all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina
che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma  1,  della
presente determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine  di  trenta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  della  presente  determina,  i  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo  aggiornato  agli  utenti,
che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l'utilizzo  di  metodi  digitali  alternativi.  Il  titolare
A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.